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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 22-5-2025, vertente tra
(P. VA , elettivamente domiciliata in Napoli, Via Parte_1 P.VA_1
Brindisi n. 14, presso lo studio dell'Avv. Viviana Bruschini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
P. VA ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Calabria CP_1 P.VA_2
n. 56, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Di Biase (con domicilio digitale:
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in Email_1
atti;
-Appellata –
nonché
in persona del legale rappresentante “pro tempore”; Controparte_2
-Appellata non costituita -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Latina-sezione distaccata di Gaeta, la (nel prosieguo, “ ) otteneva il decreto ingiuntivo n. 62/2013, CP_1 CP_1 con il quale veniva ingiunto alla il pagamento dell'importo di Controparte_2
Euro23.582,70, oltre interessi commerciali e spese del monitorio, per il mancato pagamento di alcune fatture concernenti delle lavorazioni eseguite dalla CP_1 all'interno di un capannone di proprietà della stessa su Controparte_2 un'imbarcazione denominata “Casa 38”. 3
A seguito della notifica, la in data 9/4/2013, proponeva Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo, “in primis”, la propria carenza di legittimazione passiva, per non aver mai commissionato ad alcuno i lavori indicati nelle fatture che la aveva posto a fondamento del ricorso;
inoltre, dopo aver CP_1 eccepito l'insufficienza di tali documenti a provare il credito vantato, la Controparte_2 avanzava l'ipotesi che detti lavori fossero stati quelli eseguiti dalla
[...] CP_1 su uno stampo da utilizzare per la realizzazione di uno scafo in vetroresina, denominato
“CASA 38”, di proprietà della (nel prosieguo, “ ), a cui Parte_1 Pt_1
l'opponente era del tutto estranea;
pertanto, nel ribadire la propria estraneità alla vicenda, la concludeva chiedendo la revoca del decreto Controparte_2 opposto, con l'autorizzazione alla chiamata in causa della Pt_1
Costituitasi in giudizio, la sosteneva che non corrispondeva a verità l'assunto CP_1 della secondo cui quest'ultima non le aveva commissionato le Controparte_2 opere in questione;
pertanto concludeva chiedendo, “in primis”, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse stata accertata l'esistenza di una obbligazione di pagamento in capo alla la condanna di entrambe le Pt_1 società, in via solidale o esclusiva, al pagamento delle somme ingiunte;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la che confermava di Pt_1 aver commissionato alla la realizzazione di alcune modifiche da apportare ad CP_1 uno stampo che serviva a realizzare una nuova imbarcazione denominata “Casa 38”, al fine di valutare la fattibilità e la convenienza di alcune soluzioni tecniche, eccependo, però, che la somma ingiunta doveva ritenersi eccessiva rispetto al valore delle lavorazioni eseguite, soprattutto in ragione del fatto che la società appaltatrice, a causa di alcuni screzi intervenuti con la committenza, aveva abbandonato il cantiere prima di completare i lavori, tanto che la dapprima, con lettera A/R del dicembre 2012 Pt_1 si era vista costretta a comunicare all'appaltatore l'intervenuta risoluzione del contratto a causa del suo inadempimento e, poi, ad affidare i lavori ancora non effettuati, pari a circa la metà di quelli appaltati, alla cui poi aveva corrisposto la somma di CP_3
Euro 4.000,00, oltre Iva.
Pertanto, in considerazione del fatto che, al momento dell'abbandono del cantiere, la ricorrente aveva completato solo metà delle lavorazioni pattuite, e tenuto conto che i restanti lavori, poi appaltati alla erano costati solo 4.000,00 Euro (oltre CP_3
Iva), la eccepiva l'abnormità del compenso di Euro 23.582,70 (Euro Pt_1
19.490,00, oltre Iva) reclamato dalla e ciò anche perché la descrizione delle CP_1 prestazioni oggetto delle fatture risultava lacunosa e/o fuorviante;
pertanto, dopo aver contestato l'”an” e il “quantum” del credito azionato, la concludeva chiedendo Pt_1 il rigetto della domanda avanzata dalla con vittoria di spese processuali. CP_1 4
Nel corso del giudizio la produceva la copia di un bonifico eseguito in data Pt_1
05.10.2012 in favore della con il quale aveva corrisposto a quest'ultima Pt_2
l'importo di Euro 2.000,00 a titolo di acconto sulle lavorazioni appaltate.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano acquisite anche le prove testimoniali offerte dalle parti, il Tribunale, con sentenza n. 439/20, accoglieva l'opposizione della revocando il decreto ingiuntivo;
quindi, in Controparte_2 parziale accoglimento della domanda proposta dalla nel confronti della CP_1
condannava quest'ultima a corrispondere alla predetta la somma di Euro Pt_1
21.587,70, oltre interessi legali e spese processuali;
inoltre, ritenendo sfornita di prova la domanda originariamente avanzata dalla nei confronti della CP_1 Controparte_2
condannava la a rifondere le spese processuali in favore di
[...] CP_1 quest'ultima.
Nel merito, il Tribunale, dopo aver rilevato che la aveva ammesso di aver Pt_1 commissionato alla la realizzazione del modello in scala dell'imbarcazione, CP_1 affermava che nessuna delle parti aveva “fornito la prova dell'ammontare del compenso pattuito”, né aveva fatto riferimento all'esistenza di tariffe o usi ai quali ricorrere per la sua quantificazione, sicché si rendeva necessario fare applicazione del disposto di cui all'art. 1657 c.c., che rimetteva comunque al giudice di procedere a detta determinazione;
quindi, nel rilevare che la con la produzione di alcune CP_1 fotografie e a mezzo di prove testimoniali, aveva fornito la prova delle lavorazioni da lei effettuate (sicché non poteva condividersi l'assunto della secondo cui, al Pt_1 momento dell'abbandono del cantiere da parte dell'originaria appaltatrice, i lavori fossero stati eseguiti solo “per metà”, come del resto evincibile anche dal confronto tra la fattura emessa dalla e quella emessa dalla , dopo aver detratto la Parte_3 CP_1 somma di Euro 2.000,00 “medio tempore” versata dalla alla Pt_1 CP_1 condannava la al pagamento, a titolo di compenso, della minor somma di Euro Pt_1
21.587,70, oltre interessi legali e spese processali.
Con atto di citazione notificato anche alla al solo scopo di Controparte_2 garantire l'integrità del litisconsorzio processuale, la proponeva appello Pt_1 avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di censura, la in primo luogo, lamentava la violazione e Pt_1 la falsa applicazione dell'art. 1657 c.c., anche in correlazione con gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in quanto, a suo dire, la su cui incombeva l'onere di provare quale CP_1 fosse stato il prezzo pattuito per i lavori, non aveva provveduto a tanto, sicché la domanda, a suo dire, avrebbe dovuto essere rigettata.
In particolare, l'appellante sosteneva che il Giudice, nel fare applicazione del disposto di cui all'art. 1657 c.c., non aveva “mostra[to] affatto di aver effettuato indagini sull'esistenza di tariffe od usi” applicate nell'ambito della cantieristica navale, né aveva inteso avvalersi di un apposito C.T.U. al riguardo;
a ciò, poi, andava aggiunto che nel 5
caso di specie si controverteva anche delle opere eseguite dall'appaltatore, sicché sarebbe stato onere della fornire la prova dell'entità e della consistenza di CP_1 esse.
Con un secondo motivo di doglianza, poi, l'appellante lamentava il “malgoverno del materiale probatorio”, in quanto, a suo dire, la quantificazione del compenso dovuto alla era stata del tutto arbitraria e, comunque, scaturita anche da una distorta CP_1 valutazione delle prove, perché operata da chi era sprovvisto di “determinate cognizioni nautiche” che, per il loro livello di dettaglio, non rientravano nella comune esperienza.
Quindi, dopo aver evidenziato il contrasto esistente tra le deposizioni rese dai testi rispettivamente addotti, l'appellante sottolineava l'erroneità dello “apodittico ragionamento” che aveva seguito il giudicante -che non sapeva che tipo di lavorazioni avessero effettuato, rispettivamente, la e la per ritenere congrua CP_1 CP_3
l'abnorme somma domandata dalla soprattutto tenuto conto anche del fatto CP_1 che la “non aveva ultimato i lavori abbandonando il cantiere a metà CP_1 dell'opera”.
Inoltre, secondo l'appellante, non era neanche “giuridicamente corretta” l'affermazione del giudice secondo cui i lavori eseguiti dalla erano stati più CP_1 consistenti rispetto a quelli effettuati dalla in quanto le lavorazioni eseguite CP_3 dalla avrebbero potuto essere quantificate solo in base ad un preventivo o, in CP_1 mancanza, previo esame, da parte di un esperto del settore, delle fotografie prodotte, con la conseguenza che in tal modo si sarebbe potuto accertare che il costo delle lavorazioni eseguite dalla (stuccatura e verniciatura con gelcoat) era CP_1 equiparabile a quello delle lavorazioni eseguite dalla (consistite nella “posa CP_3 in opera dell'antiskid e rifinitura con lucidatura del modello”).
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con condanna della alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello CP_1 spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
La non si costituiva in giudizio, preferendo rimanere Controparte_2 contumace.
All'udienza del 22/5/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Motivi della decisione 6
I due motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Preliminarmente si osserva che la non ha formulato alcuna contestazione Pt_1 avverso la statuizione dell'impugnata sentenza con cui il Tribunale ha affermato che il contratto di appalto venne concluso tra l'odierna appellante e la sicché sul CP_1 punto oramai deve ritenersi intervenuto il giudicato.
Nel merito, sul piano sistematico si osserva che, qualora il compenso del contratto d'appalto non sia convenzionalmente stabilito, sicché esso debba essere liquidato in base alle tariffe o agli usi, ovvero secondo il prudente apprezzamento del giudice (artt.
1657 c.c.), la domanda con cui l'appaltatore ne chieda il pagamento comporta, a carico dell'attore, l'onere di fornire la prova della congruità della somma reclamata in ragione della natura e dell'entità dell'opera, ovvero in ragione delle eventuali tariffe od usi vigenti in materia, mentre la deduzione del committente circa l'eccessività della domanda non dà luogo un'eccezione in senso proprio, implicante l'onere della relativa dimostrazione, ma ad una mera difesa sul fondamento della domanda proposta dall'attore.
Ne consegue che, in tema di appalto, la mancata determinazione del corrispettivo, in deroga alla disposizione generale di cui all'art. 1346 cod. civ., non è causa di nullità del contratto, giacché esso, ai sensi dell'art. 1657 c.c., può essere stabilito “a posteriori” (in tal senso, vedi Cass. nn. 3742/1994, 9926/2000, 4192/2000), e ciò anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne abbiano provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura ed entità dell'opera commissionatagli.
Con specifico riferimento al caso che ne occupa, si osserva che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, nel corso del processo di primo grado nessuna delle parti ha mai fatto riferimento ad eventuali usi o tariffe applicati nello specifico settore della cantieristica navale, elementi che, anche ove esistenti, non avrebbero mai potuto essere vincolanti ed inderogabili stante la loro valenza meramente indicativa;
ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dall'odierna appellante, a fronte di carenze probatorie sul “quantum debeatur” e stante la mancata dimostrazione dell'esistenza di eventuali tariffe professionali o di usi vigenti nello specifico settore, il Tribunale non avrebbe mai potuto limitarsi a rigettare la domanda avanzata dalla per difetto CP_1 7
di prova del suo ammontare, ma proprio in ragione dell'espressa previsione di cui all'art. 1657 c.c. il giudicante era tenuto a determinare il compenso, valutandone la proporzionalità alla luce della natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite dalla società appaltatrice. Il che è proprio quello che è avvenuto.
Ciò premesso, per quanto concerne l'asserito “malgoverno del materiale probatorio” in cui sarebbe incorso il Tribunale, va immediatamente escluso che la quantificazione del compenso spettante alla sia avvenuta in modo arbitrario, tenuto conto che CP_1 dall'esame dell'impugnata sentenza emerge chiaramente che il giudicante, nel formulare in proprio giudizio, si è basato esclusivamente sulle risultanze delle prove addotte dalle parti e, segnatamente, sui rilievi fotografici prodotti dalla CP_1
(peraltro mai contestati dalla e sul contenuto delle deposizioni testimoniali Pt_1 acquisite.
Per quanto concerne, poi, l'asserita distorta valutazione delle risultanze probatorie, questa Corte ritiene di condividere le considerazioni formulate dal giudicante di prime cure, che risultano non solo logiche, ma anche sorrette da adeguata motivazione.
Sul punto giova sottolineare che il Tribunale, in mancanza di preventivi concernenti le lavorazioni eseguite, ha correttamente preso le mosse dalle deposizioni rese dai testi escussi, cui ha sottoposto anche i rilievi fotografici prodotti dalla società attrice, proprio al fine di accertare con esattezza quali lavori fossero stati commissionati alla CP_1 quali lavorazioni essa avesse effettivamente eseguito e, dopo l'abbandono del cantiere da parte di costei, quali fossero stati gli interventi effettivamente svolti dalla
[...]
CP_3
In occasione dell'acquisizione delle deposizioni testimoniali, i testi addotti dall'attrice e, segnatamente, i sigg. e non solo hanno riconosciuto Testimone_1 Testimone_2 il modello in scala riprodotto sulle fotografie depositate dalla confermando CP_1 espressamente l'effettuazione dei lavori descritti sulle fatture n. 16, 17, 18 e 19 del 2012
(il sig. ), ma hanno anche riferito di essersi occupati personalmente delle Tes_1 lavorazioni -effettuate anche con la collaborazione di altri operai- che ebbero ad oggetto, oltre alla realizzazione del modello in scala, lo “allineamento forme”, lo
“allineamento del piano coperta”, il “taglio cofano motore”, la “pedana di poppa”, la parte interna della barca, la “carteggiatura di rifinitura”, nonché la lucidatura finale, ad eccezione di “qualche altra piccola lucidatura e modifica”, che erano state richieste dall'Ing. e che non furono completate perché “la non veniva pagata” (il CP_2 CP_1 sig. . Tes_2 8
La ricchezza delle circostanze riferite da detti testi, che si trovarono personalmente impegnati a rendere le attività lavorative, induce a ritenere pienamente credibili le loro deposizioni, che non solo non possono essere scalfite dalla laconica asserzione del teste secondo cui “i lavori per la realizzazione di rifiniture al modello in scala Tes_3 dell'imbarcazione non erano stati eseguiti se non per metà”), che risulta priva di specifiche indicazioni riguardo ai lavori di rifinitura che ancora non erano stati posti in essere dalla CP_1
A ciò, poi, aggiungasi che nel senso appena indicato depone anche la dizione riportata dalla fattura successivamente emessa dalla in favore della CP_3 Pt_1
(“rifinitura carrozzeria modello Casa '38 Coperta-Plancetta”), che, da un lato, lascia logicamente intendere che il modello dell'imbarcazione fosse già stato realizzato dalla e dall'altro conduce a ritenere che larga parte delle lavorazioni operate dalla CP_1 società attrice, ivi comprese quelle concernenti la carrozzeria e la maggior parte della lucidatura, fossero state già ultimate (altrimenti non avrebbe avuto senso parlare di semplice “rifinitura” di essa); in ogni caso, poi, lo specifico riferimento alla “coperta- plancetta” porta a ritenere che gli interventi di “rifinitura” posti in essere dalla
[...] abbiano avuto ad oggetto solo alcune parti del modello nautico realizzato dalla CP_3
e che essi siano consistiti in una attività di ultimazione delle precedenti CP_1 lavorazioni, come tale di portata nettamente inferiore rispetto a quella sino ad allora svolta dall'originaria appaltatrice, evincibile dalle fotografie e descritta in modo estremamente particolareggiato dai testi e Tes_1 Tes_2
Ciò premesso, va altresì condivisa la determinazione del “quantum” del compenso, senza che in senso contrario possa risultare significativa -come pretenderebbe l'appellante- l'assenza, in capo al giudicante, di “determinate cognizioni nautiche”.
Premesso che l'appellante, in primo grado, a differenza di quanto effettuato dalla non ha mai chiesto l'espletamento di una C.T.U., e che in questa fase del CP_1 giudizio non solo non ha formulato una richiesta in tal senso, ma non ha neanche indicato in via generica quali fossero le “cognizioni nautiche” che il Tribunale avrebbe dovuto possedere ai fini del decidere, né indicato -anche in via meramente approssimativa- la diversa misura in cui il compenso della avrebbe dovuto CP_1 essere calcolato, si osserva che il ragionamento seguito dal giudicante di prime cure che, sostanzialmente, ha operato una proporzione tra quanto reclamato dall'originaria appaltatrice e quanto richiesto dalla società ad essa subentrante, è senz'altro condivisibile. 9
In proposito, in primo luogo va evidenziato che il Tribunale, alla luce del bonifico di
Euro 2.000,00 effettuato dalla in data 5/10/2012, ha ridotto l'importo Pt_1 reclamato dalla alla minor somma di Euro 21.587,70. CP_1
Inoltre, va osservato che se la per la sola attività di “rifinitura” della coperta e Pt_1 della plancetta del modello, ritenne di versare alla a titolo di corrispettivo, CP_3 la somma di Euro 4.840,00 (comprensiva di Iva), analogamente può senz'altro ritenersi congruo il compenso preteso dalla per i pregressi e complessi lavori CP_1 da lei precedentemente effettuati, che spaziarono dalla materiale costruzione del modello dell'imbarcazione all'allineamento delle forme e del piano coperta e alle lavorazioni alla parte interna della barca, sino al taglio del cofano motore, alla carteggiatura e, infine, all'effettuazione della maggior parte della lucidatura;
infatti la somma richiesta dalla sostanzialmente, corrisponde a cinque volte il prezzo CP_1 versato alla per il solo completamento della lucidatura della barca -già CP_3 effettuata dalla al momento dell'abbandono del cantiere, come evincibile dalle CP_1 fotografie da lei prodotte- e per l'incollaggio dell'antiscivolo, sicché la somma di Euro
21.587,70 può senz'altro reputarsi in linea con la natura e la difficoltà delle lavorazioni poste in essere dall'appellata (nel corso delle quali, giova osservare, vennero effettuati anche ulteriori interventi richiesti direttamente dall'Ing. sul punto, vedi la CP_2 deposizione testimoniale resa dal teste . Tes_2
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere respinto.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00, ad eccezione della fase “istruttoria”, che per il solo grado di appello viene liquidata nel minimo.
Restano irripetibili le spese sostenute per la chiamata in giudizio della Controparte_2
[...]
P.Q.M.
10
La Corte rigetta l'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
e della avverso la sentenza del Tribunale di Latina-sez. Controparte_2 distaccata di Gaeta n. 439/20;
condanna la al pagamento, in favore della delle spese del Parte_1 CP_1 grado di appello, che vengono liquidate in Euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
dichiara l'irripetibilità delle spese sostenute per la chiamata in giudizio della
[...]
Controparte_2
Così deciso in Roma, lì 22-5-2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò