Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1056/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1056/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 9.10.2024, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. sino al 30.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...]-Vaslui Parte_1 C.F._1
(Romania) il 7.2.1990 e residente in [...], cittadino romeno, rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZO CILIENTO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._2
alla via del Gallitello n. 98 presso lo studio dell'Avv. Valeria Russillo, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(Argentina) il 5.10.1992 e residente in [...] alla contrada San Pietro
s.n.c., cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI CARNEVALE
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._4
1
OP (PZ) alla via F. Laviano n. 34 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: azione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 250
c.c.;
CONCLUSIONI: per le parti private come da verbale di udienza del 9.10.2024; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 17.3.2016 ha dedotto: Parte_1
- che dalla sua relazione sentimentale con era nata in [...] Controparte_1
5.10.2010 la quale portava il cognome della madre poiché Persona_1 quest'ultima da sola aveva proceduto a riconoscerla innanzi all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di OP (PZ);
- che gli aveva impedito di riconoscere Controparte_1 CP_1 [...]
come sua figlia «senza alcun motivo, ma per la sola convenienza che la Per_1
filiazione paterna non fosse socialmente percepita»;
- di aver, comunque, frequentato fin dalla nascita -e così la Persona_1
propria madre contribuendo anche economicamente alle Parte_2
esigenze di vita della bambina;
- che gli aveva consentito di vedere la bambina soltanto in sua Controparte_1
presenza, «fino a quando causa di un litigio a casa della compagna, il padre di questa
Pt_ risentito dell'appellativo di “bastarda” indirizzato da alla figlia, non lo aggredì
(con tentativo di “strangolamento”) e lo diffidò a non farsi più vedere»;
- che, dopo la nascita della piccola aveva convissuto felicemente con Persona_1
«(con la ricerca di una casa, messa a disposizione dal sig. Controparte_1
e nella quale vennero iniziati i lavori di restauro, ma che non venne Controparte_2
più occupata)», atteso che intratteneva una relazione con un Controparte_1
altro uomo;
2 R.G. N. 1056/2016
- che lo aveva più volte dissuaso dal riconoscere sua figlia, Controparte_1
arrivando addirittura a metterne in dubbio la paternità «dicendogli che frequentava altri uomini»;
- che a causa dello stato emotivo in cui versava aveva perso il lavoro presso la ditta di
«senza trovarne altri (del tutto occasionali, e di breve Controparte_3 durata quello presso il supermercato “Peter House”), senza cercarlo in realtà fuori
OP, proprio per non allontanarsi dalla figlia», e aveva cominciato a far uso di sostanze stupefacenti (invero, occasionalmente) e a delinquere. Tanto vero che
«stava scontando la pena di anni 2 mesi 7 e giorni 25 di reclusione determinata con provvedimento di cumulo per reati di furto (di metadone presso il Sert di Melfi) e tentativo di furto […]».
Orbene, la difesa del ricorrente ha evidenziato che, nell'ambito del percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente in quanto detenuto, il riconoscimento di
[...] avrebbe costituito un “riferimento affettivo significativo”. Invero, «Il Persona_1
riconoscimento della figlia sarebbe stato verosimilmente accrescitivo dell'autostima dal sig. perduta a causa delle umiliazioni sofferte, che lo avevano distolto Pt_1
dalla ricerca di un lavoro, anche fuori dal territorio di residenza della bambina, determinandone la stessa pericolosità sociale, che si confidava potesse restare solo edittale, dopo l'avvento della auspicata genitura».
Per l'effetto, il ricorrente ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 250 c.c., affinché fosse emessa sentenza che tenesse luogo del consenso materno mancante,
«autorizzando il padre sig. al riconoscimento, con ogni altro Parte_1
provvedimento e disposizione anche verso i pubblici Uffici».
costituitasi in giudizio, ha contestato le Parte_3
avverse deduzioni e ha domandato rigettarsi la domanda di riconoscimento in quanto improcedibile, atteso che il ricorrente non le aveva mai previamente richiesto il consenso ai fini del riconoscimento della piccola Persona_1
Invero, la resistente si è opposta al chiesto riconoscimento in considerazione del comportamento violento e pericoloso del ricorrente come diffusamente rappresentato da pag. 3 a pag. 10 della memoria difensiva depositata in data 11.6.2016, ovvero nell'interesse esclusivo della figlia minorenne.
3 R.G. N. 1056/2016
III Con sentenza n. 1242/2016 del 25.10.2016 è stata dichiarata la procedibilità della domanda e, con separata ordinanza, è stata rimessa la causa sul ruolo e disposta la prosecuzione del processo ai fini istruttori.
Con ordinanza resa a verbale all'udienza del 3.2.2017 sono state ammesse le prove testimoniali come articolate dalle parti private nei loro scritti difensivi, fissando l'udienza del 2.6.2017 per l'escussione.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e acquisizione documentale e, terminata la fase istruttoria, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.6.2024, dopo esser stati disposti rinvii a causa della pandemia da Covid-19 e poi per la necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalente nel tempo della presente (giusta programma di smaltimento dell'arretrato), è stata disposta la comparizione personale delle parti per far chiarezza in ordine alle di loro cittadinanze e dirimere la questione della Legge applicabile al caso di specie nonché l'audizione della minore, onerando altresì le parti di depositare l'atto di nascita della minore.
All'udienza del 9.10.2024, dopo aver raccolto le dichiarazioni del ricorrente e della resistente in ordine alla loro cittadinanza, si è proceduto all'ascolto della minore la quale ha dichiarato di non voler essere riconosciuta dal Persona_1
ricorrente e di star bene con la madre.
All'esito del raccoglimento della volontà della minore, le parti private hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti private hanno depositato ritualmente le comparse conclusionali. Parte resistente ha depositato altresì la memoria di replica.
IV Sulla domanda di riconoscimento e sulle spese di lite.
Orbene, ai sensi dell'articolo 250, comma 2, c.c., il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. La previsione normativa ha il fine di porre una barriera alla piena e immediata efficacia dei
4 R.G. N. 1056/2016
riconoscimenti c.d. tardivi. Sicché, quattordici anni rappresentano l'età oltre la quale è necessario l'assenso del figlio al chiesto riconoscimento. L'assenso del figlio, così come il consenso del genitore che per primo ha provveduto al riconoscimento, secondo la dottrina prevalente, sono negozi giuridici unilaterali integrativi, che vengono a costituire delle condizioni legali di efficacia del riconoscimento.
In merito, la Corte di Cassazione, sez. civ. I, con la sentenza del 13.1.2017 n. 781 ha avuto modo di precisare: «In tema di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi del novellato art. 250, comma 2, c.c., al compimento del quattordicesimo anno di età, il minore (anche se nato o concepito prima dell'entrata in vigore della l. n. 219 del 2012) diviene titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso quale elemento costitutivo dell'efficacia del riconoscimento. Ne consegue che nel giudizio promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio, pur in mancanza del consenso dell'altro genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere al sopravvenuto compimento del quattordicesimo anno di età del figlio».
Nella parte motiva della menzionata sentenza si legge: «Il compimento del quattordicesimo anno di età determina in capo al minore la titolarità di un autonomo diritto di natura sostanziale nonché del correlativo potere di natura processuale di determinare l'esito della domanda di riconoscimento proposta da uno dei due genitori.
Analogamente il potere d'opposizione del genitore che aveva per primo riconosciuto il figlio minore perde radicalmente di efficacia, così rendendo inutile il giudizio ex art.
250 c.c., comma 4. La posizione di contrasto tra le parti originarie non ha più ragion
d'essere, venendo meno la necessità del consenso del primo genitore che ha proceduto al riconoscimento e dell'intervento sostitutivo del giudice, secondo il modello normativo stabilito nell'art. 250 c.c., comma 4. La sopravvenienza dell'evento, peraltro, è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 14 del 2003) ed il mutamento della situazione sostanziale produce la cessazione della contesa giudiziaria, non essendo più necessaria l'autorizzazione giudiziale in luogo del consenso dell'altro genitore per procedere al riconoscimento» (vedasi anche Cass. civ., sez. II, sent., 22.7.2022, n.
22953).
5 R.G. N. 1056/2016
Ciò posto, in considerazione della circostanza che la figlia ha compiuto gli anni quattordici essendo nata il [...] e all'udienza del 9.10.2024 ha espresso di non voler essere riconosciuta [di seguito si riporta quanto dichiarato dalla minore
Pt_ all'udienza del 9.10.2024: «Io non ho desiderio di essere riconosciuta da . Ci ho riflettuto molto e già prima di venire in udienza poiché avevo intuito cosa mi sarebbe stato chiesto. Non mi occorre altro tempo per decidere perché ritengo che il
Pt_ disinteresse mostrato da nei miei confronti per tutti questi anni non possa essere superato. Nonostante io desideri conoscerlo, così come conoscere i figli che ha avuto dalla sua compagna, a tanto mi sono di ostacolo i miei ricordi. Io ricordo che lui non
c'era quasi mai a casa, che non si è mai interessato a me, che non mi ha mai telefonato, né ha mai chiesto di me allorché io ho avuto dei piccoli problemi di salute. Ricordo
Pt_ che quando vivevo a casa di nonna, veniva e rimaneva con me per pochissimo tempo. Veniva accompagnato dalla madre, , e insieme creavano scompiglio Per_2
Pt_ in famiglia provocando solo litigi. Ripeto che non voglio essere riconosciuta da .
Io sto bene così come sto, non voglio che le cose cambino poiché ho raggiunto una mia stabilità»], deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa, atteso che non è stato oggetto di accertamento la fondatezza del ricorso e la legittimità dell'opposizione della controparte, in considerazione della volontà manifestata dalla minore, quale fattore esterno alle pretese delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1056 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
6