Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 612/2022 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. emessa dal Tribunale di e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. NUCERA AMALIA MANUELA, giusta procura in atti PT
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. FOTI ANTONINO, giusta procura in atti CP_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso in appello, depositato il giorno 22.08.2022, ha proposto impugnazione avverso la PT
sentenza n. 371/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria depositata in data 22.02.2022- con la quale è stata accolta la domanda di volta ad ottenere, previo riconoscimento della CP_1 natura professionale della patologia “spondilodiscoartrosi colonna lombo sacrale” l'inabilità
eccependo la mancanza di nesso causale.
Si è costituito l'appellato per difendersi.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della consulenza tecnica ed in esito alla camera di consiglio del 16/5/25 è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accertato il nesso di causalità e di conseguenza la natura professionale delle patologie denunciate, quantificando la menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura complessiva del 10% .
Con l'appello si contesta l'esistenza del nesso causale.
Il c.t.u. nominato nel primo grado (Dott. ha accertato la natura professionale Persona_1 delle patologie “ ernia discale C5-C6 e C6-C7; spondilodiscoartrosi colonna cervicale, lombare
e sacrale con danno funzionale in ortostasi;
protrusione discale D12-L1 e L3-L4; ernia del disco
L4-L5 e L5-S1 che impronta il sacco durale;
lombosciatalgia L4-L5 e L5-S1, argomentando che pur non essendo patologie tabellate, sono comunque derivate dall'attività lavorativa del ricorrente (autista di autobus presso l'azienda Atam) svolta per parecchi anni dal periziando
(posture da atteggiamenti incongrui prolungati, scuotimenti dell'automezzo mediante reiterati microtraumatismi e sollecitazioni statiche e dinamiche del rachide diluiti nel tempo). Ha accertato il grado di danno biologico indennizzabile ai sensi del D. Lgs. 38 del 2000 nella misura del 10% (diecipercento) con decorrenza dal 02/02/15, data della certificazione medica di malattia professionale supportata dall'esame strumentale RMN rachide lombosacrale.
Il c.t.u. nominato nel presente grado (Dott. , seppur con argomentazioni e Persona_2
valutazioni in parte diverse, è pervenuta alla medesima conclusione circa la derivazione professionale di talune patologie (spondilodiscoartosi e discopatie lombari) di cui il periziato è risultato affetto. Ed invero si legge nella perizia che : come “Professionale”: “Ernia discale C5-C6 e C6-C; Spondilodiscoartrosi colonna cervicale,
Lombare e sacrale con danno funzionale in ortostasi;
protrusione discale D12-L1 ed L3 – L4; ernia del disco L4-L5 e L5-S1 che impronta il sacco durale;
lombosciatalgia L4-L5 e L5-S1” con sentenza del 22/02/22 sia da intendersi, ai fini della presente indagine, composta da due elementi distinti come emerso all'odierno studio peritale: (a) Spondilodiscoartrosi cervicale con discopatie C3, C6/C7 e spondilodiscoartrosi dorsale in assenza di segni di sofferenza, sensitiva
o motoria, del plesso brachiale. (b) Spondilodiscoartrosi Lombare con discopatie degenerative diffuse ed ernia discale L5/S1 in assenza di evidenze, documentali e cliniche, di danno radicolare motorio sciatico.
Distinzione necessaria in quanto, alla luce delle premesse (tabelle Ministeriali) e delle indicazioni emergenti dalla valutazione della letteratura specifica le degenerazioni del tratto
Lombare della colonna sono statisticamente maggiori nei conducenti di mezzi di linea mentre le alterazioni del tratto Cervicale (insieme a quelle della spalla) intervengono con maggior frequenza in conducenti di mezzi trasporto merci che integrano tale attività con lo scarico e carico di quanto trasportano o nei conducenti di mezzi pesanti, industriali, di movimento terra, inerti o trasporto manufatti pesanti in cui lo sforzo e le sollecitazioni della parte corporea superiore sono maggiori e più intense.
E' quindi possibile concludere come la patologia: Spondilodiscoartrosi cervicale con discopatie
C3, C6/C7 e spondilodiscoartrosi dorsale in assenza di segni di sofferenza, sensitiva o motoria, del plesso brachiale, sia da considerarsi “malattia comune” in quanto il rischio lavorativo ha agito per essa solo marginalmente e con valore solo occasionale.
Al contrario la patologia: Spondilodiscoartrosi Lombare con discopatie degenerative diffuse ed ernia discale L5/S1 in assenza di evidenze, documentali e cliniche, di danno radicolare motorio sciatico, è da considerarsi Malattia Professionale ai sensi del DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni in quanto i fattori di rischio lavorativo hanno inciso in modo concausalmente efficiente e determinante nel causarla. Patologia che è in grado di determinare una permanente riduzione dell'integrità psicofisica del Periziando configurando un danno
Biologico Permanente (DBP) per la cui quantificazione si è fatto riferimento alle tabelle ex art.13 DL 38/2000 in cui, per lo specifico, è indicato:
• Codice 193: “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi troficosensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” … Fino a 25%
• Codice 213: “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” … Fino
a 12%
La quantificazione di cui al Codice 193 fa riferimento ad un “... quadro diagnosticostrumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” condizione che non è riscontrabile nel caso in esame che limita l'indagine esclusivamente al tratto L interessato da una tecnopatia.
La manifestazione di cui al Codice 213 diviene, appunto per la presenza di una “discoartrosi” diffusa, una mera “concorrenza” apparendo quale manifestazione particolarmente avanzata della condizione basale, discoartrosica, descritta al codice precedente (L'ernia discale è
l'evoluzione peggiorativa della discopatia nella discoartrosi rachidea).
Inoltre è da considerare che la quantificazione massima relativa al Codice 193 oltre che riferirsi alla presenza lesionale su 2 distinti distretti rachidei, prevede che queste si manifestino “... con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti...”, fatto non rilevato nel Periziando che non dimostra all'indagine obiettiva né documenta danni persistenti motori sciatici ma solo saltuaria sintomatologia sensitiva, sulla base della “concorrenza” dei due aspetti di danno sul medesimo distretto funzionale, apportate le dovute riduzioni ai valori indicati nei 2 codici adattandoli alle effettive emergenze e caratteristiche del caso in esame è possibile asserire, con sufficiente ragionevolezza, come la malattia dipendente da causa di Servizio in oggetto definisca un Danno
Biologico Permanente del 13% ai sensi del DL 38/2000 e che tale infermità sia da ritenersi stabilizzata alla data dell'istanza amministrativa del 02/02/15.>>
Il c.t.u., pertanto, ha condiviso le conclusioni circa le derivazione professionale della patologia denunciata “spondilodiscoartrosi lombare” condividendo la percentuale di invalidità accertata in primo grado, nonché la decorrenza.
Non si riscontrano ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, dei consulenti tecnici d'ufficio a cui si rinvia per relationem.
L'elaborato appare dunque ben motivato e non suscettibile di censure e per queste non ritiene il collegio di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
In effetti, le censure avanzate dall'appellante nelle osservazioni finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia.
Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale
o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice .
Per tali ragioni l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da con ricorso depositato 22 agosto 2022 nei confronti di PT
, con riferimento alla sentenza 371/2022 emessa dal Tribunale di Reggio CP_1
Calabria in data 22.2.2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.906,00 per compensi, oltre PT spese generali al 15% iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonino
Foti dichiaratosi antistatario.
3) Pone a carico dell' i compensi di c.t.u. liquidati come da separato provvedimento. PT
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16/5/25.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)