Art. 9. (Inquadramento)
Il personale di ruolo, docente, assistente e ricercatore universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , in servizio presso le Universita' e l'Istituto universitario di cui al precedente articolo 5, ultimo comma, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli dello Stato restando assegnato alla disciplina, o gruppo di discipline, e alle facolta' in cui presta servizio.
Il personale non docente di ruolo, in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le universita' e l'Istituto universitario di cui al precedente comma o assunto a seguito di pubblico concorso bandito non oltre il 28 febbraio 1982 dalle universita' medesime, e' inquadrato, a domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla data di assunzione, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle universita' statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita', e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze delle Universita' o dell'Istituto di cui al primo comma e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.
Il personale di ruolo, docente, assistente e ricercatore universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , in servizio presso le Universita' e l'Istituto universitario di cui al precedente articolo 5, ultimo comma, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli dello Stato restando assegnato alla disciplina, o gruppo di discipline, e alle facolta' in cui presta servizio.
Il personale non docente di ruolo, in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le universita' e l'Istituto universitario di cui al precedente comma o assunto a seguito di pubblico concorso bandito non oltre il 28 febbraio 1982 dalle universita' medesime, e' inquadrato, a domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla data di assunzione, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle universita' statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita', e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze delle Universita' o dell'Istituto di cui al primo comma e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.