TRIB
Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1003
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
Sezione Unica civile
Il Tribunale, riunito in camera di ConSIlio e composto dai Magistrati;
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice relatore
Nel procedimento tra:
( nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Vincenzo Giannone;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in Mineo, Controparte_1 via Corrado Luigi Guzzanti Muratore n.6, C.F. , rappresentata C.F._2
e difesa, dall'Avv. Chiara Irene Pantò;
CONVENUTO
NONCHE' CON L'INTERVENTO DI
Avv. del Foro di Caltagirone, nella qualità di Curatore speciale Controparte_2 della minore nata a [...] il [...], residente a [...]
Corrado Guzzanti Muratore 6;
INTERVENUTO
1 nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_3 C.F._3
e , nata a [...] il [...], c.f. CP_4 C.F._4 entrambi residenti in [...], entrambi elettivamente domiciliati in San Michele di Ganzaria, Via Nazionale n. 110, presso lo studio dell'Avv. Ljudmila Masaracchio che li rappresenta e difende;
INTERVENUTI
Nonché con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
A scioglimento della riserva assunta in data 17.3.2025 alla udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte;
dato atto delle note tempestivamente depositate dalle parti;
Letti gli atti di causa;
Visto il supplemento di CTU affidato al dott. , depositato in data Persona_2
12.11.2024;
Viste le relazioni trasmesse dal Servizio di N.P.I. nonché dai Servizi Sociali di Mineo;
Visti e richiamati i precedenti decreti provvisori;
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che il presente giudizio è stato promosso in data 19.10.2022 dal SI. il quale, ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c., domandava assumersi i Parte_1
provvedimenti opportuni relativi all'affidamento della figlia minore Persona_1
nata il [...] dalla relazione more uxorio con la SI.ra Controparte_1
In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che, a seguito della fine della relazione con la SI.ra , quest'ultima aveva ingiustificatamente impedito ogni contatto e CP_1
frequentazione tra la minore e il padre, che difatti non la vedeva più dall'agosto del
2022;
2 Rilevato che si costituiva in giudizio la SI.ra contestando il Controparte_1
ricorso proposto e deducendo che il proprio allontanamento dalla casa familiare era stato determinato soprattutto in ragione delle condotte sempre più aggressive e violente del SI. per le quali era stata proposta denuncia -querela in data 1.8.2022 Per_1
e 18.10.2022;
Rilevato che le parti comparivano personalmente alla prima udienza del 18.1.2023. In quella sede il ricorrente rappresentava che, già prima della instaurazione del presente giudizio, si era rivolto al Servizio Sociale di Mineo al fine di ottenere un sostegno nel recupero della relazione con la figlia, accettando anche – nelle more di una decisione da parte del Tribunale – di vedere la bambina in modalità protetta alla presenza dello stesso Servizio Sociale;
Rilevato che con provvedimento del 26.1.2023, il Tribunale riteneva opportuno, ai fini della decisione, acquisire dal Servizio Sociale di Mineo una relazione sull'andamento degli incontri padre-figlia e, in generale, sulle condizioni socio-ambientali della bambina, nominando altresì a favore della stessa un Curatore speciale – nella persona dell'Avv. Veniva inoltre disposta una CTU sulla capacità Controparte_2
genitoriale di entrambe le parti, affidata alla dott.ssa , mantenendo nelle Persona_3
more gli incontri protetti padre-figlia e demandando al Servizio Sociale di Mineo di relazionare con regolarità sull'andamento dei predetti.
Durante il corso del giudizio, tuttavia, le relazioni periodiche trasmesse dal Servizio
Sociale di Mineo e dal Servizio di N.P.I. (parimenti incaricato di seguire la minore nei rapporti con il padre) evidenziavano la permanenza di una situazione di elevatissima conflittualità tra le parti, con ricadute SInificativamente pregiudizievoli per la stessa minore, la quale soprattutto manifestava un profondo disagio ogniqualvolta si era tentato un riavvicinamento con la figura paterna, pur non essendo mai emerso nel corso della causa così come nel corso degli stessi accertamenti demandati agli enti incaricati, alcuna reale mancanza o inidoneità genitoriale in capo al SI. Tutti i Servizi Per_1
incaricati di fatto sottolineavano l' atteggiamento poco collaborante – quando non
3 apertamente oppositivo – agli interventi di supporto, da parte della SI.ra . Gli CP_1
stessi operatori del Servizio di N.P.I. e dell'E.M.I non hanno mancato di osservare la presenza di un disagio SInificativo nella minore nella relazione con Persona_1
la figura paterna, disagio di cui tuttavia si faticava a comprendere l'origine, pur emergendo una sostanziale disfunzionalità nel rapporto madre-figlia, essendosi progressivamente verificata una influenza negativa posta in essere dalla CP_1
rispetto alla possibilità di ricostruire un rapporto sereno tra la figlia e il padre.
Si legge in particolare in una delle ultime relazioni trasmesse dal Servizio di
E.M.I.“…La percezione della non concordanza di intenti dei genitori, la percezione del timore nutrito dalla madre nei confronti del padre con la messa in atto di condotte di evitamento determina in disagio e confusione. Durante il gioco simbolico, si Per_1
rileva, nel momento in cui entrano in gioco, il padre e la madre, condotte di protezione nei confronti di quest'ultima (nasconditi, non aprire è monello). Inoltre, la madre presenta dei comportamenti caratterizzati da note d'ansia, timore, paura al solo pensiero di poter incontrare il SI. a suo dire secondarie a ciò che ha Per_1
vissuto, che anche se non verbalizzate ma semplicemente avvertite, potrebbero determinare nella bambina l'insorgere di comportamenti di protezione/imitazione.
Inoltre, durante la valutazione psicodiagnostica nelle narrazioni della minore emerge la presenza del cibo come mediatore di scambi emotivi e la probabile presenza di una insofferenza repressa verso sé stessa deducibile dalla frequente cancellazione della propria figura dopo essersi disegnata” (cfr. relazione del 28.2.2024).
Le gravi criticità segnalate avevano dunque indotto questo Tribunale, con provvedimento del 16.5.2024 a disporre provvisoriamente l'affido della minore al
Servizio Sociale di Mineo, pur mantenendola collocata presso la madre;
a delegare l' circa l'individuazione dei tempi e dei modi di frequentazione con il padre, CP_5
disponendo altresì un supplemento di CTU, affidata a medico psichiatra, dott. Per_2
con il seguente mandato:
4 “
1. Descrivere allo stato attuale il profilo personologico dei genitori, Parte_1
e , nonché la capacità genitoriale di entrambe le parti;
Persona_4
2. Fornire al Tribunale ogni elemento ritenuto utile alle decisioni in materia di affidamento e collocamento della minore, alla luce delle risultanze della superiore indagine.
Osservato che con comparsa di intervento depositata in data 15.12.2024 si costituivano nel presente giudizio anche i nonni paterni della minore, lamentando di non aver più alcun rapporto con la nipotina , ormai da tre anni, a causa della condotta Per_1
ostruzionistica della madre, SI.ra , la quale si era rivelata del tutto inidonea a CP_1
ricoprire le proprie funzioni genitoriali, come anche ricavabile dalle valutazioni dei vari Servizi incaricati.
Per tale ragione, i SI.ri e intervenivano nel Controparte_3 CP_4
presente giudizio, domandando valutarsi la opportunità di disporre l'affido temporaneo della nipote a loro stessi o, comunque, il collocamento della bambina presso di loro.
In sede di note di udienza del 16.3.2025, i SI.ri alla luce anche della ultima Per_1
relazione del Servizio di N.P.I datata 14.3.2025 che aveva rimarcato la persistente disfunzionalità della relazione madre-figlia, domandavano che venissero adottati i provvedimenti di cui all'art. 330 c.c., ossia di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, ovvero comunque l'allontanamento della minore dalla madre e dal nucleo familiare materno.
§
Ritenuto che in via preliminare deve dichiararsi inammissibile l'intervento dei nonni paterni della minore, giacchè il presente giudizio è stato introdotto prima della c.d. riforma ” ed è dunque regolato dalle disposizioni processuali antecedenti al CP_6
D.lgs. 149 del 2022, che ha in effetti riconosciuto la ammissibilità di tali interventi nei giudizi di separazione ovvero di regolamentazione della responsabilità genitoriale, ma
5 tuttavia solo per i procedimenti instaurati successivamente alla entrata in vigore della nuova normativa, ossia dal 30.6.2023.
Per i giudizi anteriori, invece, rimane operante la disciplina previgente che, come detto, escludeva la ammissibilità dell'intervento degli ascendenti, i cui diritti autonomi riconosciuti dall'art. 317 bis c.c. avrebbero potuto esser fatti valere in via processuale mediante la proposizione di un autonomo ricorso avanti il Tribunale per i minorenni.
In questi termini si era espressa più volte anche la giurisprudenza di legittimità, che aveva chiarito che “L'art. 1, comma primo, della L. 8 febbraio 2006, n. 64, che ha novellato l'art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata, ma non incide sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti delle parti in essi coinvolti, e non consente pertanto di ravvisare diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento "ad adiuvandum", ai sensi dell'art. 105, comma secondo, c.p.c.
(cfr. ex plurimis, CASS. CIV. 22081 DEL 2009).
Tanto premesso con riferimento alla posizione processuale dei coniugi nel Per_1
merito della complessa vicenda portata all'attenzione del Tribunale, si devono assumere le seguenti determinazioni.
Per quanto attiene al regime di affidamento della minore ritiene il Persona_1
Tribunale di poter disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, dovendosi valorizzare il dato obiettivo, emerso in entrambe le CTU effettuate, che nessuno dei due genitori ha di per sé manifestato una inidoneità genitoriale tale da suggerire la opportunità di discostarsi dal regime – sempre privilegiato
6 dall'ordinamento- quale è appunto quello dell'affidamento condiviso, maggiormente rispettoso del principio fondamentale della c.d. bigenitorialità.
In particolare, meritano di essere considerate le conclusioni cui è giunto anche il secondo CTU incaricato, dott. , il quale ha sul punto affermato che Persona_2
“entrambi i genitori possiedono sufficienti capacità genitoriali (…). Sia il SI. sia la SI.ra non mostrano gravi carenze nella capacità di cura e Per_1 CP_1
protezione, nella funzione affettiva, riflessiva e organizzativa …”.
In punto di affidamento, tali conclusioni sono sostanzialmente in linea con quelle che erano state parimenti espressa anche dalla prima CTU incaricata, dott.ssa , la Per_3
quale, in ordine alla capacità genitoriale di entrambe le parti, aveva dato atto che entrambi i genitori “rivelano una buona comprensione dei bisogni della figlia
[...]
ed una buona capacità di rinforzare i comportamenti positivi ed inibirne i Per_1
comportamenti negativi. Quanto appena esposto, unitamente alla valutazione della struttura della personalità, permette di concludere che la capacità genitoriale della
Signora e del Signor risultano essere conservate ed adeguate.” CP_1 Per_1
Ciò posto, avendo entrambi i CTU confermato la presenza di sufficienti capacità genitoriali, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per discostarsi dal regime di affidamento condiviso, con ciò revocando la precedente statuizione provvisoria di affidamento della minore al Servizio Sociale di Mineo.
Nondimeno, osserva il Collegio, che le difficoltà che le parti continuano a manifestare nell'ottica di un sereno e proficuo rapporto tra loro, in uno alle resistenze che pervicacemente la SI.ra continua ad avere nella interlocuzione con tutti i CP_1
Servizi che sono stati nel tempo coinvolti, a detrimento del benessere della stessa figlia, non possono certo essere trascurate.
Merita sul punto di essere attenzionata anche la più recente relazione trasmessa dal
Servizio di N.P.I. del 15.3.2025, secondo cui “la relazione madre-figlia ad oggi sembra connotata da elementi disfunzionali che non permettono di avviare il percorso di presa
7 in carico e che nel tempo potrebbero inficiare la sana crescita psico-fisica della minore”.
Tali valutazioni sono coerenti con quanto sottolineato anche dal CTU, dott. Per_2
il quale, soffermandosi specificamente sulle relazioni madre-padre-figlia, non ha mancato di osservare che “appare carente la capacità di facilitare e favorire l'accesso all'altro genitore soprattutto da parte della SI.ra che allo stato attuale mantiene CP_1
il rapporto esclusivo con la minore”.
Le resistenze della SI.ra e la difficoltà che la stessa continua a manifestare nel CP_1
comprendere le necessità della minore e l'importanza della coltivazione di un rapporto sereno anche con la figura paterna, non possono essere trascurate, tanto più che più volte evidenziate anche dallo stesso Curatore speciale della minore, Avv. la CP_2
quale ha anche stigmatizzato la condotta della convenuta, di opposizione agli interventi dei Servizi incaricati, giungendo anche a denunciare del tutto immotivatamente il
Servizio Sociale di Mineo.
Osserva allora il Collegio che, pur mantenendo fermo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori per le ragioni già spiegate, appare assolutamente necessario dare mandato al Servizio Sociale di Mineo di mantenere per almeno anni 3 dal presente provvedimento un monitoraggio, con compiti cioè di stretta vigilanza e supporto, sulle complessive condizioni di vita e familiari della minore con particolare Persona_1
riferimento al rapporto con le figure genitoriali e attenzionando altresì il comportamento della SI.ra ed eventuali condotte ostacolanti rispetto ai percorsi CP_1
di sostegno che debbono proseguire a favore della minore (come infra si dirà) specie rispetto alla ricostruzione di un rapporto con la figura paterna.
Trattasi di incarico al Servizio Sociale nei termini del cosiddetto mandato “di vigilanza
e supporto”, delineato in questi termini di recente dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 12717 del 2024) secondo cui tale mandato, pur non determinando una limitazione della responsabilità genitoriale stricto sensu intesa,
8 è tuttavia funzionale ad assicurare un supporto e assistenza specifici ai genitori e ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore.
Nel contesto del citato mandato, dunque, il Servizio Sociale deve intendersi tenuto a segnalare con sollecitudine alla Autorità Giudiziaria competente qualunque evento o condotta che possa ritenersi pregiudizievole per la minore e per il suo sviluppo psico- fisico.
L'incarico va confermato al Servizio Sociale di Mineo, nonostante la richiesta del
Curatore speciale di individuare altro Servizio in ragione delle resistenze e delle denunce proposte dalla SI.ra , per le ragioni già spiegate nel precedente decreto CP_1
provvisorio del 16.5.2024, non essendo cioè emersa alcuna inidoneità nell'operato del
Servizio Sociale, che anzi ormai da tempo comunque conosce la minore e il nucleo familiare.
Per quanto invece attiene il collocamento della minore, osserva il Tribunale che, così come comunque ribadito anche da entrambi i CTU incaricati, allo stato, non sarebbe rispondente all'interesse della bambina disporre uno sradicamento dal contesto abitativo e familiare in cui è sempre vissuta, ossia quello materno. Deve quindi confermarsi il collocamento della minore presso la madre, giacchè una diversa previsione (collocamento presso il padre, ovvero presso i nonni paterni o ancor più un collocamento etero-familiare) avrebbe verosimilmente un effetto oltremodo destabilizzante sull'equilibrio della piccola . Per_1
Ciò posto, l'accesso della minore alla figura paterna è allo stato indubbiamente ostacolato dalle resistenze della bambina, non ultimo da probabili influenze (come già visto) della madre, rispetto alle quali occorre mantenere attivo un supporto esterno, non essendo cioè possibile predeterminare nella attualità delle modalità precise di visite tra il padre e la minore, giacchè la stessa ricostruzione della relazione padre-figlia (rispetto alla quale è assolutamente necessario intervenire nell'interesse stesso della bambina) è tuttavia subordinato a un percorso graduale di sostegno psicologico per che sia Per_1
9 nello specifico finalizzato proprio alla rielaborazione di un rapporto sereno con la figura del padre.
Per tali ragioni, così come anche suggerito da entrambi i CTU e dallo stesso Servizio di N.P.I., coadiuvato dall'EMI, è necessario confermare il mandato al Servizio di N.P.I.
e all'EMI affinchè individui il miglior percorso terapeutico per la minore, delegando ai Servizi stessi la individuazione dei tempi e dei modi che si riterranno più opportuni per la determinazione delle visite tra il padre e la figlia.
Appare inoltre opportuno invitare entrambi i genitori, così come suggerito da ultimo anche dal CTU dott. a iniziare essi stessi un percorso di sostegno psicologico Per_2
e di sostegno alla genitorialità, essendo tale ausilio necessario e funzionale alla ricostruzione di un rapporto sereno per il benessere della propria figlia;
Ritenuto che dal punto di vista economico può confermarsi il già disposto obbligo in capo al SI. di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Per_1
l'importo di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo si ritiene ancora congruo e proporzionato alle eSIenze della bambina tenuto conto anche del raffronto tra le situazioni reddituali delle parti. Il SI.
infatti, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni reddituali depositate in Per_1
atti nonché dagli estratti conto bancari, risulta percepire uno stipendio mensile
(lavorando come dipendente nella azienda agricola del padre e al contempo studiando all'Università) di circa euro 1000, non risultando comunque gravato da alcun onere abitativo, essendo tornato a vivere dai genitori né da ulteriori spese.
Ritenuto che, visto il complessivo esito del giudizio e la particolare natura delle questioni, sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
10 1. DISPONE l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_1
genitori, mantenendola collocata presso la madre;
2. DA' MANDATO al Servizio Sociale di Mineo di effettuare, per almeno anni
3 dal presente provvedimento, un monitoraggio periodico, con compiti di assistenza e supporto, sulle condizioni di salute, di vita e familiari della minore come meglio specificato in parte motiva, invitando il Servizio Persona_1
Sociale a segnalare con sollecitudine all'Autorità Giudiziaria competente
(Procura della Repubblica) la eventuale verificazione di situazioni o condotte pregiudizievoli per il benessere della minore;
3. DA' MANDATO al Servizio di N.P.I. di Caltagirone e all' di CP_5
Caltagirone, di individuare un percorso di sostegno psicologico a favore della minore, che sia in particolare rivolto alla ricostruzione della relazione con la figura paterna, demandando ai Servizi stessi la individuazione dei tempi e dei modi ritenuti più opportuni per le frequentazioni tra il padre e la bambina;
4. CONFERMA l'obbligo in capo al SI. di versare alla SI.ra Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della CP_1
minore l'importo di euro 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè concordate e documentate;
5. DICHIARA inammissibile l'intervento in giudizio dei nonni paterni della minore, SI.ri e per le ragioni specificate in Controparte_3 CP_4
parte motiva;
6. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 7.4.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
11
12
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
Sezione Unica civile
Il Tribunale, riunito in camera di ConSIlio e composto dai Magistrati;
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice relatore
Nel procedimento tra:
( nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Vincenzo Giannone;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in Mineo, Controparte_1 via Corrado Luigi Guzzanti Muratore n.6, C.F. , rappresentata C.F._2
e difesa, dall'Avv. Chiara Irene Pantò;
CONVENUTO
NONCHE' CON L'INTERVENTO DI
Avv. del Foro di Caltagirone, nella qualità di Curatore speciale Controparte_2 della minore nata a [...] il [...], residente a [...]
Corrado Guzzanti Muratore 6;
INTERVENUTO
1 nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_3 C.F._3
e , nata a [...] il [...], c.f. CP_4 C.F._4 entrambi residenti in [...], entrambi elettivamente domiciliati in San Michele di Ganzaria, Via Nazionale n. 110, presso lo studio dell'Avv. Ljudmila Masaracchio che li rappresenta e difende;
INTERVENUTI
Nonché con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
A scioglimento della riserva assunta in data 17.3.2025 alla udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte;
dato atto delle note tempestivamente depositate dalle parti;
Letti gli atti di causa;
Visto il supplemento di CTU affidato al dott. , depositato in data Persona_2
12.11.2024;
Viste le relazioni trasmesse dal Servizio di N.P.I. nonché dai Servizi Sociali di Mineo;
Visti e richiamati i precedenti decreti provvisori;
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che il presente giudizio è stato promosso in data 19.10.2022 dal SI. il quale, ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c., domandava assumersi i Parte_1
provvedimenti opportuni relativi all'affidamento della figlia minore Persona_1
nata il [...] dalla relazione more uxorio con la SI.ra Controparte_1
In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che, a seguito della fine della relazione con la SI.ra , quest'ultima aveva ingiustificatamente impedito ogni contatto e CP_1
frequentazione tra la minore e il padre, che difatti non la vedeva più dall'agosto del
2022;
2 Rilevato che si costituiva in giudizio la SI.ra contestando il Controparte_1
ricorso proposto e deducendo che il proprio allontanamento dalla casa familiare era stato determinato soprattutto in ragione delle condotte sempre più aggressive e violente del SI. per le quali era stata proposta denuncia -querela in data 1.8.2022 Per_1
e 18.10.2022;
Rilevato che le parti comparivano personalmente alla prima udienza del 18.1.2023. In quella sede il ricorrente rappresentava che, già prima della instaurazione del presente giudizio, si era rivolto al Servizio Sociale di Mineo al fine di ottenere un sostegno nel recupero della relazione con la figlia, accettando anche – nelle more di una decisione da parte del Tribunale – di vedere la bambina in modalità protetta alla presenza dello stesso Servizio Sociale;
Rilevato che con provvedimento del 26.1.2023, il Tribunale riteneva opportuno, ai fini della decisione, acquisire dal Servizio Sociale di Mineo una relazione sull'andamento degli incontri padre-figlia e, in generale, sulle condizioni socio-ambientali della bambina, nominando altresì a favore della stessa un Curatore speciale – nella persona dell'Avv. Veniva inoltre disposta una CTU sulla capacità Controparte_2
genitoriale di entrambe le parti, affidata alla dott.ssa , mantenendo nelle Persona_3
more gli incontri protetti padre-figlia e demandando al Servizio Sociale di Mineo di relazionare con regolarità sull'andamento dei predetti.
Durante il corso del giudizio, tuttavia, le relazioni periodiche trasmesse dal Servizio
Sociale di Mineo e dal Servizio di N.P.I. (parimenti incaricato di seguire la minore nei rapporti con il padre) evidenziavano la permanenza di una situazione di elevatissima conflittualità tra le parti, con ricadute SInificativamente pregiudizievoli per la stessa minore, la quale soprattutto manifestava un profondo disagio ogniqualvolta si era tentato un riavvicinamento con la figura paterna, pur non essendo mai emerso nel corso della causa così come nel corso degli stessi accertamenti demandati agli enti incaricati, alcuna reale mancanza o inidoneità genitoriale in capo al SI. Tutti i Servizi Per_1
incaricati di fatto sottolineavano l' atteggiamento poco collaborante – quando non
3 apertamente oppositivo – agli interventi di supporto, da parte della SI.ra . Gli CP_1
stessi operatori del Servizio di N.P.I. e dell'E.M.I non hanno mancato di osservare la presenza di un disagio SInificativo nella minore nella relazione con Persona_1
la figura paterna, disagio di cui tuttavia si faticava a comprendere l'origine, pur emergendo una sostanziale disfunzionalità nel rapporto madre-figlia, essendosi progressivamente verificata una influenza negativa posta in essere dalla CP_1
rispetto alla possibilità di ricostruire un rapporto sereno tra la figlia e il padre.
Si legge in particolare in una delle ultime relazioni trasmesse dal Servizio di
E.M.I.“…La percezione della non concordanza di intenti dei genitori, la percezione del timore nutrito dalla madre nei confronti del padre con la messa in atto di condotte di evitamento determina in disagio e confusione. Durante il gioco simbolico, si Per_1
rileva, nel momento in cui entrano in gioco, il padre e la madre, condotte di protezione nei confronti di quest'ultima (nasconditi, non aprire è monello). Inoltre, la madre presenta dei comportamenti caratterizzati da note d'ansia, timore, paura al solo pensiero di poter incontrare il SI. a suo dire secondarie a ciò che ha Per_1
vissuto, che anche se non verbalizzate ma semplicemente avvertite, potrebbero determinare nella bambina l'insorgere di comportamenti di protezione/imitazione.
Inoltre, durante la valutazione psicodiagnostica nelle narrazioni della minore emerge la presenza del cibo come mediatore di scambi emotivi e la probabile presenza di una insofferenza repressa verso sé stessa deducibile dalla frequente cancellazione della propria figura dopo essersi disegnata” (cfr. relazione del 28.2.2024).
Le gravi criticità segnalate avevano dunque indotto questo Tribunale, con provvedimento del 16.5.2024 a disporre provvisoriamente l'affido della minore al
Servizio Sociale di Mineo, pur mantenendola collocata presso la madre;
a delegare l' circa l'individuazione dei tempi e dei modi di frequentazione con il padre, CP_5
disponendo altresì un supplemento di CTU, affidata a medico psichiatra, dott. Per_2
con il seguente mandato:
4 “
1. Descrivere allo stato attuale il profilo personologico dei genitori, Parte_1
e , nonché la capacità genitoriale di entrambe le parti;
Persona_4
2. Fornire al Tribunale ogni elemento ritenuto utile alle decisioni in materia di affidamento e collocamento della minore, alla luce delle risultanze della superiore indagine.
Osservato che con comparsa di intervento depositata in data 15.12.2024 si costituivano nel presente giudizio anche i nonni paterni della minore, lamentando di non aver più alcun rapporto con la nipotina , ormai da tre anni, a causa della condotta Per_1
ostruzionistica della madre, SI.ra , la quale si era rivelata del tutto inidonea a CP_1
ricoprire le proprie funzioni genitoriali, come anche ricavabile dalle valutazioni dei vari Servizi incaricati.
Per tale ragione, i SI.ri e intervenivano nel Controparte_3 CP_4
presente giudizio, domandando valutarsi la opportunità di disporre l'affido temporaneo della nipote a loro stessi o, comunque, il collocamento della bambina presso di loro.
In sede di note di udienza del 16.3.2025, i SI.ri alla luce anche della ultima Per_1
relazione del Servizio di N.P.I datata 14.3.2025 che aveva rimarcato la persistente disfunzionalità della relazione madre-figlia, domandavano che venissero adottati i provvedimenti di cui all'art. 330 c.c., ossia di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, ovvero comunque l'allontanamento della minore dalla madre e dal nucleo familiare materno.
§
Ritenuto che in via preliminare deve dichiararsi inammissibile l'intervento dei nonni paterni della minore, giacchè il presente giudizio è stato introdotto prima della c.d. riforma ” ed è dunque regolato dalle disposizioni processuali antecedenti al CP_6
D.lgs. 149 del 2022, che ha in effetti riconosciuto la ammissibilità di tali interventi nei giudizi di separazione ovvero di regolamentazione della responsabilità genitoriale, ma
5 tuttavia solo per i procedimenti instaurati successivamente alla entrata in vigore della nuova normativa, ossia dal 30.6.2023.
Per i giudizi anteriori, invece, rimane operante la disciplina previgente che, come detto, escludeva la ammissibilità dell'intervento degli ascendenti, i cui diritti autonomi riconosciuti dall'art. 317 bis c.c. avrebbero potuto esser fatti valere in via processuale mediante la proposizione di un autonomo ricorso avanti il Tribunale per i minorenni.
In questi termini si era espressa più volte anche la giurisprudenza di legittimità, che aveva chiarito che “L'art. 1, comma primo, della L. 8 febbraio 2006, n. 64, che ha novellato l'art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata, ma non incide sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti delle parti in essi coinvolti, e non consente pertanto di ravvisare diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento "ad adiuvandum", ai sensi dell'art. 105, comma secondo, c.p.c.
(cfr. ex plurimis, CASS. CIV. 22081 DEL 2009).
Tanto premesso con riferimento alla posizione processuale dei coniugi nel Per_1
merito della complessa vicenda portata all'attenzione del Tribunale, si devono assumere le seguenti determinazioni.
Per quanto attiene al regime di affidamento della minore ritiene il Persona_1
Tribunale di poter disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, dovendosi valorizzare il dato obiettivo, emerso in entrambe le CTU effettuate, che nessuno dei due genitori ha di per sé manifestato una inidoneità genitoriale tale da suggerire la opportunità di discostarsi dal regime – sempre privilegiato
6 dall'ordinamento- quale è appunto quello dell'affidamento condiviso, maggiormente rispettoso del principio fondamentale della c.d. bigenitorialità.
In particolare, meritano di essere considerate le conclusioni cui è giunto anche il secondo CTU incaricato, dott. , il quale ha sul punto affermato che Persona_2
“entrambi i genitori possiedono sufficienti capacità genitoriali (…). Sia il SI. sia la SI.ra non mostrano gravi carenze nella capacità di cura e Per_1 CP_1
protezione, nella funzione affettiva, riflessiva e organizzativa …”.
In punto di affidamento, tali conclusioni sono sostanzialmente in linea con quelle che erano state parimenti espressa anche dalla prima CTU incaricata, dott.ssa , la Per_3
quale, in ordine alla capacità genitoriale di entrambe le parti, aveva dato atto che entrambi i genitori “rivelano una buona comprensione dei bisogni della figlia
[...]
ed una buona capacità di rinforzare i comportamenti positivi ed inibirne i Per_1
comportamenti negativi. Quanto appena esposto, unitamente alla valutazione della struttura della personalità, permette di concludere che la capacità genitoriale della
Signora e del Signor risultano essere conservate ed adeguate.” CP_1 Per_1
Ciò posto, avendo entrambi i CTU confermato la presenza di sufficienti capacità genitoriali, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per discostarsi dal regime di affidamento condiviso, con ciò revocando la precedente statuizione provvisoria di affidamento della minore al Servizio Sociale di Mineo.
Nondimeno, osserva il Collegio, che le difficoltà che le parti continuano a manifestare nell'ottica di un sereno e proficuo rapporto tra loro, in uno alle resistenze che pervicacemente la SI.ra continua ad avere nella interlocuzione con tutti i CP_1
Servizi che sono stati nel tempo coinvolti, a detrimento del benessere della stessa figlia, non possono certo essere trascurate.
Merita sul punto di essere attenzionata anche la più recente relazione trasmessa dal
Servizio di N.P.I. del 15.3.2025, secondo cui “la relazione madre-figlia ad oggi sembra connotata da elementi disfunzionali che non permettono di avviare il percorso di presa
7 in carico e che nel tempo potrebbero inficiare la sana crescita psico-fisica della minore”.
Tali valutazioni sono coerenti con quanto sottolineato anche dal CTU, dott. Per_2
il quale, soffermandosi specificamente sulle relazioni madre-padre-figlia, non ha mancato di osservare che “appare carente la capacità di facilitare e favorire l'accesso all'altro genitore soprattutto da parte della SI.ra che allo stato attuale mantiene CP_1
il rapporto esclusivo con la minore”.
Le resistenze della SI.ra e la difficoltà che la stessa continua a manifestare nel CP_1
comprendere le necessità della minore e l'importanza della coltivazione di un rapporto sereno anche con la figura paterna, non possono essere trascurate, tanto più che più volte evidenziate anche dallo stesso Curatore speciale della minore, Avv. la CP_2
quale ha anche stigmatizzato la condotta della convenuta, di opposizione agli interventi dei Servizi incaricati, giungendo anche a denunciare del tutto immotivatamente il
Servizio Sociale di Mineo.
Osserva allora il Collegio che, pur mantenendo fermo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori per le ragioni già spiegate, appare assolutamente necessario dare mandato al Servizio Sociale di Mineo di mantenere per almeno anni 3 dal presente provvedimento un monitoraggio, con compiti cioè di stretta vigilanza e supporto, sulle complessive condizioni di vita e familiari della minore con particolare Persona_1
riferimento al rapporto con le figure genitoriali e attenzionando altresì il comportamento della SI.ra ed eventuali condotte ostacolanti rispetto ai percorsi CP_1
di sostegno che debbono proseguire a favore della minore (come infra si dirà) specie rispetto alla ricostruzione di un rapporto con la figura paterna.
Trattasi di incarico al Servizio Sociale nei termini del cosiddetto mandato “di vigilanza
e supporto”, delineato in questi termini di recente dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 12717 del 2024) secondo cui tale mandato, pur non determinando una limitazione della responsabilità genitoriale stricto sensu intesa,
8 è tuttavia funzionale ad assicurare un supporto e assistenza specifici ai genitori e ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore.
Nel contesto del citato mandato, dunque, il Servizio Sociale deve intendersi tenuto a segnalare con sollecitudine alla Autorità Giudiziaria competente qualunque evento o condotta che possa ritenersi pregiudizievole per la minore e per il suo sviluppo psico- fisico.
L'incarico va confermato al Servizio Sociale di Mineo, nonostante la richiesta del
Curatore speciale di individuare altro Servizio in ragione delle resistenze e delle denunce proposte dalla SI.ra , per le ragioni già spiegate nel precedente decreto CP_1
provvisorio del 16.5.2024, non essendo cioè emersa alcuna inidoneità nell'operato del
Servizio Sociale, che anzi ormai da tempo comunque conosce la minore e il nucleo familiare.
Per quanto invece attiene il collocamento della minore, osserva il Tribunale che, così come comunque ribadito anche da entrambi i CTU incaricati, allo stato, non sarebbe rispondente all'interesse della bambina disporre uno sradicamento dal contesto abitativo e familiare in cui è sempre vissuta, ossia quello materno. Deve quindi confermarsi il collocamento della minore presso la madre, giacchè una diversa previsione (collocamento presso il padre, ovvero presso i nonni paterni o ancor più un collocamento etero-familiare) avrebbe verosimilmente un effetto oltremodo destabilizzante sull'equilibrio della piccola . Per_1
Ciò posto, l'accesso della minore alla figura paterna è allo stato indubbiamente ostacolato dalle resistenze della bambina, non ultimo da probabili influenze (come già visto) della madre, rispetto alle quali occorre mantenere attivo un supporto esterno, non essendo cioè possibile predeterminare nella attualità delle modalità precise di visite tra il padre e la minore, giacchè la stessa ricostruzione della relazione padre-figlia (rispetto alla quale è assolutamente necessario intervenire nell'interesse stesso della bambina) è tuttavia subordinato a un percorso graduale di sostegno psicologico per che sia Per_1
9 nello specifico finalizzato proprio alla rielaborazione di un rapporto sereno con la figura del padre.
Per tali ragioni, così come anche suggerito da entrambi i CTU e dallo stesso Servizio di N.P.I., coadiuvato dall'EMI, è necessario confermare il mandato al Servizio di N.P.I.
e all'EMI affinchè individui il miglior percorso terapeutico per la minore, delegando ai Servizi stessi la individuazione dei tempi e dei modi che si riterranno più opportuni per la determinazione delle visite tra il padre e la figlia.
Appare inoltre opportuno invitare entrambi i genitori, così come suggerito da ultimo anche dal CTU dott. a iniziare essi stessi un percorso di sostegno psicologico Per_2
e di sostegno alla genitorialità, essendo tale ausilio necessario e funzionale alla ricostruzione di un rapporto sereno per il benessere della propria figlia;
Ritenuto che dal punto di vista economico può confermarsi il già disposto obbligo in capo al SI. di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Per_1
l'importo di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo si ritiene ancora congruo e proporzionato alle eSIenze della bambina tenuto conto anche del raffronto tra le situazioni reddituali delle parti. Il SI.
infatti, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni reddituali depositate in Per_1
atti nonché dagli estratti conto bancari, risulta percepire uno stipendio mensile
(lavorando come dipendente nella azienda agricola del padre e al contempo studiando all'Università) di circa euro 1000, non risultando comunque gravato da alcun onere abitativo, essendo tornato a vivere dai genitori né da ulteriori spese.
Ritenuto che, visto il complessivo esito del giudizio e la particolare natura delle questioni, sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
10 1. DISPONE l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_1
genitori, mantenendola collocata presso la madre;
2. DA' MANDATO al Servizio Sociale di Mineo di effettuare, per almeno anni
3 dal presente provvedimento, un monitoraggio periodico, con compiti di assistenza e supporto, sulle condizioni di salute, di vita e familiari della minore come meglio specificato in parte motiva, invitando il Servizio Persona_1
Sociale a segnalare con sollecitudine all'Autorità Giudiziaria competente
(Procura della Repubblica) la eventuale verificazione di situazioni o condotte pregiudizievoli per il benessere della minore;
3. DA' MANDATO al Servizio di N.P.I. di Caltagirone e all' di CP_5
Caltagirone, di individuare un percorso di sostegno psicologico a favore della minore, che sia in particolare rivolto alla ricostruzione della relazione con la figura paterna, demandando ai Servizi stessi la individuazione dei tempi e dei modi ritenuti più opportuni per le frequentazioni tra il padre e la bambina;
4. CONFERMA l'obbligo in capo al SI. di versare alla SI.ra Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della CP_1
minore l'importo di euro 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè concordate e documentate;
5. DICHIARA inammissibile l'intervento in giudizio dei nonni paterni della minore, SI.ri e per le ragioni specificate in Controparte_3 CP_4
parte motiva;
6. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 7.4.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
11
12