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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2024, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di primo grado iscritto al numero 1099 del Ruolo Ge- nerale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e di- Parte_1 C.F._1 feso dall'avv. Marcello Coffrini del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domi- ciliato digitalmente presso l'indirizzo pec dello stesso difensore e fisicamente presso lo studio del medesimo procuratore, sito in Reggio Emilia, via Sessi n.
1/1
ADOTTANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDO
OGGETTO: adozione di maggiorenne
MO T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Premesso che, con ricorso depositato il 15/02/2024, Parte_1 nato a [...] il [...], ha domandato di poter pagina 1 di 4 adottare nato a [...] Controparte_1 il 28/01/2006.
Considerato che, a fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto: di convivere con la madre dell'adottando a far tempo dal novembre 2018; da tale relazione è nata a [...] il giorno 20/01/2020, il nucleo fami- Per_1 liare è altresì composto dall'adottando figlio di Controparte_1 Persona_2
e divorziati dall'aprile 2017; durante la suddetta coabitazione
[...] Persona_3 si è instaurato tra adottante e adottando un rapporto affettivo qualificabile come rapporto padre-figlio; la minore ha convissuto con l'adottando Per_1 fin dalla nascita, sussistendo una comunione di intenti di tutti i membri del nu- cleo familiare che esclude la sussistenza di una causa impeditiva o semplice- mente ostativa alla richiesta adozione.
Rilevato che all'udienza del giorno 7/05/2024 le parti sono state sentite dal
Giudice delegato, confermando le circostanze di cui al ricorso introduttivo;
nella medesima udienza sono stati manifestati i consensi e gli assensi all'adozione da parte dell'adottante, dell'adottando, nonché della madre dell'adottando e convivente dell'adottante, signora . Parte_2
Considerato che il padre dell'adottante, , risulta esser stato con- Persona_3 dannato per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie commessi anche alla presenza del figlio e da tempo non ha rapporti con quest'ultimo, così come confermato dall'adottando nel corso dell'udienza, senza che sia noto ove lo stesso ad oggi attualmente risieda.
Viste le informazioni assunte tramite la Regione Carabinieri “Emilia-
Romagna” Stazione di Polesine Zibello (PR) e Stazione di San Secondo Par- mense (PR) pervenute in Cancelleria Volontaria Giurisdizione con Pec nelle date del 17/05/2024 e 21/05/2024.
Visto il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero il 27/05/2024
Rilevato che, successivamente, il Collegio, constatata la presenza, nel succitato Perso nucleo familiare, della figlia minore nata dall'unione del signor Per_1
pagina 2 di 4 e della signora , con ordinanza del 26/06/2024, CP_2 Parte_2 nominava curatore speciale della medesima, l'avv. Grillo Silvia Maria, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti onde procedere alla richiesta adozione, giacché a mente dell'art. 291 cod. civ. “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi”, ma tale impedimento può essere superato, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, “ex uno latere”, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, fermo restando il potere-dovere del giudice di merito di proce- dere all'audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottano, richiesto dall'art. 312, primo comma cod. civ..
Considerato che il curatore speciale, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della minore accertata la situazione Persona_5 familiare, sentite le parti ed eseguite le verifiche necessarie, ha confermato l'evidente comunanza di intenti che anima e governa tutti i componenti della famiglia con esclusione di qualsivoglia criticità ovvero elemento ostativo e/o impeditivo all'adozione.
Osservato che, l'istituto dell'adozione di maggiorenne, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale e in particolare della Sentenza della Cassa- zione Civile del 3 febbraio 2006, n. 2426, non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, ma consente altresì il consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un legame già sperimentato e concretamente vissuto.
Ritenuto che, anche alla luce dei rilievi operarti dal curatore speciale, non sus- sistano nel caso di specie ragioni ostative all'accoglimento della domanda di adozione indicata in epigrafe e che l'adozione convenga all'adottando sotto il profilo morale e materiale.
pagina 3 di 4 P . Q . M .
Visti gli artt. 291, 296, 297, 299, 311, 312, 313, Codice Civile:
DICHIARA farsi luogo all'adozione di , nato a [...]- Controparte_1 pubblica di Moldova) il 28 gennaio 2006, residente in [...] da parte di , nato a [...] Parte_1
Secondo Parmense (PR) il 22 novembre 1983, residente in [...].
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 4 di 4
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di primo grado iscritto al numero 1099 del Ruolo Ge- nerale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e di- Parte_1 C.F._1 feso dall'avv. Marcello Coffrini del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domi- ciliato digitalmente presso l'indirizzo pec dello stesso difensore e fisicamente presso lo studio del medesimo procuratore, sito in Reggio Emilia, via Sessi n.
1/1
ADOTTANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDO
OGGETTO: adozione di maggiorenne
MO T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Premesso che, con ricorso depositato il 15/02/2024, Parte_1 nato a [...] il [...], ha domandato di poter pagina 1 di 4 adottare nato a [...] Controparte_1 il 28/01/2006.
Considerato che, a fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto: di convivere con la madre dell'adottando a far tempo dal novembre 2018; da tale relazione è nata a [...] il giorno 20/01/2020, il nucleo fami- Per_1 liare è altresì composto dall'adottando figlio di Controparte_1 Persona_2
e divorziati dall'aprile 2017; durante la suddetta coabitazione
[...] Persona_3 si è instaurato tra adottante e adottando un rapporto affettivo qualificabile come rapporto padre-figlio; la minore ha convissuto con l'adottando Per_1 fin dalla nascita, sussistendo una comunione di intenti di tutti i membri del nu- cleo familiare che esclude la sussistenza di una causa impeditiva o semplice- mente ostativa alla richiesta adozione.
Rilevato che all'udienza del giorno 7/05/2024 le parti sono state sentite dal
Giudice delegato, confermando le circostanze di cui al ricorso introduttivo;
nella medesima udienza sono stati manifestati i consensi e gli assensi all'adozione da parte dell'adottante, dell'adottando, nonché della madre dell'adottando e convivente dell'adottante, signora . Parte_2
Considerato che il padre dell'adottante, , risulta esser stato con- Persona_3 dannato per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie commessi anche alla presenza del figlio e da tempo non ha rapporti con quest'ultimo, così come confermato dall'adottando nel corso dell'udienza, senza che sia noto ove lo stesso ad oggi attualmente risieda.
Viste le informazioni assunte tramite la Regione Carabinieri “Emilia-
Romagna” Stazione di Polesine Zibello (PR) e Stazione di San Secondo Par- mense (PR) pervenute in Cancelleria Volontaria Giurisdizione con Pec nelle date del 17/05/2024 e 21/05/2024.
Visto il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero il 27/05/2024
Rilevato che, successivamente, il Collegio, constatata la presenza, nel succitato Perso nucleo familiare, della figlia minore nata dall'unione del signor Per_1
pagina 2 di 4 e della signora , con ordinanza del 26/06/2024, CP_2 Parte_2 nominava curatore speciale della medesima, l'avv. Grillo Silvia Maria, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti onde procedere alla richiesta adozione, giacché a mente dell'art. 291 cod. civ. “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi”, ma tale impedimento può essere superato, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, “ex uno latere”, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, fermo restando il potere-dovere del giudice di merito di proce- dere all'audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottano, richiesto dall'art. 312, primo comma cod. civ..
Considerato che il curatore speciale, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della minore accertata la situazione Persona_5 familiare, sentite le parti ed eseguite le verifiche necessarie, ha confermato l'evidente comunanza di intenti che anima e governa tutti i componenti della famiglia con esclusione di qualsivoglia criticità ovvero elemento ostativo e/o impeditivo all'adozione.
Osservato che, l'istituto dell'adozione di maggiorenne, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale e in particolare della Sentenza della Cassa- zione Civile del 3 febbraio 2006, n. 2426, non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, ma consente altresì il consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un legame già sperimentato e concretamente vissuto.
Ritenuto che, anche alla luce dei rilievi operarti dal curatore speciale, non sus- sistano nel caso di specie ragioni ostative all'accoglimento della domanda di adozione indicata in epigrafe e che l'adozione convenga all'adottando sotto il profilo morale e materiale.
pagina 3 di 4 P . Q . M .
Visti gli artt. 291, 296, 297, 299, 311, 312, 313, Codice Civile:
DICHIARA farsi luogo all'adozione di , nato a [...]- Controparte_1 pubblica di Moldova) il 28 gennaio 2006, residente in [...] da parte di , nato a [...] Parte_1
Secondo Parmense (PR) il 22 novembre 1983, residente in [...].
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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