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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Duca d'Aosta n. 10 presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Falcone del Foro di Milano che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale e numero iscrizione nel registro delle imprese Controparte_2
, rappresentata e difesa - in forza di procura speciale alle liti rilasciata su separato P.IVA_2 foglio – dall'avv. Andrea Barocci (CF ) e con domicilio eletto presso il C.F._1 suo studio in Milano, Via dell'Annunciata n. 23/4;
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella richiesta di rimessione in istruttoria con riconvocazione del CTU affinché prenda posizione sulle richieste formulate da parte attrice nelle osservazioni alla bozza di CTU e successivamente alla udienza del 19.07.2022; B. NEL MERITO: accogliere l'appello promosso e, in riforma della sentenza appellata Trib. Milano n. 7936/2024, così pronunciare: a. In via principale - accertare e dichiarare, nell'ambito del contratto di leasing del 29.05.2006 che la società , ha pattuito ed applicato CP_2 nei confronti dell'appellante interessi superiori al tasso soglia ex L. 108/1996 (anche con pagina 1 di 12 riferimento ai soli interessi moratori) e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 1815 c. 2 c.c., 1283 c.c. e 1284 c.c.; - per l'effetto, accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto alla restituzione da parte della appellata degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e comprovati in atti, oltre ad interessi e rivalutazioni dal dovuto sino al saldo e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 1815 e 1243 c.c., condannare la appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 250.663,22, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo. b. In via subordinata - accertare e dichiarare la mancata pattuizione del piano di ammortamento/finanziario, la mancata indicazione del TAEG e del TAE, la indeterminatezza del tasso base, la indeterminatezza della quota di riscatto, la mancata possibilità di riscatto anticipato, la nullità del parametro di indicizzazione Euribor alla luce del provvedimento della Commissione Europea, l'applicazione di interessi anatocistici nel piano di ammortamento effettivamente pagato dall'appellante e, per l'effetto, condannare alla CP_2 restituzione in favore dell'appellante dell'importo di € 214.375,09, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti alla appellata e quelli che l'appellante avrebbe dovuto corrispondere sulla base dell'art. 117 TUB, così come quantificati nella relazione di CTU (pag. 65), o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
C. IN OGNI CASO: - per le ragioni di cui al punto n. 4 dei motivi di diritto dell'atto di citazione, condannare la società appellata, ai sensi dell'art. 8, co. 4 bis, d.lgs 28/2010, al pagamento all'Entrate dello stato della sanzione per non aver partecipato al procedimento di mediazione corrispondente all'ammontare del contributo unificato;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, nonché con spese di CTU integralmente a carico di parte appellata, con condanna di questa ultima a restituire quanto corrisposto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per l'appellato:
“In via preliminare: - accerti e dichiari, per i motivi dedotti in atti, la inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'avversario atto di appello;
- accerti e dichiari, per i motivi e nei limiti dedotti in atti, l'intervenuta prescrizione delle domande formulate da parte attrice contro il Nel merito: - confermi la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. Controparte_2
7936/2024 pubblicata il 10.09.2024; - respinga nel miglior modo, per i motivi dedotti in atti, anche depositati nell'ambito del giudizio di primo grado, le domande tutte proposte da parte appellante contro il assolvendolo da ogni avversaria pretesa;
In ogni caso: Controparte_2
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali, riferite ad entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. CP_1
7936/2024, pubblicata e notificata il 10.9.2024, con la quale il Tribunale di Milano, definendo il giudizio introdotto nei confronti di , ha rigettato ogni domanda dell'attrice con CP_3 condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Occorre premettere che la società ha convenuto in giudizio per CP_1 CP_2 chiederne la condanna, previa declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi poiché usurari, alla restituzione della somma di euro 250.663,22 oltre interessi;
in subordine, ha chiesto - previa declaratoria di nullità della mancata pattuizione del piano di ammortamento e della mancata indicazione del TAEG e del TAE - di accertare l'indeterminatezza del tasso base, della quota di riscatto e della mancata possibilità di riscatto anticipato, nonché la nullità del parametro di indicizzazione Euribor alla luce del pagina 2 di 12 provvedimento della Commissione Europea, l'applicazione di interessi anatocistici, e quindi di condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 214.375,09 oltre interessi dal dovuto al saldo. Ha in particolare esposto l'attrice che:
- in data 29.05.2006, la società Coimpredil S.p.a. (alla quale la stessa era poi subentrata in data
15/06/2012) aveva sottoscritto il contratto di leasing avente ad oggetto il godimento del bene immobile sito in Brescia, via Cefalonia n. 70;
- il contratto era stato stipulato alle seguenti condizioni: costo complessivo pari ad euro
1.475.742,91 oltre IVA. da rimborsarsi mediante il pagamento di 180 rate posticipate delle quali la prima pari ad euro 110.000,00 oltre IVA e le successive di pari importo pari ad auro 7.529,29 oltre IVA;
opzione di acquisto pari ad euro 220.000,00 oltre IVA. Il finanziamento era indicizzato al tasso Euribor media mensile 3M, tasso base pari al 2,80%, TAN pari al 5,3659%, tasso di mora pari al tasso Euribor 3M vigente alle singole inadempienze maggiorato di 6%;
- tale contratto aveva subito due modifiche e con la prima, datata 18.06.2012, le parti avevano rideterminato il costo complessivo in euro 1.344.171,40 oltre IVA, modificato l'importo della rata che dal dall'1.07.2012 era stata pari ad euro 6.613,53; posticipato la data del riscatto al 1.05.2021 e rideterminato il tasso leasing pari al 3,9759%; con la seconda modifica, datata 28.05.2013, era stata ulteriormente posticipata la data di riscatto al 1.01.2022; i canoni erano divenuti 198 di importo pari ad euro 3.000,00 dal 1.07.2013 al 1.12.2014 ed a euro 6.202,56 dal 1.01.2005; era stato rideterminato il costo complessivo pari ad euro 1.356.222,49 oltre IVA ed era stato modificato il tasso leasing pari al 3,5358%;
- in data 16.06.2016, aveva richiesto il riscatto anticipato dell'immobile che si era perfezionato in data 27.07.2016. L'attrice ha dedotto di aver conferito incarico ad un proprio consulente ed ha allegato che, dalla perizia econometrica depositata in atti, erano emerse numerose illegittimità relative al rapporto contrattuale di leasing ormai concluso.
Sulla scorta delle conclusioni del CTP, ha in particolare dedotto in via principale la nullità delle clausole relative agli interessi poiché asseritamente usurari;
in subordine l'indeterminatezza delle clausole relative agli interessi poiché mancanti dell'indicazione del TAE e del TAEG;
l'applicazione di interessi anatocistici;
l'errata indicazione del TAN e la nullità del parametro di indicizzazione Euribor alla luce del provvedimento della Commissione Europea.
Ha rilevato che, ex art. 117 commi 6 e 7 TUB, il piano di ammortamento avrebbe dovuto essere riscostruito con applicazione dei tassi sostituiti OT.
La convenuta , regolarmente costituita in giudizio, ha preliminarmente eccepito il CP_2 difetto di legittimazione attiva con riferimento alle domande, di nullità, restitutorie e/o risarcitorie formulate dall'attrice e relative al periodo antecedente il 15/06/2012, data a partire dalla quale la stessa era divenuta cessionaria del contratto de quo. Ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione delle domande restitutorie proposte con riferimento agli addebiti antecedenti il 17/04/2009, ossia dieci anni prima rispetto alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di mediazione. Nel merito ha eccepito l'infondatezza della doglianza relativa all'asserita usurarietà del tasso di mora nonché di quella relativa all'asserita indeterminatezza del TAEG e del TAE (con riferimento al preteso effetto anatocistico insito nell'ammortamento c.d. “alla francese”) e di nullità del parametro di indicizzazione Euribor alla luce del provvedimento della Commissione
Europea, chiedendo in definitiva il rigetto di ogni domanda attorea.
2. Il Tribunale, decisa la causa mediante espletamento di CTU, ha rigettato le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione sollevate dalla convenuta, e nel merito ha disatteso sotto ogni profilo le doglianze dell'attrice richiamando le conclusioni cui pagina 3 di 12 era pervenuto il perito e la giurisprudenza di legittimità in materia di tassi usurari, corrispettivi e di mora. Par Quanto alla doglianza relativa alla mancata indicazione nel contratto di leasing dell' , ha così motivato il Tribunale “sono indicati l'importo massimo finanziato, la durata, il tasso leasing, e tutte le voci a titoli di spese e commissioni applicabili al contratto mentre nelle successive modifiche avvenute rispettivamente in data 18/06/2012 ed in data 29/05/2023 (v. doc. 04 e 05 convenuta) sono stati indicati l'importo massimo finanziato, la durata, il tasso leasing ed i piani di ammortamento i quali, dalle rispettive date di validità delle modifiche, prevedevano delle rate costanti sino alla scadenza naturale contratto di leasing”. Il giudice di primo grado, richiamando il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha sottolineato che l'ISC rappresenta soltanto un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, e che, come tale, “non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993» (Cass. 4597/ 2023; Cass. 39169/ 2021) … Dal rilievo di tali argomentazioni discende, pertanto, come la mancata indicazione di tale indice sintetico di costo nei contratti di leasing in esame non è in alcun modo valsa a determinarne la nullità” (v. Cass. n. 33438/2023)”. Alla luce di ciò alcun obbligo restitutorio poteva dirsi sorto in capo alla concedente, né l'utilizzatrice aveva proposto domande di natura risarcitoria. Il giudice ha poi disatteso la doglianza di “nullità del contratto poiché l'indicizzazione dei canoni parametrata all'Euribor e la quantificazione di quest'ultimo sarebbe stata influenzata da un accordo anticoncorrenziale” per i motivi dettagliatamente esposti a p. 7 della motivazione della sentenza gravata.
Quanto alla pretesa sussistenza di un'ipotesi di anatocismo, ha osservato il Tribunale che
“giuste le verifiche econometriche e gli approdi giurisprudenziali, l'aver pattuito una rata costante con quote di capitali decrescenti, anche in assenza di allegazione del piano di ammortamento al contratto, rende necessario l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese che per il calcolo degli interessi non usa una formula attuariale composta, mentre la usa per il calcolo del capitale residuo. Ciò, tuttavia, non produce un effetto anatocistico in quanto la quantità 1+i viene eliminata dal capitale residuo e quindi la quota di interessi non entra a far parte della nuova base imponibile ma serve per la riduzione della stessa. Pertanto, anche questa doglianza va rigettata …”. Infine, il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza sull'indeterminatezza del tasso leasing sulla scorta delle conclusioni del CTU, il quale, all'esito delle indagini svolte e a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte, aveva verificato “che la differenza di tasso deriva dalla quota riferita all'assicurazione di € 282,33 non considerata dal piano riportato nel primo atto integrativo, in cui si trovano i canoni effettivamente pagati fino al n. 73, la prima rata con scadenza 1.6.2006 è proprio pari al canone pattuito sottratto l'onere dell'assicurazione (€
7.529,29 - € 282,33 = € 7.246,96). Considerato quanto appena esposto al fine di ottenere una rata pari ad € 7.246,96, tenute ferme tutte le altre condizioni (importo nominale del finanziamento e durata), il tasso è accertato pari al 5,372% (misura simile al tasso leasing indicato in contratto pari al 5,3659%), come da piano di ammortamento ricostruito dal C.T.U. (allegato n. 16)”.
3. Con i motivi di impugnazione l'attrice contesta gli esiti della CTU e chiede che venga disposta un'integrazione peritale, ribadisce la propria tesi sulla natura usuraria dei tassi con le stesse argomentazioni spese in primo grado e senza confutare analiticamente le ragioni del decisum, e ripropone senza censure specifiche tutte le doglianze disattese dal Tribunale sull'indeterminatezza o mancata indicazione del tasso leasing effettivo, nullità per violazione della normativa antitrust e del divieto di anatocismo.
pagina 4 di 12 L'appellata si è regolarmente costituita e ha chiesto una pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto da controparte o il suo rigetto nel merito per infondatezza. All'udienza del 7.10.2025 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Occorre premettere che non può essere oggetto di esame in questo giudizio l'eccezione di prescrizione riproposta dall'appellata ex art. 346 c.p.c., eccezione che il Tribunale aveva esaminato ed espressamente rigettato. Ed infatti in tema di impugnazioni “qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”. Nel caso di specie non ha interposto appello incidentale avverso la statuizione di CP_2 primo grado di rigetto dell'eccezione, limitandosi a riproporla in comparsa di costituzione, ciò che rende l'esame della relativa questione ormai precluso dall'intervenuto giudicato.
5. Nel merito l'appello è infondato. Occorre soffermarsi sulle sole questioni – riproposte con i motivi di appello – che la società attrice aveva dedotto in primo grado nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., in quanto il Tribunale, all'atto del conferimento dell'incarico al CTU, ha sottoposto all'esame del perito anche ulteriori questioni ultronee e superflue ai fini della decisione della causa o che nemmeno l'attrice aveva prospettato. Si consideri, ad esempio, che è stato chiesto al CTU di stabilire l'usurarietà del tasso di interesse moratorio “quale concretamente applicato dopo l'inadempimento”, pur non essendo mai stati chiesti né pagati dall'utilizzatrice interessi di mora, in quanto la stessa ha puntualmente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto riscattando anticipatamente l'immobile concesso in leasing nel 2016.
Tanto premesso, l'attrice ha tempestivamente dedotto in primo grado le sole seguenti questioni:
- la pretesa usurarietà del tasso di interesse, corrispettivo e/o moratorio, previsto in contratto;
- la pretesa indeterminatezza del TAEG (e/o TAE);
- la pretesa nullità del tasso Euribor in quanto frutto di “manipolazione” ad opera di alcuni Istituti di credito;
- il preteso anatocismo insito nel piano di ammortamento c.d. “alla francese”. Sulla scorta di quanto allegato e della dedotta nullità di alcune clausole pattizie, la società attrice ha formulato esclusivamente domande di condanna della concedente alla restituzione di somme meglio quantificate in atti, anche ai sensi dell'art. 117 TUB, ovvero invocando l'applicazione al contratto di leasing dei tassi sostitutivi OT (si veda foglio di Pc depositato in data 3.11.2023).
Ebbene, la doglianza relativa alla pretesa usurarietà ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. dei tassi di interesse previsti nel contratto inter partes, e nei successivi atti integrativi, è del tutto infondata e ben poteva essere accertata attraverso una mera lettura delle relative clausole contrattuali censurate dall'attrice/odierna appellante. Nello specifico, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sulla scorta degli esiti della CTU sono condivisibili non sussistendo la lamentata natura usuraria né degli interessi corrispettivi, né di quelli moratori previsti in contratto, in quanto: pagina 5 di 12 - nel caso di specie il tasso corrispettivo (5.3659%) pattuito nel contratto di leasing stipulato il 29.5.2006 è, singolarmente considerato, inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula (8,040% con riferimento al secondo trimestre del 2006 e ai contratti di leasing di importo superiore a 50.000,00), tant'è che per arrivare ad affermare il suo superamento l'odierno appellante, richiamando le conclusioni della perizia di parte, prospetta un'illegittima sommatoria tra il tasso corrispettivo e il tasso dell'interesse convenzionale di mora: operazione che, anche a prescindere dal fatto che nel caso di specie nessuna clausola del testo contrattuale in atti prevede un'ipotetica sommatoria tra i due tassi, e che alcun interesse di mora è mai stato corrisposto dall'utilizzatrice, è comunque in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità – al quale questa Corte aderisce - che si è ormai espressa in senso definitivo per la non cumulabilità del tasso corrispettivo con tutti gli altri oneri connessi solo in via eventuale all'erogazione del credito, come appunto gli interessi di mora o le penali per l'estinzione anticipata del contratto (di recente v. Cass., sent. n. 7352/2022 e n. 14214/2022:
“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”).
- anche il tasso leasing previsto nei due atti integrativi al contratto del 1.7.2012 (3,9759%) e del 1.7.2013 (3,5358%) è, singolarmente considerato, ampiamente inferiore al tasso soglia vigente a quella data (rispettivamente pari all'11,2625% e al 10,3375%);
- pur ribadendo che alcun interesse di mora è mai stato chiesto né corrisposto dall'odierna appellante, che ha regolarmente riscattato l'immobile nel 2016, nemmeno sussiste la prospettata usurarietà del tasso di interesse convenzionale di mora. Ed invero l'assoggettamento degli interessi moratori alla normativa antiusura è ormai stato sancito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, che con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020 resa a Sezioni Unite ha chiarito che la mancata inclusione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, che contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato degli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, “essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: ”T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”, e che ove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori (come nel caso dei D.M. successivi all'entrata in vigore della legge n. 108/96 ma precedenti il D.M. 25 marzo 2003, a partire dal quale ha iniziato ad essere compiuta la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori) “resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista” sino alla soglia usuraria. Nel caso di specie, occorre innanzitutto evidenziare che l'attrice sarebbe titolare, per quanto detto, di un mero interesse astratto ad ottenere una pronuncia di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi di mora per ipotetica usurarietà, e sul punto nulla è stato dedotto o allegato in primo grado: la società utilizzatrice, in altri termini, non ha assolto a nessuno degli oneri probatori previsti a suo carico come compiutamente delineati dalla citata pronuncia delle
Sezioni Unite. Va aggiunto che trattandosi di contratto di leasing immobiliare stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003, a partire dal quale è stata rilevata la maggiorazione media degli interessi moratori, il limite di liceità dell'interesse moratorio è rappresentato dal tasso risultante dall'applicazione della formula indicata nella sentenza n. pagina 6 di 12 19597/2020: pertanto, al fine di verificare l'usurarietà del tasso di mora, l'interesse moratorio previsto in contratto deve essere raffrontato con un tasso soglia “di mora” determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, a cui aggiungere il valore di maggiorazione di cui all'art. 2 comma quarto della L. n. 108 del 1996 (1,5), così da rendere il calcolo omogeneo rispetto a quello che si effettua per individuare il tasso soglia partendo dal T.E.G.M..
Con riferimento alla specifica fattispecie in esame e al trimestre di riferimento (aprile/giugno
2006) deve trovare applicazione il D.M. 15.3.2006, il quale per la categoria di operazioni a cui si riferisce il contratto in esame indica il TEGM nella misura del 5,36%. Secondo quanto evidenziato nell'art. 3, quarto comma, del citato decreto ministeriale, in base ai risultati dell'indagine statistica condotta dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era mediamente pari a 2,1 punti percentuali. L'applicazione della formula indicata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione porta quindi ad individuare nella misura dell'11,19% il tasso limite dell'usura per gli interessi moratori in relazione al contratto di leasing immobiliare oggetto di causa (cioè 5,36% + 2,1 x 1,5), misura rispetto alla quale non è certamente in eccesso il tasso di mora pattuito nel contratto dedotto in giudizio, pari a 8,5545 (ovvero 2,554%, tasso Euribor 3 mesi del trimestre solare precedente la stipula, maggiorato di 6 punti percentuali), mentre, con riguardo al periodo successivo, si ribadisce che nel corso del rapporto contrattuale non sono mai stati applicati dalla concedente interessi moratori. Ne deriva l'infondatezza della prima ragione di doglianza.
Parimenti infondata è la doglianza con cui è riproposta la tesi della nullità della clausola di determinazione del tasso leasing per indeterminatezza, nullità che l'attrice sembrerebbe in parte far derivare – continuando a confondere profili tra loro diversi e non sovrapponibili – da una pretesa violazione del divieto di anatocismo. L'appellante infatti, da un lato, ripropone l'eccezione di illegittima applicazione da parte della società di leasing del regime finanziario composto per la determinazione del canone, da cui discenderebbe la nullità della relativa clausola ex art. 117 D.lgs. n. 385/1993 per indeterminatezza e necessità di ricalcolo degli interessi al tasso OT, dall'altro sostiene che tale nullità si sarebbe concretizzata anche a seguito dell'applicazione da parte della concedente di un TAE diverso da quello nominale dichiarato in contratto. Entrambe le doglianze vanno disattese.
Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale è condivisibile in quanto aderente, innanzitutto, alla costante giurisprudenza di questa Sezione, che, rifacendosi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ha sempre disatteso le questioni di nullità sollevate dalle società utilizzatrici e le conseguenti domande di applicazione del comma 7 art. 117 TUB proposte in vicende analoghe a quella in esame. Occorre premettere che l'obbligo di indicare il tasso leasing nei contratti di locazione finanziaria è stato stabilito con la seconda edizione delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza, emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo.
Al fine di ottemperare alle prescrizioni normative in tema di trasparenza, la società di leasing è tenuta ad indicare soltanto il tasso leasing - e non il TAEG (previsto solo per i contratti conclusi con un soggetto che rivesta la qualità di consumatore, ipotesi pacificamente insussistente nel caso in esame, in cui l'utilizzatrice è una società e i beni sono strumentali all'esercizio Par dell'attività della stessa) o l' , cioè l'Indicatore Sintetico di Costo, non prescritto per i contratti di leasing - e tale obbligo, come si dirà, è stato adempiuto dalla concedente CP_2
, essendo stato indicato nel contratto inter partes il tasso leasing, pari al 5,3659%.
[...] Nello specifico la Corte ritiene che, quand'anche sussista la difformità allegata dall'attrice, debba essere escluso che dalla stessa possa derivare la pretesa nullità parziale del contratto di leasing e l'applicazione della sanzione sostitutiva invocata. pagina 7 di 12 Ed invero, posto che il “tasso leasing” altro non è che “il tasso cosiddetto interno di attualizzazione, per effetto del quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato, al netto delle imposte, e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto, al netto delle imposte” (cfr. Istruzioni della Banca d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari” del 29/7/2004), una divergenza tra il tasso leasing e il tasso effettivamente praticato può dipendere da diversi elementi variabili, e in particolare dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza inferiore all'anno, secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali pattuite.
Nel caso in esame, il tasso leasing dell'operazione quale indicato nelle condizioni particolari del contratto è un tasso annuo espresso in forma nominale, convertibile secondo la periodicità dei canoni, ma ciò non significa che vi sia stata erronea indicazione del tasso leasing, come preteso dall'appellante, atteso che il riferimento a tale tasso e alla cadenza infrannuale delle rate è espressamente contenuto nel contratto e che, come già ritenuto da questa Corte, “il resto rappresenta uno sviluppo matematico del concreto programma negoziale” (cfr., App. Milano, Sez. III, sent. del 27.9.2021).
Va poi rilevato che nel contratto di leasing oggetto di causa è chiaramente espresso il reale prezzo dell'operazione economica conclusa dalle parti. Nello specifico il contratto, prodotto in atti dalla convenuta , riporta CP_2 dettagliatamente (anche nei successivi atti integrativi), oltre al tasso leasing, tutte le voci relative all'operazione in questione, ovvero la durata della locazione finanziaria, il corrispettivo pattuito (importo del maxi-canone iniziale e dei successivi canoni mensili), il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il parametro di indicizzazione dei canoni e la loro periodicità, il prezzo di eventuale acquisto finale, il tasso di interesse convenzionale di mora, il tasso di riferimento per l'attualizzazione e le somme per spese di istruttoria e contrattuali: deve quindi ritenersi che il contenuto contrattuale sia compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB. Rileva il Collegio che con la pronuncia n. 12889/2021 la Suprema Corte ha chiarito che l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustifica in due ipotesi: di inosservanza del comma 4 dell'art. 117 TUB e di ricorrenza delle nullità indicate nel comma 6 della medesima norma. In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che ciò che rileva, tanto ai fini della valutazione della trasparenza dell'operazione di finanziamento, quanto ai fini della valida stipulazione del tasso degli interessi corrispettivi ex artt. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB, è la “determinabilità”, anche in via indiretta, di tale tasso in forza di parametri certi e obiettivi (“il tasso di interesse può essere determinato 'per relationem', con esclusione del rinvio agli usi” dovendo in tal caso il contratto “richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci … oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso”, e non rilevando “la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione”; in senso analogo cfr. Cass. sent. n. 17110/2019). Quindi, secondo la pronuncia citata, pienamente condivisibile, la prima ipotesi di nullità sussiste solo laddove il tasso leasing effettivo, ovvero il TIA, oltre a non essere indicato non è neppure determinabile “anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà”: nel caso di specie il tasso leasing effettivo, per quanto detto, è calcolabile e del resto è stato calcolato anche dal CT della società attrice in base a precise regole matematiche, essendo indicati in contratto il costo di acquisto del bene nonché ammontare e frequenza dei singoli canoni, oltre all'importo previsto per l'esercizio del diritto di opzione (che l'appellante ha infatti anticipatamente esercitato). I principi esposti hanno trovato conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr., ord. n. 711/2025) con cui si è ribadito che “in tema di leasing immobiliare, la mancata pagina 8 di 12 indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma” (nello stesso senso v. Cass., ord. n. 29530/2024: “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”). Neppure ricorre la seconda ipotesi di nullità ex art. 117 comma 6 TUB, per il quale sono “nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati”, in quanto tale comma riguarda la discrasia, di cui l'attrice non ha fornito alcuna prova, tra i tassi indicati in contratto e quelli eventualmente pubblicizzati ai clienti, e non l'erronea applicazione del tasso leasing. In definitiva, da un lato la finalità informativa prescritta delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza risulta essere stata pienamente attuata raggiunta nel caso di specie, dall'altro, per quanto esposto, non può trovare accoglimento l'invocata applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione di somme percepite in eccesso nell'esecuzione del contratto, e non sussiste per tali motivi neppure l'esigenza di disporre il rinnovo della CTU espletata in primo grado. Sul punto, infatti, anche il perito nominato dal Tribunale ha escluso qualunque indeterminatezza del tasso leasing indicato in contratto con ampia e argomentata motivazione.
Per le medesime ragioni, e come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'omessa indicazione del tasso leasing in regime di capitalizzazione composta anziché semplice non è rilevante, nel momento in cui il tasso leasing è comunque determinabile (Cass. n. 12889/2021 sopra richiamata), e poiché è sempre possibile passare da un tasso nominale a uno in regime di capitalizzazione composta, si deve ritenere che il tasso leasing sia comunque determinabile. È pacifico infine, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, che la redazione di un piano di ammortamento cd. “alla francese” non viola la trasparenza né nasconde modalità di capitalizzazione composta. Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 15130/2024, secondo il quale “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass., ord. n. 7382/2025).
pagina 9 di 12 Pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, va esclusa anche sotto tale profilo la ricorrenza di un'ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, con rigetto delle relative ragioni di doglianza. Va solo aggiunto che è incomprensibile l'ulteriore deduzione – contenuta nell'atto di citazione in primo grado e reiterata con l'impugnazione in esame – per la quale “elemento di indeterminatezza è dato dal fatto che nella quota del prezzo di riscatto di € 220.000,00 è compresa anche una quota di interessi pari ad € 1.065,80 non specificata contrattualmente” atteso che nulla si evince dal testo contrattuale in atti, così come l'affermazione dell'attrice secondo cui “dalla analisi del titolo costitutivo del rapporto si evince che l'utilizzatore non ha la facoltà di chiudere il finanziamento prima dell'esercizio dell'opzione finale per l'acquisto del bene”, atteso che il diritto di riscatto è stato regolarmente esercitato in via anticipata dall'utilizzatrice.
E' infine infondata l'ultima censura, con cui l'appellante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha disatteso la questione di nullità della clausola del contratto di leasing avente ad oggetto il parametro di indicizzazione dei canoni individuato per relationem e mediante il richiamo “all'Euribor a tre mesi”. L'appellante sostiene che, in virtù della decisione della Commissione Europea già sopra indicata, sia stata accertata l'esistenza di una pratica illecita tra talune Banche primarie operanti a livello europeo e volta alla manipolazione dell'indice Euribor, in violazione del diritto della concorrenza (art. 101 TFUE), relativamente al periodo 29.09.2005 – 30.05.2008.
Su tali basi – secondo l'appellante – la clausola del contratto di leasing che determinava il parametro di indicizzazione dei canoni mediante rinvio all'indice Euribor sarebbe da ritenersi nulla, per indeterminatezza e per contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico economico (artt. 1418, 2° comma – 1346 c.c.).
Da ciò deriverebbe la rideterminazione degli interessi dovuti con sostituzione del tasso convenzionale con quello legale, e conseguente condanna dell'appellata alla restituzione di quanto percepito in eccesso.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Si premette che la Commissione Europea, con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre
2016 – “decisioni vincolanti” per il Giudice nazionale, ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento
(CE) n. 1/2003 – ha stabilito che, tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, alcune banche avevano preso parte a una pratica illecita, avente ad oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza (art. 101 TFUE) nel settore dei “tassi di interesse dei derivati dell'euro” connessi all'Euribor (Euro Interbank offered rate) e/o all'EONIA (Euro Over – Night Index Average) – (cc.dd. EIRD). La Commissione Europea – dopo aver definito l'Euribor quale “indice” del “tasso al quale depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca all'altra all'interno dell'euro zona”, che si calcola tenendo conto “delle quote individuali dei tassi alle quali le banche di riferimento ritengono che una banca ipotetica concederebbe fondi ad una seconda banca” – ha accertato l'esistenza di tale pratica anticoncorrenziale, orientata a ridurre anticipatamente il fattore di incertezza relativo al comportamento futuro di altri competitors, nonché i flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo di “EIRD” o aumentare quelli che avrebbero ricevuto sempre a tale titolo. Fatta tale premessa, ritiene il Collegio (aderendo all'indirizzo interpretativo indicato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza interlocutoria 19.07.2024, n. 19900, con cui la Corte si è discostata dalla diversa interpretazione resa dalla Sez. III con l'ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023) che non ogni contratto bancario che determina il tasso convenzionale mediante riferimento all'indice Euribor, così come il contratto di leasing per cui è causa, possa considerarsi “contratto a valle” della pratica illecita “a monte” accertata in sede europea.
pagina 10 di 12 Secondo la Corte, infatti, “un'indiscriminata estensione del principio a tutti i contratti «a valle» di intese restrittive della concorrenza – pure a voler ammettere che quelli in questione siano contratti «a valle» dell'intesa, il che come si è detto pare invece da escludere - potrebbe condurre a conclusioni inappaganti o, comunque, inefficienti nelle ipotesi in cui tali contratti siano vantaggiosi – quanto meno nel breve periodo – per il contrante del mercato a valle, esponendo quest'ultimo all'azione di nullità del concorrente pregiudicato dall'intesa illecita. Per tali ragioni si ritiene, pertanto, preferibile una lettura restrittiva della sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021” Ne deriva che un contratto può dirsi “a valle” di un'intesa illecita nella misura in cui realizzi concretamente gli effetti distorsivi della concorrenza cui la stessa era orientata: in tal senso si è espressa la Suprema Corte anche con la pronuncia n. 12007/2024, affermando che i contratti bancari contenenti clausole di determinazione del tasso di interesse con riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice,
“non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”. Nel caso in esame, il contratto di leasing immobiliare oggetto di giudizio appare diverso, quanto al suo ambito di applicazione, rispetto alle contrattazioni interbancarie e inerenti al mercato dei derivati, oggetto della decisione della Commissione Europea;
inoltre, dal punto di vista soggettivo, la Banca concedente non è risultata neppure partecipe alla pratica anticoncorrenziale indicata.
Ancora, non vi è alcuna prova del fatto che la concedente abbia stipulato il contratto con l'intento di conformarne oggettivamente il regolamento al risultato delle citate intese o pratiche anticoncorrenziali. Né, infine, pare applicabile in via analogica quell'orientamento, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 41994 del 30.12.2021 in tema di fideiussioni omnibus, per cui – tra l'altro – si è ritenuto che le clausole riproduttive dello schema ABI – e dichiarate nulle, per violazione del diritto alla concorrenza, da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005 – comportino la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione a valle nella misura in cui riproducono “quello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”. La fattispecie decisa con tale pronuncia appare infatti differente rispetto a quella oggi in esame. In quel caso, infatti, lo stesso schema ABI, sanzionato con la nullità da parte dell'Autorità di Vigilanza, veniva riprodotto – dalle stesse Banche aderenti all'Associazione di categoria – nelle fideiussioni omnibus a valle.
Vi era dunque - diversamente che nel caso in esame - una coincidenza, oggettiva e soggettiva, dello schema contrattuale sanzionato e delle Banche che consapevolmente ne facevano utilizzo, tale che le fideiussioni “a valle” concretizzavano l'effettiva realizzazione delle intese a monte. Alla luce di ciò, va escluso che la decisione della Commissione Europea richiamata dall'appellante sia “vincolante” in questo giudizio, in base all'art. 16 Reg. (CE) 1/2003 cit. e, di conseguenza, che possa essere dichiarata la nullità della clausola contrattuale di determinazione del tasso leasing per violazione della normativa antitrust.
In ultimo, resterebbe da valutare se tale clausola possa essere dichiarata nulla secondo i principi generali del codice civile.
Sul punto, come evidenziato anche dalla Suprema Corte con la richiamata ordinanza interlocutoria n. 19900/2024, l'illecito del terzo non può integrare una causa di nullità del contratto, ma – eventualmente e sussistendone tutti i presupposti – una causa di annullabilità pagina 11 di 12 dello stesso ai sensi dell'art. 1439 c.c., fermo restando che il dolo del terzo deve essere noto al contraente che ne ha tratto vantaggio;
ovvero, in alternativa, di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei (soli) confronti di chi l'illecito lo ha commesso o ha concorso a realizzarlo. Ebbene, tali fattispecie, prima ancora che indimostrate, sono del tutto diverse da quella dedotta da parte appellante, in termini sia di allegazioni, sia di domanda, e sono pertanto estranee al presente giudizio. L'appello va in definitiva rigettato.
6. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa (euro 250.663,22) e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7936/2024, pubblicata e notificata il
[...]
10.9.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Duca d'Aosta n. 10 presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Falcone del Foro di Milano che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale e numero iscrizione nel registro delle imprese Controparte_2
, rappresentata e difesa - in forza di procura speciale alle liti rilasciata su separato P.IVA_2 foglio – dall'avv. Andrea Barocci (CF ) e con domicilio eletto presso il C.F._1 suo studio in Milano, Via dell'Annunciata n. 23/4;
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella richiesta di rimessione in istruttoria con riconvocazione del CTU affinché prenda posizione sulle richieste formulate da parte attrice nelle osservazioni alla bozza di CTU e successivamente alla udienza del 19.07.2022; B. NEL MERITO: accogliere l'appello promosso e, in riforma della sentenza appellata Trib. Milano n. 7936/2024, così pronunciare: a. In via principale - accertare e dichiarare, nell'ambito del contratto di leasing del 29.05.2006 che la società , ha pattuito ed applicato CP_2 nei confronti dell'appellante interessi superiori al tasso soglia ex L. 108/1996 (anche con pagina 1 di 12 riferimento ai soli interessi moratori) e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 1815 c. 2 c.c., 1283 c.c. e 1284 c.c.; - per l'effetto, accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto alla restituzione da parte della appellata degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e comprovati in atti, oltre ad interessi e rivalutazioni dal dovuto sino al saldo e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 1815 e 1243 c.c., condannare la appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 250.663,22, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo. b. In via subordinata - accertare e dichiarare la mancata pattuizione del piano di ammortamento/finanziario, la mancata indicazione del TAEG e del TAE, la indeterminatezza del tasso base, la indeterminatezza della quota di riscatto, la mancata possibilità di riscatto anticipato, la nullità del parametro di indicizzazione Euribor alla luce del provvedimento della Commissione Europea, l'applicazione di interessi anatocistici nel piano di ammortamento effettivamente pagato dall'appellante e, per l'effetto, condannare alla CP_2 restituzione in favore dell'appellante dell'importo di € 214.375,09, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti alla appellata e quelli che l'appellante avrebbe dovuto corrispondere sulla base dell'art. 117 TUB, così come quantificati nella relazione di CTU (pag. 65), o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
C. IN OGNI CASO: - per le ragioni di cui al punto n. 4 dei motivi di diritto dell'atto di citazione, condannare la società appellata, ai sensi dell'art. 8, co. 4 bis, d.lgs 28/2010, al pagamento all'Entrate dello stato della sanzione per non aver partecipato al procedimento di mediazione corrispondente all'ammontare del contributo unificato;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, nonché con spese di CTU integralmente a carico di parte appellata, con condanna di questa ultima a restituire quanto corrisposto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per l'appellato:
“In via preliminare: - accerti e dichiari, per i motivi dedotti in atti, la inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'avversario atto di appello;
- accerti e dichiari, per i motivi e nei limiti dedotti in atti, l'intervenuta prescrizione delle domande formulate da parte attrice contro il Nel merito: - confermi la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. Controparte_2
7936/2024 pubblicata il 10.09.2024; - respinga nel miglior modo, per i motivi dedotti in atti, anche depositati nell'ambito del giudizio di primo grado, le domande tutte proposte da parte appellante contro il assolvendolo da ogni avversaria pretesa;
In ogni caso: Controparte_2
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali, riferite ad entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. CP_1
7936/2024, pubblicata e notificata il 10.9.2024, con la quale il Tribunale di Milano, definendo il giudizio introdotto nei confronti di , ha rigettato ogni domanda dell'attrice con CP_3 condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Occorre premettere che la società ha convenuto in giudizio per CP_1 CP_2 chiederne la condanna, previa declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi poiché usurari, alla restituzione della somma di euro 250.663,22 oltre interessi;
in subordine, ha chiesto - previa declaratoria di nullità della mancata pattuizione del piano di ammortamento e della mancata indicazione del TAEG e del TAE - di accertare l'indeterminatezza del tasso base, della quota di riscatto e della mancata possibilità di riscatto anticipato, nonché la nullità del parametro di indicizzazione Euribor alla luce del pagina 2 di 12 provvedimento della Commissione Europea, l'applicazione di interessi anatocistici, e quindi di condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 214.375,09 oltre interessi dal dovuto al saldo. Ha in particolare esposto l'attrice che:
- in data 29.05.2006, la società Coimpredil S.p.a. (alla quale la stessa era poi subentrata in data
15/06/2012) aveva sottoscritto il contratto di leasing avente ad oggetto il godimento del bene immobile sito in Brescia, via Cefalonia n. 70;
- il contratto era stato stipulato alle seguenti condizioni: costo complessivo pari ad euro
1.475.742,91 oltre IVA. da rimborsarsi mediante il pagamento di 180 rate posticipate delle quali la prima pari ad euro 110.000,00 oltre IVA e le successive di pari importo pari ad auro 7.529,29 oltre IVA;
opzione di acquisto pari ad euro 220.000,00 oltre IVA. Il finanziamento era indicizzato al tasso Euribor media mensile 3M, tasso base pari al 2,80%, TAN pari al 5,3659%, tasso di mora pari al tasso Euribor 3M vigente alle singole inadempienze maggiorato di 6%;
- tale contratto aveva subito due modifiche e con la prima, datata 18.06.2012, le parti avevano rideterminato il costo complessivo in euro 1.344.171,40 oltre IVA, modificato l'importo della rata che dal dall'1.07.2012 era stata pari ad euro 6.613,53; posticipato la data del riscatto al 1.05.2021 e rideterminato il tasso leasing pari al 3,9759%; con la seconda modifica, datata 28.05.2013, era stata ulteriormente posticipata la data di riscatto al 1.01.2022; i canoni erano divenuti 198 di importo pari ad euro 3.000,00 dal 1.07.2013 al 1.12.2014 ed a euro 6.202,56 dal 1.01.2005; era stato rideterminato il costo complessivo pari ad euro 1.356.222,49 oltre IVA ed era stato modificato il tasso leasing pari al 3,5358%;
- in data 16.06.2016, aveva richiesto il riscatto anticipato dell'immobile che si era perfezionato in data 27.07.2016. L'attrice ha dedotto di aver conferito incarico ad un proprio consulente ed ha allegato che, dalla perizia econometrica depositata in atti, erano emerse numerose illegittimità relative al rapporto contrattuale di leasing ormai concluso.
Sulla scorta delle conclusioni del CTP, ha in particolare dedotto in via principale la nullità delle clausole relative agli interessi poiché asseritamente usurari;
in subordine l'indeterminatezza delle clausole relative agli interessi poiché mancanti dell'indicazione del TAE e del TAEG;
l'applicazione di interessi anatocistici;
l'errata indicazione del TAN e la nullità del parametro di indicizzazione Euribor alla luce del provvedimento della Commissione Europea.
Ha rilevato che, ex art. 117 commi 6 e 7 TUB, il piano di ammortamento avrebbe dovuto essere riscostruito con applicazione dei tassi sostituiti OT.
La convenuta , regolarmente costituita in giudizio, ha preliminarmente eccepito il CP_2 difetto di legittimazione attiva con riferimento alle domande, di nullità, restitutorie e/o risarcitorie formulate dall'attrice e relative al periodo antecedente il 15/06/2012, data a partire dalla quale la stessa era divenuta cessionaria del contratto de quo. Ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione delle domande restitutorie proposte con riferimento agli addebiti antecedenti il 17/04/2009, ossia dieci anni prima rispetto alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di mediazione. Nel merito ha eccepito l'infondatezza della doglianza relativa all'asserita usurarietà del tasso di mora nonché di quella relativa all'asserita indeterminatezza del TAEG e del TAE (con riferimento al preteso effetto anatocistico insito nell'ammortamento c.d. “alla francese”) e di nullità del parametro di indicizzazione Euribor alla luce del provvedimento della Commissione
Europea, chiedendo in definitiva il rigetto di ogni domanda attorea.
2. Il Tribunale, decisa la causa mediante espletamento di CTU, ha rigettato le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione sollevate dalla convenuta, e nel merito ha disatteso sotto ogni profilo le doglianze dell'attrice richiamando le conclusioni cui pagina 3 di 12 era pervenuto il perito e la giurisprudenza di legittimità in materia di tassi usurari, corrispettivi e di mora. Par Quanto alla doglianza relativa alla mancata indicazione nel contratto di leasing dell' , ha così motivato il Tribunale “sono indicati l'importo massimo finanziato, la durata, il tasso leasing, e tutte le voci a titoli di spese e commissioni applicabili al contratto mentre nelle successive modifiche avvenute rispettivamente in data 18/06/2012 ed in data 29/05/2023 (v. doc. 04 e 05 convenuta) sono stati indicati l'importo massimo finanziato, la durata, il tasso leasing ed i piani di ammortamento i quali, dalle rispettive date di validità delle modifiche, prevedevano delle rate costanti sino alla scadenza naturale contratto di leasing”. Il giudice di primo grado, richiamando il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha sottolineato che l'ISC rappresenta soltanto un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, e che, come tale, “non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993» (Cass. 4597/ 2023; Cass. 39169/ 2021) … Dal rilievo di tali argomentazioni discende, pertanto, come la mancata indicazione di tale indice sintetico di costo nei contratti di leasing in esame non è in alcun modo valsa a determinarne la nullità” (v. Cass. n. 33438/2023)”. Alla luce di ciò alcun obbligo restitutorio poteva dirsi sorto in capo alla concedente, né l'utilizzatrice aveva proposto domande di natura risarcitoria. Il giudice ha poi disatteso la doglianza di “nullità del contratto poiché l'indicizzazione dei canoni parametrata all'Euribor e la quantificazione di quest'ultimo sarebbe stata influenzata da un accordo anticoncorrenziale” per i motivi dettagliatamente esposti a p. 7 della motivazione della sentenza gravata.
Quanto alla pretesa sussistenza di un'ipotesi di anatocismo, ha osservato il Tribunale che
“giuste le verifiche econometriche e gli approdi giurisprudenziali, l'aver pattuito una rata costante con quote di capitali decrescenti, anche in assenza di allegazione del piano di ammortamento al contratto, rende necessario l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese che per il calcolo degli interessi non usa una formula attuariale composta, mentre la usa per il calcolo del capitale residuo. Ciò, tuttavia, non produce un effetto anatocistico in quanto la quantità 1+i viene eliminata dal capitale residuo e quindi la quota di interessi non entra a far parte della nuova base imponibile ma serve per la riduzione della stessa. Pertanto, anche questa doglianza va rigettata …”. Infine, il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza sull'indeterminatezza del tasso leasing sulla scorta delle conclusioni del CTU, il quale, all'esito delle indagini svolte e a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte, aveva verificato “che la differenza di tasso deriva dalla quota riferita all'assicurazione di € 282,33 non considerata dal piano riportato nel primo atto integrativo, in cui si trovano i canoni effettivamente pagati fino al n. 73, la prima rata con scadenza 1.6.2006 è proprio pari al canone pattuito sottratto l'onere dell'assicurazione (€
7.529,29 - € 282,33 = € 7.246,96). Considerato quanto appena esposto al fine di ottenere una rata pari ad € 7.246,96, tenute ferme tutte le altre condizioni (importo nominale del finanziamento e durata), il tasso è accertato pari al 5,372% (misura simile al tasso leasing indicato in contratto pari al 5,3659%), come da piano di ammortamento ricostruito dal C.T.U. (allegato n. 16)”.
3. Con i motivi di impugnazione l'attrice contesta gli esiti della CTU e chiede che venga disposta un'integrazione peritale, ribadisce la propria tesi sulla natura usuraria dei tassi con le stesse argomentazioni spese in primo grado e senza confutare analiticamente le ragioni del decisum, e ripropone senza censure specifiche tutte le doglianze disattese dal Tribunale sull'indeterminatezza o mancata indicazione del tasso leasing effettivo, nullità per violazione della normativa antitrust e del divieto di anatocismo.
pagina 4 di 12 L'appellata si è regolarmente costituita e ha chiesto una pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto da controparte o il suo rigetto nel merito per infondatezza. All'udienza del 7.10.2025 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Occorre premettere che non può essere oggetto di esame in questo giudizio l'eccezione di prescrizione riproposta dall'appellata ex art. 346 c.p.c., eccezione che il Tribunale aveva esaminato ed espressamente rigettato. Ed infatti in tema di impugnazioni “qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”. Nel caso di specie non ha interposto appello incidentale avverso la statuizione di CP_2 primo grado di rigetto dell'eccezione, limitandosi a riproporla in comparsa di costituzione, ciò che rende l'esame della relativa questione ormai precluso dall'intervenuto giudicato.
5. Nel merito l'appello è infondato. Occorre soffermarsi sulle sole questioni – riproposte con i motivi di appello – che la società attrice aveva dedotto in primo grado nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., in quanto il Tribunale, all'atto del conferimento dell'incarico al CTU, ha sottoposto all'esame del perito anche ulteriori questioni ultronee e superflue ai fini della decisione della causa o che nemmeno l'attrice aveva prospettato. Si consideri, ad esempio, che è stato chiesto al CTU di stabilire l'usurarietà del tasso di interesse moratorio “quale concretamente applicato dopo l'inadempimento”, pur non essendo mai stati chiesti né pagati dall'utilizzatrice interessi di mora, in quanto la stessa ha puntualmente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto riscattando anticipatamente l'immobile concesso in leasing nel 2016.
Tanto premesso, l'attrice ha tempestivamente dedotto in primo grado le sole seguenti questioni:
- la pretesa usurarietà del tasso di interesse, corrispettivo e/o moratorio, previsto in contratto;
- la pretesa indeterminatezza del TAEG (e/o TAE);
- la pretesa nullità del tasso Euribor in quanto frutto di “manipolazione” ad opera di alcuni Istituti di credito;
- il preteso anatocismo insito nel piano di ammortamento c.d. “alla francese”. Sulla scorta di quanto allegato e della dedotta nullità di alcune clausole pattizie, la società attrice ha formulato esclusivamente domande di condanna della concedente alla restituzione di somme meglio quantificate in atti, anche ai sensi dell'art. 117 TUB, ovvero invocando l'applicazione al contratto di leasing dei tassi sostitutivi OT (si veda foglio di Pc depositato in data 3.11.2023).
Ebbene, la doglianza relativa alla pretesa usurarietà ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. dei tassi di interesse previsti nel contratto inter partes, e nei successivi atti integrativi, è del tutto infondata e ben poteva essere accertata attraverso una mera lettura delle relative clausole contrattuali censurate dall'attrice/odierna appellante. Nello specifico, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sulla scorta degli esiti della CTU sono condivisibili non sussistendo la lamentata natura usuraria né degli interessi corrispettivi, né di quelli moratori previsti in contratto, in quanto: pagina 5 di 12 - nel caso di specie il tasso corrispettivo (5.3659%) pattuito nel contratto di leasing stipulato il 29.5.2006 è, singolarmente considerato, inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula (8,040% con riferimento al secondo trimestre del 2006 e ai contratti di leasing di importo superiore a 50.000,00), tant'è che per arrivare ad affermare il suo superamento l'odierno appellante, richiamando le conclusioni della perizia di parte, prospetta un'illegittima sommatoria tra il tasso corrispettivo e il tasso dell'interesse convenzionale di mora: operazione che, anche a prescindere dal fatto che nel caso di specie nessuna clausola del testo contrattuale in atti prevede un'ipotetica sommatoria tra i due tassi, e che alcun interesse di mora è mai stato corrisposto dall'utilizzatrice, è comunque in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità – al quale questa Corte aderisce - che si è ormai espressa in senso definitivo per la non cumulabilità del tasso corrispettivo con tutti gli altri oneri connessi solo in via eventuale all'erogazione del credito, come appunto gli interessi di mora o le penali per l'estinzione anticipata del contratto (di recente v. Cass., sent. n. 7352/2022 e n. 14214/2022:
“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”).
- anche il tasso leasing previsto nei due atti integrativi al contratto del 1.7.2012 (3,9759%) e del 1.7.2013 (3,5358%) è, singolarmente considerato, ampiamente inferiore al tasso soglia vigente a quella data (rispettivamente pari all'11,2625% e al 10,3375%);
- pur ribadendo che alcun interesse di mora è mai stato chiesto né corrisposto dall'odierna appellante, che ha regolarmente riscattato l'immobile nel 2016, nemmeno sussiste la prospettata usurarietà del tasso di interesse convenzionale di mora. Ed invero l'assoggettamento degli interessi moratori alla normativa antiusura è ormai stato sancito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, che con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020 resa a Sezioni Unite ha chiarito che la mancata inclusione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, che contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato degli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, “essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: ”T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”, e che ove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori (come nel caso dei D.M. successivi all'entrata in vigore della legge n. 108/96 ma precedenti il D.M. 25 marzo 2003, a partire dal quale ha iniziato ad essere compiuta la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori) “resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista” sino alla soglia usuraria. Nel caso di specie, occorre innanzitutto evidenziare che l'attrice sarebbe titolare, per quanto detto, di un mero interesse astratto ad ottenere una pronuncia di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi di mora per ipotetica usurarietà, e sul punto nulla è stato dedotto o allegato in primo grado: la società utilizzatrice, in altri termini, non ha assolto a nessuno degli oneri probatori previsti a suo carico come compiutamente delineati dalla citata pronuncia delle
Sezioni Unite. Va aggiunto che trattandosi di contratto di leasing immobiliare stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003, a partire dal quale è stata rilevata la maggiorazione media degli interessi moratori, il limite di liceità dell'interesse moratorio è rappresentato dal tasso risultante dall'applicazione della formula indicata nella sentenza n. pagina 6 di 12 19597/2020: pertanto, al fine di verificare l'usurarietà del tasso di mora, l'interesse moratorio previsto in contratto deve essere raffrontato con un tasso soglia “di mora” determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, a cui aggiungere il valore di maggiorazione di cui all'art. 2 comma quarto della L. n. 108 del 1996 (1,5), così da rendere il calcolo omogeneo rispetto a quello che si effettua per individuare il tasso soglia partendo dal T.E.G.M..
Con riferimento alla specifica fattispecie in esame e al trimestre di riferimento (aprile/giugno
2006) deve trovare applicazione il D.M. 15.3.2006, il quale per la categoria di operazioni a cui si riferisce il contratto in esame indica il TEGM nella misura del 5,36%. Secondo quanto evidenziato nell'art. 3, quarto comma, del citato decreto ministeriale, in base ai risultati dell'indagine statistica condotta dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era mediamente pari a 2,1 punti percentuali. L'applicazione della formula indicata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione porta quindi ad individuare nella misura dell'11,19% il tasso limite dell'usura per gli interessi moratori in relazione al contratto di leasing immobiliare oggetto di causa (cioè 5,36% + 2,1 x 1,5), misura rispetto alla quale non è certamente in eccesso il tasso di mora pattuito nel contratto dedotto in giudizio, pari a 8,5545 (ovvero 2,554%, tasso Euribor 3 mesi del trimestre solare precedente la stipula, maggiorato di 6 punti percentuali), mentre, con riguardo al periodo successivo, si ribadisce che nel corso del rapporto contrattuale non sono mai stati applicati dalla concedente interessi moratori. Ne deriva l'infondatezza della prima ragione di doglianza.
Parimenti infondata è la doglianza con cui è riproposta la tesi della nullità della clausola di determinazione del tasso leasing per indeterminatezza, nullità che l'attrice sembrerebbe in parte far derivare – continuando a confondere profili tra loro diversi e non sovrapponibili – da una pretesa violazione del divieto di anatocismo. L'appellante infatti, da un lato, ripropone l'eccezione di illegittima applicazione da parte della società di leasing del regime finanziario composto per la determinazione del canone, da cui discenderebbe la nullità della relativa clausola ex art. 117 D.lgs. n. 385/1993 per indeterminatezza e necessità di ricalcolo degli interessi al tasso OT, dall'altro sostiene che tale nullità si sarebbe concretizzata anche a seguito dell'applicazione da parte della concedente di un TAE diverso da quello nominale dichiarato in contratto. Entrambe le doglianze vanno disattese.
Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale è condivisibile in quanto aderente, innanzitutto, alla costante giurisprudenza di questa Sezione, che, rifacendosi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ha sempre disatteso le questioni di nullità sollevate dalle società utilizzatrici e le conseguenti domande di applicazione del comma 7 art. 117 TUB proposte in vicende analoghe a quella in esame. Occorre premettere che l'obbligo di indicare il tasso leasing nei contratti di locazione finanziaria è stato stabilito con la seconda edizione delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza, emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo.
Al fine di ottemperare alle prescrizioni normative in tema di trasparenza, la società di leasing è tenuta ad indicare soltanto il tasso leasing - e non il TAEG (previsto solo per i contratti conclusi con un soggetto che rivesta la qualità di consumatore, ipotesi pacificamente insussistente nel caso in esame, in cui l'utilizzatrice è una società e i beni sono strumentali all'esercizio Par dell'attività della stessa) o l' , cioè l'Indicatore Sintetico di Costo, non prescritto per i contratti di leasing - e tale obbligo, come si dirà, è stato adempiuto dalla concedente CP_2
, essendo stato indicato nel contratto inter partes il tasso leasing, pari al 5,3659%.
[...] Nello specifico la Corte ritiene che, quand'anche sussista la difformità allegata dall'attrice, debba essere escluso che dalla stessa possa derivare la pretesa nullità parziale del contratto di leasing e l'applicazione della sanzione sostitutiva invocata. pagina 7 di 12 Ed invero, posto che il “tasso leasing” altro non è che “il tasso cosiddetto interno di attualizzazione, per effetto del quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato, al netto delle imposte, e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto, al netto delle imposte” (cfr. Istruzioni della Banca d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari” del 29/7/2004), una divergenza tra il tasso leasing e il tasso effettivamente praticato può dipendere da diversi elementi variabili, e in particolare dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza inferiore all'anno, secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali pattuite.
Nel caso in esame, il tasso leasing dell'operazione quale indicato nelle condizioni particolari del contratto è un tasso annuo espresso in forma nominale, convertibile secondo la periodicità dei canoni, ma ciò non significa che vi sia stata erronea indicazione del tasso leasing, come preteso dall'appellante, atteso che il riferimento a tale tasso e alla cadenza infrannuale delle rate è espressamente contenuto nel contratto e che, come già ritenuto da questa Corte, “il resto rappresenta uno sviluppo matematico del concreto programma negoziale” (cfr., App. Milano, Sez. III, sent. del 27.9.2021).
Va poi rilevato che nel contratto di leasing oggetto di causa è chiaramente espresso il reale prezzo dell'operazione economica conclusa dalle parti. Nello specifico il contratto, prodotto in atti dalla convenuta , riporta CP_2 dettagliatamente (anche nei successivi atti integrativi), oltre al tasso leasing, tutte le voci relative all'operazione in questione, ovvero la durata della locazione finanziaria, il corrispettivo pattuito (importo del maxi-canone iniziale e dei successivi canoni mensili), il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il parametro di indicizzazione dei canoni e la loro periodicità, il prezzo di eventuale acquisto finale, il tasso di interesse convenzionale di mora, il tasso di riferimento per l'attualizzazione e le somme per spese di istruttoria e contrattuali: deve quindi ritenersi che il contenuto contrattuale sia compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB. Rileva il Collegio che con la pronuncia n. 12889/2021 la Suprema Corte ha chiarito che l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustifica in due ipotesi: di inosservanza del comma 4 dell'art. 117 TUB e di ricorrenza delle nullità indicate nel comma 6 della medesima norma. In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che ciò che rileva, tanto ai fini della valutazione della trasparenza dell'operazione di finanziamento, quanto ai fini della valida stipulazione del tasso degli interessi corrispettivi ex artt. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB, è la “determinabilità”, anche in via indiretta, di tale tasso in forza di parametri certi e obiettivi (“il tasso di interesse può essere determinato 'per relationem', con esclusione del rinvio agli usi” dovendo in tal caso il contratto “richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci … oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso”, e non rilevando “la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione”; in senso analogo cfr. Cass. sent. n. 17110/2019). Quindi, secondo la pronuncia citata, pienamente condivisibile, la prima ipotesi di nullità sussiste solo laddove il tasso leasing effettivo, ovvero il TIA, oltre a non essere indicato non è neppure determinabile “anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà”: nel caso di specie il tasso leasing effettivo, per quanto detto, è calcolabile e del resto è stato calcolato anche dal CT della società attrice in base a precise regole matematiche, essendo indicati in contratto il costo di acquisto del bene nonché ammontare e frequenza dei singoli canoni, oltre all'importo previsto per l'esercizio del diritto di opzione (che l'appellante ha infatti anticipatamente esercitato). I principi esposti hanno trovato conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr., ord. n. 711/2025) con cui si è ribadito che “in tema di leasing immobiliare, la mancata pagina 8 di 12 indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma” (nello stesso senso v. Cass., ord. n. 29530/2024: “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”). Neppure ricorre la seconda ipotesi di nullità ex art. 117 comma 6 TUB, per il quale sono “nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati”, in quanto tale comma riguarda la discrasia, di cui l'attrice non ha fornito alcuna prova, tra i tassi indicati in contratto e quelli eventualmente pubblicizzati ai clienti, e non l'erronea applicazione del tasso leasing. In definitiva, da un lato la finalità informativa prescritta delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza risulta essere stata pienamente attuata raggiunta nel caso di specie, dall'altro, per quanto esposto, non può trovare accoglimento l'invocata applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione di somme percepite in eccesso nell'esecuzione del contratto, e non sussiste per tali motivi neppure l'esigenza di disporre il rinnovo della CTU espletata in primo grado. Sul punto, infatti, anche il perito nominato dal Tribunale ha escluso qualunque indeterminatezza del tasso leasing indicato in contratto con ampia e argomentata motivazione.
Per le medesime ragioni, e come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'omessa indicazione del tasso leasing in regime di capitalizzazione composta anziché semplice non è rilevante, nel momento in cui il tasso leasing è comunque determinabile (Cass. n. 12889/2021 sopra richiamata), e poiché è sempre possibile passare da un tasso nominale a uno in regime di capitalizzazione composta, si deve ritenere che il tasso leasing sia comunque determinabile. È pacifico infine, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, che la redazione di un piano di ammortamento cd. “alla francese” non viola la trasparenza né nasconde modalità di capitalizzazione composta. Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 15130/2024, secondo il quale “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass., ord. n. 7382/2025).
pagina 9 di 12 Pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, va esclusa anche sotto tale profilo la ricorrenza di un'ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, con rigetto delle relative ragioni di doglianza. Va solo aggiunto che è incomprensibile l'ulteriore deduzione – contenuta nell'atto di citazione in primo grado e reiterata con l'impugnazione in esame – per la quale “elemento di indeterminatezza è dato dal fatto che nella quota del prezzo di riscatto di € 220.000,00 è compresa anche una quota di interessi pari ad € 1.065,80 non specificata contrattualmente” atteso che nulla si evince dal testo contrattuale in atti, così come l'affermazione dell'attrice secondo cui “dalla analisi del titolo costitutivo del rapporto si evince che l'utilizzatore non ha la facoltà di chiudere il finanziamento prima dell'esercizio dell'opzione finale per l'acquisto del bene”, atteso che il diritto di riscatto è stato regolarmente esercitato in via anticipata dall'utilizzatrice.
E' infine infondata l'ultima censura, con cui l'appellante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha disatteso la questione di nullità della clausola del contratto di leasing avente ad oggetto il parametro di indicizzazione dei canoni individuato per relationem e mediante il richiamo “all'Euribor a tre mesi”. L'appellante sostiene che, in virtù della decisione della Commissione Europea già sopra indicata, sia stata accertata l'esistenza di una pratica illecita tra talune Banche primarie operanti a livello europeo e volta alla manipolazione dell'indice Euribor, in violazione del diritto della concorrenza (art. 101 TFUE), relativamente al periodo 29.09.2005 – 30.05.2008.
Su tali basi – secondo l'appellante – la clausola del contratto di leasing che determinava il parametro di indicizzazione dei canoni mediante rinvio all'indice Euribor sarebbe da ritenersi nulla, per indeterminatezza e per contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico economico (artt. 1418, 2° comma – 1346 c.c.).
Da ciò deriverebbe la rideterminazione degli interessi dovuti con sostituzione del tasso convenzionale con quello legale, e conseguente condanna dell'appellata alla restituzione di quanto percepito in eccesso.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Si premette che la Commissione Europea, con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre
2016 – “decisioni vincolanti” per il Giudice nazionale, ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento
(CE) n. 1/2003 – ha stabilito che, tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, alcune banche avevano preso parte a una pratica illecita, avente ad oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza (art. 101 TFUE) nel settore dei “tassi di interesse dei derivati dell'euro” connessi all'Euribor (Euro Interbank offered rate) e/o all'EONIA (Euro Over – Night Index Average) – (cc.dd. EIRD). La Commissione Europea – dopo aver definito l'Euribor quale “indice” del “tasso al quale depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca all'altra all'interno dell'euro zona”, che si calcola tenendo conto “delle quote individuali dei tassi alle quali le banche di riferimento ritengono che una banca ipotetica concederebbe fondi ad una seconda banca” – ha accertato l'esistenza di tale pratica anticoncorrenziale, orientata a ridurre anticipatamente il fattore di incertezza relativo al comportamento futuro di altri competitors, nonché i flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo di “EIRD” o aumentare quelli che avrebbero ricevuto sempre a tale titolo. Fatta tale premessa, ritiene il Collegio (aderendo all'indirizzo interpretativo indicato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza interlocutoria 19.07.2024, n. 19900, con cui la Corte si è discostata dalla diversa interpretazione resa dalla Sez. III con l'ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023) che non ogni contratto bancario che determina il tasso convenzionale mediante riferimento all'indice Euribor, così come il contratto di leasing per cui è causa, possa considerarsi “contratto a valle” della pratica illecita “a monte” accertata in sede europea.
pagina 10 di 12 Secondo la Corte, infatti, “un'indiscriminata estensione del principio a tutti i contratti «a valle» di intese restrittive della concorrenza – pure a voler ammettere che quelli in questione siano contratti «a valle» dell'intesa, il che come si è detto pare invece da escludere - potrebbe condurre a conclusioni inappaganti o, comunque, inefficienti nelle ipotesi in cui tali contratti siano vantaggiosi – quanto meno nel breve periodo – per il contrante del mercato a valle, esponendo quest'ultimo all'azione di nullità del concorrente pregiudicato dall'intesa illecita. Per tali ragioni si ritiene, pertanto, preferibile una lettura restrittiva della sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021” Ne deriva che un contratto può dirsi “a valle” di un'intesa illecita nella misura in cui realizzi concretamente gli effetti distorsivi della concorrenza cui la stessa era orientata: in tal senso si è espressa la Suprema Corte anche con la pronuncia n. 12007/2024, affermando che i contratti bancari contenenti clausole di determinazione del tasso di interesse con riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice,
“non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”. Nel caso in esame, il contratto di leasing immobiliare oggetto di giudizio appare diverso, quanto al suo ambito di applicazione, rispetto alle contrattazioni interbancarie e inerenti al mercato dei derivati, oggetto della decisione della Commissione Europea;
inoltre, dal punto di vista soggettivo, la Banca concedente non è risultata neppure partecipe alla pratica anticoncorrenziale indicata.
Ancora, non vi è alcuna prova del fatto che la concedente abbia stipulato il contratto con l'intento di conformarne oggettivamente il regolamento al risultato delle citate intese o pratiche anticoncorrenziali. Né, infine, pare applicabile in via analogica quell'orientamento, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 41994 del 30.12.2021 in tema di fideiussioni omnibus, per cui – tra l'altro – si è ritenuto che le clausole riproduttive dello schema ABI – e dichiarate nulle, per violazione del diritto alla concorrenza, da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005 – comportino la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione a valle nella misura in cui riproducono “quello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”. La fattispecie decisa con tale pronuncia appare infatti differente rispetto a quella oggi in esame. In quel caso, infatti, lo stesso schema ABI, sanzionato con la nullità da parte dell'Autorità di Vigilanza, veniva riprodotto – dalle stesse Banche aderenti all'Associazione di categoria – nelle fideiussioni omnibus a valle.
Vi era dunque - diversamente che nel caso in esame - una coincidenza, oggettiva e soggettiva, dello schema contrattuale sanzionato e delle Banche che consapevolmente ne facevano utilizzo, tale che le fideiussioni “a valle” concretizzavano l'effettiva realizzazione delle intese a monte. Alla luce di ciò, va escluso che la decisione della Commissione Europea richiamata dall'appellante sia “vincolante” in questo giudizio, in base all'art. 16 Reg. (CE) 1/2003 cit. e, di conseguenza, che possa essere dichiarata la nullità della clausola contrattuale di determinazione del tasso leasing per violazione della normativa antitrust.
In ultimo, resterebbe da valutare se tale clausola possa essere dichiarata nulla secondo i principi generali del codice civile.
Sul punto, come evidenziato anche dalla Suprema Corte con la richiamata ordinanza interlocutoria n. 19900/2024, l'illecito del terzo non può integrare una causa di nullità del contratto, ma – eventualmente e sussistendone tutti i presupposti – una causa di annullabilità pagina 11 di 12 dello stesso ai sensi dell'art. 1439 c.c., fermo restando che il dolo del terzo deve essere noto al contraente che ne ha tratto vantaggio;
ovvero, in alternativa, di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei (soli) confronti di chi l'illecito lo ha commesso o ha concorso a realizzarlo. Ebbene, tali fattispecie, prima ancora che indimostrate, sono del tutto diverse da quella dedotta da parte appellante, in termini sia di allegazioni, sia di domanda, e sono pertanto estranee al presente giudizio. L'appello va in definitiva rigettato.
6. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa (euro 250.663,22) e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7936/2024, pubblicata e notificata il
[...]
10.9.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
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