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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1267/2022 promossa in grado di appello
Da
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Maria Siclari. Parte_1
APPELLANTE Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Crosta.
APPELLATA
All'udienza del 9 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 18/11/2020 agiva contro l' Parte_1 Controparte_1
e premesso di ricoprire il ruolo di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione in servizio presso l' , lamentava che , avendo maturato il quinquennio di Controparte_1 anzianità di servizio a decorrere dal 16/1/2009 e conseguito in data 7/7/2010 la Cont valutazione positiva del Collego EC , l' non aveva provveduto al conferimento di un incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27 lett. c) del CCNL 8/6/2000 Area Dirigenza medica né le era stata riconosciuta l'equiparazione . Chiedeva quindi nell'ordine: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere dal 16.01.2009 l'incarico dirigenziale ex art. 27 lett. C) CCNL 8.6.2000 con il relativo trattamento economico connesso per i titolari di incarico ex art. 27 lett. C) e, per l'effetto:
- accert(are) e dichiar(are) tale diritto anche mediante specifica condanna alla resistente di conferire al ricorrente funzioni e competenze di natura dirigenziale, attraverso l'attribuzione (quantomeno) di un incarico dirigenziale di natura professionale di cui all'art. 27 lett. c) CCNL di comparto (v. Cass. 3677/2006 in relazione alla possibilità di emanare un siffatto ordine).
- condann(are) a titolo di risarcimento del danno, l' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, la somma di € 78.844,25 quantificata, come da conteggi allegati, per equivalente assumendosi come parametro di riferimento il valore economico della somma che avrebbe dovuto percepire a titolo di retribuzione di posizione minima unificata e di variabile aziendale per tredici mensilità dal 2009 nonché a quella che andrà a maturare sino alla definizione del giudizio, oltre interessi e rivalutazione. 2 In subordine, e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere dal 16.01.2009 il riconoscimento dell'equiparazione e, per l'effetto, rilevato il danno da inadempimento ex, artt. 3, comma 1, 4, comma 2, e art. 5 comma 5 del CCNL 8 giugno 2000 II biennio in combinato disposto con l'art. 5 comma 1 del CCNL 2008 - 2009, condannare a titolo di risarcimento del danno per equivalente, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la somma di € 42.899,39 quantificato, come da conteggi allegati, per equivalente assumendosi come parametro di riferimento il valore economico della somma che avrebbe dovuto percepire a titolo di retribuzione di posizione minima unificata di per tredici mensilità dal 2009 nonché a quella che andrà a maturare sino alla definizione del giudizio, oltre interessi e rivalutazione. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 21/9/2022 il Tribunale di Agrigento G.L. accertava il diritto della ricorrente a vedersi attribuire con decorrenza dal Parte_1
7.7.2010 l' incarico di cui all'art. 27, comma 1 lett. c) CCNL 8.6.2000. Tenuto conto dell'avvenuto pagamento, nelle more, di parte delle somme richieste in ricorso ( dal 2015 in poi) , condannava l' di a corrispondere alla ricorrente CP_1 CP_1 le differenze retributive dovute a titolo di posizione minima unificata e di posizione minima contrattuale da quantificarsi, mensilmente, rispettivamente in € 277,56 e in € 150,00, per tredici mensilità, con decorrenza dal 7/7/2010 al 31/12/2014 . Tanto statuiva sul presupposto che non vi fosse contestazione in ordine al fatto che la aveva maturato oltre un quinquennio di servizio ed ottenuto la valutazione Pt_1 positiva di professionalità da parte dell'organo a ciò preposto e che doveva pertanto affermarsi il diritto al conferimento di un incarico tra quelli contemplati dall'art. 27 comma 1° lett. c) CCNL 8//6/2000, sicchè la stessa aveva altresì diritto a percepire” il relativo adeguamento retributivo” a decorrere dalla valutazione del IO EC (7/7/2010) . Contr Più nel dettaglio, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' “atteso che la corresponsione agli aventi diritto delle voci che attengono alla struttura del trattamento retributivo è oggetto di obbligazione contrattuale il cui omesso adempimento è fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. e suscettibile, dunque, di specifica tutela giurisdizionale risarcitoria” riteneva Contr che l' resistente non aveva specificamente contestato l'entità delle differenze retributive invocate dalla ricorrente e che anzi vi aveva prestato sia pure parziale ottemperanza avendo riconosciuto in seno alla busta paga di dicembre 2020 specifici importi, a partire dal gennaio 2015, pari ad € 150,00 mensili a titolo di indennità di posizione minima contrattuale ed € 277,56 mensili per retribuzione di posizione unificata sicchè riteneva, in mancanza di un esplicito dissenso al riguardo da parte della ricorrente di potere parametrare su tali basi anche le ulteriori differenze maturate e non corrisposte a partire dal 7/7/2010 fino al 31/12/2014. Nell'acquiescenza dell' , ha interposto gravame avverso Controparte_1 Parte_1 la statuizione che precede dolendosi della inesatta qualificazione della domanda operata dal G.L. il quale erroneamente avrebbe riconosciuto i predetti importi a titolo di differenze retributive quando, piuttosto, la ricorrente aveva fondato l'azione sul dedotto inadempimento contrattuale dell' per non avere dato corso al Controparte_1 conferimento dell'incarico professionale e che era pertanto obbligata al risarcimento del danno per equivalente. Né , soggiunge, dal comportamento di essa ricorrente era in nessun modo ricavabile un Contr consenso alla quantificazione operata dall' con la busta paga di dicembre 2020, potendo essa tutt'al più rilevare in chiave di riduzione delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno collegato alla mancata equiparazione. Insiste pertanto nel censurare l'omessa pronuncia in relazione al dedotto inadempimento contrattuale nascente dal mancato conferimento dell'incarico professionale a partire dal
7/7/2010 siccome traente titolo dalla normativa primaria (art. 15 comma 4° D. Lgs n. 502/992) in combinato disposto con quella collettiva (art. 27 comma 1° lett. c) del CCNL 8/6/2000), a tenore del quale “ al dirigente medico con almeno cinque anni di attività e con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca , ispettive, di verifica e di controllo”. Censura altresì l'errata quantificazione dell'importo commisurato alla retribuzione di posizione unificata 277,56 mensili, quando di contro la retribuzione a tale titolo spettante al dirigente medico titolare di incarico ascendeva ad € 371,58 mensili fino al 31/12/2019 ed € 423,07 a partire dall'1/1/2020. Resiste anche in questo grado l' che chiede il rigetto del gravame. Controparte_1
Quest'ultimo si palesa fondato. In difetto di impugnazione da parte dell' risulta avere acquistato autorità Controparte_1 di cosa giudicata il capo di senetnza con il quale il Tribunale ha accertato in capo all'
[...]
la violazione dell'obbligo di conferire alla un incarico professionale ex CP_1 Pt_1 art. 27 lett. c) del CCNL al compimento del primo quinquennio di attività. Per effetto di quanto accertato il G.L. ha riconosciuto a favore della determinati Pt_1 importi sia pur utilizzando l'espressione impropria di “differenze e/o adeguamenti retributivi”. In realtà come peraltro traspare pure dalla motivazione della sentenza di primo grado l'opinione del G.L., infelicemente tradotta sulla carta, era quella di attribuire alla a Pt_1 titolo risarcitorio l'equivalente monetario delle spettanze accessorie non corrisposte a causa del mancato conferimento dell'incarico professionale. Un tanto lo si ricava evidentemente dal passaggio in cui il G,L. (pag. 6) nel respingere Contr l'eccezione di prescrizione sollevata dall' riconduceva all'inadempimento contrattuale Contr dell' la fonte dell'obbligazione risarcitoria dichiarandola soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Se così è, ricondotta la fattispecie nell'alveo suo proprio della responsabilità contrattuale , deve prendersi atto che nella busta paga del dicembre 2020 l' ha dato Controparte_1 corso alla liquidazione per gli anni dal 2015 al 2019 di separati importi per retribuzione di posizione unificata - parametrata su quella spettante al dirigente senza incarico (€ 277,56 mensili) - e per indennità di posizione minima contrattuale calcolata sulla base di € 150,00 mensili. Pur tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal G.L., nessuna forma di consenso e/o accettazione alla suddetta determinazione risulta ricavabile dal comportamento processuale della parte ricorrente la quale , coerentemente con la impostazione difensiva iniziale, ha ricondotto il parziale adempimento a deconto della domanda di equiparazione articolata subordinatamente alla azione principale connessa al mancato conferimento dell'incarico professionale. Discende da quanto anzidetto che, conformemente al perimetro temporale della domanda inizialmente proposta - fino alla data di deposito del ricorso 27/8/2020 – e inoppugnato il parametro applicato per la quantificazione del risarcimento del danno correlato alla mancata erogazione della indennità di posizione minima contrattuale (€ 150,00 mensili per 13 mensilità ) deve di converso rideterminarsi il risarcimento del danno correlato alla retribuzione di posizione unificata non corrisposta da commisurare a quella spettante al dirigente medico titolare di incarico professionale (corrispondente in base al CCNL ratione temporis applicabile ad € 371,58 mensili per tredici mensilità e dall'1/1/2020 al 31/7/2020
€ 423,07 mensili ) . Da tali importi, riconosciuti a partire dalla decorrenza accertata dal G.L. (7/7/2010) , deve Contr opportunamente detrarsi quanto per i medesimi titoli liquidato dall in seno alla busta paga di dicembre 2020. Il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando , in parziale riforma della sentenza n. 687/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 21 settembre 2022, ridetermina nella misura di € 371,58 mensili per 13 mensilità dal 7/7/2010 al 31/12/2019 ed in € 423,07 mensili dall'1/1/2020 al 31/7/2020 il risarcimento dei danni dovuto a per il Parte_1 mancato percepimento della retribuzione contrattuale unificata e per l'effetto condanna l' al pagamento dei relativi importi, detratto quanto corrisposto per il Controparte_1 medesimo titolo nella busta paga di dicembre 2020 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Condanna l' al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Valentina Maria Siclari. Palermo 9 gennaio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco