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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 382 /2024 R.G.L. promossa da:
C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
ER (AL) il 14.08.1982 e res. a NO NO (AL), Via
Arzani n. 107, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Michelatti e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Torino,
Via Pietro Piffetti n. 40, giusta delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino (C.F. ), P.IVA_1
domiciliataria in via Arsenale n. 21
APPELLATA
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 7.8.2024
Per l'appellata:
Come da memoria depositata il 17.12.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso diretto al Tribunale di Alessandria, - Parte_2 dipendente dell' con Controparte_1
l'inquadramento e l'anzianità di servizio documentata in atti, da ultimo con incarico di responsabile della sezione controlli e antifrode presso l'ufficio di Rivalta Scrivia - ha chiamato in giudizio l'Amministrazione esponendo che a seguito delle indagini penali svolte a suo carico dal Tribunale di Alessandria, per i delitti di cui agli artt. 640, 314 c.p. e 55 D. lgs n.165/2001 (proc. pen. n.3843/22
R.G.N.R. e con applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio per la durata di mesi tre), la convenuta aveva ritualmente incardinato il procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento (del 28.04.2023) di applicazione del“la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lett. a) e comma
1bis, del D. Lgs. 165/2001 a conclusione del procedimento disciplinare avviato con prot.n.3/Ris del 30/03/2023, ossia per non aver adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 42, comma 3, lett. e) del
CCNL Funzioni Centrali 2019-21 in materia di rilevazione della presenza, obblighi richiamati dal Direttore dell Parte_3
di Rivalta Scrivia con prot.n.2839/RU del 22/04/2016,
[...]
prot.n.138/RU del 19/01/2017 e prot.n.664/RI del 12/08/2021, avendo la S.V in maniera intenzionale, attestato falsamente la presenza in servizio in occasione degli episodi citati in premessa ed accertati nell'Ordinanza del 27.03.2023 e in particolare nei giorni 10
2 e 11 novembre 2022 ove la S.V. con modalità fraudolenta e avvalendosi di terzi (Sig. ) faceva risultare falsamente la Pt_4
propria presenza in servizio al fine di trarne vantaggio, inducendo in inganno l' (doc.5). Controparte_1
Rilevato che i fatti contestati ricalcavano pedissequamente l'ordinanza del G.I.P. di Alessandria, in merito agli episodi inerenti le omesse timbrature (in numero superiore a 20, in giornate comprese tra il 17.1.2022 e il 16.11.2022), in particolare per quelli del
18.1.2022, 2.2.2022, 8.2.2022 e 14.10.2022, nello specifico il ricorrente ha evidenziato trattarsi di fatti denunciati da un collega portatore di rancore nei suoi confronti e che vi erano elementi ex actis per dubitare della veridicità di tutto quanto denunciato. In ogni caso gli episodi oggetto di contestazione si erano verificati solo per colpa dovuta ad eccessiva buona fede in quanto capitava con frequenza che egli uscisse dall'ufficio senza timbrare ma solo per svolgere attività lavorative all'esterno e in molti casi restando all'interno dello spazio doganale
In merito agli episodi del 10 e 11 novembre 2022, inerenti false attestazioni di presenza in servizio (“… il giorno 10 novembre 2022 ove la S.V., dapprima usciva dall'Ufficio alle ore 16:34 senza timbrare per recarsi alle ore 17:00 al Bar Fornace di Villalvernia e a seguire presso la Sartoria Riparazione di Arquata Scrivia, poi produceva falsa attestazione di presenza in servizio con il concorso del Sig. , che aveva nella propria disponibilità il Persona_1
badge della S.V. e faceva risultare la timbratura in uscita alle ore
17:28. Il giorno successivo 11 novembre in occasione della verifica esterna presso la produceva ulteriore Controparte_2 CP_3
falsa attestazione di presenza in servizio sempre con il concorso del
Sig. allorquando questo timbrava per suo conto Persona_1
alle ore 7:43 ossia mentre la S.V. era impegnata in faccende
3 personali. Lo stesso Sig. effettuava una nuova timbratura per Pt_4 conto della S.V. alle ore 08:01”, doc.5) il ricorrente ha dedotto che si trattava di condotte caratterizzate da semplice colpa, dettate da leggerezza e superficialità ma non certamente da dolo.
Come già sostenuto nel corso della sua audizione a difesa, il giorno
10.11.2022 egli aveva interrotto la propria attività lavorativa verso le
16:30 ed era rientrato a casa avendo dimenticato il badge sulla scrivania insieme ad altri effetti personali. Il collega , Pt_4 accortosi dell'accaduto, aveva avvisato il superiore e timbrato il badge di quest'ultimo in uscita, per una mera gentilezza (evitare che venisse registrata un'entrata sul posto di lavoro al mattino e che la stessa restasse ininterrotta fino al giorno successivo). La mattina successiva, visto che entrambi dovevano svolgere un'attività di servizio poco distante dalla casa di esso ricorrente, il aveva Pt_4
timbrato il badge in entrata per il collega e poi raggiunto lo stesso sul luogo in cui avrebbe dovuto essere posta in essere la programmata attività ispettiva. Anche in questo caso il aveva agito non per Pt_4
frodare il datore di lavoro ma unicamente per gentilezza nei confronti di esso ricorrente che, in caso contrario avrebbe dovuto recarsi in auto presso la sede dell' di Rivalta Controparte_1
Scrivia, così allontanandosi dalla , per poi Controparte_2
insieme al ripercorrere la stessa strada a ritroso. Pt_4
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto l'annullamento del licenziamento disciplinare intimatogli con provvedimento 28.4.2023, siccome infondato e comunque sproporzionato ricorrendo, al più, gli estremi per l'applicazione di una sanzione conservativa.
Costituendosi in giudizio ha Controparte_1 precisato che a seguito dell'ordinanza interdittiva (del GIP di
Alessandria) notificata al ricorrente, presso la sede di lavoro il
29.3.2023 (doc.3), in data 30.3.2023 era stato avviato il
4 procedimento disciplinare (correlato al detto procedimento penale, doc.5), poi sfociato nel licenziamento impugnato (doc.8); ha quindi contestato analiticamente le avverse pretese e sostenuto di aver correttamente operato, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con sentenza n.61/2024, pubblicata il 26.2.2024, il Tribunale ha respinto il ricorso.
ha proposto appello, cui ha resistito l'appellata. Parte_2
All'udienza di discussione del 16.1.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle contestazioni relative al 10 e 11 novembre 2022 motivando come segue:
-in linea di fatto non v'è contestazione in merito al grave episodio del
10 e 11 novembre 2022, accertato da parte dei militari che hanno condotto le indagini nel procedimento penale n. 3843/2022 RGNR
Tribunale Alessandria, nonché sostanzialmente ammesso dal ricorrente e dal collega nel corso delle audizioni disciplinari Pt_4
del 19.4.2023;
-la ricostruzione alternativa fornita dal e dal ricorrente, Pt_4
secondo la quale il avrebbe provveduto ad effettuare le Pt_4 timbrature in luogo del collega per fagli una “gentilezza”, appare del tutto inverosimile;
-anche a voler credere che il ricorrente abbia dimenticato sul tavolo del collega zaino e portafogli (con all'interno il badge), circostanza non riscontrata in altro modo se non dalle dichiarazioni degli interessati, in ogni caso appare inverosimile che il non si sia Pt_2
accorto della mancanza (oltre che del portafogli e del badge) anche dello zaino al momento di entrare in auto e ritornare a casa;
-inoltre il ben avrebbe potuto accorgersi della mancanza del Pt_2
5 portafogli all'uscita dall'ufficio nel momento in cui cercava di timbrare in uscita e, quindi, avrebbe potuto ritornare dal collega e recuperare badge, portafoglio e zaino. Il perché ciò non sia avvenuto fa ritenere che il badge non sia stato dimenticato, ma volutamente lasciato al collega affinchè provvedesse alla timbratura in un momento successivo;
-la ricostruzione difensiva appare ancora più inverosimile in quanto dalle indagini è emerso che il giorno dopo ha timbrato in Pt_4
entrata (alle ore 7, 16) per sé e per il collega (alle ore 7,43), per poi timbrare in uscita per entrambi alle ore 8.01, così simulando che entrambi erano entrati (in momenti diversi) e usciti insieme dall'ufficio per svolgere la programmata attività ispettiva;
-se si fosse trattata di una “mera cortesia” nei confronti del collega che aveva dimenticato il badge, il avrebbe dovuto avvisare il Pt_4
ricorrente il quale il giorno successivo avrebbe dovuto presentarsi con urgenza a ritirare il badge ed evitare che, dopo una prima falsa timbratura, si procedesse ulteriormente ad altre false timbratura di presenza;
-proprio la circostanza che il collega aveva, secondo la prospettazione difensiva, utilizzato (seppure in buona fede) indebitamente il proprio badge (esponendolo ad eventuali conseguenze disciplinari), avrebbe reso necessaria la presenza fisica in ufficio il giorno successivo, oltre che per evitare la commissione di ulteriori irregolarità, anche per poter recuperare i propri effetti personali;
-nessuna di tali iniziative è stata assunta dal ricorrente il quale ha accettato (senza alcuna obiezione e senza utilizzare i rimedi amministrativi a lui ben noti in caso di omessa timbratura) non solo che il timbrasse in uscita al suo posto il giorno 10 novembre Pt_4
ma che ciò avvenisse anche per la timbratura in entrata (alle ore
6 7,43) e poi in uscita alla 8,01 per il giorno 11 novembre 2022;
-il ha avuto lo scrupolo di timbrare in entrata per il giorno 11 Pt_4
novembre 2022 in due tempi diversi: alle ore 7,16 per sé ed alle ore
7,43 per : in una situazione di “buona fede” la timbratura Pt_2
doveva avvenire in un unico contesto;
-del resto il ricorrente è stato notato con i servizi di OPC degli operanti mentre svolgeva altre attività di carattere personale in quel lasso di tempo in cui, grazie alla timbratura effettuata dal al Pt_4
suo posto, risulta presente in Ufficio;
- la condotta integra la fattispecie di cui all'art. 55 D. Lgs. 165/2001, in quanto la falsa presenza in ufficio è stata attestata mediante modalità fraudolente costituite, appunto, dalla timbratura effettuata con il proprio badge da parte del collega;
Pt_4
-la sanzione del licenziamento è proporzionata, attesa la modalità fraudolenta utilizzata, il ruolo di responsabilità rivestito dal ricorrente, la presenza di precedenti specifici fra cui un rimprovero verbale del
20 gennaio 2023 relativo ad altre violazioni poste in essere nel dicembre 2022;
-inoltre i fatti oggetto di contestazione sono intervenuti dopo che il
Direttore dell' aveva ribadito, nella Parte_5
disposizione di servizio del 12 agosto 2021 prot. N. 664/RI, le direttive in merito al rispetto degli adempimenti inerenti la rilevazione automatica delle presenze, con ciò dimostrando la dolosità di comportamenti la cui criticità era stata oggetto di specifica recente regolamentazione.
Con due motivi articolati, ripetitivi delle difese svolte, l'appello lamenta che il primo Giudice abbia ritenuto la condotta contestata sorretta da dolo, anziché da colpa, nonché proporzionata la sanzione espulsiva.
I motivi, congiuntamente esaminabili in quanto connessi, non sono
7 meritevoli di accoglimento per le ineccepibili argomentazioni svolte dal primo Giudice, esaurienti ogni profilo in contestazione, alle quali v'è ben poco da aggiungere.
Anche nel presente giudizio i fatti in contestazione non sono posti in discussione e la tesi difensiva, secondo la quale la condotta sarebbe sorretta da semplice colpa, dettata da leggerezza ma non da dolo, appare francamente pretestuosa, non ancorata ad alcun dato obiettivo e/o minimamente verosimile dal momento che, come punto per punto esplicitato dal primo Giudice, a fronte dell'asserita dimenticanza del portafoglio contenente il badge, l'appellante ben avrebbe potuto e dovuto, ove effettivamente in buona fede, attuare le disposizione di servizio e semplicemente compilare il modulo per l'omessa timbratura o, in alternativa, siccome avvisato dal il Pt_4 pomeriggio del 10.11.2022 (con il quale prima di uscire dall'ufficio aveva concordato il sopralluogo del giorno successivo, v. audizione a difesa del , mai contestata sul punto, doc. 27 appellata) Pt_4
rientrare in ufficio e recuperare il badge, senza esporre il proprio sottoposto a porre in essere una condotta per lui stesso pregiudizievole (anche in questo caso sanzionata con il licenziamento, dichiarato legittimo dal Tribunale di Alessandria con sentenza n.40/2024, passata in giudicato), oltre che per il . Pt_2
E' pacifico che in occasione delle timbrature in questione, attestanti la presenza in servizio, l'appellante era impegnato in attività di carattere personale (come accertato dall'attività di O.P.C. condotta dagli agenti di P.G. documentata in atti).
Che si tratti di condotta fraudolenta è poi ulteriormente confermato dall'assenza di coincidenza di orario delle timbrature in entrata, fatte dal il 11.11.2022, non altrimenti apprezzabili se non con Pt_4
l'intendimento di simulare entrate differenti il che, specularmente, vale anche per la timbratura in uscita del giorno prima, rispetto alla
8 quale è rimasto incontestato quanto ex adverso dedotto, vale a dire che a fronte dell'uscita effettiva del dall'ufficio alle ore 16,34 Pt_2
(constatata mediante OCP), la timbratura delle ore 17,30 ha consentito il completamento dell'orario giornaliero dell'appellante
(doc.17 appellata).
Non può porsi in dubbio che la condotta in esame sia stata consapevolmente posta in essere e che, la stessa, integri la fattispecie di cui all'art.55 quater D.lgs 165/2001(“1… si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
….
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.”).
Del tutto pretestuosa è altresì l'affermata lesione del diritto di difesa dell'appellante, per non aver il primo Giudice ammesso l'escussione del in qualità di teste. E' la stessa difesa del a Pt_4 Pt_2 definire i capitoli di prova dedotti “ripetitivi di quanto già dichiarato nel verbale di audizione relativo al procedimento disciplinare, ritualmente prodotto” (v. pag.9 appello, doc.7, 27 appellata), e poiché la tesi difensiva in tale sede sostenuta corrisponde a quella svolta in giudizio, condivisibilmente il Tribunale non ha dato corso all'istruttoria in quanto irrilevante e vertente su fatti pacifici.
Va dunque ravvisato il grave disvalore della condotta in esame, sia in
9 quanto connotata dall'intenzionalità dell'elemento soggettivo, sia avuto riguardo alle modalità, siccome realizzata con altro soggetto, sottoposto del , tenuto altresì conto delle mansioni da Pt_2 quest'ultimo svolte, in qualità di Responsabile della Sezione Controlli
e Antifrode con attribuzione dell'Incarico di Responsabilità dal
4.7.2019 (tra l'altro con “l'obbligo di vigilare sulla presenza in sevizio dei dipendenti e sul rispetto da parte dei medesimi dell'orario di lavoro”, prot.n.664/RI del 12/08/2021).
La gravità della condotta è tale da giustificare l'irrimediabile lesione del rapporto fiduciario e, quindi, dell'affidamento datoriale nel futuro adempimento, da parte del dipendente, degli obblighi posti a suo carico e, pertanto, la sanzione espulsiva deve considerarsi proporzionata. Né la considerazione che, secondo la stessa difesa dell'appellante, costituisce dato di fatto “granitico e incontestabile
(che) il dott. , spesso e volentieri, entrava ed usciva dal posto Pt_2 di lavoro dimenticando di utilizzare il proprio badge!” (v. appello pag.8), fornisce elementi a contrario.
Il fatto poi che l'Amministrazione abbia espresso (dopo il licenziamento) un giudizio più che positivo in merito alle mansioni svolte dal nell'anno 2022, diversamente da quanto affermato Pt_2 dall'appellante, non rileva ai fini della decisione, trattandosi di valutazione strettamente inerente l'espletamento dei compiti assegnati al dipendente.
In definitiva l'appello è respinto. Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
10 P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro 6.946,00 oltre oneri accessori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 16.1.2025
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott. Piero Rocchetti
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