Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1404/2021 V.G.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Collegio composto dai magistrati:
Dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
Dott. Ettore Di Roberto Giudice rel. ed est.
Dott. Maurizio Drigani Giudice provvedendo sul ricorso proposto da (c.f. , nato a [...]_1 C.F._1
(MS) il 28.12.1995 (con gli avv.ti Menconi Alessio e Menconi Monica) nei confronti di CP_1
(c.f. ), nata alla Spezia il 19.10.1997 (con l'avv. Sperandeo
[...] C.F._2
Marzia), all'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate, ha emesso il seguente
DECRETO rilevato che:
Dati ha introdotto il presente procedimento con ricorso depositato il 05.10.2021, deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio con l'odierna convenuta dalla quale è nata in data [...] la figlia regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
che la relazione sentimentale si è Per_1
interrotta nel gennaio 2021; di aver da allora sempre dimostrato interesse nei confronti della minore, anche contribuendo al suo mantenimento attraverso il versamento spontaneo a di 300,00 euro CP_1 al mese;
che, ciononostante, l'ex compagna gli nega la possibilità di trascorrere del tempo da solo insieme alla figlia;
è stato quindi chiesto al Tribunale di disciplinare i rapporti fra i genitori con in particolare Per_1 disponendo: l'affidamento condiviso della minore, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre;
un calendario delle visite con il padre nei termini indicati in ricorso;
un contributo al mantenimento della figlia a carico di di 300,00 euro (oltre al rimborso del 50% di Pt_1
tutte le spese straordinarie); la convenuta si è costituita in data 14.12.2021, contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo al Tribunale di disporre: l'affidamento esclusivo in proprio favore di visite della Per_1
piccola con il padre sempre in propria presenza;
un contributo mensile da parte dell'altro genitore di
400,00 euro (oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie); all'udienza del 16.12.2021 le parti sono comparse personalmente, insistendo nelle rispettive richieste;
con decreto del 17.12.2021 è stata disposta CTU sul nucleo familiare in oggetto;
la giovane età dei genitori;
la dipendenza degli stessi dalle famiglie di origine;
l'elevato grado di comunicazione disfunzionale;
il fatto che non fosse messa nelle condizioni – per responsabilità di entrambe Per_1
le parti – di sviluppare un legame sicuro col padre;
l'assenza di garanzie circa il fatto che piccola potesse essere salvaguardata nel proprio diritto primario alla bigenitorialità; che i suggerimenti conclusivi di perizia sono stati sostanzialmente recepiti nel decreto collegiale del
26.07.2022, che ha provvisoriamente previsto: un regime di affidamento temporaneo della minore presso i Servizi Sociali del Comune di Arcola;
la presa in carico del nucleo presso i suddetti Servizi
Sociali e il consultorio;
un regime di frequentazione della minore con il padre organizzato su tre incontri settimanali, sempre alla presenza della madre;
con autorizzazione ai Servizi a valutare e nel caso operare una progressiva “autonomizzazione” del rapporto, secondo i tempi e i modi meglio ritenuti;
la frequentazione da parte di a partire da settembre 2022, dell'asilo nido, oltre alla Per_1
ripresa delle visite del caso presso la neuro-psichiatra infantile di riferimento;
l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità; in data 14.12.2022 e 16.01.2023 sono state acquisite le prime relazioni dei servizi, risultando l'attivazione degli incontri per il percorso di supporto alla genitorialità suddetto, intrapreso dalle parti nel novembre 2022; con decreto in data 9.2.2023, alla luce delle criticità emerse in merito agli incontri padre/figlia e della persistente conflittualità fra i genitori, è stata disposto “che almeno uno degli incontri settimanali previsti con lo scorso provvedimento avvenga anche alla presenza di un educatore, che possa osservare direttamente il comportamento degli interessati e suggerire quanto di utile per favorire la possibile introduzione di maggiori spazi di autonomia nella relazione padre-figlia”;
i Servizi Sociali hanno depositato nuove relazioni di aggiornamento in data 03-04.05.2023 e 15-
16.09.2023; alla luce delle risultanze emerse, con decreto del 23.10.2023, è stata confermata la prosecuzione degli incontri assistiti padre/figlia, in particolare disponendone lo svolgimento “una volta alla settimana almeno e possibilmente anche in un'ulteriore giornata […] senza la madre, alla sola presenza dell'educatore; rimettendo quindi ai servizi la successiva possibile organizzazione di momenti di frequentazione “liberi” dal genitore con la minore”; in tal sede, le parti essendo state altresì invitate a continuare il percorso di sostegno alla genitorialità in essere, nonché a intraprendere i percorsi individuali di psicoterapia già suggeriti;
nelle successive relazioni dei servizi è stata in particolare evidenziata la mancata aderenza al percorso da parte di CP_1 a partire dai successivi aggiornamenti (cfr. relazioni depositate in data 24.04.2024 e 03.05.2024) è stato dato conto del progressivo miglioramento della situazione, in particolare con riferimento agli incontri alla presenza dell'educatrice, stante la “maggiore autonomia nella gestione della figlia e maggiore consapevolezza del proprio ruolo paterno” mostrata da Pt_1 verificata la serenità della minore, si è svolto un incontro padre/figlia senza la presenza dell'educatrice in data 25.04.2024;
i Servizi Sociali hanno suggerito la sospensione deli incontri assistiti fra il padre e la bambina;
all'udienza del 30.05.2024 le parti hanno confermato l'effettivo miglioramento della situazione, evidenziando come la frequentazione padre-figlia si stesse svolgendo regolarmente in autonomia
(Dati recandosi di regola tre volte alla settimana a prelevare la piccola presso l'abitazione della madre e a trascorrere un numero crescente di ore con lei) e concordando un aumento graduale dei tempi di visita, anche con possibilità di inserimento di un pernottamento;
dalle relazioni da ultimo depositate dai Servizi Sociali (in data 09-12.09.2024 e 17.12.2024) sono emerse dinamiche sempre più positive all'interno del nucleo, dandosi atto della buona intesa fra i genitori nella gestione della figlia e di una notevole diminuzione dei livelli di conflitto a favore di una relazione funzionale e supportiva;
all'udienza del 26.02.2025 le parti, riferito sullo svolgimento positivo dei pernottamenti della minore presso il padre, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, procedendo quindi a rassegnare le conclusioni congiunte nei seguenti termini (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 12.03.2025):
“a) affidare la piccola ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento Persona_3 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con Parte_1 sé la figlia, ogni settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di lavoro e fino alle ore 20:00 circa, oltreché a week end alternati, dalle ore 09:00 del sabato e fino alle ore 21:00 della domenica.
I genitori concordano di ampliare gradualmente la frequentazione padre / figlia, tenendo conto delle esigenze e dei desideri della piccola, modificando di comune accordo l'attuale calendario. c) per quanto concerne le festività natalizie e di capodanno, saranno divise equamente tra i genitori sulla base di un criterio di alternanza, per cui un anno la bambina trascorrerà il giorno di Natale 25
Dicembre con il padre, dalle ore 9:00 alle ore 21:00, ed il giorno 26 Dicembre con la madre, il 31
Dicembre con il padre che la terrà con sé fino alla mattina del primo gennaio quando verrà ricondotta alla madre entro le ore 9:00, con la quale trascorrerà la giornata del primo gennaio,
l'epifania con il padre dalle ore 9:00 alle ore 21:00, e viceversa l'anno successivo, e così a seguire.
Relativamente alle vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un'intera giornata dalle ore 9:00 alle ore 21:00, in modo che possa trascorrere alternativamente un Per_1 anno la Pasqua con la madre e la PA con il padre, e l'anno successivo viceversa.
d) in ordine alle vacane estive, il sig. potrà trascorrere con la figlia 7 giorni anche non Parte_1
consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno e/o comunque con congruo anticipo, ed in ogni modo, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre.
I genitori concordano di ampliare gradualmente detto periodo, tenendo conto delle esigenze e desideri della figlia, modificando di comune accordo la durata di detti giorni.
e) in giorni speciali, come il compleanno della bambina, saranno alternati tra la madre ed il padre su base annua, in date e orari che i genitori dovranno concordare, anche in diversa data da quella di ricorrenza della nascita della bambina.
La bambina potrà inoltre trascorrere una giornata con il padre in occasione del compleanno del predetto, in date ed orari che i genitori dovranno altrettanto concordare, anche in diversa data dalla ricorrenza, in base agli impegni dei genitori e della bambina.
f) ogni altro contatto che avrà luogo dovrà essere concordato tra i genitori ed ulteriori richieste di contatto non saranno fatte o rifiutate in modo irragionevole e sarà dato preavviso sufficiente di almeno sette giorni liberi.
g) I genitori si impegnano ad operare e collaborare fattivamente perché siano preservati la serenità
e l'equilibrio della figlia ed a comunicarsi ogni accadimento straordinario relativo alla predetta, anche nei periodi in cui quest' ultima si tratterrà con l'uno o con l'altro genitore, oltreché a permettere alla figlia di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
h) Il padre continuerà a corrispondere un assegno di mantenimento mensile di € 300,00 per la figlia, somma rivalutabile annualmente secondo Istat e da far pervenire, entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla madre, il cui codice IBAN, già noto allo stesso, e fatta, comunque, salva ogni diversa indicazione, è il seguente: [...]. i) le spese straordinarie della figlia saranno a carico di entrambi i genitori, e così ripartite, nella misura del 50% cadauno, e seguiranno la seguente regolamentazione:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets sanitari;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale salvavita;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, i costi per apparecchi sanitari e dentistici;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa scolastica;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze.
l) entrambi i genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto”; ritenuto: che le pattuizioni in punto di affidamento e mantenimento da ultimo concordate siano conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della figlia minore;
ciò tenuto conto del complesso delle risultanze in atti, anche all'esito degli approfondimenti istruttori svolti e delle ultime, confortanti, relazioni dei Servizi Sociali;
che nulla osti in particolare alla revoca dell'affidamento già disposto in via provvisoria ai Servizi
Sociali di Arcola, laddove è stato dato conto dell'esito positivo del percorso di supporto alla genitorialità e della capacità delle parti di gestire la situazione in modo autonomo per il benessere della piccola (“i sigg. e continuano a comunicare in maniera sufficientemente Per_1 Pt_1 CP_1
tranquilla, si scambiano informazioni in merito alla gestione quotidiana di e prendono Per_1
accordi in merito alla sua educazione e cura. trascorre con i genitori giornate alternate in Per_1
linea di massima secondo il calendario formulato dal Tribunale ma spesso concordano tra loro giornate diverse in base ai rispettivi impegni lavorativi senza che questo accenda conflittualità. trascorre serenamente il tempo dedicato con il papà, pranza e cena con lui e con i nonni Per_1 paterni ed in alcune occasioni ha chiesto ed ottenuto di potersi fermare a dormire da lui. I sigg Pt_1
e hanno preso accordi anche per le festività Natalizie, stabilendo di comune accordo come CP_1
alternare le festività con la famiglia materna e quella paterna. Non si evidenziano al momento particolari criticità tali da rendere necessario un interessamento di questo Servizio a tutela della minore”; cfr. relazione del 17.12.2024);
che può disporsi, pertanto, in conformità;
che non sia necessario mantenere alcuna attività di monitoraggio da parte dei servizi sociali;
che le spese di lite vadano compensate;
che i costi di CTU, come liquidati nel corso del procedimento (cfr. decreto del 21.7.2022), vadano posti nei rapporti interni a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni da ultimo concordate dalle parti, di seguito riportate:
“a) affidare la piccola ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento Persona_3 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con Parte_1 sé la figlia, ogni settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di lavoro e fino alle ore 20:00 circa, oltreché a week end alternati, dalle ore 09:00 del sabato e fino alle ore 21:00 della domenica.
I genitori concordano di ampliare gradualmente la frequentazione padre / figlia, tenendo conto delle esigenze e dei desideri della piccola, modificando di comune accordo l'attuale calendario.
c) per quanto concerne le festività natalizie e di capodanno, saranno divise equamente tra i genitori sulla base di un criterio di alternanza, per cui un anno la bambina trascorrerà il giorno di Natale 25
Dicembre con il padre, dalle ore 9:00 alle ore 21:00, ed il giorno 26 Dicembre con la madre, il 31
Dicembre con il padre che la terrà con sé fino alla mattina del primo gennaio quando verrà ricondotta alla madre entro le ore 9:00, con la quale trascorrerà la giornata del primo gennaio,
l'epifania con il padre dalle ore 9:00 alle ore 21:00, e viceversa l'anno successivo, e così a seguire.
Relativamente alle vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un'intera giornata dalle ore 9:00 alle ore 21:00, in modo che possa trascorrere alternativamente un Per_1
anno la Pasqua con la madre e la PA con il padre, e l'anno successivo viceversa. d) in ordine alle vacane estive, il sig. potrà trascorrere con la figlia 7 giorni anche non Parte_1
consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno e/o comunque con congruo anticipo, ed in ogni modo, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre.
I genitori concordano di ampliare gradualmente detto periodo, tenendo conto delle esigenze e desideri della figlia, modificando di comune accordo la durata di detti giorni.
e) in giorni speciali, come il compleanno della bambina, saranno alternati tra la madre ed il padre su base annua, in date e orari che i genitori dovranno concordare, anche in diversa data da quella di ricorrenza della nascita della bambina.
La bambina potrà inoltre trascorrere una giornata con il padre in occasione del compleanno del predetto, in date ed orari che i genitori dovranno altrettanto concordare, anche in diversa data dalla ricorrenza, in base agli impegni dei genitori e della bambina.
f) ogni altro contatto che avrà luogo dovrà essere concordato tra i genitori ed ulteriori richieste di contatto non saranno fatte o rifiutate in modo irragionevole e sarà dato preavviso sufficiente di almeno sette giorni liberi.
g) I genitori si impegnano ad operare e collaborare fattivamente perché siano preservati la serenità
e l'equilibrio della figlia ed a comunicarsi ogni accadimento straordinario relativo alla predetta, anche nei periodi in cui quest' ultima si tratterrà con l'uno o con l'altro genitore, oltreché a permettere alla figlia di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
h) Il padre continuerà a corrispondere un assegno di mantenimento mensile di € 300,00 per la figlia, somma rivalutabile annualmente secondo Istat e da far pervenire, entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla madre, il cui codice IBAN, già noto allo stesso, e fatta, comunque, salva ogni diversa indicazione, è il seguente: [...].
i) le spese straordinarie della figlia saranno a carico di entrambi i genitori, e così ripartite, nella misura del 50% cadauno, e seguiranno la seguente regolamentazione:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets sanitari;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale salvavita;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, i costi per apparecchi sanitari e dentistici;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa scolastica;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze.
l) entrambi i genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto”; dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo di CTU carico di entrambe le parti, in quote uguali.
Si comunichi alle parti e, per conoscenza, ai servizi sociali del Controparte_2
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio in data 20.03.2025.
Il presidente
Lucia Sebastiani