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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3957/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza rep. 3851/2021 del 14/09/2021 ex art. 702 - ter
c.p.c., emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 7697/2020, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 4.4.2025, pendente
TRA
(P. Iva: ) in persona dell'amministratore delegato e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore dottor rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Luca Caravella (C.F.: )) in virtù di procura alle C.F._1
liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Dovadola (FC) al viale Zauli n. 11
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “La … si riporta integralmente all'atto di appello Parte_1
ritualmente notificato e alla documentazione del primo grado allegata, e, previa dichiarazione della contumacia del resistente prof. dott. Controparte_2
insiste nelle conclusioni ivi già rassegnate e chiede che l'odierno appello venga deciso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.10.2020 la adiva il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere esponendo che: il prof. dott. CP_2
si proponeva all'amministratore delegato di essa istante per un incarico di
[...]
consulenza con oggetto l'attività di predisposizione di un progetto strutturato di richiesta di finanziamento in seno al programma Horizon 2020 per finanziamenti europei nel periodo 2018-2020, nell'ambito della call “Factories of the Future”; in data 15 novembre 2019 sottoscriveva, per accettazione, il contratto predisposto da già in data 24 gennaio 2020, senza aver reso alcuna Controparte_2
prestazione, emetteva proforma concernente l'asserito fondo Controparte_2
spese iniziale di euro 3.000,00, ma che in realtà rappresentava l'intero compenso fisso, oltre l'acconto per le spese di missione pari ad euro 300,00, i.v.a. e CP_3
essa istante provvedeva a saldare la predetta proforma con bonifico del 4 febbraio
2020 e successivamente il consulente emetteva fattura n. 7 del 5 febbraio 2020; aveva contestualmente proposto ad essa istante anche il Controparte_2
conferimento dell'ulteriore incarico per la progettazione, strutturazione, implementazione, adozione e attestazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.l.gs. n. 231/2001 asseritamente funzionale al predetto “progetto strutturato di richiesta di finanziamento in seno al programma Horizon 2020 per finanziamenti europei nel periodo 2018-2020, nell'ambito della call “Factories of the
Future”; anche per quest'ultimo incarico, in data 24 gennaio 2020, il prof. dott. emetteva proforma concernente l'asserito fondo spese iniziale Controparte_2
di euro 2.500,00, da imputarsi a decanto dell'importo complessivo, oltre l'acconto per le spese di missione pari ad euro 250,00, i.v.a. e essa istante provvedeva a CP_3
saldare anche la predetta proforma con bonifico del 4 febbraio 2020 e il consulente emetteva fattura n. 8 del 5 febbraio 2020; dopo i versamenti dei fondi spese, lo assumeva un contegno strano, evasivo e inadempiente;
alle ripetute richieste, CP_2
sia verbali che scritte, da parte dell'amministratore delegato di essa istante, anche per conto dei suoi soci e partner commerciali spagnoli, per conoscere il testo e, quindi, i contenuti dell'asserito bando, lo non replicava ma, soprattutto, non forniva CP_2
alcunché; lo aveva messo all'opera il gruppo di lavoro interno all'azienda, CP_2
occupandolo quotidianamente a raccogliere ed elaborare ogni sorta di dato e documento per delineare i programmi di investimento, da lui asseriti finanziabili, includendo spese del periodo 2016-2018, in progress sul 2019, sino al closing di febbraio 2020; dopo l'invio di una prima bozza del codice etico da parte dello avvenuta via mail in data 7 gennaio 2020 nella successiva riunione tenutasi CP_2
in data 9 gennaio 2020, l'amministratore delegato rappresentava al consulente tutte le sue riserve e perplessità in merito all'elaborato inoltrato, necessitando, da parte di essa istante, una totale rivisitazione e riformulazione dello stesso, cosa che, poi, in effetti è avvenuta con l'apporto esclusivo dei componenti del gruppo di lavoro interno;
essa istante si rendeva conto che l'iniziativa proposta era per una facilitazione inesistente e, pertanto, completamente inutilizzabile, con conseguente enorme danno, anche in termini di immagine, in primis con i soggetti ai quali il consulente era stato referenziato;
in relazione al primo incarico, con nota del 12 maggio 2020 essa istante formulava al prof. dott. eccezione di Controparte_2
inadempimento, significandogli che, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., ove non avesse adempiuto nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del detto atto, il contratto in essere s'intendeva risolto, con conseguente obbligo di restituire tutta la documentazione;
, sempre in relazione al primo incarico, essa istante non avendo ricevuto alcun riscontro dallo alla predetta nota, con successiva lettera CP_2
dell'11 giugno 2020 lo invitava, in via bonaria, alla restituzione di tutte le somme versate per il predetto incarico oltre i.v.a. al 22%, versate, entro e Controparte_4
non oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione della presente;
in relazione al secondo incarico, con nota del 12 maggio 2020 essa istante comunicava allo CP_2 il recesso dal contratto concernente la progettazione, strutturazione, implementazione, adozione e attestazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.l.gs. n. 231/2001; anche in relazione al secondo incarico, essa istante con successiva nota dell'11 giugno 2020 invitava il prof. dott. in via bonaria, Controparte_2
alla restituzione di tutte le somme versate per il predetto incarico oltre i.v.a. al 22%, versate, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla Controparte_4
ricezione della presente;
ad oggi, tali inviti non avevano sortito alcun effetto.
Tanto esposto, la società ricorrente insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “- accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto ex art 1454 cod. civ. del contratto di consulenza del 15.11.2019 con oggetto l'attività di predisposizione di un progetto strutturato di richiesta di finanziamento in seno al programma Horizon 2020 per finanziamenti europei a ricerca ed innovazione nel periodo 2018-2020, nell'ambito della call “Factories of the Future”;
- accertare e dichiarare la legittimità del recesso operato dalla dal Parte_1
contratto di consulenza del 15.11.2019 con oggetto la progettazione, strutturazione, implementazione, adozione e attestazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.l.gs. n. 231/2001;
e, per l'effetto,
- accertato e dichiarato il diritto della alla restituzione delle somme Parte_1
complessive finora versate al prof. dott. per i due incarichi del Controparte_2
15.11.2019 di cui alle fatture nn. 7 e 8 del 5 febbraio 2020, condannare il prof. dott.
al pagamento in favore della della somma Controparte_2 Parte_2
complessiva di euro 7.676,24;
- condannare, infine, il resistente al pagamento dei compensi e delle spese, anche generali, del presente procedimento”.
restava contumace. Controparte_2
Alla prima udienza del 13.09.2021, il Tribunale si riservava e a scioglimento della assunta riserva, con l'ordinanza in epigrafe così statuiva:
“● Dichiara la contumacia di Controparte_2 ● Accoglie la domanda di risoluzione;
● Per l'effetto dichiara l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di consulenza avente a oggetto l'attività di predisposizione di un progetto strutturato di richiesta di finanziamento in seno al programma Horizon 2020 per finanziamenti europei a ricerca ed innovazione nel periodo 2018-2020, nell'ambito della call
“Factories of the Future”;
● Rigetta la domanda di recesso;
● Accoglie parzialmente la domanda di restituzione;
● Per l'effetto condanna al pagamento, in favore della società Controparte_2
di € 3.500,64; Parte_1
● Compensa le spese del giudizio”.
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, pubblicata e comunicata il 14.9.2021, con citazione passata in data 27.09.2021 per la notifica e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
29.09.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare parzialmente viziata in fatto ed in diritto l'ordinanza ex art.
702 bis c.p.c. (rep. n. 3851/2021) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - G.
Unico dott. Emanuale Alcidi, datata 13 settembre 2021, depositata in cancelleria in data 14 settembre 2021 e comunicata in pari data, nella causa inter partes, iscritta al
n. 7697/2020 di R.G. tra la e il prof. dott. e di Parte_1 Controparte_2
conseguenza e previa sua parziale riforma: 1) accertare e dichiarare anche la legittimità del recesso operato dalla dal contratto di consulenza del Parte_1
15.11.2019 con oggetto la progettazione, strutturazione, implementazione, adozione e attestazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.l.gs. n.
231/2001; e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto della alla Parte_1
restituzione anche delle somme versate al prof. dott. per il Controparte_2
predetto incarico del 15.11.2019 di cui alla fattura n. 8 del 5 febbraio 2020, condannare il prof. dott. al pagamento in favore della Controparte_2 della somma complessiva di Euro 3.489,20; 2) condannare, infine, il Parte_1
resistente al pagamento dei compensi e delle spese, anche generali, del doppio grado di giudizio, confermando, per tutto il resto, l'ordinanza gravata”.
, benché ritualmente evocato in giudizio, restava contumace. Controparte_2
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 17.06.2022, veniva rinviata in tale sede al 1.03.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 4.4.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservava in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 29.5.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda con le seguenti motivazioni:
“Sulla domanda di risoluzione.
La domanda di risoluzione è fondata e va accolta.
Occorre precisare che essa ha riguardato solo il primo dei due negozi in atti.
[…]
Ora, parte ricorrente ha provato la fonte del diritto, con il deposito dell'accordo.
Parte resistente, invece, avrebbe dovuto provare l'intervenuto adempimento o la sussistenza di altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Poiché parte ricorrente ha provato, nello specifico, di aver provveduto a comunicare la diffida ad adempiere ed avendo allegato l'altrui inadempimento, va dichiarata
l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c.
Sul recesso.
La domanda di accertamento del recesso va rigettata.
Deve premettersi che detta domanda riguarda solo il secondo contratto agli atti.
Ebbene, deve considerarsi come l'art. 1373 c.c. legittima il recesso di un contratto solo “se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto”. Nel caso di specie, invero, dal contratto non si evince che a parte ricorrente sia stata attribuita la relativa facoltà di recedere. Né detta facoltà di recesso si evince indirettamente (ad esempio per il tramite della predisposizione di una caparra confirmatoria).
Sulla domanda restitutoria.
La domanda restitutoria è conseguente alla previa domanda di scioglimento del contratto.
Poiché è stata rigettata la domanda di accertamento del legittimo recesso, la conseguente domanda restitutoria va respinta.
Deve accogliersi, invece, la domanda restitutoria in riferimento al primo contratto, in relazione al quale è stata accertata l'intervenuta risoluzione.
Parte ricorrente, inoltre, ha provato, mediante il deposito della fattura pro forma, della conseguente fattura e del bonifico, il pagamento di € 3.500,64.
Fornita la prova, dunque, parte resistente va condannata al pagamento dell'importo di cui sopra.
Non vanno aggiunti né interessi né rivalutazione, non essendo stati oggetto di domanda e trattandosi di debito di valuta.
Conclusioni.
In virtù di quanto esposto la domanda di risoluzione del primo contratto va accolta;
va rigettata quella di recesso del secondo contratto;
va accolta solo parzialmente e nei limiti indicati quella restitutoria.
Sulle spese.
Considerato che la domanda di parte ricorrente è stata accolta solo in parte si ritiene che si situi in ipotesi di soccombenza reciproca, con conseguente compensazione delle spese …”.
§ 4.
Con il primo motivo contesta il rigetto della domanda di recesso, Parte_1
assumendo che, in ordine al diritto di recesso nel contratto d'opera intellettuale, l'art. 2230 cod. civ. stabilisce che il contratto di prestazione d'opera intellettuale è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale e che l'art. 2237 cod. civ. stabilisce che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, non anche il mancato guadagno, come previsto dall'art. 2237 c.c.; che in applicazione dei suindicati principi di diritto il Tribunale avrebbe dovuto, in ogni caso, dichiarare ex art 2237, comma 1, cod. civ. la legittimità del recesso relativo al contratto datato 15.11.2019, concernente “la progettazione, strutturazione, implementazione, adozione e attestazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001” esercitato da essa appellante con comunicazione del 12.5.2020; deduce poi che in relazione al secondo contratto di opera intellettuale che avrebbe dovuto essere svolto dallo dopo CP_2
una rapida azione formativa del gruppo di lavoro a prevalenza di risorse interne all'Azienda con il quale interfacciarsi, il tutto in funzione della asserita apertura della call relativa all'agevolazione con fondi europei, il consulente aveva semplicemente trasmesso un modello omnibus, reperibile su internet, neanche preintestato e/o precompilato con i dati della cliente;
che pertanto, indimostrata l'esecuzione di qualsiasi prestazione professionale indicata nel contratto, prima del recesso della cliente, nessun titolo giustificava l'acquisizione dell'importo di complessivi (al lordo anche della r.a. versata) euro 3.489,20, di cui alla fattura n. 8 del 5 febbraio 2020 da parte del resistente.
§ 5.
Il motivo è fondato.
Non è dubbio che quello concluso tra le parti il 15.11.2019 sia un contratto di prestazione d'opera professionale, siccome avente ad oggetto incarico di consulenza per la progettazione, strutturazione, implementazione, adozione e attestazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.l.gs. n. 231/2001. Come noto, ai sensi dell'art. 2237 c.c., nel contratto di prestazione d'opera professionale, il cliente può sempre recedere dal contratto, a prescindere dalla specifica previsione contrattuale. Pertanto, l'odierna parte appellante ha legittimamente esercitato il recesso dal detto contratto con l'allegazione comunicazione del 12 maggio 2020. In merito alla domanda restitutoria, parte appellante ha provato, mediante il deposito della fattura pro forma del 24.1.2020, della distinta di bonifico del 4.2.2020 e della conseguente fattura del 5.2.2020, il pagamento, in favore dello dell'importo CP_2
di € 2.917,20. Alla luce della fattura pro forma che riporta la dicitura < razionale di intervento su progetto M.O.G.C.>> e <> nonché del contratto in questione relativo al detto progetto, il pagamento del detto importo, comprensivo di IVA, è stato eseguito a titolo di fondo spese. Ebbene, posto che seppure ai sensi dell'art. 2237 c.c., al prestatore d'opera spetti il rimborso delle spese sostenute, nella specie, prima dell'intervenuto recesso non risulta alcuna spesa sostenuta dallo tale da giustificare il pagamento dell'importo di € 2.917,20. CP_2
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, va accolto l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della gravata ordinanza, va dichiarato il diritto della Parte_1
di recedere dal contratto del 15.11.2019 e condannato al Controparte_2
pagamento dell'importo di € 2.917,20 per la causale anzidetta, senza interessi non essendo oggetto di domanda.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, sicché le spese processuali di entrambi i gradi vanno a carico di parte appellata, stante la soccombenza. Tanto comporta l'assorbimento del motivo di gravame proposto con riguardo alla disposta compensazione delle spese di lite. La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il decisum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari, stante l'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data 27.09.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede: a) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata ordinanza, accerta il diritto della di recedere dal Parte_1
contratto del 15.11.2019 e condanna al pagamento Controparte_2
dell'importo di € 2.917,20;
b) condanna al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1
delle spese di giudizio, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in €
2.540,00 per compenso e in € 133,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in € 2.906,00 per compenso e in € 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3957/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza rep. 3851/2021 del 14/09/2021 ex art. 702 - ter
c.p.c., emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 7697/2020, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 4.4.2025, pendente
TRA
(P. Iva: ) in persona dell'amministratore delegato e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore dottor rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Luca Caravella (C.F.: )) in virtù di procura alle C.F._1
liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Dovadola (FC) al viale Zauli n. 11
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “La … si riporta integralmente all'atto di appello Parte_1
ritualmente notificato e alla documentazione del primo grado allegata, e, previa dichiarazione della contumacia del resistente prof. dott. Controparte_2
insiste nelle conclusioni ivi già rassegnate e chiede che l'odierno appello venga deciso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.10.2020 la adiva il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere esponendo che: il prof. dott. CP_2
si proponeva all'amministratore delegato di essa istante per un incarico di
[...]
consulenza con oggetto l'attività di predisposizione di un progetto strutturato di richiesta di finanziamento in seno al programma Horizon 2020 per finanziamenti europei nel periodo 2018-2020, nell'ambito della call “Factories of the Future”; in data 15 novembre 2019 sottoscriveva, per accettazione, il contratto predisposto da già in data 24 gennaio 2020, senza aver reso alcuna Controparte_2
prestazione, emetteva proforma concernente l'asserito fondo Controparte_2
spese iniziale di euro 3.000,00, ma che in realtà rappresentava l'intero compenso fisso, oltre l'acconto per le spese di missione pari ad euro 300,00, i.v.a. e CP_3
essa istante provvedeva a saldare la predetta proforma con bonifico del 4 febbraio
2020 e successivamente il consulente emetteva fattura n. 7 del 5 febbraio 2020; aveva contestualmente proposto ad essa istante anche il Controparte_2
conferimento dell'ulteriore incarico per la progettazione, strutturazione, implementazione, adozione e attestazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.l.gs. n. 231/2001 asseritamente funzionale al predetto “progetto strutturato di richiesta di finanziamento in seno al programma Horizon 2020 per finanziamenti europei nel periodo 2018-2020, nell'ambito della call “Factories of the
Future”; anche per quest'ultimo incarico, in data 24 gennaio 2020, il prof. dott. emetteva proforma concernente l'asserito fondo spese iniziale Controparte_2
di euro 2.500,00, da imputarsi a decanto dell'importo complessivo, oltre l'acconto per le spese di missione pari ad euro 250,00, i.v.a. e essa istante provvedeva a CP_3
saldare anche la predetta proforma con bonifico del 4 febbraio 2020 e il consulente emetteva fattura n. 8 del 5 febbraio 2020; dopo i versamenti dei fondi spese, lo assumeva un contegno strano, evasivo e inadempiente;
alle ripetute richieste, CP_2
sia verbali che scritte, da parte dell'amministratore delegato di essa istante, anche per conto dei suoi soci e partner commerciali spagnoli, per conoscere il testo e, quindi, i contenuti dell'asserito bando, lo non replicava ma, soprattutto, non forniva CP_2
alcunché; lo aveva messo all'opera il gruppo di lavoro interno all'azienda, CP_2
occupandolo quotidianamente a raccogliere ed elaborare ogni sorta di dato e documento per delineare i programmi di investimento, da lui asseriti finanziabili, includendo spese del periodo 2016-2018, in progress sul 2019, sino al closing di febbraio 2020; dopo l'invio di una prima bozza del codice etico da parte dello avvenuta via mail in data 7 gennaio 2020 nella successiva riunione tenutasi CP_2
in data 9 gennaio 2020, l'amministratore delegato rappresentava al consulente tutte le sue riserve e perplessità in merito all'elaborato inoltrato, necessitando, da parte di essa istante, una totale rivisitazione e riformulazione dello stesso, cosa che, poi, in effetti è avvenuta con l'apporto esclusivo dei componenti del gruppo di lavoro interno;
essa istante si rendeva conto che l'iniziativa proposta era per una facilitazione inesistente e, pertanto, completamente inutilizzabile, con conseguente enorme danno, anche in termini di immagine, in primis con i soggetti ai quali il consulente era stato referenziato;
in relazione al primo incarico, con nota del 12 maggio 2020 essa istante formulava al prof. dott. eccezione di Controparte_2
inadempimento, significandogli che, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., ove non avesse adempiuto nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del detto atto, il contratto in essere s'intendeva risolto, con conseguente obbligo di restituire tutta la documentazione;
, sempre in relazione al primo incarico, essa istante non avendo ricevuto alcun riscontro dallo alla predetta nota, con successiva lettera CP_2
dell'11 giugno 2020 lo invitava, in via bonaria, alla restituzione di tutte le somme versate per il predetto incarico oltre i.v.a. al 22%, versate, entro e Controparte_4
non oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione della presente;
in relazione al secondo incarico, con nota del 12 maggio 2020 essa istante comunicava allo CP_2 il recesso dal contratto concernente la progettazione, strutturazione, implementazione, adozione e attestazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.l.gs. n. 231/2001; anche in relazione al secondo incarico, essa istante con successiva nota dell'11 giugno 2020 invitava il prof. dott. in via bonaria, Controparte_2
alla restituzione di tutte le somme versate per il predetto incarico oltre i.v.a. al 22%, versate, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla Controparte_4
ricezione della presente;
ad oggi, tali inviti non avevano sortito alcun effetto.
Tanto esposto, la società ricorrente insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “- accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto ex art 1454 cod. civ. del contratto di consulenza del 15.11.2019 con oggetto l'attività di predisposizione di un progetto strutturato di richiesta di finanziamento in seno al programma Horizon 2020 per finanziamenti europei a ricerca ed innovazione nel periodo 2018-2020, nell'ambito della call “Factories of the Future”;
- accertare e dichiarare la legittimità del recesso operato dalla dal Parte_1
contratto di consulenza del 15.11.2019 con oggetto la progettazione, strutturazione, implementazione, adozione e attestazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.l.gs. n. 231/2001;
e, per l'effetto,
- accertato e dichiarato il diritto della alla restituzione delle somme Parte_1
complessive finora versate al prof. dott. per i due incarichi del Controparte_2
15.11.2019 di cui alle fatture nn. 7 e 8 del 5 febbraio 2020, condannare il prof. dott.
al pagamento in favore della della somma Controparte_2 Parte_2
complessiva di euro 7.676,24;
- condannare, infine, il resistente al pagamento dei compensi e delle spese, anche generali, del presente procedimento”.
restava contumace. Controparte_2
Alla prima udienza del 13.09.2021, il Tribunale si riservava e a scioglimento della assunta riserva, con l'ordinanza in epigrafe così statuiva:
“● Dichiara la contumacia di Controparte_2 ● Accoglie la domanda di risoluzione;
● Per l'effetto dichiara l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di consulenza avente a oggetto l'attività di predisposizione di un progetto strutturato di richiesta di finanziamento in seno al programma Horizon 2020 per finanziamenti europei a ricerca ed innovazione nel periodo 2018-2020, nell'ambito della call
“Factories of the Future”;
● Rigetta la domanda di recesso;
● Accoglie parzialmente la domanda di restituzione;
● Per l'effetto condanna al pagamento, in favore della società Controparte_2
di € 3.500,64; Parte_1
● Compensa le spese del giudizio”.
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, pubblicata e comunicata il 14.9.2021, con citazione passata in data 27.09.2021 per la notifica e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
29.09.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare parzialmente viziata in fatto ed in diritto l'ordinanza ex art.
702 bis c.p.c. (rep. n. 3851/2021) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - G.
Unico dott. Emanuale Alcidi, datata 13 settembre 2021, depositata in cancelleria in data 14 settembre 2021 e comunicata in pari data, nella causa inter partes, iscritta al
n. 7697/2020 di R.G. tra la e il prof. dott. e di Parte_1 Controparte_2
conseguenza e previa sua parziale riforma: 1) accertare e dichiarare anche la legittimità del recesso operato dalla dal contratto di consulenza del Parte_1
15.11.2019 con oggetto la progettazione, strutturazione, implementazione, adozione e attestazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.l.gs. n.
231/2001; e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto della alla Parte_1
restituzione anche delle somme versate al prof. dott. per il Controparte_2
predetto incarico del 15.11.2019 di cui alla fattura n. 8 del 5 febbraio 2020, condannare il prof. dott. al pagamento in favore della Controparte_2 della somma complessiva di Euro 3.489,20; 2) condannare, infine, il Parte_1
resistente al pagamento dei compensi e delle spese, anche generali, del doppio grado di giudizio, confermando, per tutto il resto, l'ordinanza gravata”.
, benché ritualmente evocato in giudizio, restava contumace. Controparte_2
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 17.06.2022, veniva rinviata in tale sede al 1.03.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 4.4.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservava in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 29.5.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda con le seguenti motivazioni:
“Sulla domanda di risoluzione.
La domanda di risoluzione è fondata e va accolta.
Occorre precisare che essa ha riguardato solo il primo dei due negozi in atti.
[…]
Ora, parte ricorrente ha provato la fonte del diritto, con il deposito dell'accordo.
Parte resistente, invece, avrebbe dovuto provare l'intervenuto adempimento o la sussistenza di altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Poiché parte ricorrente ha provato, nello specifico, di aver provveduto a comunicare la diffida ad adempiere ed avendo allegato l'altrui inadempimento, va dichiarata
l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c.
Sul recesso.
La domanda di accertamento del recesso va rigettata.
Deve premettersi che detta domanda riguarda solo il secondo contratto agli atti.
Ebbene, deve considerarsi come l'art. 1373 c.c. legittima il recesso di un contratto solo “se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto”. Nel caso di specie, invero, dal contratto non si evince che a parte ricorrente sia stata attribuita la relativa facoltà di recedere. Né detta facoltà di recesso si evince indirettamente (ad esempio per il tramite della predisposizione di una caparra confirmatoria).
Sulla domanda restitutoria.
La domanda restitutoria è conseguente alla previa domanda di scioglimento del contratto.
Poiché è stata rigettata la domanda di accertamento del legittimo recesso, la conseguente domanda restitutoria va respinta.
Deve accogliersi, invece, la domanda restitutoria in riferimento al primo contratto, in relazione al quale è stata accertata l'intervenuta risoluzione.
Parte ricorrente, inoltre, ha provato, mediante il deposito della fattura pro forma, della conseguente fattura e del bonifico, il pagamento di € 3.500,64.
Fornita la prova, dunque, parte resistente va condannata al pagamento dell'importo di cui sopra.
Non vanno aggiunti né interessi né rivalutazione, non essendo stati oggetto di domanda e trattandosi di debito di valuta.
Conclusioni.
In virtù di quanto esposto la domanda di risoluzione del primo contratto va accolta;
va rigettata quella di recesso del secondo contratto;
va accolta solo parzialmente e nei limiti indicati quella restitutoria.
Sulle spese.
Considerato che la domanda di parte ricorrente è stata accolta solo in parte si ritiene che si situi in ipotesi di soccombenza reciproca, con conseguente compensazione delle spese …”.
§ 4.
Con il primo motivo contesta il rigetto della domanda di recesso, Parte_1
assumendo che, in ordine al diritto di recesso nel contratto d'opera intellettuale, l'art. 2230 cod. civ. stabilisce che il contratto di prestazione d'opera intellettuale è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale e che l'art. 2237 cod. civ. stabilisce che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, non anche il mancato guadagno, come previsto dall'art. 2237 c.c.; che in applicazione dei suindicati principi di diritto il Tribunale avrebbe dovuto, in ogni caso, dichiarare ex art 2237, comma 1, cod. civ. la legittimità del recesso relativo al contratto datato 15.11.2019, concernente “la progettazione, strutturazione, implementazione, adozione e attestazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001” esercitato da essa appellante con comunicazione del 12.5.2020; deduce poi che in relazione al secondo contratto di opera intellettuale che avrebbe dovuto essere svolto dallo dopo CP_2
una rapida azione formativa del gruppo di lavoro a prevalenza di risorse interne all'Azienda con il quale interfacciarsi, il tutto in funzione della asserita apertura della call relativa all'agevolazione con fondi europei, il consulente aveva semplicemente trasmesso un modello omnibus, reperibile su internet, neanche preintestato e/o precompilato con i dati della cliente;
che pertanto, indimostrata l'esecuzione di qualsiasi prestazione professionale indicata nel contratto, prima del recesso della cliente, nessun titolo giustificava l'acquisizione dell'importo di complessivi (al lordo anche della r.a. versata) euro 3.489,20, di cui alla fattura n. 8 del 5 febbraio 2020 da parte del resistente.
§ 5.
Il motivo è fondato.
Non è dubbio che quello concluso tra le parti il 15.11.2019 sia un contratto di prestazione d'opera professionale, siccome avente ad oggetto incarico di consulenza per la progettazione, strutturazione, implementazione, adozione e attestazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.l.gs. n. 231/2001. Come noto, ai sensi dell'art. 2237 c.c., nel contratto di prestazione d'opera professionale, il cliente può sempre recedere dal contratto, a prescindere dalla specifica previsione contrattuale. Pertanto, l'odierna parte appellante ha legittimamente esercitato il recesso dal detto contratto con l'allegazione comunicazione del 12 maggio 2020. In merito alla domanda restitutoria, parte appellante ha provato, mediante il deposito della fattura pro forma del 24.1.2020, della distinta di bonifico del 4.2.2020 e della conseguente fattura del 5.2.2020, il pagamento, in favore dello dell'importo CP_2
di € 2.917,20. Alla luce della fattura pro forma che riporta la dicitura < razionale di intervento su progetto M.O.G.C.>> e <> nonché del contratto in questione relativo al detto progetto, il pagamento del detto importo, comprensivo di IVA, è stato eseguito a titolo di fondo spese. Ebbene, posto che seppure ai sensi dell'art. 2237 c.c., al prestatore d'opera spetti il rimborso delle spese sostenute, nella specie, prima dell'intervenuto recesso non risulta alcuna spesa sostenuta dallo tale da giustificare il pagamento dell'importo di € 2.917,20. CP_2
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, va accolto l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della gravata ordinanza, va dichiarato il diritto della Parte_1
di recedere dal contratto del 15.11.2019 e condannato al Controparte_2
pagamento dell'importo di € 2.917,20 per la causale anzidetta, senza interessi non essendo oggetto di domanda.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, sicché le spese processuali di entrambi i gradi vanno a carico di parte appellata, stante la soccombenza. Tanto comporta l'assorbimento del motivo di gravame proposto con riguardo alla disposta compensazione delle spese di lite. La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il decisum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari, stante l'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data 27.09.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede: a) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata ordinanza, accerta il diritto della di recedere dal Parte_1
contratto del 15.11.2019 e condanna al pagamento Controparte_2
dell'importo di € 2.917,20;
b) condanna al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1
delle spese di giudizio, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in €
2.540,00 per compenso e in € 133,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in € 2.906,00 per compenso e in € 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.