Art. 1. (Attribuzioni degli agenti dell'esercizio telefonico)
Il primo comma dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 , e' sostituito dal seguente:
"Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilita' in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresi' addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonche' ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio".
Il primo comma dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 , e' sostituito dal seguente:
"Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilita' in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresi' addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonche' ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio".