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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1240/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 1240/2021, promossa da
, C.F. in persona del sindaco pro-tempore, legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, ex lege domiciliato presso la Casa Comunale, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso la locale Avvocatura Comunale, sita nella Via del Popolo n. 71, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile, giusta delibera della G.M. n, 146 del 29/9/2021
e per mandato in foglio separato allegato al presente atto di appello
attore appellante
Nei confronti
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente in [...], elettivamente domiciliata in nella Via V. Emanuele n. 24, presso Pt_1 lo studio dell'avv. Vituccia Catania, che la rappresenta e la difende giusta procu ra in calce all'atto di citazione relativo al procedimento civile n. 94/2020 R.G. Giudice di Pace di ed allegata Pt_1 alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello;
convenuta appellata
Oggetto: responsabilità ex. art. 2051 cod. civ. e richiesta risarcimento danni – appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 52/2021, emessa il 23/8/2021, a definizione del giudizio Pt_1 iscritto al R.G. 94/2020, depositata in Cancelleria il 25/8/2021, notificata ai soli fini dell'esecuzione il successivo 17/9/2021.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6/12/2023, le parti concludevano come da separato verbale, insistendo nei rispettivi scritti difensivi, chiedendo la concessione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell' 11/12/2021, ritualmente notificato alla controparte, il Parte_1
conveniva in giudizio e formulava appello avverso la sentenza del Giudice
[...] CP_1 di Pace di n. 52/2021, emessa il 23/8/2021, a definizione del giudizio iscritto al R.G. Pt_1
94/2020, depositata in Cancelleria il 25/8/2021, notificata ai soli fini dell'esecuzione il successivo 1 17/9/2021, concludendo affinché volesse il Tribunale di Sciacca, “rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'interposto appello, riformare l'impugnata sentenza, dichiarando infondata in fatto e in diritto la domanda risarcitoria avanzata da , oltre CP_1 che sfornita di idonea ed attendibile prova, e per l'effetto annullarla con ogni e consequenziale statuizione. Condannare al pagamento in favore del , in persona CP_1 Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge, nonché delle eventuali spese successivamente occorrende.”.
L'odierno appellante, in ordine allo svolgimento del primo grado di giudizio, rappresentava:
- Che l'odierna appellata, , con atto di citazione, regolarmente notificato e CP_1 depositato, conveniva in giudizio il al fine di sentirlo dichiarare Parte_1 responsabile per il sinistro occorso in data 2/9/2019 alle ore 23:45, nella Via Rosso Parisi
Asaro di , al sig. , alla guida della autovettura di proprietà Pt_1 Parte_2 dell'attrice, e per l'effetto ottenere il risarcimento dei danni subiti alla vettura Fiat 500
FH490KY, per complessivi € 347,60 come da fatture allegate oltre al danno da fermo tecnico;
- Che il si costituiva nel primo grado di giudizio, contestando le pretese Parte_1 di parte attrice, facendo perno sul dovere di attenzione e precauzione imposto al titolare del diritto sulla cosa custodita e sulla circostanza che le condizioni de l manto stradale fossero visibili e percepibili: si evidenziava, infatti, che la parte attrice fosse incappata in una deformazione del manto stradale sita sulla corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta e pertanto evitabile mediante l'adozione della ordinaria diligenza;
- Che la causa veniva istruita con prove documentali e l'assunzione di prove orali.
All'esito del primo grado di giudizio, il Giudice di Pace di , con la sentenza oggetto della Pt_1 presente impugnazione, condannava il odierno appellante, a corrispondere a Parte_1 parte attrice la somma di € 347,60 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale e al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Il formulava appello deducendo la violazione dell'articolo 2051 e 1227 c.c., Parte_1 in combinato disposto con gli artt. 140, 141, 142 e 143 del Codice della Strada, per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure – pur affermando correttamente che la condotta del danneggiato vada valutata ai fini dell'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno – ha concluso nel senso di ritenere che l'evento dannoso si sia verificato in conseguenza dell'alterazione del manto stradale e non per il comportamento imprudente del conducente della vettura, il quale, invero, secondo la ricostruzione offerta da parte appellante e per come sarebbe emerso dall'attività istruttoria di prim o grado, avrebbe tenuto un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento
2 dannoso.
Secondo la tesi dell'odierno appellante, infatti, la corretta valutazione delle emergenze testimoniali in uno con elementi di fatto – tratto di strada in montagna, ora tarda e assenza di traffico veicolare e di pubblica illuminazione – avrebbero dovuto indurre il decidente a ritenere dovuta la cautela da parte del conducente, nel rigoroso rispetto del Codi ce della Strada, tale da interrompere il nesso causale e da escludere la responsabilità dell'ente
, pertanto, concludeva nel senso che la sentenza andasse riformata anche in Controparte_2 ordine al capo relativo alla quantificazione del danno, liquidato nella misura di € 347,00, atteso che dalle risultanze documentali emergerebbe che lo pneumatico sinistro non presentasse danni se non un graffio, possibilmente preesistente, senza che sia stata prodotta in giudizio alcuna fattura o quietanza.
Pertanto, per l'odierna appellante, la sentenza andrebbe riformata anche sotto tale profilo.
Con comparsa del 10/4/2022, si costituiva in giudizio di secondo grado , la quale CP_1 concludeva affinché volesse il Tribunale di Sciacca “ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il proposto appello e di conseguenza rigettarlo, integralmente con condanna dell'appellante al pagamento del compenso relativo al presente grado di giudizio.”
A fondamento della propria difesa, l'odierna convenuta appellata deduceva:
- che la motivazione della sentenza resa dal Giudice di Pace di , oggetto della Pt_1 impugnazione, fosse esente da vizi logici;
- che i testi escussi in giudizio, e , escussi in data 15/3/2021, Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato che in data 2 settembre 2019, alle ore 23:45, in , nella via Rocco Pt_1
Parisi Asaro, l'autovettura Fiat 500 tg. FH490KY, di proprietà dell' attrice e condotta da
, mentre procedeva in direzione città, restava danneggiata nella ruota e nella Persona_1 gomma anteriore sinistra;
- che il sinistro si è verificato in una strada priva di illuminazione e che la buca non era segnalata;
- che non vi fosse ragione di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, i quali anche, se trasportati sul veicolo danneggiato, hanno dichiarato di non avere subito alcun danno, avendo gli stessi reso delle dichiarazioni coerenti e non contraddittorie;
- che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il conducente procedeva a velocità moderata e che la lieve entità dei danni patiti dal veicolo sarebbe perfettamente compatibile con il rispetto delle regole di comportamento imposte dal Codice dell a Strada;
- che l'ente appellante nulla avrebbe dimostrato in ordine al caso fortuito, necessario ad escludere la presunzione di colpa in capo al custode, né in ordine ad un'eventuale condotta imprevedibile ed inevitabile del danneggiato.
Parte appellata, infine, evidenziava che anche il motivo di appello basato sulla quantificazione del
3 danno patito dall'appellata sarebbe infondato, atteso che sono state versate in giudizio le fatture di riparazione e che il teste ha confermato di avere eseguito le riparazioni e la Testimone_3 compatibilità dei danni con l'urto con la buca.
Alla luce di tali considerazioni, la signora concludeva come sopra. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 6/12/2023 le parti concludevano come sopra e la causa veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Quale primo motivo, parte appellante ha evidenziato la violazione degli articoli 2051 e 1227 c.c., in combinato disposto con gli artt. 140, 141, 142 e 143 del Codice della Strada, per contraddittorietà della motivazione.
Orbene, ritiene questo Tribunale che la motivazione resa dal Giudice di prime cure vada esente da contraddittorietà e da vizi logici.
Infatti, correttamente, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di responsabilità ex art 2051 c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto s ussistente la responsabilità in capo all'ente custode.
La disciplina generale del modello di responsabilità extracontrattuale invocata dalle parti del presente giudizio è quella contenuta nell'articolo 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Dall'interpretazione letterale della disposizione normativa, si evince che la responsabilità del custode sia presunta quando sussistono le due seguenti condizioni: l'esistenza di un rapporto di custodia, identificandosi lo stesso in una relazione tra la co sa e colui il quale ha un effettivo potere sulla stessa ed il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia.
Essendo basata su una relazione tra cosa e custode, la responsabilità in oggetto prescinde dal comportamento del custode, cui viene imputata per il solo fatto di essere in relazione privilegiata con la cosa che sia, per sua natura o per il dinamismo assunt o, pericolosa.
Tale impostazione è condivisa dalla Corte di Cassazione, che (a partire dalla pronuncia a Sezioni
Unite n. 12019/1991) ha ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sia una forma di responsabilità oggettiva, basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la res causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendo dal comportamento del custode stesso.
La ratio della norma è quella di predisporre uno strumento di allocazione del danno improntato ad una finalità di giustizia distributiva, atta a traslare il danno dal danneggiato che incolpevolmente lo subisce al custode, che in virtù del predetto rapporto, è chiamato a risponderne per il fatto di esercitare un potere sulla cosa.
Ai fini, dunque, della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del predetto
4 rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
La responsabilità del custode, quindi, è esclusa solo in presenza del c.d. caso fortuito, che ha riguardo non ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità.
Sul piano dell'onere della prova, ne consegue che graverà sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, mentre il convenuto dovrà dare la prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame predett o. Il regime probatorio, cui dà vita l'art. 2051 c.c., può essere definito in parte speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, facilitando il danneggiato nella prova della condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode (sul punto confronta Corte di Cassazione: “l'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; cfr. Corte di Cassazione 25460/2020 ed ordinanze 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018).
Altra ipotesi in cui può escludersi la responsabilità dell'ente pubblico ricorre nel caso in cui “ dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualifi care come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.”( in termini la massima della recentissima Cass.
16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate). ..." "... Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008,
l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, al la causa concreta del danno. ..." (cfr. Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2771/2024 del 16 -05-2024)
Essendo di natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, per la sua configurabilità, esclusivamente l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
Orbene, nello specifico, il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il sinistro, può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
la
Corte di Cassazione ha altresì aggiunto che in siffatte ipotesi la condotta del danneggiato, il quale
5 entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227, primo comma, c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Da tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha fatto discendere che “ quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
(Corte di Cassazione n. 14571/2023).
Ciò posto nel caso che ci occupa, se per un verso è stata pienamente raggiunta – sia per mezzo dei testi escussi in udienza – e Catania – sia per mezzo delle fotografie depositate in atti – la Tes_2 prova dell'an della responsabilità del (attesa l'oggettiva insidia sul manto Parte_1 stradale, la zone poco illuminata e che la buca non fosse segnalata in alcun modo), per altro verso lo stesso ente non ha dato prova dell'eventuale condotta asseritamente idonea ad interrompere il nesso causale e rappresentare il “caso fortuito”, rilevante ai nostri fini, eventualmente posta in essere dal conducente del veicolo.
Parte appellante infatti si limita a fare genericamente riferimento alla presunta violazione delle norme comportamentali indicate dal codice della strada, omettendo sia di allegare quale sia tale condotta sia di provare la stessa.
Giova inoltre evidenziare che il punto indicato dalla parte appellante qu ale elemento determinante una contraddittorietà nella motivazione, in realtà così non è: il giudice di prime cure ha infatti ricostruito in termini generali l'assetto normativo e giurisprudenziale in materia per poi trarne le opportune conseguenze applicandoli al caso di specie.
Sul punto, dunque, l'appello non appare fondato.
Anche sotto il profilo del quantum del risarcimento, la sentenza appellata va esente da censure: risultano versate in atti le fatture riguardanti le riparazioni effettuate sull'autovettura coinvolta nel sinistro e il teste escusso all'udienza del 7/6/2021 ha confermato di avere eseguito le Tes_3 riparazioni.
Ne discende che l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
In ordine alle spese, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
6 Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta l'appello; conferma la sentenza del Giudice di Pace di n. 52/2021, emessa il 23/8/2021, a definizione Pt_1 del giudizio iscritto al R.G. 94/2020, depositata in Cancelleria il 25/8/2021 : condanna il a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 1.500,00, per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese CP_1 generali al 15% e oneri come per legge.
Così deciso in Sciacca, il 24/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 1240/2021, promossa da
, C.F. in persona del sindaco pro-tempore, legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, ex lege domiciliato presso la Casa Comunale, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso la locale Avvocatura Comunale, sita nella Via del Popolo n. 71, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile, giusta delibera della G.M. n, 146 del 29/9/2021
e per mandato in foglio separato allegato al presente atto di appello
attore appellante
Nei confronti
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente in [...], elettivamente domiciliata in nella Via V. Emanuele n. 24, presso Pt_1 lo studio dell'avv. Vituccia Catania, che la rappresenta e la difende giusta procu ra in calce all'atto di citazione relativo al procedimento civile n. 94/2020 R.G. Giudice di Pace di ed allegata Pt_1 alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello;
convenuta appellata
Oggetto: responsabilità ex. art. 2051 cod. civ. e richiesta risarcimento danni – appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 52/2021, emessa il 23/8/2021, a definizione del giudizio Pt_1 iscritto al R.G. 94/2020, depositata in Cancelleria il 25/8/2021, notificata ai soli fini dell'esecuzione il successivo 17/9/2021.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6/12/2023, le parti concludevano come da separato verbale, insistendo nei rispettivi scritti difensivi, chiedendo la concessione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell' 11/12/2021, ritualmente notificato alla controparte, il Parte_1
conveniva in giudizio e formulava appello avverso la sentenza del Giudice
[...] CP_1 di Pace di n. 52/2021, emessa il 23/8/2021, a definizione del giudizio iscritto al R.G. Pt_1
94/2020, depositata in Cancelleria il 25/8/2021, notificata ai soli fini dell'esecuzione il successivo 1 17/9/2021, concludendo affinché volesse il Tribunale di Sciacca, “rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'interposto appello, riformare l'impugnata sentenza, dichiarando infondata in fatto e in diritto la domanda risarcitoria avanzata da , oltre CP_1 che sfornita di idonea ed attendibile prova, e per l'effetto annullarla con ogni e consequenziale statuizione. Condannare al pagamento in favore del , in persona CP_1 Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge, nonché delle eventuali spese successivamente occorrende.”.
L'odierno appellante, in ordine allo svolgimento del primo grado di giudizio, rappresentava:
- Che l'odierna appellata, , con atto di citazione, regolarmente notificato e CP_1 depositato, conveniva in giudizio il al fine di sentirlo dichiarare Parte_1 responsabile per il sinistro occorso in data 2/9/2019 alle ore 23:45, nella Via Rosso Parisi
Asaro di , al sig. , alla guida della autovettura di proprietà Pt_1 Parte_2 dell'attrice, e per l'effetto ottenere il risarcimento dei danni subiti alla vettura Fiat 500
FH490KY, per complessivi € 347,60 come da fatture allegate oltre al danno da fermo tecnico;
- Che il si costituiva nel primo grado di giudizio, contestando le pretese Parte_1 di parte attrice, facendo perno sul dovere di attenzione e precauzione imposto al titolare del diritto sulla cosa custodita e sulla circostanza che le condizioni de l manto stradale fossero visibili e percepibili: si evidenziava, infatti, che la parte attrice fosse incappata in una deformazione del manto stradale sita sulla corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta e pertanto evitabile mediante l'adozione della ordinaria diligenza;
- Che la causa veniva istruita con prove documentali e l'assunzione di prove orali.
All'esito del primo grado di giudizio, il Giudice di Pace di , con la sentenza oggetto della Pt_1 presente impugnazione, condannava il odierno appellante, a corrispondere a Parte_1 parte attrice la somma di € 347,60 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale e al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Il formulava appello deducendo la violazione dell'articolo 2051 e 1227 c.c., Parte_1 in combinato disposto con gli artt. 140, 141, 142 e 143 del Codice della Strada, per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure – pur affermando correttamente che la condotta del danneggiato vada valutata ai fini dell'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno – ha concluso nel senso di ritenere che l'evento dannoso si sia verificato in conseguenza dell'alterazione del manto stradale e non per il comportamento imprudente del conducente della vettura, il quale, invero, secondo la ricostruzione offerta da parte appellante e per come sarebbe emerso dall'attività istruttoria di prim o grado, avrebbe tenuto un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento
2 dannoso.
Secondo la tesi dell'odierno appellante, infatti, la corretta valutazione delle emergenze testimoniali in uno con elementi di fatto – tratto di strada in montagna, ora tarda e assenza di traffico veicolare e di pubblica illuminazione – avrebbero dovuto indurre il decidente a ritenere dovuta la cautela da parte del conducente, nel rigoroso rispetto del Codi ce della Strada, tale da interrompere il nesso causale e da escludere la responsabilità dell'ente
, pertanto, concludeva nel senso che la sentenza andasse riformata anche in Controparte_2 ordine al capo relativo alla quantificazione del danno, liquidato nella misura di € 347,00, atteso che dalle risultanze documentali emergerebbe che lo pneumatico sinistro non presentasse danni se non un graffio, possibilmente preesistente, senza che sia stata prodotta in giudizio alcuna fattura o quietanza.
Pertanto, per l'odierna appellante, la sentenza andrebbe riformata anche sotto tale profilo.
Con comparsa del 10/4/2022, si costituiva in giudizio di secondo grado , la quale CP_1 concludeva affinché volesse il Tribunale di Sciacca “ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il proposto appello e di conseguenza rigettarlo, integralmente con condanna dell'appellante al pagamento del compenso relativo al presente grado di giudizio.”
A fondamento della propria difesa, l'odierna convenuta appellata deduceva:
- che la motivazione della sentenza resa dal Giudice di Pace di , oggetto della Pt_1 impugnazione, fosse esente da vizi logici;
- che i testi escussi in giudizio, e , escussi in data 15/3/2021, Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato che in data 2 settembre 2019, alle ore 23:45, in , nella via Rocco Pt_1
Parisi Asaro, l'autovettura Fiat 500 tg. FH490KY, di proprietà dell' attrice e condotta da
, mentre procedeva in direzione città, restava danneggiata nella ruota e nella Persona_1 gomma anteriore sinistra;
- che il sinistro si è verificato in una strada priva di illuminazione e che la buca non era segnalata;
- che non vi fosse ragione di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, i quali anche, se trasportati sul veicolo danneggiato, hanno dichiarato di non avere subito alcun danno, avendo gli stessi reso delle dichiarazioni coerenti e non contraddittorie;
- che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il conducente procedeva a velocità moderata e che la lieve entità dei danni patiti dal veicolo sarebbe perfettamente compatibile con il rispetto delle regole di comportamento imposte dal Codice dell a Strada;
- che l'ente appellante nulla avrebbe dimostrato in ordine al caso fortuito, necessario ad escludere la presunzione di colpa in capo al custode, né in ordine ad un'eventuale condotta imprevedibile ed inevitabile del danneggiato.
Parte appellata, infine, evidenziava che anche il motivo di appello basato sulla quantificazione del
3 danno patito dall'appellata sarebbe infondato, atteso che sono state versate in giudizio le fatture di riparazione e che il teste ha confermato di avere eseguito le riparazioni e la Testimone_3 compatibilità dei danni con l'urto con la buca.
Alla luce di tali considerazioni, la signora concludeva come sopra. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 6/12/2023 le parti concludevano come sopra e la causa veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Quale primo motivo, parte appellante ha evidenziato la violazione degli articoli 2051 e 1227 c.c., in combinato disposto con gli artt. 140, 141, 142 e 143 del Codice della Strada, per contraddittorietà della motivazione.
Orbene, ritiene questo Tribunale che la motivazione resa dal Giudice di prime cure vada esente da contraddittorietà e da vizi logici.
Infatti, correttamente, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di responsabilità ex art 2051 c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto s ussistente la responsabilità in capo all'ente custode.
La disciplina generale del modello di responsabilità extracontrattuale invocata dalle parti del presente giudizio è quella contenuta nell'articolo 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Dall'interpretazione letterale della disposizione normativa, si evince che la responsabilità del custode sia presunta quando sussistono le due seguenti condizioni: l'esistenza di un rapporto di custodia, identificandosi lo stesso in una relazione tra la co sa e colui il quale ha un effettivo potere sulla stessa ed il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia.
Essendo basata su una relazione tra cosa e custode, la responsabilità in oggetto prescinde dal comportamento del custode, cui viene imputata per il solo fatto di essere in relazione privilegiata con la cosa che sia, per sua natura o per il dinamismo assunt o, pericolosa.
Tale impostazione è condivisa dalla Corte di Cassazione, che (a partire dalla pronuncia a Sezioni
Unite n. 12019/1991) ha ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sia una forma di responsabilità oggettiva, basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la res causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendo dal comportamento del custode stesso.
La ratio della norma è quella di predisporre uno strumento di allocazione del danno improntato ad una finalità di giustizia distributiva, atta a traslare il danno dal danneggiato che incolpevolmente lo subisce al custode, che in virtù del predetto rapporto, è chiamato a risponderne per il fatto di esercitare un potere sulla cosa.
Ai fini, dunque, della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del predetto
4 rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
La responsabilità del custode, quindi, è esclusa solo in presenza del c.d. caso fortuito, che ha riguardo non ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità.
Sul piano dell'onere della prova, ne consegue che graverà sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, mentre il convenuto dovrà dare la prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame predett o. Il regime probatorio, cui dà vita l'art. 2051 c.c., può essere definito in parte speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, facilitando il danneggiato nella prova della condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode (sul punto confronta Corte di Cassazione: “l'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; cfr. Corte di Cassazione 25460/2020 ed ordinanze 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018).
Altra ipotesi in cui può escludersi la responsabilità dell'ente pubblico ricorre nel caso in cui “ dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualifi care come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.”( in termini la massima della recentissima Cass.
16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate). ..." "... Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008,
l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, al la causa concreta del danno. ..." (cfr. Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2771/2024 del 16 -05-2024)
Essendo di natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, per la sua configurabilità, esclusivamente l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
Orbene, nello specifico, il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il sinistro, può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
la
Corte di Cassazione ha altresì aggiunto che in siffatte ipotesi la condotta del danneggiato, il quale
5 entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227, primo comma, c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Da tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha fatto discendere che “ quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
(Corte di Cassazione n. 14571/2023).
Ciò posto nel caso che ci occupa, se per un verso è stata pienamente raggiunta – sia per mezzo dei testi escussi in udienza – e Catania – sia per mezzo delle fotografie depositate in atti – la Tes_2 prova dell'an della responsabilità del (attesa l'oggettiva insidia sul manto Parte_1 stradale, la zone poco illuminata e che la buca non fosse segnalata in alcun modo), per altro verso lo stesso ente non ha dato prova dell'eventuale condotta asseritamente idonea ad interrompere il nesso causale e rappresentare il “caso fortuito”, rilevante ai nostri fini, eventualmente posta in essere dal conducente del veicolo.
Parte appellante infatti si limita a fare genericamente riferimento alla presunta violazione delle norme comportamentali indicate dal codice della strada, omettendo sia di allegare quale sia tale condotta sia di provare la stessa.
Giova inoltre evidenziare che il punto indicato dalla parte appellante qu ale elemento determinante una contraddittorietà nella motivazione, in realtà così non è: il giudice di prime cure ha infatti ricostruito in termini generali l'assetto normativo e giurisprudenziale in materia per poi trarne le opportune conseguenze applicandoli al caso di specie.
Sul punto, dunque, l'appello non appare fondato.
Anche sotto il profilo del quantum del risarcimento, la sentenza appellata va esente da censure: risultano versate in atti le fatture riguardanti le riparazioni effettuate sull'autovettura coinvolta nel sinistro e il teste escusso all'udienza del 7/6/2021 ha confermato di avere eseguito le Tes_3 riparazioni.
Ne discende che l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
In ordine alle spese, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
6 Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta l'appello; conferma la sentenza del Giudice di Pace di n. 52/2021, emessa il 23/8/2021, a definizione Pt_1 del giudizio iscritto al R.G. 94/2020, depositata in Cancelleria il 25/8/2021 : condanna il a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 1.500,00, per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese CP_1 generali al 15% e oneri come per legge.
Così deciso in Sciacca, il 24/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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