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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella cause civili in grado di appello riunite, iscritte al Ruolo generale affari contenziosi al numero 24/2021 e 214/21 in deliberazione all'udienza del 26.2.2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
( ) Controparte_1 P.IVA_2
( ) Controparte_2 P.IVA_3
[...]
[...]
[
Controparte_3
( )
[...] P.IVA_4
Avv.ti VALERIO ONIDA e BARBARA RANDAZZO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 8314/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , Parte_1 Controparte_1
e hanno proposto appello avverso la sentenza in
[...] Controparte_2
oggetto con la quale il Tribunale di Roma aveva statuito:
1 “1) rigetta la domanda proposta da parte attrice in via principale;
2) accerta e dichiara che non rientrano tra le spese sostenute da parte attrice per consumi intermedi, con conseguente esclusione dalla base imponibile da assumere ai fini del calcolo delle somme da riversare al bilancio dello Stato in applicazione dell'art. 1, comma 417, legge
147/2013, le seguenti spese:
a) spese sostenute dagli organi di amministrazione per recarsi presso la sede istituzionale della
; CP_3
b) spese sostenute per accertamenti sanitari necessarie per il funzionamento delle commissioni per l'accertamento della inabilità e della invalidità ai fini della concessione del relativo trattamento pensionistico;
c) spese sostenute per le attività svolte dalle articolazioni territoriali della , in forma CP_3
decentrata per lo svolgimento di fini istituzionali;
d) spese sostenute per compenso alla società limitatamente alle spese per la CP_4
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili da reddito;
e) spese sostenute per incarichi professionali e assicurazioni se relativi ad immobili da reddito;
3) compensa le spese del giudizio tra le parti.”
Anche la Parte_2
ha proposto appello avverso la stessa sentenza.
[...]
In entrambi i giudizi gli appellati hanno chiesto comunque il rigetto degli appelli proposti nei propri confronti.
Riuniti i procedimenti, precisate le conclusioni all'udienza del 13.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c. La causa è stata rimessa sul ruolo,
a causa del trasferimento del Consigliere relatore ad altro ufficio intervenuto medio tempore .
All'udienza del 22.1.2025, precisate nuovamente le conclusioni, le parti hanno rinunziato ai termini di cui all'art 190 c.p.c, ma hanno chiesto la discussione orale della causa ex art 352 II co.c.p.c. previgente.
Dopo la discussione all'udienza in epigrafe , la causa è stata trattenuta quindi in decisione.
2. La vicenda processuale è stata riassunta come segue nella sentenza impugnata.
2 “Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_3
(di seguito per brevità ) conveniva in giudizio, dinanzi a
[...] CP_3
questo Tribunale, i convenuti indicati in epigrafe, chiedendo che fosse accertato il diritto della alla ripetizione dei riversamenti dei risparmi di spesa per i consumi intermedi effettuati, CP_3
per gli anni 2014, 2015 e 2016, al bilancio dello Stato a norma dell'art. 1, comma 417, legge n. 147/2013, in applicazione del principio di diritto sancito dalla sentenza n. 7/2017 della Corte
Costituzionale, con condanna delle amministrazioni convenute alla restituzione di quanto indebitamente percepito, per un importo pari ad euro 2.373.756,30, oltre rivalutazione ed interessi e “ove occorra, rimettendo in via incidentale alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 417 della legge n. 147/2013 in relazione agli artt.2,
3,18,3,36,38 e 97 Cost..
Chiedeva, in subordine, al Tribunale di accertare e dichiarare che le spese sostenute dagli organi di amministrazione per recarsi presso la sede istituzionale della e altre spese, CP_3 analiticamente indicate nell'atto introduttivo, non rientrando tra quelle per consumi intermedi, dovevano essere escluse dal imponibile posto a base del calcolo delle somme da riversare al bilancio dello Stato in applicazione dell'art. 1, comma 417, della legge di Stabilità 2014 (legge
147/2013).
A tal fine esponeva: - che la era un ente previdenziale privatizzato ai sensi del dlvo 30 CP_3
giugno 1994 n. 509, vigilato dal e dal Controparte_1 [...]
; - che la medesima era presente nell'elenco delle pubbliche Controparte_2
amministrazioni inserite nel c.d. “conto economico dello Stato”, come individuate dall'Istat ex art. 1 legge 30 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica); - che gli enti previdenziali privatizzati erano stati assoggettati alle norme di “spending review”, ivi compresa quella di cui all'art. 8, comma 3, d.l. n. 95 del 2012, norma che la Corte
Costituzionale, con sentenza dell'11 gennaio 2017 n. 7, aveva dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
- che con tale pronuncia la Corte aveva censurato, in via di principio, la scelta del legislatore di imporre il riversamento delle somme derivanti dal risparmio di spesa di tutte le Casse privatizzate al bilancio dello Stato;
- che pertanto tale censura di incostituzionalità aveva prodotto conseguenze caducanti anche sulla norma di cui all'art. 1, comma 417, legge n. 147/2013 in base alla quale la , su richiesta dell'Amministrazione ministeriale, aveva provveduto a CP_3 riversare al bilancio dello Stato, con riserva di ripetizione, l'importo complessivo di euro
3 2.373.756,30 per gli anni 2014, 2015 e 2016; - che la lettura costituzionalmente orientata del richiamato art. 1, comma 417, legge 147/2013 doveva indurre a ritenere l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile della attraverso il conseguimento di un obiettivo CP_3
forfettizzato di risparmio (il 15% della spesa per consumi intermedi sostenuta nel 2010) , con conseguente libertà dell'ente previdenziale di potere scegliere le voci di spesa da contenere, senza riversarli al bilancio dello Stato, impiegandoli per il pagamento delle prestazioni previdenziali o comunque per garantire gli equilibri economici - finanziari dell'ente stesso;
- che in ogni caso la base di calcolo dei consumi intermedi indicata dall'amministrazione convenuta, ai fini dei risparmi di spesa e dei conseguenti riversamenti, era errata.
Si costituivano i convenuti, eccependo: - il difetto di giurisdizione del Giudice CP_5
ordinario, in favore del Giudice amministrativo;
- il difetto di legittimazione passiva del e dell' Nel merito Controparte_1 Parte_1
contestavano la fondatezza della domanda, deducendo che: - gli importi di cui si chiedeva la restituzione erano stati versati in base ad una norma diversa da quella oggetto della sentenza n. 7/2017 della Corte Costituzionale che aveva comunque operato una declaratoria di incostituzionalità parziale e solo nei confronti della
[...]
- che la questione di legittimità costituzionale dell'art. Parte_3
1, comma 417, legge 147/2013 era manifestamente infondata, prevedendo la predetta disposizione un'alternatività nell'adempimento agli oneri di contenimento della spesa rimessa alla piena autonomia e alle scelte organizzative degli enti;
- che in ogni caso la pronuncia della
Corte Costituzionale non poteva travolgere la validità ed efficacia dei versamenti, già effettuati al bilancio dello Stato per gli anni 2014, 2015 e 2016, ormai definitivi.
In ordine alla domanda proposta in via subordinata, assumevano che la determinazione della base imponibile su cui quantificare i riversamenti era stata rilevata nel corso di una verifica amministrativo contabile effettuata “dai Servizi Ispettivi di Finanza”, che non era stata oggetto di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo e che comunque era conforme a quanto indicato nella normativa di riferimento.
Chiedevano quindi, in via pregiudiziale, che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario adito e, in subordine, il rigetto nel merito delle domande.”
3. Con il primo motivo di appello l' lamenta il difetto di Controparte_3
giurisdizione del G.O.
La doglianza è manifestamente infondata.
4 Condivisibilmente il Tribunale ha affermato al riguardo: “Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione, formulata da parte convenuta, essa è infondata.
Parte attrice ha proposto domanda ex art. 2033 c.c. chiedendo ai convenuti la restituzione di somme versate in virtù di un obbligo di legge ritenuto insussistente in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità della norma fonte dell'obbligazione. Ha dedotto la non debenza degli importi pagati dolendosi in concreto, con riguardo al petitum sostanziale, non di una lesione conseguente all'esercizio di poteri autoritativi, ma della lesione di un proprio diritto soggettivo a ripetere quanto versato, in mancanza della causa giustificativa del pagamento
(quest'ultima prevista dalla legge e non da un provvedimento autoritativo discrezionale della p.a.).
Invero, la posizione giuridica di chi agisce per la ripetizione di quanto versato sine causa, in mancanza di un obbligo di legge, deve essere giuridicamente qualificata quale diritto soggettivo e la relativa tutela deve ritenersi devoluta al Giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi.”
La Corte ritiene di ribadire esclusivamente che l'oggetto del giudizio è costituito da una domanda di ripetizione di indebito e la cognizione , anche, di normativa di carattere secondario o di contabilità pubblica, ha esclusivamente la funzione strumentale di individuare sussistenza ed entità del diritto alla ripetizione di somme versate indebitamente, dovendosi quindi escludere la giurisdizione amministrativa o contabile.
Quanto alla asserita giurisdizione tributaria, singolarmente a pagina 11 dell'atto di appello l'Avvocatura nel sostenere il difetto di legittimazione passiva dell' , Parte_1
ammette: “ il rimborso in questione non ha natura di imposta , costituendo, invece , una somma versata dalla a fronte delle disposizioni di spending review “ , sicchè la doglianza è CP_3
infondata.
4. L ha eccepito altresì il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
e dell' . Controparte_1 Parte_1
La doglianza è fondata.
La causa ha ad oggetto un'azione di ripetizione di indebito , sicchè la legittimazione passiva compete esclusivamente all'Amministrazione accipiens, nella specie al
[...]
, restando irrilevante che nell'ambito dell'organizzazione interna Controparte_2 del detto l svolga una funzione strumentale all'incasso delle CP_1 Parte_1
5 somme, come pure irrilevante nella fattispecie in esame è la vigilanza attribuita al
[...]
sulle Casse di previdenza. Controparte_1
Per la questione di legittimità costituzionale si rinvia all'ordinanza in pari data.
PQM
La Corte, non definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall' ; Controparte_3
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e del Parte_1 [...]
; Controparte_1
Dispone come da separata ordinanza in ordine alla questione di legittimità costituzionale .
Roma, 20.3.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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