Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. BIGONI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. MOSCONI ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente;
Parte_1 per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente;
CP_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
All'udienza di comparizione del 18 febbraio 2025, dichiarava: “abito a Trescore in un Parte_1 immobile in comproprietà con mia madre;
preciso che ci sono due appartamenti autonomi, io vivo in un appartamento, mia madre nell'altro.
Sono operaio tornitore con contratto a tempo indeterminato;
guadagno 2.200,00 euro netti al mese per tredici mensilità. Il mio orario di lavoro è dalle 7.30-8.00, fino alle 17.00-17.30 dal lunedì al venerdì.
Io abito a Trescore da marzo 2021; faccio lo stesso lavoro, con lo stesso stipendio, del primo decreto di regolazione.
Io pago il mutuo della casa di , che ammonta ad euro 600,00 al mese. La casa è infatti di mia proprietà. Pt_2
ha iniziato a frequentare la prima superiore a Trescore a settembre del 2024. Per_1
Le scuole medie le ha frequentate a Casazza.
Per l'anno scolastico 2023-2024, giocava a calcio a Entratico. ha amici un po' a Casazza, Per_1 Per_1 dove ha fatto le medie, e un po' a Trescore, dove fa le superiori. Comunque, so che si trova a Entratico anche con gli amici di Casazza e con quelli di Trescore.
Si trovano lì perché c'è un centro sportivo;
giocano a calcio, sono ragazzi.
Frequenta l'oratorio di Trescore, anche lì ha degli amici.
Quando è con la mamma frequenta anche l'oratorio di Casazza (vicino a ). Pt_2
A Trescore ci sono mia madre e mio fratello;
si torva a Trescore anche con i cugini dal lato materno;
Per_1 frequenta anche i cugini della mia nuova compagna che vivono a Trescore.
Quindi io insisto per il collocamento presso di me a Trescore.
Anche io ho portato alle visite mediche;
anche io parlo da anni con gli insegnanti”. Per_1
Alla medesima udienza, ichiarava: “vivo a nella casa famigliare, di proprietà del sig. CP_1 Pt_2 che paga la rata del mutuo di 600,00 euro al mese. Pt_1
Io lavoro in una mensa aziendale a Cazzano, con contratto part-time e guadagno circa 580 euro al mese per dodici mensilità, sono assunta con contratto a tempo indeterminato.
A marzo 2021 lavoravo in una fabbrica di plastica a tempo pieno a Casazza e guadagnavo circa 1.300,00 euro al mese. Poi nel 2022 ho iniziato a lavorare a Grumello, sempre a tempo pieno, con stipendio di euro 1.400-
1.500 netti al mese.
Poi, è da un annetto e mezzo che lavoro part-time a Cazzano.
Gli amici di stanno a Casazza;
frequenta anche l'oratorio di Casazza;
in questo momento non sta Per_1 facendo nessuno sport;
è vero che nell'anno 2023-2024 giocava a calcio a Entratico.
Frequenta tutt'ora l'oratorio di Casazza. Anche i miei parenti con cui ha rapporti sono a Casazza;
il fratello maggiore sta ad Albino ma lavora Per_1
a Cazzano.
Percepisco l'assegno unico, lo percepisco io per intero, per circa euro 210,00 al mese.
esce da scuola alle ore 13.00 e due giorni alle 14.00”. Per_1
Dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice relatore si riservava di provvedere e, con riservata ordinanza del 20 febbraio 2025, rinviava la causa all'udienza dell'11 marzo 2023, per l'audizione del minore.
All'udienza dell'11 marzo 2025, il minore dichiarava: “io ho quattordici anni e ne compirò quindici Per_1 il 24 aprile. Penso che sarò a casa quel giorno. Frequento la scuola Lotto e faccio amministrazione e finanza a Trescore.
Ho iniziato da un anno a frequentare questa scuola. Prima frequentavo le scuole medie a Casazza.
A Trescore ho tanti amici e ho anche alcuni miei ex compagni delle scuole medie di Casazza.
Vado a scuola con il pullman tutte le mattine. Le lezioni iniziano alle ore 8:00. Io prendo il pullman alle 6:45 per arrivare a scuola alle ore 8:00. Finisco le lezioni il lunedì e il venerdì alle 14:00 e gli altri giorni finisco la scuola alle ore 13:00. Vado a scuola anche di sabato fino alle ore 13.00. Quando c'è a casa la mamma mangio con lei. La mamma è a casa per tre giorni (martedì, mercoledì e il sabato). Il lunedì e il giovedì sono a casa da solo. La mamma mi lascia da mangiare.
Quando sono a casa da solo faccio i compiti e se ho del tempo libero vado a giocare all'oratorio di Casazza e incontro i miei amici.
Il martedì e giovedì sto a casa, anche il mercoledì. Il lunedì ci sono gli amici di che vanno all'oratorio Pt_2 di a giocare. I compiti li faccio da solo. Pt_2
Tutti i martedì pranzo con la mamma a . Alle ore 18:00 vado dal PA. Il PA mi viene a prendere Pt_2 dalla mamma e rimango da lui fino alle 21:00.
Dal PA io ceno insieme e faccio i compiti. A casa con PA ci sono anche la nonna e lo zio.
Il martedì e il giovedì c'è sempre mio PA. Però, per empio, d'estate, se il PA lavora, studio con la nonna.
Se il PA non c'è, il martedì è la nonna che mi aiuta a fare i compiti.
Anche tutti i giovedì dalle 18.00 alle 21:00 vado dal PA, cioè come il martedì ceno e faccio i compiti con il PA.
Dalla mamma faccio i compiti da solo.
Se penso di dover fare i compiti con un genitore, penso al mio PA.
Mio PA, oltre al martedì e al giovedì, lo vedo anche in videochiamata il lunedì, il mercoledì e il venerdì tutte le sere.
Faccio i weekend alternati: un weekend con la mamma e uno con il PA.
Quando sono con il PA studio e vado all'oratorio di Casazza
Quando sono con la mamma, il sabato faccio i compiti e la domenica vado in oratorio.
Gioco a calcio: un anno ho fatto calcio a Entratico quando avevo sei/sette anni. E poi anche l'anno scorso ho fatto calcio. Ero in una squadra a Entratico. Sento ancora i ragazzi con cui giocavo a calcio sei/sette anni fa. Sono amico anche dei ragazzi della squadra di Entratico dello scorso anno.
È da un anno che non gioco a calcio perché ho dovuto fare un'operazione ai piedi. Questa operazione l'ho fatta alle elementari e le viti le ho tenute fino a due anni fa. Fino a che non toglievo le viti non potevo giocare a calcio.
Ho interrotto il calcio perché con questa cosa degli avvocati ho deciso di aspettare un attimo. Però ammetto che mi piacerebbe tornare a giocare a calcio a Entratico o a Casazza perché ci sono i miei amici.
Io metto la sveglia la mattina alle 6:00, però mi alzo alle 6:20 e la mamma viene a chiamarmi la mattina quando vede che non mi alzo, perché mi piace dormire. Poi faccio colazione con la mamma.
Io dormo da PA la notte del sabato. Quando ho il weekend con il PA dormo da lui solo il sabato perché la domenica dormo dalla mamma. La mattina non mi sveglio mai da PA. Quando devo andare a scuola dormo sempre dalla mamma e mi sveglia perché mi piace dormire.
Il PA vorrebbe che andassi a vivere da lui.
Andare a vivere con il PA sarebbe un gran cambiamento, perché non sono abituato a stare con lui così tanto tempo. Però mi piacerebbe andare da lui, anche perché sarei vicino alla scuola.
Non mi piace vivere a perché è in mezzo alle valli. Preferirei vivere a Trescore. Pt_2
Io adesso a scuola potrei andare meglio, perché ora prendo dei voti bassi. Se vado dal PA potrei prendere voti alti.
Ho chiesto anche alla mamma di aiutarmi con i compiti alle medie. Mi ha aiutato qualche volta.
Con PA studio meglio.
Se vivessi da PA mi sveglierei alle 7:30 per andare a scuola.
La mamma vorrebbe andare a trasferirsi a Cazzano, ma sarebbe più difficile con gli spostamenti per la scuola.
Impiegherei un po' ad abituarmi a vivere senza la mamma, ma credo che mi abituerei.
Mi piacerebbe andare a vivere dal PA e alternare con la mamma i giorni in cui sto con PA e fare con la mamma il martedì e il giovedì. Io potrei vedere lo stesso la mamma, anche nel weekend.
Con mamma vado più in giro, per esempio in estate andiamo spesso a Gardaland. Mentre con PA vado a
Gardaland meno volte. Siccome vado già tante volte con la mamma, PA mi porta di meno.
Passo più tempo con la mamma, ma passare più tempo con PA, andandoci a vivere insieme, mi farebbe molto felice”.
All'esito dell'audizione del minore, le parti domandavano un rinvio al fine di valutare possibili soluzioni conciliative;
il Giudice relatore rinviava pertanto la causa all'udienza del 3 aprile 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, il Giudice relatore, rilevato che unitamente alle note scritte le parti depositavano il testo dell'accordo raggiunto, ritenuto l'accordo delle parti conforme al superiore interesse del minore, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio. Ciò premesso, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale siano fondati su fatti sopravvenuti e che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54
e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- conferma dell'affidamento condiviso tra i genitori;
- collocamento prevalente del figlio presso il padre in Trescore Balneario, via Loverini n. 4, con trasferimento a far data dal 6 aprile 2025, con corredo di abiti e beni di competenza del figlio che gli verranno consegnati dalla madre;
- restituzione della casa familiare sita in a favore del signor entro il 15 giugno 2025, con Pt_2 Parte_1 possibilità sin da ora del signor di accedervi per visitarla anche con terzi, con congruo preavviso;
Pt_1
- diritto dei genitori di sentire telefonicamente quando lo desiderano, compatibilmente con gli impegni Per_1 scolastici ed extrascolastici dello stesso;
- diritto della madre di vedere e tenere con sé il figlio nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 17,30 alle 21,30
(22,30 in periodo estivo e/o non scolastico); sarà la madre ad andare a prendere il minore e a riportarlo presso la residenza paterna;
fine settimana alternati dalle 14 del sabato alle 21,30 della domenica (22,30 in periodo estivo e/o non scolastico), con riserva di concordare in futuro giorni infrasettimanali diversi in funzione di eventuale altra futura occupazione lavorativa della madre;
- ciascun genitore potrà tenere con sé due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo Per_1 da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
metà delle vacanze natalizie e pasquali con il criterio di alternanza, tra i genitori con alternanza di Natale con Capodanno e di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- contributo mensile (determinato sulle attuali capacità economiche della madre) che la madre verserà al padre per il mantenimento ordinario di pari ad € 100,00 per i primi 4 mesi dal provvedimento del Tribunale, Per_1 poi aumentato ad € 250,00 per il periodo successivo oltre a rivalutazione ISTAT dal 1.1.2026, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
- 50% delle spese straordinarie in capo a ciascun genitore come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Bergamo; - con riferimento alle spese per le quali è richiesto l'accordo dell'altro genitore, ai fini dell'imputabilità del pagamento, i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente, mediante sms o whatsapp, la necessità/opportunità della spesa e l'altro genitore potrà sollevare opposizione entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione: in caso contrario, la spesa si darà per accettata dall'altro genitore;
- assegno unico a metà tra i genitori e, conseguentemente, detrazioni fiscali in favore del figlio nella misura del
50% ciascuno;
- obbligo di reciproca informazione circa l'andamento scolastico, l'educazione e la salute del figlio, con consenso alla individuazione di nuovo medico di base atteso il nuovo collocamento;
- consenso di entrambi i genitori a che , qualora lo desideri, possa rivolgersi allo psicologo della scuola Per_1 per gestire il cambiamento;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con Per_1 ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole;
- i genitori si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
Per_1
- spese legali compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano