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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/02/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 293/2022 RG. alla udienza del 02/02/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. L. Andreozzi Parte_1
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore rapp. e dif. da avv.to A. Trovati;
resistente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.4.2022 citava in giudizio l Parte_1 CP_1 chiedendo di annullare il provvedimento emesso dall CP_1 Org_1
di Fermo in data 16/12/2020, poiché emesso in difetto dei
[...] presupposti oggettivi necessari per la sua adozione;
di ordinare all Fermo la restituzione Controparte_2 della somma di € 1.729,24 in favore dell'odierna ricorrente, in quanto indebitamente percepita a titolo di “Recupero malattia Ente” per le causali di cui al presente ricorso e di ordinare alla ditta
[...] la restituzione della somma di € 1.923,93 in Organizzazione_2 favore dell'odierna ricorrente, in quanto indebitamente percepita a titolo di “Recupero malattia Ditta”;
Esponeva la ricorrente:
che con provvedimento del 16/12/2020, l Controparte_2
Fermo comunicava alla ditta
[...] Organizzazione_2
presso cui era all'epoca addetta la IG.ra , che non era stata
[...] Pt_1 ritenuta giustificata l'assenza della a visita di controllo del giorno Pt_1
14/11/2020”, con la conseguenza che a quest'ultima non era stato riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia;
- che non le era mai pervenuta alcuna comunicazione in merito all'assenza alla visita di controllo del 14/11/2020, né da parte dell CP_1 né da parte della Org_2
- che l'assenza della ricorrente alla visita di controllo del CP_1
14/11/2020 era giustificata, come risulta da certificato medico specialistico emesso dal Dott. , con studio Persona_1
2 professionale sito in Borgo Oberdan n. 14/B – 63836 Monte Vidon Corrado
(FM), nel quale si certificava per l'appunto che “la pz. […] Parte_1
è stata da me visitata, alle ore 17,00 circa del giorno 14-11-2020, nel mio studio odontoiatrico”;
- che la sentenza Corte costituzionale n. 78 del 14-26 Gennaio 1988 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 14, d.l.
463/1983, conv. con modificazioni dalla l. 638/1983, “nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni";
- che la sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 6785 del 28/12/2007 aveva riconosciuto il seguente principio: “Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo, secondo la previsione dell'art. 5, comma 14 d.l. n.
463 del 1983, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 638 del
1983, non si identifica con il concetto di forza maggiore (che postula un impedimento assoluto dovuto a causa ineluttabile) e ricorre in presenza di un ragionevole impedimento e di qualsivoglia serio motivo di assenza durante la “fascia oraria”, la cui rigorosa dimostrazione, pur essendo onere del lavoratore, non può essere oggetto di una deroga “in peius” derivante dalla contrattazione collettiva…;
- che la sentenza Cass. civ., sez. lavoro, n. 24492 del 01/10/2019 aveva statuito che “Ai sensi dell'art. 5, comma 14, d.l. n. 463 del 1983, conv. con l. n. 638 del 1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di
3 convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”;
- che infine, la sentenza Cass. civ., sez. lavoro, n. 21621 del
21/10/2010 aveva statuito che “Per giustificare il mancato rispetto dell'obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dal proprio domicilio”.
Ciò posto, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
La non si costituiva, restando pertanto contumace. Si Org_2 costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Va innanzitutto premesso che “In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui era stata ritenuta ingiustificata l'assenza del lavoratore che aveva accompagnato la sorella per presenziare al ricovero in ospedale del figlio di lei a seguito di un grave incidente stradale, non avendo il dipendente provato né
4 l'indifferibilità dello spostamento né l'impossibilità di avvisare il datore e l' . (Sez. L, Sentenza n. 3294 del 19/02/2016 (Rv. 639192 - 01). CP_1
Ciò posto, da ciò discende che “In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988, è da ritenere che il dovere di cooperazione imposto al lavoratore risponda sia all'esigenza di garantire funzionalità ad un apparato diretto ad assicurare interventi di natura previdenziale a tutti i lavoratori in stato di bisogno, sia al principio generale di correttezza e buona fede. Pertanto, sul lavoratore grava un obbligo di diligenza proporzionata alla situazione tutelata, che gli impone un ragionevole onere di reperibilità e richiede, in caso di indifferibilità dell'allontanamento dal domicilio, che egli ne dia tempestiva comunicazione all'organo di controllo. L'accertamento dell'adempimento di siffatto obbligo di diligenza e della sussistenza delle situazioni che giustificano l'allontanamento e, eventualmente, rendono impossibile la suindicata comunicazione, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito, quindi è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente la comunicazione dell'allontanamento dal domicilio effettuata al datore di lavoro, senza accertare se, per il lavoratore, fosse stato impossibile effettuarla all'organo di controllo). (Sez. L, Sentenza n.
15766 del 09/11/2002, Rv. 558373 - 01).
“In materia di visite di controllo, l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, allorquando venga fornita la dimostrazione dell'indifferibilità del predetto allontanamento,
5 avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito con cui si era ritenuta giustificata l'assenza del lavoratore, che si era recato a ritirare i referti di analisi cliniche ed aveva fatto ricorso all'intervento dell'odontoiatra, senza accertare le ragioni dell'indifferibilità dell'allontanamento dal domicilio e verificare i motivi della mancata collaborazione con l'ente previdenziale)”. (Sez. L - , Sentenza n. 19668 del
22/07/2019, Rv. 654786 - 01)
Ciò premesso, va altresì rilevato che la ricorrente non risulta aver comunicato in alcun modo al datore di lavoro o all'Istituto resistente la propria necessità di allontanarsi dal domicilio, né ha effettuato alcun tentativo documentabile volto in tal senso (d'altronde non chiede di dimostrarlo in questo giudizio).
Né sono stati evidenziati profili di indifferibilità, la cui ricorrenza avrebbe potuto far ritenere incolpevole la violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione della non reperibilità.
La ricorrente, da una parte, non ha avanzato alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare l'esistenza di una situazione di indifferibile urgenza, tale da non consentire siffatta comunicazione, né la documentazione allegata è in grado di offrire tale prova, atteso che nel certificato medico allegato dalla ricorrente si legge soltanto che la stessa
è stata visitata dal dott. alle ore 17.00 del 14.11.2020 nello studio Per_1 odontoiatrico di quest'ultimo, sito in via Borgo Oberdan 60.
6 Tale certificato giustifica l'assenza della ricorrente, ma nulla dice in ordine alla indifferibilità di tale visita e dunque non giustifica la mancata preventiva comunicazione dell'allontanamento.
Il ricorso, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, non può che essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per competenze, oltre IVA e Cap come per legge e rimborso spese generali.
Ascoli Piceno, li 2.2.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
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