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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA in esito all'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1/2023 di R.G. dell'anno 2023, proposta da con sede in Roma, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Marina Olla e Alessandro
Doa, appartenenti all'avvocatura interna, virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569, del 21 luglio 2015, a firma del notaio in Roma, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Per_1 dell'Ente, in Cagliari via Delitala 2
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Enrico Abis, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atto separato in data 3 maggio 2021
APPELLATA CP_ Conclusioni: Per l' appellante: Voglia la Corte “1) Accogliere l'odierno appello e per l'effetto rigettare integralmente l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese e competenze di entrambi CP_ i gradi del giudizio”. Per l'appellata: Voglia la Corte “Rigettare nel merito il gravame proposto dall' in quanto infondato in fatto e diritto, sulla base delle motivazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 799/2022 (RG. n. 1181/2021) del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, pubblicata in data 14/10/2022; con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, e accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 14.05.2021 ha adito il Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, per esporre di CP_1 essere titolare di pensione di inabilità con decorrenza dal 29.03.2017 e di avere successivamente presentato, in data 22.03.2019, domanda per vedersi riconosciuta l'indennità di accompagnamento sul presupposto dell'aggravamento del suo stato di salute. CP_ Ha proseguito deducendo che, con provvedimento del maggio 2020, aveva anche ottenuto la riliquidazione dell'emolumento in ragione dell'avvenuto aggravamento dell'invalidità, riconosciuto per
7.782,30 euro, comprensivi di quanto dovuto per gli anni 2019 (4.600,56 €) e 2020 (3.121,74 €), ma ha al proposito lamentato di aver subito un'indebita trattenuta di 3.673,15 € sull'importo totale erogato dall
[...]
a titolo di arretrati dell'indennità di accompagnamento, che era esattamente pari a quanto CP_3 percepito a titolo di pensione di invalidità civile nell'anno 2018, contestando l'esistenza in capo all'ente convenuto di un valido titolo per procedere alla trattenuta in questione, posto che non aveva superato la soglia reddituale prevista per l'anno 2018, e neppure quella prevista per l'anno 2017, ove questa fosse l'effettiva CP_ ragione giustificativa della decurtazione operata, in assenza di specificazioni da parte dell idonee a far comprendere le ragioni del conguaglio negativo operato.
E poiché aveva esperito senza esito la fase amministrativa si era trovata costretta a rivolgersi al Tribunale per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni ed ha, quindi, concluso domandando accertarsi il suo diritto a percepire l'importo maturato nel 2018, e indebitamente trattenuto, di 3.673,15 € e la condanna dell'istituto alla restituzione dello stesso, ovvero di quello, maggiore o minore, accertato in causa.
* CP_ L si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa pretesa ed evidenziare, in particolare, di avere correttamente agito, facendo applicazione della disciplina dettata in tema di computo del reddito utile per la fruizione della pensione di inabilità.
Al momento della riliquidazione dell'emolumento spettante alla ricorrente, infatti, l'istituto aveva verificato che non le competeva la pensione di inabilità per l'anno 2018 perché aveva superato i limiti reddituali previsti in detto periodo, rilevando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 8, del Dl n. 207 del 2008, nella formulazione vigente per l'anno 2018, i redditi da pensione dell'anno corrente (2018) e gli altri percepiti nell'anno precedente (2017).
Ha proseguito l'istituto rilevando che sebbene avesse dichiarato, mediante apposita autocertificazione CP_1 in data 14 maggio 2020, di aver percepito, per l'anno 2017, redditi da lavoro autonomo di 7.634,00 € e redditi CP_ da partecipazione di 5.804 €, l aveva però avuto modo di verificare che, nel 2019, le aveva CP_4 liquidato la pensione di competenza, con decorrenza dal mese di giugno 2018 e le aveva quindi erogato gli arretrati maturati, ivi compresi quelli relativi al 2018, pari a 4.490,02 €, somme queste ultime non dichiarate dall'interessata nell'autocertificazione sottoscritta.
La somma dei redditi per l'anno in contestazione era, quindi, pari a 17.928,02 € ovvero superiore al limite di legge, che per quell'anno era di 16.664,36 €. CP_ Il godimento della prestazione in esame, ha rilevato l' era infatti subordinato al mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge e, per consolidata giurisprudenza, gli arretrati relativi a diverse annualità devono essere imputati per anno di competenza mentre, sotto altro profilo, era evidente che neanche nella documentazione utile ad istruire la domanda del 23 gennaio 2019 l'interessata aveva indicato i redditi percepiti da con la conseguenza che, dalla corretta applicazione dei principi in esame nel caso di CP_4 specie, emergeva che aveva effettivamente percepito la pensione di inabilità nel 2018 senza CP_1 giustificazione causale, non sussistendo, in ragione dei redditi realmente percepiti per detto periodo, la situazione di bisogno prevista dal legislatore, dato che era titolare di redditi superiori ai limiti di legge. CP_ Da ciò la ripetibilità delle somme erogate in tale periodo, giustamente conguagliate dall' con il maggior credito vantato dalla pensionata in ragione dell'avvenuto ricalcolo.
**
Con sentenza n. 799 del 14.10.2022 il Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, ha accolto il ricorso proposto da CP_ e condannato l al pagamento in suo favore dell'importo di 3.673,15 €, oltre accessori di CP_1 legge fino al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite di cui, essendo ammessa al patrocinio a spese CP_1 dello Stato, ha però disposto il pagamento in favore dello Stato nella misura di 1.250 €, già peraltro dimidiate ex lege, ex art. 133 del Dpr n. 115/2002.
Il primo giudice ha dapprima richiamato l'art. 35 del D.L. n 207/2008, conv. nella l. n. 14/2009, poi modificato dall'art. 13 l. n. 122/2010, che, nel testo vigente, dispone al comma 8 che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni”, rilevando che nel caso di specie, ove era in contestazione la spettanza in favore della ricorrente della pensione di inabilità per l'anno 2018, risultava che la stessa nell'anno 2017 avesse conseguito un reddito di 13.438,00 euro, e cioè un importo ben inferiore al limite di legge laddove si fosse ritenuto che il reddito di riferimento per la fruizione del beneficio per cui era causa fosse quello conseguito nell'anno solare precedente a quello controverso.
Né poteva sommarsi a tale importo quello erogato da nel 2019 posto che gli arretrati, pari a 4.490,02 CP_4 CP_ euro, riguardavano, per espressa ammissione dell' l'anno 2018.
Ciò per concludere che gli stessi avrebbero dovuto essere computati, operando in tal caso il secondo periodo del richiamato comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, nel reddito che la ricorrente aveva conseguito in tale anno, pari (inclusi tali arretrati) ad euro 13.350,02, ancora una volta inferiore al limite di legge onde beneficiare del trattamento anzidetto.
Il primo giudice ha poi aggiunto che il tenore dell'art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/2008 non prevedeva il cumulo dei redditi prodotti nel 2017 e nel 2018, ma profilava un differente criterio di calcolo del reddito di riferimento laddove una componente dello stesso fosse costituita dai redditi per i quali è obbligatoria la comunicazione al (ossia i trattamenti pensionistici a carico dell'A.G.O. Controparte_5 obbligatoria per i lavoratori dipendenti, quelli obbligatori sostitutivi dei primi, quelli erogati dalle casse professionali ed ancora quelli comunque obbligatori e/o integrativi e complementari).
Nella prima ipotesi, ove cioè non concorressero redditi ascrivibili alle categorie anzidette, ad avviso del
Tribunale, si faceva riferimento al reddito prodotto nell'anno solare precedente, mentre nella seconda ipotesi venivano computati i redditi di cui al D.P.R. n. 1338/1971, da cumulare eventualmente con altre tipologie reddituali, ed in tal senso si era di recente pronunziata, ha rilevato il primo giudice, la Corte di Appello di
Palermo, Sez. Lavoro, con la condivisile sentenza n. 977/2020 ove, con riguardo alla interpretazione dell'art. 35 comma 8 del D.L. n. 207/2008, si era osservato che “una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, allora, appare quella di attualizzare la situazione patrimoniale da assumere come parametro per la verifica reddituale, essendo necessario a tal fine scindere nell'analisi comparativa i redditi conseguiti nell'anno precedente - validi per la verifica da effettuare ai fini della iniziale liquidazione e/o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito - dalla situazione patrimoniale esistente a regime rispetto alla quale devono computarsi anche i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni le quali, risultando dal Casellario centrale dei pensionati, sono immediatamente rilevabili dall' Opinare diversamente, nel senso di considerare rilevanti i redditi Controparte_3 dell'anno precedente, oltre che esorbitare dal tenore testuale della norma, si presta a conseguenze del tutto penalizzanti ed abnormi in pregiudizio dell'assistito, il quale durante l'anno di riferimento potrebbe vedersi eliminato il beneficio assistenziale per effetto del cumulo operato con una situazione reddituale pregressa e non più attuale”.
Sulla scorta di tali premesse il Tribunale ha quindi concluso nel senso che la ricorrente aveva maturato il diritto CP_ alla percezione della pensione di inabilità per l'anno 2018 e per la conseguente condanna dell “alla ripetizione in favore della ricorrente dell'importo per cui è causa, pari ad euro 3673,15, indebitamente trattenuto, maggiorato con gli accessori di legge”. CP_ Contro tale sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito CP_1
*** CP_ Con un unico motivo d'appello la sentenza viene censurata dall' che ha dedotto “violazione e/o errata interpretazione dell'art. 35, comma 8, del decreto legge n. 207/2008”.
Per l'accertamento amministrativo finalizzato della permanenza dei requisiti reddituali, l'interpretazione letterale della norma in esame, così come modificata dall'art. 13, comma 6, lettere a) e b) del D.L. 31 maggio CP_ 2010, n. 78, ha rilevato l' che ha richiamato anche la circolare n. 126/2010, prevede che: “5.2…a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto: dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente. 5.3.1 ..Laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d'invalidità civile, nel corso dell'anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente il reddito incidente per il diritto.
Per accertare la permanenza dei requisiti, pertanto si dovrà considerare il reddito dell'anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all'anno precedente.
Se l'importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute, dall'1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva”.
E nel caso di specie, in applicazione di tali principi, per l'anno 2018 rilevavano, pertanto, i redditi da pensione dell'anno corrente (2018) e gli altri redditi dell'anno precedente (2017), dichiarati come redditi da lavoro autonomo per € 7.634,00 e come redditi da partecipazione per € 5.804,00 (cfr modello AP70 doc. 3 fascicolo I grado), mentre nel corso del 2019, l aveva liquidato una pensione con decorrenza 06/2018 e di CP_4 conseguenza gli arretrati liquidati nel 2019, di competenza del 2018, erano pari a € 4.490,02 (cfr. messaggio CP_ 3098 del 25/07/17), tanto che la somma dei redditi, pari a € 17.928,00, era superiore al limite del 2018 (€
16.664,36). CP_ In definitiva, ha concluso l' applicando correttamente i principi di diritto enunciati e, soprattutto, valutando correttamente le allegazioni delle parti, le difese dell' e la documentazione agli atti, il giudice CP_2
a quo avrebbe dovuto considerare infondata l'avvera domanda e considerare legittimo il recupero delle somme risultate indebitamente versate.
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L'appello non può essere accolto.
Il collegio ritiene opportuno premettere che il legislatore nel 2008, con il citato Dl n. 207, convertito in legge n.
14 del 2009, successivamente modificato dalla legge n. 122 del 2010 all'art. 13, di conversione del Dl n. 78 del
2010, ha voluto recepire i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte a sezioni unite, con la sentenza n.
12796 del 15 giugno 2005, con la quale i giudici di legittimità sono intervenuti a dirimere un contrasto verificatosi nell'ambito della sezione lavoro sulla questione specifica se, ai fini del computo del reddito annuo stabilito per il diritto ad un beneficio previdenziale o assistenziale (in quello specifico caso il diritto alla pensione sociale) dovessero considerarsi anche gli arretrati di altra prestazione (in quel caso la pensione di reversibilità), stabilendo il generale il principio secondo cui, “salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poiché nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato il cosiddetto criterio di “cassa” (e nel caso dell'assegno sociale - che ha sostituito la pensione sociale – hanno rilevato i giudici di legittimità gli arretrati non rilevano ai sensi dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, che esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata).
Ai sensi, quindi, del citato art. 35, comma 8, per le prestazioni collegate al reddito, deve aversi riguardo ai redditi conseguiti nel medesimo anno in relazione alle prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale, tra le quali rientrano certamente quelle qui in contestazione, liquidate CP_ da nel 2019, ma riferite anche ad arretrati maturati da giugno 2018, in merito alle quali l' ha CP_4 ritenuto il superamento del limite reddituale previsto per l'anno 2018.
La Suprema Corte, peraltro, nell'interpretare il significato dell'art. 35 in questione, come novellato nel 2010, ha evidenziato che dal tenore letterale della previsione emergeva chiaramente che il legislatore aveva dettato una regola generale, quella secondo cui, quando si trattava di procedere alla liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, rilevava il reddito conseguito nell'anno solare precedente, ma anche che aveva subito dopo voluto introdurre una eccezione a tale regola generale, con riferimento alle prestazioni assistenziali collegate al reddito per le quali sussisteva l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, caso nel quale assumeva rilievo il reddito percepito nello stesso anno.
E, hanno aggiunto i giudici di legittimità, dalla lettera della norma non era in alcun modo desumibile la distinzione tra redditi per prestazioni per i quali il riferimento è quello all'anno in corso e redditi diversi, per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente, rilevando, quindi, che in ipotesi come quella di specie il reddito di riferimento doveva essere quello esclusivamente dell'anno in corso, non trovando CP_ riscontro alcuno nella norma e non essendo dalla stessa desumibile la distinzione proposta dall tra redditi per prestazioni per le quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso e redditi diversi per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente, dovendosi in tale seconda ipotesi applicare la regola del reddito contestuale (così Cass. n. 5271 del 2017, ma anche 4290/2025).
*****
In ogni caso, rileva il Collegio, anche a voler dare seguito alla tesi sostenuta dall'istituto appellante, gli elementi di causa porterebbero comunque ad escludere che possa dirsi superato nel caso di il citato CP_1 CP_ limite reddituale, per l'anno 2018 pacifico tra le parti nei termini indicati dall e cioè pari a 16.664,36, sia cumulando gli arretrati Inarcassa dell'anno 2018 con i redditi percepiti nell'anno 2018, che con i redditi dell'anno 2017.
Come già rilevato dal primo giudice, e peraltro pacifico tra le parti, considerando l'anno 2018 soltanto, tale limite non sarebbe pacificamente superato, a fronte di redditi per quell'anno percepiti in misura di 13.350,02
€, ottenuti riferendosi al fatto che nel 2019 aveva liquidato in suo favore la pensione di competenza, CP_4 con decorrenza dal mese di giugno 2018, erogando gli arretrati maturati, pari per l'anno 2018 a 4.490,02 € e sommando a tale importo anche gli altri redditi percepiti nel 2018, documentati con il modello AP70 (doc. 6 di CP_ e 3 dell' ma si vedano i dati conformi ricavabili anche dai doc.ti 4 e 5, redditi persone fisiche 2019 CP_1 per l'anno di imposta 2018 e modello IVA), di cui alcuni riferibili a compensi da attività professionale (3.919,00
€) e altri a redditi di partecipazione in società e/o imprese (4.941 €). CP_ Ma ad analoghe conclusioni si giungerebbe comunque anche considerando, come vorrebbe l' i redditi del CP_ 2017, così come dichiarati dalla parte appellata nel cosiddetto modello AP70 (doc. 6 di e doc. 3 , CP_1 pari a 13.438,00 euro (ottenuti sommando gli importi di 7.634,00 e di 5.804,00 euro) con quelli riferiti agli arretrati liquidati da per l'anno 2018, di 4.490,02 euro, per un totale di 17.928,02 euro. CP_4
Si tratta infatti di redditi lordi che, come sottolineato dall'appellata, che ha posto la questione in diritto in tal senso, al fine di stabilire il superamento dei limiti reddituali, ed in un'ottica conforme a Costituzione, vanno però considerati al netto degli oneri deducibili e pari quindi per l'anno 2017 a 11.103,00 (doc. 3 di nel CP_1 ricorso in appello), secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte in materia secondo cui “ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità civile occorre fare riferimento al reddito “imponibile” e pertanto, secondo la formulazione dell'art. 3 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), alla base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi); la funzione della prestazione assistenziale di sostegno a fronte di una situazione di bisogno impone, infatti, ove non previsto diversamente, di fare riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità dell'assistito, nè induce a diverso avviso l'art. 2 del DM n. 553 del 1992 - emanato in forza della delega di cui all'art. 3, comma 2 della l. n. 407 del 1990 - laddove prevede che debbano essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef
o esenti da detta imposta, trattandosi di disciplina individuativa di oneri formali, che non può, quindi, avere alcun carattere interpretativo in ordine al requisito reddituale” (così Cass. n. 21529/2016, ma anche n. 5962/2018 e n.
30567/2019).
Ciò che rileva, quindi, a fronte di una situazione di bisogno, che impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità, è il reddito effettivamente disponibile, assumendo rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 della
Costituzione e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 della Costituzione.
E nel caso di specie risulta evidente che i redditi indicati nella documentazione prodotta nel giudizio di primo CP_ grado, ed in particolare quelli ricavabili per gli anni 2017 e 2018 dal modello AP70 prodotto anche dall' sono a tutti gli effetti redditi lordi (così è la premessa del modello AP70 in atti), e cioè senza detrazione degli oneri deducibili, con la conseguenza che anche volendo ritenere corretto sommare i redditi dell'anno 2017 (al netto degli oneri deducibili pari a 11.103,00 euro) con quelli percepiti nell'anno 2018 quali arretrati Inarcassa CP_ (4.490,02 euro), come vorrebbe l' si ottiene comunque una cifra, al netto degli oneri deducibili, di 15.593,02 euro, che risulta al di sotto della soglia dell'importo di 16.664,36 € individuato come limite reddituale non CP_ superabile per l'anno 2018 anche dall
E si tratta di dati reddituali al netto degli oneri deducibili di cui non solo l'istituto, che può accedere alle banche dati ufficiali, poteva venire a conoscenza già nella fase amministrativa sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018, non essendo contestato che fosse stata dalla contribuente ritualmente presentata alla dichiarazione dei redditi anche per l'anno 2017, ma che ha anche documentato in causa con la produzione, seppure effettuata CP_1 con il ricorso in appello, della dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, riferita al periodo di imposizione 2017, con la quale è certificato un reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili, appunto di 11.103,00 euro (pari CP_ ad un lordo di 13.438,00 considerato dall' . CP_ E tale produzione non solo non è stata specificamente contestata dall che nulla ha ritenuto di dover dire in merito, non facendone affatto parola nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'unica udienza che si è tenuta prima della decisione, fissata per la discussione della controversia con decreto del 16 marzo
2023, ma della stessa deve anche escludersi la tardività, trattandosi in ogni caso di un documento che il
Collegio avrebbe comunque acquisito d'ufficio, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in quanto assolutamente indispensabile per una corretta decisione, ovvero per verificare il valore al netto degli oneri deducibili del reddito rilevante, secondo i principi sopra richiamati (Cass. 30567/2019 citata), acquisizione tanto più legittima in assenza di nuove allegazioni di fatto e a fronte delle produzioni già effettuate nel giudizio di primo grado dalle parti, con le quali, proprio attraverso il modello AP 70, risultavano attestati i redditi riferiti all'anno 2017, ma, come espressamente richiesto nel modello, “al lordo dell'Irpef, delle deduzioni e detrazioni fiscali”.
Nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, infatti, la Suprema Corte, con principio ormai consolidato, va da tempo affermando che “stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento” (Cass. n. 24544 del 2013 e n. 6753 del 2012), come avvenuto nel caso di specie in merito alle integrazioni documentali sui redditi netti percepiti nel 2017
(dichiarati nel 2018), effettuate dell'attore in questo grado del giudizio, ad integrazione dei documenti reddituali già prodotti in primo grado, che comunque attestavano un reddito lordo Irpef dichiarato nell'anno
2018 con riferimento all'anno di imposizione 2017, e quindi indispensabili per l'accertamento della verità materiale.
Vi era, quindi, per tali redditi, documentati in causa anche per l'anno 2017 nel modello AP70, un principio di prova, di cui motivi di appello hanno reso necessaria la verificazione al netto degli oneri deducibili, in conformità ai principi di diritto sopra delineati, la cui applicazione compete al giudice, che può fare riferimento ad una ricostruzione in diritto differente da quella che l'istituto ha posto a fondamento dei motivi di appello principale, consentita al giudice, libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge, senza perciò incorrere in un vizio di “ultra” o “extra petizione”, che ricorre invece nell'ipotesi in cui il giudice pronunzi oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 25840/2021).
In conclusione, sulla scorta di tali complessive considerazioni, la statuizione del Tribunale che ha escluso la CP_ legittimità della trattenuta operata dall ritenendo maturato da parte il diritto alla CP_1 CP_ percezione della pensione di inabilità per l'anno 2018 ed ha condannato l' alla restituzione dell'importo indebitamente trattenuto di 3.673,15 €, maggiorato con gli accessori di legge, deve ritenersi corretta.
A ciò segue, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, seppure integrata con la motivazione sopra riportata.
Quanto alle spese dal presente grado del giudizio, considerato che la questione principale controversa ha trovato soluzioni differenti nel tempo anche nella giurisprudenza di merito e considerato che solo con il giudizio di appello è stata esaminata la questione, di diritto, riferita al computo al netto degli oneri deducibili del reddito imponibile Irpef ed è stata conseguentemente documentata la misura dei redditi percepiti nell'anno
2017 al netto degli oneri deducibili, che se posta nel giudizio di primo grado sarebbe stata comunque dirimente CP_ ed assorbente anche rispetto alla questione posta dall' ed avrebbe quindi consentito di evitare il presente grado del giudizio, ritiene il Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensarle per intero tra le parti.
Sussistono, infine, i presupposti processuali per dichiarare tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando CP_ rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n. 799/2022, pubblicata il 14 ottobre 2022, che conferma integralmente.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
Dichiara che ricorrono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 12 maggio 2025 La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa