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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5292/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5292/2024 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Vigevano (PV), via Tagliamento n. 8 (avv. Erica Costa)
e
, C.F. , nata ad [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Punta Marina Terme (RA), via del Remo n. 85 (avv. Ilaria Giambuzzi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 16.12.2024; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli nata ad [...] il Persona_1
19/03/1991, e nato ad [...] il [...]; Persona_2
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, nato ad [...] il [...], e , C.F. C.F._1 CP_1
, nata ad [...] il [...], celebrato con rito concordatario in C.F._2
Augusta (SR) in data 22/02/1991, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 1991, n. 8, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Augusta (SR) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi riconoscono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che dunque non
ricorrono i presupposti per richiedere l'uno all'altro l'assegno divorzile;
b) entrambi i coniugi hanno, comunque, già provveduto a definire ogni e qualsiasi precedente
rapporto economico tra gli stessi e a dividere i beni comuni;
c) entrambi i coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.”
Ravenna, 03/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5292/2024 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Vigevano (PV), via Tagliamento n. 8 (avv. Erica Costa)
e
, C.F. , nata ad [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Punta Marina Terme (RA), via del Remo n. 85 (avv. Ilaria Giambuzzi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 16.12.2024; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli nata ad [...] il Persona_1
19/03/1991, e nato ad [...] il [...]; Persona_2
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, nato ad [...] il [...], e , C.F. C.F._1 CP_1
, nata ad [...] il [...], celebrato con rito concordatario in C.F._2
Augusta (SR) in data 22/02/1991, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 1991, n. 8, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Augusta (SR) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi riconoscono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che dunque non
ricorrono i presupposti per richiedere l'uno all'altro l'assegno divorzile;
b) entrambi i coniugi hanno, comunque, già provveduto a definire ogni e qualsiasi precedente
rapporto economico tra gli stessi e a dividere i beni comuni;
c) entrambi i coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.”
Ravenna, 03/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi