Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 944/2024 del R.G.A.C. pendente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Civitavecchia via Pietro Gobbetti 11, presso lo studio dell'avv. Mauro Mocci dal quale
è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di citazione attore
e
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Antonino CP_3 C.F._4
GALLETTI del Foro di Roma, C.F. , P. IVA , ed elettivamente C.F._5 P.IVA_1 domiciliati presso il suo studio in Roma alla Via Francesco Denza n. 3, come da procura in calce alla comparsa di costituzione.
convenuti
Oggetto: liquidazione del danno patrimoniale derivante da reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe intestato chiedeva al Tribunale di
Viterbo la liquidazione del danno derivante dal reato, accertato con sentenza del 26 ottobre 2019 del tribunale di Roma, divenuta definitiva, e commesso dai convenuti, precisando che la sentenza penale non solo recava condanna in proprio favore, quale parte civile costituita, ma aveva
A supporto della domanda l'attore si riportava a quanto dedotto e accertato nell'ambito del giudizio penale, facendo propria la sentenza del tribunale di Viterbo numero 8156 del 2020 depositata in giudizio.
Si sono costituiti i convenuti eccependo l'inammissibilità e la nullità dell'atto di citazione, per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi della domanda, l'assenza di prova in ordine al danno causato e l'inidoneità a tal fine della sentenza penale di condanna, che aveva solo accertato la responsabilità, ma non il quantum, rinviando a tal fine le parti di fronte al giudice civile;
in ogni caso, i convenuti hanno contestato qualsiasi esborso di denaro da parte dell'attore.
In via preliminare va detto che, seppur in maniera estremamente sintetica, l'atto di citazione individua l'oggetto della domanda nella liquidazione del danno da reato e la causa petendi costituita dalla sentenza di condanna già pronunciata in sede penale in favore dell'odierno attore, quale parte offesa costituitasi parte civile.
Invero, l'attore fa poi rinvio per relationem al contenuto di una sentenza del Tribunale di Viterbo, la n. 8156 del 2020, che appare estranea ai fatti di causa, in ogni caso deposita la sentenza penale da cui emerge la condanna, così che può passarsi ad esaminare il merito.
La domanda non può essere accolta.
A sostegno delle proprie ragioni, infatti, il signor non ha addotto alcun elemento Parte_1 aggiuntivo rispetto a quelli contenuti nella sentenza penale del tribunale di Roma, che ha accertato la commissione del reato di truffa aggravata da parte dei convenuti in danno dell'attore poiché i primi, con artifizi e raggiri, lo hanno indotto in errore sulla situazione patrimoniale della Parte_2
[... così da determinarlo all'acquisto del 60% del capitale sociale.
La sentenza citata dà conto delle circostanze su cui ha fatto affidamento il signor , in Parte_1 particolare evidenzia il fatto che egli è stato indotto a credere che la società non avesse alcuna esposizione debitoria e che potesse contare su solide prospettive di sviluppo, in particolare nel settore della pavimentazione stradale, anche in ragione dell'efficacia di un contratto di affitto e sfruttamento di un terreno, sito in Viterbo in località Ponte Veleia, per la durata di dodici anni, quando invece il terreno era stato trasferito con decreto del tribunale di Viterbo alla di CP_4 cui risultava amministratore insieme a . Controparte_1 CP_3 La sentenza indica, inoltre, che aveva attestato falsamente che la società era priva di CP_3 esposizione debitoria, mentre vi era in essere contratto un mutuo di € 176.000, per il cui pagamento era stato notificato un decreto ingiuntivo.
Con specifico riferimento alle entità del danno patrimoniale la sentenza non offre però elementi precisi poiché, da un lato, attesta che il signor ha rilevato il 60% del capitale sociale Parte_1 per € 900.000, immettendo tale somma nella società, dall'altra demanda al giudice civile la liquidazione del danno e l'esatta determinazione di esso, precisando di non poter accogliere neppure la richiesta di provvisionale avanzata dal per difetto di prova documentale Pt_1 dell'entità degli esborsi.
E' evidente che in sede penale non sono emerse prove dell'effettività del danno patrimoniale subito dall'attore e d'altronde se il giudice penale avesse avuto a disposizione elementi sufficienti non avrebbe rinviato in sede civile per la liquidazione, ma vi avrebbe provveduto egli stesso quantomeno accordando la provvisionale richiesta.
Sulla scorta di ciò poiché nell'odierno giudizio non è stato offerto alcun elemento di prova aggiuntivo, ma solo la suddetta sentenza penale nulla è cambiato sul piano della prova rispetto a quel giudizio e rimane l'impossibilità di liquidare il danno in difetto di dimostrazione dell'effettività degli esborsi sopportati dal signor e della loro entità, con conseguente rigetto della Pt_1
domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida Parte_1 in € 8.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo all'udienza del 15 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi