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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 16 giugno 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di conIGlio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1287 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 29 febbraio 1984 e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...], entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore (C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...], entrambi C.F._3 elettivamente domiciliati ad Alba Adriatica (TE), S.S. 16 Adriatica n.7/C, presso e nello studio dell'Avv. SImar Frattarelli, che li rappresenta e difende entrambi in virtù di procura alle liti alle liti allegata all'atto di citazione;
- attori - contro
(P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.
, con sede in in Circonvallazione Ragusa, n. 1, Controparte_2 CP_1 elettivamente domiciliata a Pescara, in via Firenze n. 117, presso e nello studio dell'Avv. Giulia Di Donato, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
- convenuta -
1
(C.F.: ), nato a [...] il 29 gennaio CP_3 C.F._4
1955, ivi residente, con domicilio eletto presso la casella di Posta Elettronica
Certifica “ , appartenente all'Avv. Silvio Email_1
Marozzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- altro convenuto - nonché contro
P. IVA: ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro tempore Avv. Pierluigi Mancuso, con sede legale in San Cesario (MO), Corso Libertà n. 53, elettivamente domiciliata a
Silvi (Te), Via Benedetto Croce n. 13., presso e nello studio dell'Avv. Antonio
D'Ovidio, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Davide Oliva, la rappresenta e difende, come da procura allegata alle liti alla comparsa di costituzione.
- terza chiamata -
Oggetto: responsabilità sanitaria;
risarcimento del danno.
Conclusioni:come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata in data 16 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, in proprio ed in qualità di genitori esercenti la Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore (nato il 21 Persona_1 agosto 2019 a S. Omero), hanno convenuto in giudizio, avanti l'intestato
Tribunale, l' , nonché il dott. al Controparte_1 CP_3 fine di ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità concorsuale e/o solidale dei medesimi, al risarcimento dei danni patiti in ordine alla dedotta ipotesi di malpractice sanitaria contestata (in specie, omessa diagnosi di malformazioni fetali, sub specie anoftalmia e microftalmia).
In particolare, a sostegno della pretesa risarcitoria, gli attori hanno esposto, in punto di fatto, che:
- , dal mese di novembre 2018 allorquando è rimasta Parte_2 incinta, è stata seguita, dal punto di vista clinico ed ecografico, per l'intera durata della gravidanza, dal dott. , presso il Dipartimento CP_3
2 Materno Infantile della ASL di - ospedale di S. Omero, che CP_1 invero, già nei mesi prima del concepimento, aveva seguito e visitato la gestante, la quale stava cercando di rimanere incinta;
- in data 14 dicembre 2018, la IG.ra si è recata a visita nel Parte_2 predetto nosocomio e, in tale occasione, il dott. , pur sapendo che la CP_3 stessa stava cercando di rimanere incinta ed in presenza di riferiti sintomi di gravidanza, le ha prescritto un farmaco progestinico (il Primolut Nor) che la paziente ha assunto per una intera settimana, sino al 21 dicembre
2018, venendo rassicurata sulla non pericolosità della relativa assunzione ai fini della gravidanza;
- in data 17 gennaio 2019, la IG.ra ha eseguito ecografia di Parte_2 screening presso l'ambulatorio del dott. , il quale, in tale occasione, CP_3 non ha ravvisato alcun tipo di anomalia fetale;
- in data 14 febbraio 2019, la IG.ra ha eseguito ecografia di Parte_2 screening del I trimestre di gravidanza, all'esito della quale, parimenti, non state ravvisate anomalie di sorta nel feto;
- in data 11 aprile 2019, la IG.ra ha eseguito ecografia di Parte_2
screening del II trimestre di gravidanza (c.d. “ecografia morfologica”), in occasione della quale la ecografista dott.ssa non Controparte_5 ha ravvisato alcuna anomalia fetale, al pari del dott. , il quale ha CP_3 visionato il referto e le immagini ecografiche allegate;
in particolare, con riferimento agli occhi ed alle orbite del feto, nel referto della ecografia morfologica è riportato che entrambe le orbite sono state correttamente visualizzate (“orbite visualizzate”) e, nell'esame del loro contenuto, non sono state riscontrate anomalie;
- nei mesi successivi, la gravidanza è proseguita nella normalità e senza problematica alcuna, e, anche in occasione delle ecografie successive, in particolare quella di accrescimento, i sanitari presso il nosocomio convenuto non hanno ravvisato, a loro dire, alcuna anomalia nella struttura degli organi e nel loro sviluppo del feto;
- è infatti solo in occasione della nascita, avvenuta in data 21 agosto 2019 a seguito di parto con taglio cesareo, che essi attori hanno potuto apprendere delle gravissime malformazioni agli occhi del piccolo e, segnatamente, di “anoftalamia all'occhio destro, microftalmia Per_1
3 all'occhio sinistro, aniridia parziale e coloboma corioretinico”, come attestato dalla cartella clinica del ricovero presso l'Ospedale dal 21 CP_6 agosto 2019 al 25 agosto 2019: praticamente, il bulbo oculare destro è totalmente assente, mentre quello sinistro ha una ridottissima dimensione, con la conseguenza che il piccolo è soggetto non Per_1 vedente;
- dimesso dall'Ospedale di S. Omero, il neonato è stato visitato dagli specialisti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, i quali hanno diagnosticato microftalmia estrema all'occhio destro e microftalmia, aniridia parziale e coloboma corioretinico all'occhio sinistro, come risulta dal relativo referto del 26 agosto 2019: in data 15 settembre 2019; quindi, il piccolo è stato ricoverato presso il predetto ospedale Per_1 romano, ove è stato poi dimesso il 17 settembre 2019 con diagnosi di occhio destro “Anoftalmia” e di occhio sinistro “Microftalmo”;
- va dunque censurata la gravissima negligenza e dunque responsabilità della e, in particolare, della ecografista dott.ssa Parte_3 [...]
, che ha eseguito l'ecografia, e del dott. , che ne ha CP_5 CP_3 esaminato le risultanze, i quali, in occasione delle ecografie eseguite e, soprattutto, dell'esame ecografico del II trimestre (la c.d. ecografia morfologica, che persegue proprio lo scopo di studiare a fondo il feto e tutti gli organi al fine di escludere la presenza di anomalie e malformazioni), non si sono colpevolmente avveduti della totale mancanza del bulbo oculare nell'occhio destro, che invero non si è mai formato, e delle dimensioni ridottissime del bulbo oculare nell'occhio sinistro, quest'ultimo solo inizialmente formatosi, ma poi non sviluppatosi, posto che sia l'anoftalmia all'occhio destro, sia la microftalmia dell'occhio sinistro erano perfettamente ed agevolmente riscontrabili, “secondo le Linee Guida del tempo e in ogni caso secondo i canoni di perizia e diligenza”, in occasione della ecografia morfologica dell'11 aprile 2019, allorquando la IG.ra era ancora per legge in tempo Parte_2 per procedere alla interruzione volontaria della gravidanza;
- infatti, le Linee Guida SIEOG e ISUOG “prescrivono la visualizzazione delle orbite, del cristallino, lo studio delle orbite oculari e del loro contenuto”, studio che consente inter alia di escludere patologie orbitarie, come ipo e iper
4 telorismo, buftalmia (aumento patologico del volume globulare), anoftalmia e microftalmia, le ultime due essendo in particolare “anomalie evidenti persino all'esame superficiale con apparecchiatura di bassa qualità”;
- nel caso di specie, una volta visualizzate correttamente - come riportato nel referto della ecografia morfologica dell'11 aprile 2019 - le orbite, non poteva assolutamente sfuggire all'esame dei sanitari l'assenza totale del bulbo oculare destro: dall'esame in parola, infatti, sono visibili e perfettamente visualizzate le orbite, ma si riscontra la totale mancanza del cristallino nell'occhio destro e solo un piccolo accenno di cristallino nell'occhio sinistro, per cui la totale mancanza del bulbo oculare destro avrebbe dovuto indurre i sanitari della a comunicare Pt_3 CP_1 tempestivamente ad essi genitori la grave malformazione presente o, quantomeno, avrebbe dovuto indurli a compiere immediatamente ulteriori e più approfonditi accertamenti;
- in definitiva, la condotta dei sanitari, anche a prescindere dalle prescrizioni delle linee guida, consistita nel non essersi avveduti della mancanza totale del bulbo oculare destro e dell'arresto di sviluppo del bulbo oculare sinistro e, comunque, nel non avere disposto ulteriori esami in presenza delle predette anomalie, non sono state conformi alle norme e regole di perizia e diligenza che si richiedono nell'ambito della prestazione sanitaria loro dovuta;
- è stato quindi attivato da parte di essi genitori procedimento di A.T.P. avanti al Tribunale di Teramo (rubricato al R.G. n.1028/2020), culminato con C.T.U., che, tuttavia, “ha concentrato il proprio vaglio esclusivamente sul contenuto delle linee guida, giungendo alla conclusione che le indicazioni delle linee guida nel caso di specie sono state rispettate (conclusione peraltro errata),”, senza però concludere “in modo espresso circa la conformità dell'operato dei sanitari della “alle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia Parte_3 dell'arte medica” nonché “alle metodiche medicochirurgiche stabilite dalla prassi
e dalla scienza medica” a prescindere e al di là dalle linee guida” (p. 7 citazione);
- infatti, il C.T.U., pur avendo affermato e reputato che son state rispettate le Linee Guida applicabili al caso di specie, ha comunque nel contempo illustrato la non conformità dell'operato dei sanitari della Pt_3 CP_1 alle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia dell'arte medica,
5 avendo in particolare affermato che, “nonostante non sia richiesta dalle linee guida, la visualizzazione del contenuto delle orbite oculari, ed in particolare dei cristallini facilmente evidenziabili, è generalmente perseguita dagli ecografisti nel corso degli esami ecografici morfologici, perché notoriamente più esaustiva di quella con approccio laterale”, affermazione dirimente ai fini della decisione della presente controversia;
- infatti, la verifica dell'osservanza delle Linee Guida non esaurisce affatto l'accertamento della colpa medica, sotto il profilo della c.d. colpa generica, essendosi peraltro gli operatori sanitari accontentati di immagini ecografiche di scarsa definizione ed al contempo avendo eseguito l'esame ecografico solo con approccio laterale, non ottenendo nessuna immagine con approccio ventrale, senza peritarsi di ottenere una visualizzazione delle orbite che consentisse di meglio visualizzare e valutare anche l'anatomia delle cavità orbitarie e di percepire la presenza almeno del cristallino;
- pertanto, essi genitori, avendo appreso solo in occasione della nascita delle malformazioni del piccolo , hanno chiesto, in proprio, il Per_1 risarcimento del: (a) danno (non patrimoniale) “da nascita indesiderata del figlio disabile e per il mancato consenso informato circa le malformazioni del feto”, quantificato nella somma di € 147.054,50 in favore della gestante
(corrispondente ad un danno biologico pari al 25-26%) Parte_2
e nella somma di € 81.123,80 in favore del padre Parte_1
(corrispondente ad un danno biologico pari al 16-18%), il (b) danno (non patrimoniale) morale, nella misura percentuale del 50% del danno biologico ripotato da ciascuno dei genitori e, quindi, nella misura di €
73.527,25 per la madre e nella misura di € 40.561,90 per il padre, (c) il danno (non patrimoniale) da mancata informazione (consenso informato) delle gravi malformazioni del piccolo , Per_1 informazioni che la madre e il padre avevano il diritto di ricevere, stimato nell'importo di € 50.000,00, oltre che (d) i danni patrimoniali, intesi come
“spese e oneri economici superiori rispetto a quelli normalmente necessari per il mantenimento di un minore sano”, quantificati nella misura di € 480.000,00; inoltre, in considerazione del fatto che le malformazioni del piccolo sono state eziologicamente causate dal farmaco progestinico Per_1
6 (il Primolut Nor) prescritto dal dott. ed assunto dalla gestante dal CP_3
14 al 21 dicembre 2018, essi attori, in qualità di genitori del neonato, hanno chiesto il risarcimento del danno biologico patito dal neonato e quantificato nella somma € 1.025.051,00 (corrispondente al danno biologico permanente dell'85% per un neonato al primo anno di vita).
Gli attori, pertanto, sulla scorta di quanto sopra, hanno rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono: “- accertare e dichiarare la responsabilità della e del Dr. nella causazione di tutti i danni Parte_3 CP_3 patrimoniali, non patrimoniali e morali sofferti dai IGg.ri e Parte_1
, in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul Parte_2 figlio minore come descritti in narrativa;
- per l'effetto, condannare la Per_1
e il Dr. , in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_3 CP_3 suddetti in favore dei genitori, nella complessiva misura di € 873.169,84, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- inoltre, accertare e dichiarare la responsabilità della e del Dr. o, eventualmente, la Parte_3 CP_3 esclusiva responsabilità di quest'ultimo, per avere prescritto un farmaco controindicato in gravidanza arrecando i danni tutti alla salute e morali al minore
come descritti in narrativa: - per l'effetto, condannare la Persona_1 [...]
e il Dr. , in solido tra loro, ovvero, in alternativa, il solo Dr. Parte_3 CP_3
al risarcimento dei danni suddetti arrecati al minore CP_3 Persona_1 nella misura di € 1.025.051,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o
[...] minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- con vittoria delle spese di lite”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la , la quale, Parte_3 dopo aver eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, per essere stata introdotta erroneamente con atto di citazione, anziché mediante ricorso ex art. 702-bis
c.p.c., ha evidenziato l'infondatezza degli addebiti mossi nei confronti del proprio personale coinvolto nella vicenda sanitaria, oltre alla mancata dimostrazione, a carico degli attori, del nesso causale fra le asserite ed indimostrate omissioni poste in essere dai propri sanitari ed i danni lamentati.
Nel dettaglio, la ASL convenuta ha precisato che l'ecografia morfologia dell'11 aprile 2019 è stata eseguita dai sanitari del presidio ospedaliero di Sant'Omero
7 in maniera scrupolosa, perita e completa, mediante l'utilizzo di apparecchiature ad alta definizione e secondo le modalità suggerite dalle
Linee Guida in materia pubblicate dalla Società Italiana di Ostetricia e
Ginecologia (S.I.E.O.G.) all'epoca vigenti, rilevando come il quadro clinico emerso da tale indagine ecografica mostrasse la regolare presenza delle orbite e l'assenza di malformazioni prenatali e/o di dati clinici che ponessero indicazione di eseguire ulteriori approfondimenti diagnostici, non essendo infatti la ricerca dei cristallini indicata nelle Linee Guida sull'ecografia morfologica, che in verità si limitavano ad indicare la valutazione della presenza delle orbite fetali. Inoltre, la ASL ha ritenuto infondati gli assunti di parte attrice in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge per poter procedere all'interruzione volontaria della gravidanza.
Pertanto, la , non ravvisando alcun inadempimento a Parte_3 carico dei sanitari, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo SI. Giudice del Tribunale di Teramo, contrariis rejectis, in via preliminare: - accertare, riconoscere e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, in quanto proposta con atto di citazione, anziché nelle forme del rito sommario, così come previsto dell'art. 8, comma n. 3 della Legge 24/2017, con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese di giudizio;
in via principale: - integralmente rigettare, poiché infondata sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi dedotti in narrativa, la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio, detrarre dalle somme che dovessero essere riconosciute a favore degli odierni attori, tutte le somme ed emolumenti previdenziali ed assistenziali corrisposti e corrispondendi in favore del piccolo per indennità di assistenza, invalidità, Persona_1 accompagnamento ed assegni ordinari di invalidità; - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata con l'atto introduttivo, ascrivere la responsabilità dei danni lamentati da parte attrice all'operato del Dott. , il CP_3 quale, in regime libero professionale, ha avuto in cura la IG.ra , rivolatasi Parte_2 privatamente alle sue cure sia prima, che durante l'intero periodo di gestazione.”
Anche il dott. si è tempestivamente costituito in giudizio, CP_3 contestando integralmente le domande ex adverso formulate e chiedendo, a
8 sua volta, il coinvolgimento nell'odierno procedimento della propria
Compagnia di assicurazione per la responsabilità civile professionale, la
In particolare, il dott. ha evidenziato che: Controparte_4 CP_3
- la prescrizione del farmaco progestinico da lui eseguita non è stata colposa, né comunque causalmente ricollegabile alle malformazioni con cui è nato il bambino: la IG.ra , infatti, all'epoca della prescrizione Parte_2
farmacologica (avvenuta il 14 dicembre 2018), non risultava essere incinta, avendo comunicato via whatsapp tre giorni prima di essersi sottoposta - con esito negativo - ad un esame per l'accertamento della gravidanza e l'assunzione del farmaco è poi cessata sette giorni dopo, precisamente il 21 dicembre 2018, al primo sospetto della gravidanza in atto, poi diagnosticata, in termini di probabilità, il 29 dicembre 2018 e, in termini di certezza, il 17 gennaio 2019;
- in ogni caso, non sussiste derivazione causale delle malformazioni rispetto alla assunzione del farmaco progestinico prescritto, in quanto la controindicazione del Primonut Nor non è legata a possibili effetti nocivi sull'organo della vista del nascituro, bensì al rischio di virilizzazione dei feti femmina, inconveniente, questo, del tutto estraneo al caso di specie;
- inoltre, la anoftalmia e la microftalmia, specie se isolate come nel caso di specie e cioè non associate ad altre sindromi, sono anomalie piuttosto rare e la relativa patogenesi è complessa e poco conosciuta;
inoltre, l'indagine genetica compiuta presso il Bambino Gesù di Roma, per le molteplici ragioni espresse nel referto “non esclude la possibilità “che l'indicazione clinica per la quale è stato richiesto “il test abbia basi genetiche” e d'altro canto esistono anche cause non infettive, quali l'ipertermia, l'esposizione a raggi x, a solventi chimici e l'assunzione di alcool;
- ancora, la quantificazione dei danni specie iure proprio richiesti è esagerata, soprattutto in riferimento a quelli relazionali, che costituiscono una duplicazione dei danni non patrimoniali.
Pertanto, il dott. ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo CP_3 al Tribunale, previa autorizzazione alla chiamata della propria Compagnia assicurativa, di: “a) respingere tutte le domande attrici, con ogni più opportuna statuizione e conseguenziale pronuncia, anche in punto di spese;
b) nella non concessa ipotesi che tali domande trovassero anche parziale accoglimento, salvo gravame,
9 dichiarare l' e/o l' ciascuna Controparte_1 Controparte_4 per quanto di ragione, obbligate a tenere indenne il dr. , ponendo il Tribunale CP_3 direttamente a loro carico i relativi oneri di condanna, anche per spese di soccombenza verso gli attori o comunque condannandole a rimborsargli tutto quanto egli fosse costretto a pagare loro per tali titoli;
c) condannare, almeno l' CP_4 CP_4
a rifondergli le spese di resistenza ex art. 1917 comma 3° c.c., salvo le ulteriori di soccombenza se la Compagnia negasse la garanzia o l contestasse Controparte_1
l'obbligo di tutela assicurativa.”
Autorizzata dell'allora giudice titolare del fascicolo la predetta chiamata del terzo, si è costituita in giudizio Controparte_4 che, “con riferimento alla domanda promossa dagli attori”, ne ha chiesto, in via principale, il rigetto e, in via subordinata, previa individuazione delle specifiche quote di colpa addebitabili a ciascun convenuto, la condanna dei medesimi al risarcimento del danno effettivamente individuato come immediatamente riconducibile all'accertato inadempimento, defalcato degli emolumenti previdenziali ed assistenziali già incassati e che incasseranno gli attori per l'indennità di assistenza, invalidità, accompagnamento ed assegni ordinari di invalidità; “con riferimento alla domanda di garanzia svolta dal Dott.
nei confronti di , invece, quest'ultima ha CP_3 Controparte_4 chiesto, in via principale, di “respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o della prescrizione del diritto alla garanzia e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nel contratto, nonché, in generale, per l'estraneità della domanda di manleva dall'oggetto della garanzia assicurativa;
in via subordinata, ridurre gli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo indicato in atti o risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti della quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato (di cui si chiede la specifica determinazione) e di quelli di massimale, comunque con esclusione delle spese legali;
con condanna al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Così instauratosi il contraddittorio fra tutte le parti, la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso la C.T.U. previamente
10 espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. avanti l'intestato
Tribunale (rubricato al R.G. n.1028/2020) nonché il duplice richiamo a chiarimenti del Collegio Peritale investito dell'A.T.P. previamente introdotto dagli odierni attori e, segnatamente: il primo richiamo è stato effettuato all'udienza del 17 maggio 2023 dal precedente titolare del fascicolo, che ha chiesto al Collegio Peritale di riferire “a) se la scoperta della malformazione del feto, in epoca antecedente al parto, avrebbe potuto migliorare o risolvere, attraverso protocolli terapeutici, lo stato patologico del feto”; b) “In caso affermativo, riferisca il ctu se vi è stato comportamento omissivo o commissivo da parte dei sanitari secondo
i normali canoni di diligenza, perizia e prudenza al di là delle specifiche linee guida.
In particolare, riferiscano i ccttuu se le malformazioni riscontrate nel feto avrebbero potuto essere evidenziate con attività diagnostica entro i primi 90 giorni di gestazione”, con chiarimenti depositati nel fascicolo telematico dal Collegio
Peritale in data 28 novembre 2023; il secondo richiamo a chiarimenti è stato invece richiesto dallo scrivente magistrato - divenuto titolare del fascicolo solo in data 12 marzo 2024 -, mediante ordinanza riservata emessa in data 23 settembre 2024, con la quale, ribadita la pregiudiziale necessità di ottenere dai
Consulenti Tecnici d'Ufficio ulteriori chiarimenti rispetto all'elaborato peritale depositato in sede di ATP ed alle note depositate in data 28 novembre
2023, ha sottoposto al Collegio Peritale “il seguente quesito a chiarimento:
“Dicano i Consulenti Tecnici d'Ufficio, dopo aver espressamente ribadito il contenuto specifico delle linee guida applicabili al caso di specie, se la ricerca e la valutazione del cristallino rappresentano un accertamento ordinario in fase di esami ecografici morfologici, che, indipendentemente dalle linee guida, viene sovente effettuato nella prassi e, in caso positivo, con quale frequenza o statistica.”, con chiarimenti depositati nel fascicolo telematico dal Collegio Peritale in data 20 gennaio
2025.
Pertanto, all'udienza cartolare del 17 febbraio 2025, il Tribunale, esaminati i chiarimenti depositati dal Collegio Peritale in data 21 gennaio 2025
e ritenuta la causa suscettibile di essere decisa sulla base del compendio probatorio acquisito, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza odierna (16 giugno 2025), con termine alle
11 parti sino al 16 maggio 2025 per il deposito di eventuali sintetiche memorie difensive.
Quindi all'odierna udienza, lette le memorie difensive e le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza depositate dalle parti, la causa è stata decisa come di seguito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è processo attiene all'accertamento dell'eventuale responsabilità delle parti convenute per profili di negligenza o imperizia, connessi alla indagine ecografica espletata del personale sanitario coinvolto che non ha rilevato malformazioni fetali e da cui deriverebbero le pretese risarcitorie elevate dagli odierni attori come sopra meglio specificate.
Prima di esaminare il merito della questione, si reputa utile chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità medica.
Vertendosi in particolare in tema di responsabilità dell'azienda ospedaliera e del medico dipendente, è opportuno premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza (che ha trovato ulteriore avallo normativo nella riforma attuata con la legge 8 marzo 2017, n.
24, nota come “legge Gelli - Bianco”, almeno relativamente all'inquadramento del rapporto tra paziente e struttura sanitaria), in ipotesi di danni riportati a seguito di errato trattamento sanitario e comunque di inesatta esecuzione della prestazione medica, il titolo della responsabilità ascrivibile all'azienda ospedaliera o, più in generale, alla struttura sanitaria è di natura contrattuale.
Infatti, a partire dalla sentenza del 1 luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente aderito all'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, al paziente rinviene la propria fonte in un contratto obbligatorio atipico, il c.d. contratto di “spedalità” (detto anche di “assistenza sanitaria”), che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – e quindi anche con la sola accettazione del paziente presso la struttura (cfr. Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia alle prestazioni principali di carattere prettamente sanitario, sia alle prestazioni secondarie ed accessorie
(fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, et similia).
12 Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, dal quale, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero
(somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. un., n.
9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio
2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva quindi che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato), per adempiere le proprie prestazioni, si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore, che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; cfr. altresì
Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
13 La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul noto brocardo “cuis commoda, eius et incommoda” o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascrivere alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato
(quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. n. 6756 del 17 maggio 2001) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente concertato con il paziente.
Inquadrata dunque nell'alveo contrattuale la responsabilità della struttura nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza che la distinzione fra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni
Unite Civili (cfr. sentenza, n. 577dell'11 gennaio 2008), che hanno statuito che l'inadempimento che rileva nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. “di condotta” non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente
14 del danno, ciò comportando che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Pertanto, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr.
Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite;
nello stesso senso, cfr. altresì Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Successivamente, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto
a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”; questo in quanto è riscontrabile, a ben vedere, con riguardo al nesso eziologico, “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo
15 del diritto).”. Pertanto, allorquando resta incerta la causa dell'evento, occorre distinguere fra la causalità relativa all'evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno (causalità giuridica) e la causalità concernente la possibilità - rectius impossibilità - della prestazione, nel senso che:
“Consequenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile.
Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che
l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo”. (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 18392 del 26 luglio 2017).
Il regime giuridico sin qui delineato, che – alla luce della riferita elaborazione giurisprudenziale – accomunava la responsabilità della struttura sanitaria (pubblica o privata) e quella del medico (anche “strutturato”) è stato profondamente inciso, relativamente alla seconda, dalla sopra citata legge
Gelli-Bianco, entrata in vigore in data 1 aprile 2017, che, in controtendenza rispetto al granitico orientamento ermeneutico sino a quel momento sviluppatosi, ha di fatto creato un doppio binario, qualificando giuridicamente la responsabilità del medico espressamente come aquiliana ex art. 2043 c.c., con i noti riflessi in termini di aggravamento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato (onerato della dimostrazione di tutti gli elementi – soggettivi ed oggetti - costitutivi dell'illecito) e di riduzione della durata dei tempi di prescrizione.
Deve peraltro, da ultimo, rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che le norme sostanziali contenute nella legge
16 , e quindi sicuramente quelle concernenti la natura giuridica della Parte_4 responsabilità (della struttura o del singolo operatore sanitario) che viene in rilievo, non sono dotate di efficacia retroattiva, fatte salve quelle in materia di liquidazione del danno (cfr., in particolare, sentenza di Cass. civ., sez. III, n.
28994 dell'11 novembre 2019, secondo cui “Le norme sostanziali contenute nella
L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”).
Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di responsabilità medica e delineata la distribuzione dell'onere della prova incombente sulle parti, è ora possibile procedere all'analisi del merito della controversia, dovendosi infatti respingere l'eccezione preliminare sollevata dalla ASL di inammissibilità della domanda attorea sul presupposto secondo cui “i SIg.ri e avrebbero dovuto Parte_1 Parte_2 introdurre il presente giudizio con rito sommario di cognizione, mediante deposito e notifica di ricorso ex art. 702 bis c.p.c.” (p. 5 comparsa ASL), e non invece con atto di citazione, come prescritto dalla normativa di riferimento (i.e. dall'art. 8
L. n. 24/2017): a tal riguardo, è sufficiente infatti osservare che l'eventuale introduzione con rito diverso da quello di legge comporterebbe unicamente la necessità della conversione del rito in quello previsto, ma non potrebbe determinare l'inammissibilità della domanda, in aderenza al condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'avvenuta proposizione della domanda con citazione anziché con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. non comporti alcuna nullità, né sia causa di inammissibilità o improcedibilità della domanda, in virtù del principio generale di conservazione degli effetti degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. civ. 21671/2017;
Cass. 1020/2017; Cass. civ. n. 27343/2016); peraltro, nel caso di specie, il giudizio è stato introdotto con atto di citazione e ha per l'effetto comportato l'applicazione di un rito che, a ben vedere, implementa ed irrobustisce le possibilità di difesa della controparte, anziché ridurle, per cui nessuna violazione può ritenersi avvenuta.
17 Passando così al merito, si intende sin da ora chiarire che non appare né opportuna né necessaria la rimessione della causa in fase istruttoria - richiesta dagli attori in sede di memoria conclusionale e ribadita con le ultime note di trattazione scritta - al fine di convocare il Collegio Peritale a (nuovi ulteriori) chiarimenti o di addirittura revocare la Consulenza Tecnica d'Ufficio già espletata per disporne una nuova, e ciò in ragione del carattere - come si avrà modo di rilevare nel prosieguo - completo, esaustivo e debitamente ed efficacemente motivo della relazione peritale depositata in AT.P., corredata dai chiarimenti via via forniti dal Collegio Peritale nel corso dell'odierno giudizio di merito.
Ciò premesso, è ora possibile catalizzare l'attenzione sulle pretese risarcitorie elevate dagli attori, che, lo si rammenta, solo in occasione della nascita, hanno potuto apprendere le patologie oculari da cui è affetto il piccolo
. Per_1
In particolare, si è anticipato che gli attori hanno chiesto, in proprio favore, il ristoro di quello che viene tradizionalmente definito “danno da nascita indesiderata” in ragione delle malformazioni fetali il cui omesso rilevamento nel corso delle indagini ecografiche espletate non ha consentito alla gestante di esercitare il proprio diritto di scegliere l'interruzione della gravidanza, oltre che del danno morale, del danno da “mancata informazione” delle gravi malformazioni e dei danni patrimoniali intesi come “spese e oneri economici superiori rispetto a quelli normalmente necessari per il mantenimento di un minore sano”, mentre, in qualità di genitori e quindi in favore del piccolo
, hanno chiesto il risarcimento del danno biologico permanente da Per_1 quest'ultimo patito, sul presupposto secondo cui la anoftalmia all'occhio destro e la microftalmia all'occhio sinistro sarebbero eziologicamente collegate ad un farmaco (il Primolut Nor) assunto dalla IG.ra su Parte_2 prescrizione del dott. . CP_3
Muovendo, per comodità d'esposizione, dall'analisi di quest'ultima domanda risarcitoria, osserva il Tribunale che la documentazione versata in atti, la C.T.U. espletata nel corso dell'A.T.P. ed i chiarimenti offerti nel corso del presente giudizio escludono la sussistenza del nesso di causalità fra le malformazioni riscontrate nel neonato da un lato e l'assunzione del Primolut
Nor prescritto dal medico convenuto dall'altro lato.
18 Infatti, sulla base di quanto accertato dal Collegio Peritale, la scienza medica non offre evidenze che l'assunzione del Primonut Nor - farmaco a base di noretisterone o norentindrone acetato - assunto, dietro prescrizione del dott. , dalla IG.ra dal 14 dicembre 2018 al 21 dicembre 2018 – CP_3 Parte_2 quindi nel periodo che “coincide con l'epoca di sviluppo della vescicola” – possa avere esplicato efficacia causale rispetto alle malformazioni oculari del piccolo
. Per_1
Più in particolare, gli Ausiliari hanno osservato che “non è descritto in letteratura scientifica un rischio teratogeno associato al noretisterone acetato, mentre
l'unico effetto avverso descritto consiste in un rischio di virilizzazione dei feti femmina per l'assunzione dopo la ottava settimana di gestazione”, circostanza non riscontrata affatto nel caso di specie, ribadendo che, “nella letteratura scientifica esistente sulla anoftalmia/microftalmia, mai viene citato tra i teratogeni ambientali conosciuti né il noretisterone acetato né altri ormoni sessuali.”
Pertanto, “si può concludere che gli elementi a sostegno dell'ipotesi di un nesso di causa tra assunzione di noretisterone acetato e anoftalmia – microftalmia sono assenti, mentre risulta più plausibile l'ipotesi che la malformazione sia riconducibile ad una causa genetica od ambientale al momento non nota (come risulta avvenire nel 30% dei casi di microftalmia-anoftalmia bilaterale).” (cfr. p. 18 C.T.U.), concludendo in maniera espressa e chiara che “Non sussistono elementi scientifici per stabilire un nesso di causa tra l'assunzione di primolut NOR nella gravidanza iniziale e l'anoftalmia-microftalmia fetale.” (cfr. p. 23 C.T.U., ribadito anche nei chiarimenti depositati in data 28 novembre 2023), oltre al fatto che,
“con riferimento all'opportunità di eseguire una “ecografia diagnostica” o di “II livello”, si specifica che l'assunzione di Primolut Nor nel primo trimestre non rappresentava una indicazione alla esecuzione di ecografia di II livello non rientrando tale farmaco tra quelli sospettati di avere effetti teratogeni né sussistevano altri motivi per ricorrere a tale valutazione”. (cfr. p. 23 C.T.U.).
Per l'effetto, non può riconoscersi agli attori, in qualità di genitori del piccolo , il risarcimento del danno biologico da quest'ultimo Per_1 patito, non essendo stato dimostrato, sotto questo profilo, la natura iatrogena della malformazione, ed in particolar modo il nesso di derivazione causale fra la anoftalmia all'occhio destro e la microftalmia all'occhio sinistro da un lato
19 e l'assunzione del farmaco progestinico prescritto dal medico convenuto dall'altro lato.
Esclusa così la risarcibilità del danno biologico in favore del neonato, è ora possibile procedere ad esaminare la domanda avanzata, in proprio, dai genitori, avente ad oggetto una pluralità di poste risarcitorie, quali, anzitutto, il ristoro del c.d. “danno da nascita indesiderata” in ragione della omessa diagnosi delle malformazioni fetali, che, ledendo il diritto alla autodeterminazione della gestante, non le avrebbe consentito di esercitare il diritto di optare per l'interruzione della gravidanza.
Al riguardo, rammentato che nel nostro ordinamento non è assolutamente ammesso il c.d. aborto eugenetico, e cioè, in sintesi,
l'interruzione volontaria della gravidanza per il sol fatto della malformazione fetale, e ciò in quanto non è la malformazione in sé in grado di consentire l'interruzione della gravidanza, ma è l'impatto che quella particolare malformazione può avere sulla vita o sulla salute della gestante a consentirla al ricorrere dei presupposti individuati dalla L. 194/1978, si rende obbligatorio stabilire, in via necessariamente preliminare, se le malformazioni embrio- fetali riconosciute (solo) al momento della nascita fossero o meno diagnosticabili, ed in quale misura, all'epoca dell'ecografia morfologica.
Sulla mancata diagnosi prenatale della condizione oculare, il Collegio
Peritale, in sede di relazione tecnica depositata all'esito del procedimento di
A.T.P., dopo aver premesso che la IG.ra si è sottoposta a numerose Parte_2 ecografie nel corso della gravidanza, tra cui l'ecografia eseguita in data 11 aprile 2019 del secondo trimestre, c.d. “morfologica”, la quale, per definizione,
è deputata alla valutazione di eventuali anatomie fetali, analizzando “il referto della ecografia del 2 trimestre eseguita sulla SI.ra ”, ha osservato Parte_2
“quanto segue: - l'epoca di esecuzione dell'esame (20+2 sett. gestazionali) era adeguata. - le informazioni contenute nel referto soddisfano tutti i requisiti richiesti per poter definire esaustivo lo studio di screening del secondo trimestre - il numero di immagini allegate al referto è pari al numero di immagini dichiarato. - l'ecografo impiegato era tecnologicamente aggiornato e idoneo all'esecuzione dell'esame
(Samsung WS80a, erroneamente definito “ ws80a”); - tra i fattori limitanti CP_7
l'esame è segnalata la posizione fetale sfavorevole.” (cfr. p. 19 C.T.U.).
20 A questo punto, secondo il Collegio Peritale, “Con particolare riferimento alla valutazione dell'anatomia della faccia, è doveroso precisare che lo studio di screening del secondo trimestre non prevede la visualizzazione delle lenti del cristallino ma esclusivamente la valutazione delle orbite oculari” (cfr. p. 20
C.T.U.)”; aggiunge poi che “Le linee guida ISUOG, Società Internazionale di
Ecografia Ostetrica e Ginecologica, cui la SIEG è affiliata, descrivono i requisiti tecnici per la scansione delle orbite fetali. Nella didascalia della figura 3C del documento è enunciato: “entrambe le orbite devono apparire simmetriche” (cfr.
p. 21 C.T.U.).
Come poi spiegato dagli Ausiliari del Tribunale, le immagini delle orbite “possono essere ottenute con scansioni ventrali, laterali o coronali, variando la posizione della sonda (trasduttore) rispetto all'estremo cefalico”, considerato che, ovviamente, “per le orbite nella scansione con approccio ventrale, si riusciranno a valutare meglio i cristallini oltre che i muscoli orbicolari ed il bulbo vero e proprio mentre con un approccio laterale si valuteranno in modo ottimale i diametri delle orbite ossee e le strutture mediane (etmoide ed ossa nasali).”, non consentendo tuttavia l'approccio laterale tuttavia una ottimale visualizzazione dei cristallini (cfr. p. 21 C.T.U.).
Ora, nel caso di specie, “la valutazione dell'immagine delle orbite contenuta nel referto ecografico della SI.ra , al netto della limitatezza della sua Parte_2 definizione, consiste in una immagine acquisita con approccio laterale, con un certo grado di inclinazione, che consente di apprezzare la presenza delle orbite ossee, ma non di definirne il contenuto. Ciò a causa della posizione del trasduttore rispetto alla testa fetale (…) In definitiva, la scansione ecografica per la valutazione delle orbite può considerarsi tecnicamente corretta”, anche se “gravata da un limite intrinseco, rappresentato dalla mancata visualizzazione del contenuto delle orbite”.
Infatti, l'immagine ottenuta consente di “valutare, come da prescrizione delle linee guida vigenti, la presenza di orbite ossee simmetriche
e integre.”, aggiungendo che “È importante ribadire che tanto è sufficiente a soddisfare i requisiti dell'esame di screening del II trimestre, che purtroppo non prevede la visualizzazione del contenuto delle orbite né la misurazione delle stesse.”.
Pertanto, “si può quindi concludere che nel corso dell'ecografia di screening del secondo trimestre sia stata osservata la prescrizione della
21 visualizzazione delle orbite e che l'errore diagnostico sia derivante dal limite intrinseco della particolare scansione.” (cfr. p. 22 C.T.U.).
Senonché, gli stessi Ausiliari hanno poi affermato che, “nonostante non sia richiesta dalle linee guida la visualizzazione del contenuto delle orbite oculari, ed in particolare dei cristallini facilmente evidenziabili, è generalmente perseguita dagli ecografisti nel corso degli esami”.
Successivamente, il precedente titolare della causa, all'esito dell'udienza del 13 settembre 2023, ha ritenuto di dover chiamare a chiarimenti il Collegio Peritale affinché rispondesse ai quesiti sub A) “se la scoperta della malformazione del feto, in epoca antecedente al parto, avrebbe potuto migliorare o risolvere, attraverso protocolli terapeutici, lo stato patologico del feto” e sub B) “in caso affermativo, se vi è stato comportamento omissivo o commissivo da parte dei sanitari secondo i normali canoni di diligenza, perizia e prudenza al di là delle specifiche linee guida. In particolare, riferiscano i CCTTUU se le malformazioni riscontrate nel feto avrebbero potuto essere evidenziate con attività diagnostica entro
i primi 90 giorni di gestazione”, cui il Collegio Peritale ha risposto in maniera chiara ed inequivoca nei seguenti termini: “la scoperta in epoca antecedente al parto della condizione patologica del feto non avrebbe in alcun modo cambiato la successiva sequenza delle cure prestate al bambino, consistite in percorso di riabilitazione dell'occhio sinistro e protesizzazione dell'occhio destro. Stante la risposta negativa al punto A) non si risponde al quesito successivo.” (cfr. chiarimenti depositati il 28 novembre 2023).
A questo punto, lo scrivente magistrato divenuto titolare del ruolo, con ordinanza riservata del 23 settembre 2024, ribadita la pregiudiziale necessità di ottenere dai Consulenti Tecnici d'Ufficio ulteriori chiarimenti rispetto all'elaborato peritale depositato in sede di A.T.P. (nel quale, ferma la valutazione in ordine all'avvenuto rispetto delle Linee Guida da parte dei sanitari della ASL convenuta, è stato comunque evidenziato che la visualizzazione del cristallino costituisca una pratica generalmente seguita nel corso degli esami) ed alle note depositate in data 28 novembre 2023, ha ritenuto, per l'effetto, di sottoporre al Collegio Peritale l'ulteriore seguente quesito a chiarimento: “Dicano i Consulenti Tecnici d'Ufficio, dopo aver espressamente ribadito il contenuto specifico delle linee guida applicabili al caso di specie, se la ricerca e la valutazione del cristallino rappresentano un accertamento
22 ordinario in fase di esami ecografici morfologici, che, indipendentemente dalle linee guida, viene sovente effettuato nella prassi e, in caso positivo, con quale frequenza o statistica.”.
Ebbene, i Consulenti Tecnici d'Ufficio, nei chiarimenti depositati in data 21 gennaio 2025, hanno ribadito, quanto al contenuto specifico delle linee guida applicabili al caso di specie, che “le linee guida di riferimento per il caso di specie sono redatte dalla SIEOG (Società Italiana di Ecografia in Ostetrica e
Ginecologica e Metodologie Biofisiche) e dalla ISUOG (Società Internazionale di
Ecografia Ostetrica e Ginecologica)”, confermando che le prime prescrivono, nel capitolo relativo all'ecografia ostetrica nel secondo trimestre, al punto 5 -
Modalità di esecuzione dell'esame, in merito allo studio dell'estremo cefalico testualmente, soltanto la “visualizzazione delle orbite”, al pari delle seconde, che, nel capitolo relativo alla valutazione per l'anatomia della “face” (traduzione: faccia) e quindi nella tabella riassuntiva dei requisiti minimi per la valutazione dell'anatomia della faccia (pag. 121, tab 1), indicano “Both orbits present” (traduzione: entrambe le orbite presenti), senza quindi nulla prescrivere in tema di visualizzazione del contenuto delle orbite (le quali infatti sono denominate “cavità orbitali”, essendo cavità ossee), e quindi del bulbo oculare e del cristallino.
Hanno poi aggiunto che “risulta interessante il confronto con la versione aggiornata del 2022 delle stesse linee guida (n.d.r.: che ovviamente non possono trovare applicazione ratione temporis al caso di specie). Nella nuove linee guida
ISUOG, redatte da molti degli autori della versione precedente, per lo studio dell'anatomia della faccia”, ed in particolare “Nella tabella riassuntiva sui requisiti minimi per la valutazione dell'anatomia della faccia (pag 846, tab 1), sono indicati:
Both orbits and bulbi present” (traduzione: entrambe le orbite e bulbi presenti): pertanto, nelle Linee Guida redatte l'ISUOG nell'anno 2022, compare la specifica indicazione della visualizzazione anche dei bulbi oculari (oltre che delle cavità orbitali), indicazione che, invece, non era presente nella precedente versione delle stesse Linee Guida, ossia quella che trova applicazione al caso di specie, che invece, lo si ribadisce, prescrive la sola visualizzazione delle orbite, confermando quindi in maniera espressa che “la ricerca dei cristallini non era indicata nelle linee guida sull'ecografia morfologica che in verità si limitavano ad indicare la valutazione della
23 presenza delle orbite fetali.” e che “il fatto che le linee guida non lo impongano è ciò che deve definire il criterio di giudizio dei CTU ex-post”.
In relazione invece alla seconda parte del quesito di chiarimento, il
Collegio Peritale ha espressamente osservato che “singoli casi (cosiddetti “case reports”) in cui è riportata la diagnosi prenatale non possono avere alcuna utilità pratica per stabilire la diagnosticabilità di una certa condizione malformativa: il fatto che un'anomalia sia stata riconosciuta qualche volta non implica che sia sempre riconoscibile.”, così sostanzialmente conducendo alla impossibilità pratica di effettuare un giudizio in termini di colpa generica in capo ai sanitari coinvolti nella odierna vicenda sanitaria.
Del resto, in un caso molto simile a quello oggetto del presente giudizio, il Tribunale di Benevento, investito dell'azione risarcitoria avanzata dai genitori di un neonato cui non era stata diagnosticata in sede di ecografia morfologica l'anoftalmia, ha affermato che “Le avverse argomentazioni degli attori e del loro ctp, a cui i ctu hanno dato motivata risposta già in sede di contraddittorio tecnico, relative ad un presunto obbligo di andare oltre la visualizzazione delle orbite oculari del feto, attività correttamente eseguita dai ginecologi, e di individuare il cristallino all'interno del bulbo oculare, non ha fondatezza giuridica, in quanto non prevista dalle linee guida vigenti nel 2014. (…)
Non a caso le linee guida SIEOG dell'anno 2010, per l'analisi dell'estremo cefalico, prevedevano testualmente solo la visualizzazione delle orbite, laddove per altri organi richiedono la misurazione. In pratica le citate linee guida distinguono chiaramente le strutture che vanno solo “ricercate” da quelle che vanno anche “misurate” e quindi indagate più approfonditamente.”, per cui ha emesso sentenza di rigetto di tutte le pretese risarcitorie (cfr. Tribunale di Benevento n. 2504/2021 del 6 dicembre
2021), decisione che, impugnata in via principale dai genitori, è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. Corte di
Appello di Napoli n. 4308/2024 del 28 ottobre 2024 ), che ha oltretutto precisato che “l'ecografia permette solo in rari casi di sospettare una anoftalmia.” e che “le
Linee Guida non prescrivono lo studio routinario del cristallino in ragione della bassa accuratezza diagnostica”.
Coerentemente, infatti, nell'odierno procedimento, il Collegio Peritale si è focalizzato sul concetto di accuratezza diagnostica in alcuni ambiti della medicina prenatale, osservando come “Gli studi condotti con lo scopo di valutare
24 la sensibilità dell'ecografia del II trimestre di gravidanza nell'identificazione delle anomalie fetali hanno fornito risultati variabili ed evidenziato molte problematiche relative alla ridotta numerosità dei campioni, alla metodologia degli studi e alla disomogeneità nella preparazione degli operatori che effettuavano lo screening. E' ovvio che gli studi più attendibili sono risultati quelli in cui sono stati esaminati campioni sufficientemente ampi di gravide non selezionate. La sensibilità riportata varia comunque dal 30% al 60% (…) Questi dati suggeriscono che anche oggi un esame ecografico effettuato correttamente per screening malformativo nel II trimestre di gravidanza, intorno alla 20a settimana di età gestazionale in una paziente
a basso rischio, permette di identificare il 40% o meno delle malformazioni comunemente riscontrate alla nascita. Inoltre, la probabilità di riconoscere una malformazione, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è sempre correlata alla gravità di questa. Molte malformazioni con esiti clinici catastrofici possono presentare reperti ecografici sfumati o addirittura assenti nel secondo e, a volte, anche nel terzo trimestre di gravidanza. (…)
Molti fattori inoltre condizionano la non visualizzazione di un'anomalia: non tutte le parti fetali sono dimostrabili dall'ecografia in ragione della posizione fetale, dell'obesità materna, di cicatrici che limitano l'ecogenicità tessutale, della quantità del liquido amniotico. Malgrado questi risultati non siano soddisfacenti, questa tipologia di screening continua ad essere eseguita”, evidenziando come si tratti di concetti che “vengono a volte sottostimati nei contenziosi medico-legali relativi alle mancate diagnosi delle malformazioni fetali”.
Il Collegio Peritale ha inoltre nuovamente evidenziato che la scansione ventrale è, ovviamente, quella “più informativa, consentendo di apprezzare anche
i cristallini, mentre la scansione laterale può essere meno informativa subentrando variabili come la qualità del macchinario ecografico e la posizione del feto e
l'ecogenicità della paziente. (…) risulta ovvio che la scansione ventrale è quella che si dovrebbe cercare di ottenere in ogni caso ma è altrettanto evidente che questa operazione non risulti sempre possibile per una posizione fetale sfavorevole”.
Orbene, alla specifica osservazione sul punto formulata dalla difesa attorea che ha chiesto al Collegio Peritale di dire “se la visualizzazione del contenuto delle orbite oculari eseguita con approccio ventrale che consenta almeno di visualizzare i cristallini costituisce una indicazione ormai acquisita della buona arte medica e costituisce la concreta applicazione ed estrinsecazione delle più generali e
25 cogenti norme di diligenza, perizia e prudenza che devono connotare l'attività medica anche a prescindere dalle linee guida.”), gli Ausiliari hanno risposto nei termini che di seguito si trascrivono: “Nel manuale metodologico pubblicato dalla SIEOG
a completamento delle più recenti Linee Guida (anno 2024) è espressamente affermato
(e confermato rispetto alle Linee Guida precedenti) che le orbite oculari possono essere visualizzate con approccio ventrale o laterale. L'approccio ventrale consente la visualizzazione dei cristallini;
l'approccio laterale è meno informativo sul contenuto delle orbite (può consentire o non consentire la visualizzazione dei cristallini in funzione della potenza del macchinario, dell'ecogenicità dei tessuti, della maggiore o minore rappresentazione del tessuto adiposo della paziente, dell'interposizione o meno della placenta o di parti fetali). È un fatto evidente che “se tecnicamente possibile” un approccio ventrale sia migliore di un approccio laterale. Il tema è se risulta ammissibile un approccio laterale laddove quello ventrale non sia perseguibile. Le Linee Guida ammettono tale possibilità.”.
Di conseguenza, sulla scorta della relazione tecnica espletata in sede di
A.T.P. e dei successivi chiari ed esaustivi chiarimenti offerti dal Collegio
Peritale, è possibile affermare non soltanto che le Linee Guida vigenti all'epoca della vicenda sanitaria oggetto del presente giudizio (tanto quelle pubblicate da SIEOG, quanto quelle pubblicate da ISUOG) prevedevano non la visualizzazione del bulbo oculare e quindi del cristallino, bensì soltanto la presenza delle orbite (regolarmente eseguita nel caso di specie), ma anche l'ammissibilità, parimenti prevista dalle Linee Guida, di effettuare l'ecografia con approccio laterale nel caso in cui quello ventrale non sia possibile, senza che ciò possa integrare un profilo di colpa, né specifica né generica, a carico dei sanitari, dovendosi, per l'effetto, escludere qualsivoglia inadempimento e, per l'effetto, la sussistenza della colpa quale elemento indefettibile della responsabilità civile.
Di conseguenza, tutte le pretese risarcitorie avanzate in proprio dai genitori del piccolo devono essere rigettate, posto che, difettando Per_1 una condotta colposa a carico dei sanitari in forze presso la ASL, si rivela inutile scrutinare ogni altra questione, che diviene per l'effetto assorbita.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, la estrema delicatezza e particolarità del caso di specie inducono il Tribunale a compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia contraddistinta dal R.G. n. 1287/22022 fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) rigetta tutte le domande risarcitorie formulate dagli attori;
2) dichiara integralmente compensate fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di conIGlio del 16 giugno 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 16 giugno 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di conIGlio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1287 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 29 febbraio 1984 e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...], entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore (C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...], entrambi C.F._3 elettivamente domiciliati ad Alba Adriatica (TE), S.S. 16 Adriatica n.7/C, presso e nello studio dell'Avv. SImar Frattarelli, che li rappresenta e difende entrambi in virtù di procura alle liti alle liti allegata all'atto di citazione;
- attori - contro
(P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.
, con sede in in Circonvallazione Ragusa, n. 1, Controparte_2 CP_1 elettivamente domiciliata a Pescara, in via Firenze n. 117, presso e nello studio dell'Avv. Giulia Di Donato, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
- convenuta -
1
(C.F.: ), nato a [...] il 29 gennaio CP_3 C.F._4
1955, ivi residente, con domicilio eletto presso la casella di Posta Elettronica
Certifica “ , appartenente all'Avv. Silvio Email_1
Marozzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- altro convenuto - nonché contro
P. IVA: ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro tempore Avv. Pierluigi Mancuso, con sede legale in San Cesario (MO), Corso Libertà n. 53, elettivamente domiciliata a
Silvi (Te), Via Benedetto Croce n. 13., presso e nello studio dell'Avv. Antonio
D'Ovidio, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Davide Oliva, la rappresenta e difende, come da procura allegata alle liti alla comparsa di costituzione.
- terza chiamata -
Oggetto: responsabilità sanitaria;
risarcimento del danno.
Conclusioni:come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata in data 16 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, in proprio ed in qualità di genitori esercenti la Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore (nato il 21 Persona_1 agosto 2019 a S. Omero), hanno convenuto in giudizio, avanti l'intestato
Tribunale, l' , nonché il dott. al Controparte_1 CP_3 fine di ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità concorsuale e/o solidale dei medesimi, al risarcimento dei danni patiti in ordine alla dedotta ipotesi di malpractice sanitaria contestata (in specie, omessa diagnosi di malformazioni fetali, sub specie anoftalmia e microftalmia).
In particolare, a sostegno della pretesa risarcitoria, gli attori hanno esposto, in punto di fatto, che:
- , dal mese di novembre 2018 allorquando è rimasta Parte_2 incinta, è stata seguita, dal punto di vista clinico ed ecografico, per l'intera durata della gravidanza, dal dott. , presso il Dipartimento CP_3
2 Materno Infantile della ASL di - ospedale di S. Omero, che CP_1 invero, già nei mesi prima del concepimento, aveva seguito e visitato la gestante, la quale stava cercando di rimanere incinta;
- in data 14 dicembre 2018, la IG.ra si è recata a visita nel Parte_2 predetto nosocomio e, in tale occasione, il dott. , pur sapendo che la CP_3 stessa stava cercando di rimanere incinta ed in presenza di riferiti sintomi di gravidanza, le ha prescritto un farmaco progestinico (il Primolut Nor) che la paziente ha assunto per una intera settimana, sino al 21 dicembre
2018, venendo rassicurata sulla non pericolosità della relativa assunzione ai fini della gravidanza;
- in data 17 gennaio 2019, la IG.ra ha eseguito ecografia di Parte_2 screening presso l'ambulatorio del dott. , il quale, in tale occasione, CP_3 non ha ravvisato alcun tipo di anomalia fetale;
- in data 14 febbraio 2019, la IG.ra ha eseguito ecografia di Parte_2 screening del I trimestre di gravidanza, all'esito della quale, parimenti, non state ravvisate anomalie di sorta nel feto;
- in data 11 aprile 2019, la IG.ra ha eseguito ecografia di Parte_2
screening del II trimestre di gravidanza (c.d. “ecografia morfologica”), in occasione della quale la ecografista dott.ssa non Controparte_5 ha ravvisato alcuna anomalia fetale, al pari del dott. , il quale ha CP_3 visionato il referto e le immagini ecografiche allegate;
in particolare, con riferimento agli occhi ed alle orbite del feto, nel referto della ecografia morfologica è riportato che entrambe le orbite sono state correttamente visualizzate (“orbite visualizzate”) e, nell'esame del loro contenuto, non sono state riscontrate anomalie;
- nei mesi successivi, la gravidanza è proseguita nella normalità e senza problematica alcuna, e, anche in occasione delle ecografie successive, in particolare quella di accrescimento, i sanitari presso il nosocomio convenuto non hanno ravvisato, a loro dire, alcuna anomalia nella struttura degli organi e nel loro sviluppo del feto;
- è infatti solo in occasione della nascita, avvenuta in data 21 agosto 2019 a seguito di parto con taglio cesareo, che essi attori hanno potuto apprendere delle gravissime malformazioni agli occhi del piccolo e, segnatamente, di “anoftalamia all'occhio destro, microftalmia Per_1
3 all'occhio sinistro, aniridia parziale e coloboma corioretinico”, come attestato dalla cartella clinica del ricovero presso l'Ospedale dal 21 CP_6 agosto 2019 al 25 agosto 2019: praticamente, il bulbo oculare destro è totalmente assente, mentre quello sinistro ha una ridottissima dimensione, con la conseguenza che il piccolo è soggetto non Per_1 vedente;
- dimesso dall'Ospedale di S. Omero, il neonato è stato visitato dagli specialisti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, i quali hanno diagnosticato microftalmia estrema all'occhio destro e microftalmia, aniridia parziale e coloboma corioretinico all'occhio sinistro, come risulta dal relativo referto del 26 agosto 2019: in data 15 settembre 2019; quindi, il piccolo è stato ricoverato presso il predetto ospedale Per_1 romano, ove è stato poi dimesso il 17 settembre 2019 con diagnosi di occhio destro “Anoftalmia” e di occhio sinistro “Microftalmo”;
- va dunque censurata la gravissima negligenza e dunque responsabilità della e, in particolare, della ecografista dott.ssa Parte_3 [...]
, che ha eseguito l'ecografia, e del dott. , che ne ha CP_5 CP_3 esaminato le risultanze, i quali, in occasione delle ecografie eseguite e, soprattutto, dell'esame ecografico del II trimestre (la c.d. ecografia morfologica, che persegue proprio lo scopo di studiare a fondo il feto e tutti gli organi al fine di escludere la presenza di anomalie e malformazioni), non si sono colpevolmente avveduti della totale mancanza del bulbo oculare nell'occhio destro, che invero non si è mai formato, e delle dimensioni ridottissime del bulbo oculare nell'occhio sinistro, quest'ultimo solo inizialmente formatosi, ma poi non sviluppatosi, posto che sia l'anoftalmia all'occhio destro, sia la microftalmia dell'occhio sinistro erano perfettamente ed agevolmente riscontrabili, “secondo le Linee Guida del tempo e in ogni caso secondo i canoni di perizia e diligenza”, in occasione della ecografia morfologica dell'11 aprile 2019, allorquando la IG.ra era ancora per legge in tempo Parte_2 per procedere alla interruzione volontaria della gravidanza;
- infatti, le Linee Guida SIEOG e ISUOG “prescrivono la visualizzazione delle orbite, del cristallino, lo studio delle orbite oculari e del loro contenuto”, studio che consente inter alia di escludere patologie orbitarie, come ipo e iper
4 telorismo, buftalmia (aumento patologico del volume globulare), anoftalmia e microftalmia, le ultime due essendo in particolare “anomalie evidenti persino all'esame superficiale con apparecchiatura di bassa qualità”;
- nel caso di specie, una volta visualizzate correttamente - come riportato nel referto della ecografia morfologica dell'11 aprile 2019 - le orbite, non poteva assolutamente sfuggire all'esame dei sanitari l'assenza totale del bulbo oculare destro: dall'esame in parola, infatti, sono visibili e perfettamente visualizzate le orbite, ma si riscontra la totale mancanza del cristallino nell'occhio destro e solo un piccolo accenno di cristallino nell'occhio sinistro, per cui la totale mancanza del bulbo oculare destro avrebbe dovuto indurre i sanitari della a comunicare Pt_3 CP_1 tempestivamente ad essi genitori la grave malformazione presente o, quantomeno, avrebbe dovuto indurli a compiere immediatamente ulteriori e più approfonditi accertamenti;
- in definitiva, la condotta dei sanitari, anche a prescindere dalle prescrizioni delle linee guida, consistita nel non essersi avveduti della mancanza totale del bulbo oculare destro e dell'arresto di sviluppo del bulbo oculare sinistro e, comunque, nel non avere disposto ulteriori esami in presenza delle predette anomalie, non sono state conformi alle norme e regole di perizia e diligenza che si richiedono nell'ambito della prestazione sanitaria loro dovuta;
- è stato quindi attivato da parte di essi genitori procedimento di A.T.P. avanti al Tribunale di Teramo (rubricato al R.G. n.1028/2020), culminato con C.T.U., che, tuttavia, “ha concentrato il proprio vaglio esclusivamente sul contenuto delle linee guida, giungendo alla conclusione che le indicazioni delle linee guida nel caso di specie sono state rispettate (conclusione peraltro errata),”, senza però concludere “in modo espresso circa la conformità dell'operato dei sanitari della “alle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia Parte_3 dell'arte medica” nonché “alle metodiche medicochirurgiche stabilite dalla prassi
e dalla scienza medica” a prescindere e al di là dalle linee guida” (p. 7 citazione);
- infatti, il C.T.U., pur avendo affermato e reputato che son state rispettate le Linee Guida applicabili al caso di specie, ha comunque nel contempo illustrato la non conformità dell'operato dei sanitari della Pt_3 CP_1 alle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia dell'arte medica,
5 avendo in particolare affermato che, “nonostante non sia richiesta dalle linee guida, la visualizzazione del contenuto delle orbite oculari, ed in particolare dei cristallini facilmente evidenziabili, è generalmente perseguita dagli ecografisti nel corso degli esami ecografici morfologici, perché notoriamente più esaustiva di quella con approccio laterale”, affermazione dirimente ai fini della decisione della presente controversia;
- infatti, la verifica dell'osservanza delle Linee Guida non esaurisce affatto l'accertamento della colpa medica, sotto il profilo della c.d. colpa generica, essendosi peraltro gli operatori sanitari accontentati di immagini ecografiche di scarsa definizione ed al contempo avendo eseguito l'esame ecografico solo con approccio laterale, non ottenendo nessuna immagine con approccio ventrale, senza peritarsi di ottenere una visualizzazione delle orbite che consentisse di meglio visualizzare e valutare anche l'anatomia delle cavità orbitarie e di percepire la presenza almeno del cristallino;
- pertanto, essi genitori, avendo appreso solo in occasione della nascita delle malformazioni del piccolo , hanno chiesto, in proprio, il Per_1 risarcimento del: (a) danno (non patrimoniale) “da nascita indesiderata del figlio disabile e per il mancato consenso informato circa le malformazioni del feto”, quantificato nella somma di € 147.054,50 in favore della gestante
(corrispondente ad un danno biologico pari al 25-26%) Parte_2
e nella somma di € 81.123,80 in favore del padre Parte_1
(corrispondente ad un danno biologico pari al 16-18%), il (b) danno (non patrimoniale) morale, nella misura percentuale del 50% del danno biologico ripotato da ciascuno dei genitori e, quindi, nella misura di €
73.527,25 per la madre e nella misura di € 40.561,90 per il padre, (c) il danno (non patrimoniale) da mancata informazione (consenso informato) delle gravi malformazioni del piccolo , Per_1 informazioni che la madre e il padre avevano il diritto di ricevere, stimato nell'importo di € 50.000,00, oltre che (d) i danni patrimoniali, intesi come
“spese e oneri economici superiori rispetto a quelli normalmente necessari per il mantenimento di un minore sano”, quantificati nella misura di € 480.000,00; inoltre, in considerazione del fatto che le malformazioni del piccolo sono state eziologicamente causate dal farmaco progestinico Per_1
6 (il Primolut Nor) prescritto dal dott. ed assunto dalla gestante dal CP_3
14 al 21 dicembre 2018, essi attori, in qualità di genitori del neonato, hanno chiesto il risarcimento del danno biologico patito dal neonato e quantificato nella somma € 1.025.051,00 (corrispondente al danno biologico permanente dell'85% per un neonato al primo anno di vita).
Gli attori, pertanto, sulla scorta di quanto sopra, hanno rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono: “- accertare e dichiarare la responsabilità della e del Dr. nella causazione di tutti i danni Parte_3 CP_3 patrimoniali, non patrimoniali e morali sofferti dai IGg.ri e Parte_1
, in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul Parte_2 figlio minore come descritti in narrativa;
- per l'effetto, condannare la Per_1
e il Dr. , in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_3 CP_3 suddetti in favore dei genitori, nella complessiva misura di € 873.169,84, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- inoltre, accertare e dichiarare la responsabilità della e del Dr. o, eventualmente, la Parte_3 CP_3 esclusiva responsabilità di quest'ultimo, per avere prescritto un farmaco controindicato in gravidanza arrecando i danni tutti alla salute e morali al minore
come descritti in narrativa: - per l'effetto, condannare la Persona_1 [...]
e il Dr. , in solido tra loro, ovvero, in alternativa, il solo Dr. Parte_3 CP_3
al risarcimento dei danni suddetti arrecati al minore CP_3 Persona_1 nella misura di € 1.025.051,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o
[...] minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- con vittoria delle spese di lite”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la , la quale, Parte_3 dopo aver eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, per essere stata introdotta erroneamente con atto di citazione, anziché mediante ricorso ex art. 702-bis
c.p.c., ha evidenziato l'infondatezza degli addebiti mossi nei confronti del proprio personale coinvolto nella vicenda sanitaria, oltre alla mancata dimostrazione, a carico degli attori, del nesso causale fra le asserite ed indimostrate omissioni poste in essere dai propri sanitari ed i danni lamentati.
Nel dettaglio, la ASL convenuta ha precisato che l'ecografia morfologia dell'11 aprile 2019 è stata eseguita dai sanitari del presidio ospedaliero di Sant'Omero
7 in maniera scrupolosa, perita e completa, mediante l'utilizzo di apparecchiature ad alta definizione e secondo le modalità suggerite dalle
Linee Guida in materia pubblicate dalla Società Italiana di Ostetricia e
Ginecologia (S.I.E.O.G.) all'epoca vigenti, rilevando come il quadro clinico emerso da tale indagine ecografica mostrasse la regolare presenza delle orbite e l'assenza di malformazioni prenatali e/o di dati clinici che ponessero indicazione di eseguire ulteriori approfondimenti diagnostici, non essendo infatti la ricerca dei cristallini indicata nelle Linee Guida sull'ecografia morfologica, che in verità si limitavano ad indicare la valutazione della presenza delle orbite fetali. Inoltre, la ASL ha ritenuto infondati gli assunti di parte attrice in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge per poter procedere all'interruzione volontaria della gravidanza.
Pertanto, la , non ravvisando alcun inadempimento a Parte_3 carico dei sanitari, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo SI. Giudice del Tribunale di Teramo, contrariis rejectis, in via preliminare: - accertare, riconoscere e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, in quanto proposta con atto di citazione, anziché nelle forme del rito sommario, così come previsto dell'art. 8, comma n. 3 della Legge 24/2017, con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese di giudizio;
in via principale: - integralmente rigettare, poiché infondata sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi dedotti in narrativa, la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio, detrarre dalle somme che dovessero essere riconosciute a favore degli odierni attori, tutte le somme ed emolumenti previdenziali ed assistenziali corrisposti e corrispondendi in favore del piccolo per indennità di assistenza, invalidità, Persona_1 accompagnamento ed assegni ordinari di invalidità; - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata con l'atto introduttivo, ascrivere la responsabilità dei danni lamentati da parte attrice all'operato del Dott. , il CP_3 quale, in regime libero professionale, ha avuto in cura la IG.ra , rivolatasi Parte_2 privatamente alle sue cure sia prima, che durante l'intero periodo di gestazione.”
Anche il dott. si è tempestivamente costituito in giudizio, CP_3 contestando integralmente le domande ex adverso formulate e chiedendo, a
8 sua volta, il coinvolgimento nell'odierno procedimento della propria
Compagnia di assicurazione per la responsabilità civile professionale, la
In particolare, il dott. ha evidenziato che: Controparte_4 CP_3
- la prescrizione del farmaco progestinico da lui eseguita non è stata colposa, né comunque causalmente ricollegabile alle malformazioni con cui è nato il bambino: la IG.ra , infatti, all'epoca della prescrizione Parte_2
farmacologica (avvenuta il 14 dicembre 2018), non risultava essere incinta, avendo comunicato via whatsapp tre giorni prima di essersi sottoposta - con esito negativo - ad un esame per l'accertamento della gravidanza e l'assunzione del farmaco è poi cessata sette giorni dopo, precisamente il 21 dicembre 2018, al primo sospetto della gravidanza in atto, poi diagnosticata, in termini di probabilità, il 29 dicembre 2018 e, in termini di certezza, il 17 gennaio 2019;
- in ogni caso, non sussiste derivazione causale delle malformazioni rispetto alla assunzione del farmaco progestinico prescritto, in quanto la controindicazione del Primonut Nor non è legata a possibili effetti nocivi sull'organo della vista del nascituro, bensì al rischio di virilizzazione dei feti femmina, inconveniente, questo, del tutto estraneo al caso di specie;
- inoltre, la anoftalmia e la microftalmia, specie se isolate come nel caso di specie e cioè non associate ad altre sindromi, sono anomalie piuttosto rare e la relativa patogenesi è complessa e poco conosciuta;
inoltre, l'indagine genetica compiuta presso il Bambino Gesù di Roma, per le molteplici ragioni espresse nel referto “non esclude la possibilità “che l'indicazione clinica per la quale è stato richiesto “il test abbia basi genetiche” e d'altro canto esistono anche cause non infettive, quali l'ipertermia, l'esposizione a raggi x, a solventi chimici e l'assunzione di alcool;
- ancora, la quantificazione dei danni specie iure proprio richiesti è esagerata, soprattutto in riferimento a quelli relazionali, che costituiscono una duplicazione dei danni non patrimoniali.
Pertanto, il dott. ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo CP_3 al Tribunale, previa autorizzazione alla chiamata della propria Compagnia assicurativa, di: “a) respingere tutte le domande attrici, con ogni più opportuna statuizione e conseguenziale pronuncia, anche in punto di spese;
b) nella non concessa ipotesi che tali domande trovassero anche parziale accoglimento, salvo gravame,
9 dichiarare l' e/o l' ciascuna Controparte_1 Controparte_4 per quanto di ragione, obbligate a tenere indenne il dr. , ponendo il Tribunale CP_3 direttamente a loro carico i relativi oneri di condanna, anche per spese di soccombenza verso gli attori o comunque condannandole a rimborsargli tutto quanto egli fosse costretto a pagare loro per tali titoli;
c) condannare, almeno l' CP_4 CP_4
a rifondergli le spese di resistenza ex art. 1917 comma 3° c.c., salvo le ulteriori di soccombenza se la Compagnia negasse la garanzia o l contestasse Controparte_1
l'obbligo di tutela assicurativa.”
Autorizzata dell'allora giudice titolare del fascicolo la predetta chiamata del terzo, si è costituita in giudizio Controparte_4 che, “con riferimento alla domanda promossa dagli attori”, ne ha chiesto, in via principale, il rigetto e, in via subordinata, previa individuazione delle specifiche quote di colpa addebitabili a ciascun convenuto, la condanna dei medesimi al risarcimento del danno effettivamente individuato come immediatamente riconducibile all'accertato inadempimento, defalcato degli emolumenti previdenziali ed assistenziali già incassati e che incasseranno gli attori per l'indennità di assistenza, invalidità, accompagnamento ed assegni ordinari di invalidità; “con riferimento alla domanda di garanzia svolta dal Dott.
nei confronti di , invece, quest'ultima ha CP_3 Controparte_4 chiesto, in via principale, di “respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o della prescrizione del diritto alla garanzia e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nel contratto, nonché, in generale, per l'estraneità della domanda di manleva dall'oggetto della garanzia assicurativa;
in via subordinata, ridurre gli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo indicato in atti o risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti della quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato (di cui si chiede la specifica determinazione) e di quelli di massimale, comunque con esclusione delle spese legali;
con condanna al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Così instauratosi il contraddittorio fra tutte le parti, la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso la C.T.U. previamente
10 espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. avanti l'intestato
Tribunale (rubricato al R.G. n.1028/2020) nonché il duplice richiamo a chiarimenti del Collegio Peritale investito dell'A.T.P. previamente introdotto dagli odierni attori e, segnatamente: il primo richiamo è stato effettuato all'udienza del 17 maggio 2023 dal precedente titolare del fascicolo, che ha chiesto al Collegio Peritale di riferire “a) se la scoperta della malformazione del feto, in epoca antecedente al parto, avrebbe potuto migliorare o risolvere, attraverso protocolli terapeutici, lo stato patologico del feto”; b) “In caso affermativo, riferisca il ctu se vi è stato comportamento omissivo o commissivo da parte dei sanitari secondo
i normali canoni di diligenza, perizia e prudenza al di là delle specifiche linee guida.
In particolare, riferiscano i ccttuu se le malformazioni riscontrate nel feto avrebbero potuto essere evidenziate con attività diagnostica entro i primi 90 giorni di gestazione”, con chiarimenti depositati nel fascicolo telematico dal Collegio
Peritale in data 28 novembre 2023; il secondo richiamo a chiarimenti è stato invece richiesto dallo scrivente magistrato - divenuto titolare del fascicolo solo in data 12 marzo 2024 -, mediante ordinanza riservata emessa in data 23 settembre 2024, con la quale, ribadita la pregiudiziale necessità di ottenere dai
Consulenti Tecnici d'Ufficio ulteriori chiarimenti rispetto all'elaborato peritale depositato in sede di ATP ed alle note depositate in data 28 novembre
2023, ha sottoposto al Collegio Peritale “il seguente quesito a chiarimento:
“Dicano i Consulenti Tecnici d'Ufficio, dopo aver espressamente ribadito il contenuto specifico delle linee guida applicabili al caso di specie, se la ricerca e la valutazione del cristallino rappresentano un accertamento ordinario in fase di esami ecografici morfologici, che, indipendentemente dalle linee guida, viene sovente effettuato nella prassi e, in caso positivo, con quale frequenza o statistica.”, con chiarimenti depositati nel fascicolo telematico dal Collegio Peritale in data 20 gennaio
2025.
Pertanto, all'udienza cartolare del 17 febbraio 2025, il Tribunale, esaminati i chiarimenti depositati dal Collegio Peritale in data 21 gennaio 2025
e ritenuta la causa suscettibile di essere decisa sulla base del compendio probatorio acquisito, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza odierna (16 giugno 2025), con termine alle
11 parti sino al 16 maggio 2025 per il deposito di eventuali sintetiche memorie difensive.
Quindi all'odierna udienza, lette le memorie difensive e le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza depositate dalle parti, la causa è stata decisa come di seguito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è processo attiene all'accertamento dell'eventuale responsabilità delle parti convenute per profili di negligenza o imperizia, connessi alla indagine ecografica espletata del personale sanitario coinvolto che non ha rilevato malformazioni fetali e da cui deriverebbero le pretese risarcitorie elevate dagli odierni attori come sopra meglio specificate.
Prima di esaminare il merito della questione, si reputa utile chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità medica.
Vertendosi in particolare in tema di responsabilità dell'azienda ospedaliera e del medico dipendente, è opportuno premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza (che ha trovato ulteriore avallo normativo nella riforma attuata con la legge 8 marzo 2017, n.
24, nota come “legge Gelli - Bianco”, almeno relativamente all'inquadramento del rapporto tra paziente e struttura sanitaria), in ipotesi di danni riportati a seguito di errato trattamento sanitario e comunque di inesatta esecuzione della prestazione medica, il titolo della responsabilità ascrivibile all'azienda ospedaliera o, più in generale, alla struttura sanitaria è di natura contrattuale.
Infatti, a partire dalla sentenza del 1 luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente aderito all'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, al paziente rinviene la propria fonte in un contratto obbligatorio atipico, il c.d. contratto di “spedalità” (detto anche di “assistenza sanitaria”), che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – e quindi anche con la sola accettazione del paziente presso la struttura (cfr. Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia alle prestazioni principali di carattere prettamente sanitario, sia alle prestazioni secondarie ed accessorie
(fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, et similia).
12 Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, dal quale, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero
(somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. un., n.
9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio
2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva quindi che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato), per adempiere le proprie prestazioni, si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore, che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; cfr. altresì
Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
13 La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul noto brocardo “cuis commoda, eius et incommoda” o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascrivere alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato
(quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. n. 6756 del 17 maggio 2001) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente concertato con il paziente.
Inquadrata dunque nell'alveo contrattuale la responsabilità della struttura nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza che la distinzione fra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni
Unite Civili (cfr. sentenza, n. 577dell'11 gennaio 2008), che hanno statuito che l'inadempimento che rileva nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. “di condotta” non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente
14 del danno, ciò comportando che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Pertanto, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr.
Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite;
nello stesso senso, cfr. altresì Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Successivamente, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto
a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”; questo in quanto è riscontrabile, a ben vedere, con riguardo al nesso eziologico, “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo
15 del diritto).”. Pertanto, allorquando resta incerta la causa dell'evento, occorre distinguere fra la causalità relativa all'evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno (causalità giuridica) e la causalità concernente la possibilità - rectius impossibilità - della prestazione, nel senso che:
“Consequenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile.
Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che
l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo”. (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 18392 del 26 luglio 2017).
Il regime giuridico sin qui delineato, che – alla luce della riferita elaborazione giurisprudenziale – accomunava la responsabilità della struttura sanitaria (pubblica o privata) e quella del medico (anche “strutturato”) è stato profondamente inciso, relativamente alla seconda, dalla sopra citata legge
Gelli-Bianco, entrata in vigore in data 1 aprile 2017, che, in controtendenza rispetto al granitico orientamento ermeneutico sino a quel momento sviluppatosi, ha di fatto creato un doppio binario, qualificando giuridicamente la responsabilità del medico espressamente come aquiliana ex art. 2043 c.c., con i noti riflessi in termini di aggravamento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato (onerato della dimostrazione di tutti gli elementi – soggettivi ed oggetti - costitutivi dell'illecito) e di riduzione della durata dei tempi di prescrizione.
Deve peraltro, da ultimo, rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che le norme sostanziali contenute nella legge
16 , e quindi sicuramente quelle concernenti la natura giuridica della Parte_4 responsabilità (della struttura o del singolo operatore sanitario) che viene in rilievo, non sono dotate di efficacia retroattiva, fatte salve quelle in materia di liquidazione del danno (cfr., in particolare, sentenza di Cass. civ., sez. III, n.
28994 dell'11 novembre 2019, secondo cui “Le norme sostanziali contenute nella
L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”).
Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di responsabilità medica e delineata la distribuzione dell'onere della prova incombente sulle parti, è ora possibile procedere all'analisi del merito della controversia, dovendosi infatti respingere l'eccezione preliminare sollevata dalla ASL di inammissibilità della domanda attorea sul presupposto secondo cui “i SIg.ri e avrebbero dovuto Parte_1 Parte_2 introdurre il presente giudizio con rito sommario di cognizione, mediante deposito e notifica di ricorso ex art. 702 bis c.p.c.” (p. 5 comparsa ASL), e non invece con atto di citazione, come prescritto dalla normativa di riferimento (i.e. dall'art. 8
L. n. 24/2017): a tal riguardo, è sufficiente infatti osservare che l'eventuale introduzione con rito diverso da quello di legge comporterebbe unicamente la necessità della conversione del rito in quello previsto, ma non potrebbe determinare l'inammissibilità della domanda, in aderenza al condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'avvenuta proposizione della domanda con citazione anziché con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. non comporti alcuna nullità, né sia causa di inammissibilità o improcedibilità della domanda, in virtù del principio generale di conservazione degli effetti degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. civ. 21671/2017;
Cass. 1020/2017; Cass. civ. n. 27343/2016); peraltro, nel caso di specie, il giudizio è stato introdotto con atto di citazione e ha per l'effetto comportato l'applicazione di un rito che, a ben vedere, implementa ed irrobustisce le possibilità di difesa della controparte, anziché ridurle, per cui nessuna violazione può ritenersi avvenuta.
17 Passando così al merito, si intende sin da ora chiarire che non appare né opportuna né necessaria la rimessione della causa in fase istruttoria - richiesta dagli attori in sede di memoria conclusionale e ribadita con le ultime note di trattazione scritta - al fine di convocare il Collegio Peritale a (nuovi ulteriori) chiarimenti o di addirittura revocare la Consulenza Tecnica d'Ufficio già espletata per disporne una nuova, e ciò in ragione del carattere - come si avrà modo di rilevare nel prosieguo - completo, esaustivo e debitamente ed efficacemente motivo della relazione peritale depositata in AT.P., corredata dai chiarimenti via via forniti dal Collegio Peritale nel corso dell'odierno giudizio di merito.
Ciò premesso, è ora possibile catalizzare l'attenzione sulle pretese risarcitorie elevate dagli attori, che, lo si rammenta, solo in occasione della nascita, hanno potuto apprendere le patologie oculari da cui è affetto il piccolo
. Per_1
In particolare, si è anticipato che gli attori hanno chiesto, in proprio favore, il ristoro di quello che viene tradizionalmente definito “danno da nascita indesiderata” in ragione delle malformazioni fetali il cui omesso rilevamento nel corso delle indagini ecografiche espletate non ha consentito alla gestante di esercitare il proprio diritto di scegliere l'interruzione della gravidanza, oltre che del danno morale, del danno da “mancata informazione” delle gravi malformazioni e dei danni patrimoniali intesi come “spese e oneri economici superiori rispetto a quelli normalmente necessari per il mantenimento di un minore sano”, mentre, in qualità di genitori e quindi in favore del piccolo
, hanno chiesto il risarcimento del danno biologico permanente da Per_1 quest'ultimo patito, sul presupposto secondo cui la anoftalmia all'occhio destro e la microftalmia all'occhio sinistro sarebbero eziologicamente collegate ad un farmaco (il Primolut Nor) assunto dalla IG.ra su Parte_2 prescrizione del dott. . CP_3
Muovendo, per comodità d'esposizione, dall'analisi di quest'ultima domanda risarcitoria, osserva il Tribunale che la documentazione versata in atti, la C.T.U. espletata nel corso dell'A.T.P. ed i chiarimenti offerti nel corso del presente giudizio escludono la sussistenza del nesso di causalità fra le malformazioni riscontrate nel neonato da un lato e l'assunzione del Primolut
Nor prescritto dal medico convenuto dall'altro lato.
18 Infatti, sulla base di quanto accertato dal Collegio Peritale, la scienza medica non offre evidenze che l'assunzione del Primonut Nor - farmaco a base di noretisterone o norentindrone acetato - assunto, dietro prescrizione del dott. , dalla IG.ra dal 14 dicembre 2018 al 21 dicembre 2018 – CP_3 Parte_2 quindi nel periodo che “coincide con l'epoca di sviluppo della vescicola” – possa avere esplicato efficacia causale rispetto alle malformazioni oculari del piccolo
. Per_1
Più in particolare, gli Ausiliari hanno osservato che “non è descritto in letteratura scientifica un rischio teratogeno associato al noretisterone acetato, mentre
l'unico effetto avverso descritto consiste in un rischio di virilizzazione dei feti femmina per l'assunzione dopo la ottava settimana di gestazione”, circostanza non riscontrata affatto nel caso di specie, ribadendo che, “nella letteratura scientifica esistente sulla anoftalmia/microftalmia, mai viene citato tra i teratogeni ambientali conosciuti né il noretisterone acetato né altri ormoni sessuali.”
Pertanto, “si può concludere che gli elementi a sostegno dell'ipotesi di un nesso di causa tra assunzione di noretisterone acetato e anoftalmia – microftalmia sono assenti, mentre risulta più plausibile l'ipotesi che la malformazione sia riconducibile ad una causa genetica od ambientale al momento non nota (come risulta avvenire nel 30% dei casi di microftalmia-anoftalmia bilaterale).” (cfr. p. 18 C.T.U.), concludendo in maniera espressa e chiara che “Non sussistono elementi scientifici per stabilire un nesso di causa tra l'assunzione di primolut NOR nella gravidanza iniziale e l'anoftalmia-microftalmia fetale.” (cfr. p. 23 C.T.U., ribadito anche nei chiarimenti depositati in data 28 novembre 2023), oltre al fatto che,
“con riferimento all'opportunità di eseguire una “ecografia diagnostica” o di “II livello”, si specifica che l'assunzione di Primolut Nor nel primo trimestre non rappresentava una indicazione alla esecuzione di ecografia di II livello non rientrando tale farmaco tra quelli sospettati di avere effetti teratogeni né sussistevano altri motivi per ricorrere a tale valutazione”. (cfr. p. 23 C.T.U.).
Per l'effetto, non può riconoscersi agli attori, in qualità di genitori del piccolo , il risarcimento del danno biologico da quest'ultimo Per_1 patito, non essendo stato dimostrato, sotto questo profilo, la natura iatrogena della malformazione, ed in particolar modo il nesso di derivazione causale fra la anoftalmia all'occhio destro e la microftalmia all'occhio sinistro da un lato
19 e l'assunzione del farmaco progestinico prescritto dal medico convenuto dall'altro lato.
Esclusa così la risarcibilità del danno biologico in favore del neonato, è ora possibile procedere ad esaminare la domanda avanzata, in proprio, dai genitori, avente ad oggetto una pluralità di poste risarcitorie, quali, anzitutto, il ristoro del c.d. “danno da nascita indesiderata” in ragione della omessa diagnosi delle malformazioni fetali, che, ledendo il diritto alla autodeterminazione della gestante, non le avrebbe consentito di esercitare il diritto di optare per l'interruzione della gravidanza.
Al riguardo, rammentato che nel nostro ordinamento non è assolutamente ammesso il c.d. aborto eugenetico, e cioè, in sintesi,
l'interruzione volontaria della gravidanza per il sol fatto della malformazione fetale, e ciò in quanto non è la malformazione in sé in grado di consentire l'interruzione della gravidanza, ma è l'impatto che quella particolare malformazione può avere sulla vita o sulla salute della gestante a consentirla al ricorrere dei presupposti individuati dalla L. 194/1978, si rende obbligatorio stabilire, in via necessariamente preliminare, se le malformazioni embrio- fetali riconosciute (solo) al momento della nascita fossero o meno diagnosticabili, ed in quale misura, all'epoca dell'ecografia morfologica.
Sulla mancata diagnosi prenatale della condizione oculare, il Collegio
Peritale, in sede di relazione tecnica depositata all'esito del procedimento di
A.T.P., dopo aver premesso che la IG.ra si è sottoposta a numerose Parte_2 ecografie nel corso della gravidanza, tra cui l'ecografia eseguita in data 11 aprile 2019 del secondo trimestre, c.d. “morfologica”, la quale, per definizione,
è deputata alla valutazione di eventuali anatomie fetali, analizzando “il referto della ecografia del 2 trimestre eseguita sulla SI.ra ”, ha osservato Parte_2
“quanto segue: - l'epoca di esecuzione dell'esame (20+2 sett. gestazionali) era adeguata. - le informazioni contenute nel referto soddisfano tutti i requisiti richiesti per poter definire esaustivo lo studio di screening del secondo trimestre - il numero di immagini allegate al referto è pari al numero di immagini dichiarato. - l'ecografo impiegato era tecnologicamente aggiornato e idoneo all'esecuzione dell'esame
(Samsung WS80a, erroneamente definito “ ws80a”); - tra i fattori limitanti CP_7
l'esame è segnalata la posizione fetale sfavorevole.” (cfr. p. 19 C.T.U.).
20 A questo punto, secondo il Collegio Peritale, “Con particolare riferimento alla valutazione dell'anatomia della faccia, è doveroso precisare che lo studio di screening del secondo trimestre non prevede la visualizzazione delle lenti del cristallino ma esclusivamente la valutazione delle orbite oculari” (cfr. p. 20
C.T.U.)”; aggiunge poi che “Le linee guida ISUOG, Società Internazionale di
Ecografia Ostetrica e Ginecologica, cui la SIEG è affiliata, descrivono i requisiti tecnici per la scansione delle orbite fetali. Nella didascalia della figura 3C del documento è enunciato: “entrambe le orbite devono apparire simmetriche” (cfr.
p. 21 C.T.U.).
Come poi spiegato dagli Ausiliari del Tribunale, le immagini delle orbite “possono essere ottenute con scansioni ventrali, laterali o coronali, variando la posizione della sonda (trasduttore) rispetto all'estremo cefalico”, considerato che, ovviamente, “per le orbite nella scansione con approccio ventrale, si riusciranno a valutare meglio i cristallini oltre che i muscoli orbicolari ed il bulbo vero e proprio mentre con un approccio laterale si valuteranno in modo ottimale i diametri delle orbite ossee e le strutture mediane (etmoide ed ossa nasali).”, non consentendo tuttavia l'approccio laterale tuttavia una ottimale visualizzazione dei cristallini (cfr. p. 21 C.T.U.).
Ora, nel caso di specie, “la valutazione dell'immagine delle orbite contenuta nel referto ecografico della SI.ra , al netto della limitatezza della sua Parte_2 definizione, consiste in una immagine acquisita con approccio laterale, con un certo grado di inclinazione, che consente di apprezzare la presenza delle orbite ossee, ma non di definirne il contenuto. Ciò a causa della posizione del trasduttore rispetto alla testa fetale (…) In definitiva, la scansione ecografica per la valutazione delle orbite può considerarsi tecnicamente corretta”, anche se “gravata da un limite intrinseco, rappresentato dalla mancata visualizzazione del contenuto delle orbite”.
Infatti, l'immagine ottenuta consente di “valutare, come da prescrizione delle linee guida vigenti, la presenza di orbite ossee simmetriche
e integre.”, aggiungendo che “È importante ribadire che tanto è sufficiente a soddisfare i requisiti dell'esame di screening del II trimestre, che purtroppo non prevede la visualizzazione del contenuto delle orbite né la misurazione delle stesse.”.
Pertanto, “si può quindi concludere che nel corso dell'ecografia di screening del secondo trimestre sia stata osservata la prescrizione della
21 visualizzazione delle orbite e che l'errore diagnostico sia derivante dal limite intrinseco della particolare scansione.” (cfr. p. 22 C.T.U.).
Senonché, gli stessi Ausiliari hanno poi affermato che, “nonostante non sia richiesta dalle linee guida la visualizzazione del contenuto delle orbite oculari, ed in particolare dei cristallini facilmente evidenziabili, è generalmente perseguita dagli ecografisti nel corso degli esami”.
Successivamente, il precedente titolare della causa, all'esito dell'udienza del 13 settembre 2023, ha ritenuto di dover chiamare a chiarimenti il Collegio Peritale affinché rispondesse ai quesiti sub A) “se la scoperta della malformazione del feto, in epoca antecedente al parto, avrebbe potuto migliorare o risolvere, attraverso protocolli terapeutici, lo stato patologico del feto” e sub B) “in caso affermativo, se vi è stato comportamento omissivo o commissivo da parte dei sanitari secondo i normali canoni di diligenza, perizia e prudenza al di là delle specifiche linee guida. In particolare, riferiscano i CCTTUU se le malformazioni riscontrate nel feto avrebbero potuto essere evidenziate con attività diagnostica entro
i primi 90 giorni di gestazione”, cui il Collegio Peritale ha risposto in maniera chiara ed inequivoca nei seguenti termini: “la scoperta in epoca antecedente al parto della condizione patologica del feto non avrebbe in alcun modo cambiato la successiva sequenza delle cure prestate al bambino, consistite in percorso di riabilitazione dell'occhio sinistro e protesizzazione dell'occhio destro. Stante la risposta negativa al punto A) non si risponde al quesito successivo.” (cfr. chiarimenti depositati il 28 novembre 2023).
A questo punto, lo scrivente magistrato divenuto titolare del ruolo, con ordinanza riservata del 23 settembre 2024, ribadita la pregiudiziale necessità di ottenere dai Consulenti Tecnici d'Ufficio ulteriori chiarimenti rispetto all'elaborato peritale depositato in sede di A.T.P. (nel quale, ferma la valutazione in ordine all'avvenuto rispetto delle Linee Guida da parte dei sanitari della ASL convenuta, è stato comunque evidenziato che la visualizzazione del cristallino costituisca una pratica generalmente seguita nel corso degli esami) ed alle note depositate in data 28 novembre 2023, ha ritenuto, per l'effetto, di sottoporre al Collegio Peritale l'ulteriore seguente quesito a chiarimento: “Dicano i Consulenti Tecnici d'Ufficio, dopo aver espressamente ribadito il contenuto specifico delle linee guida applicabili al caso di specie, se la ricerca e la valutazione del cristallino rappresentano un accertamento
22 ordinario in fase di esami ecografici morfologici, che, indipendentemente dalle linee guida, viene sovente effettuato nella prassi e, in caso positivo, con quale frequenza o statistica.”.
Ebbene, i Consulenti Tecnici d'Ufficio, nei chiarimenti depositati in data 21 gennaio 2025, hanno ribadito, quanto al contenuto specifico delle linee guida applicabili al caso di specie, che “le linee guida di riferimento per il caso di specie sono redatte dalla SIEOG (Società Italiana di Ecografia in Ostetrica e
Ginecologica e Metodologie Biofisiche) e dalla ISUOG (Società Internazionale di
Ecografia Ostetrica e Ginecologica)”, confermando che le prime prescrivono, nel capitolo relativo all'ecografia ostetrica nel secondo trimestre, al punto 5 -
Modalità di esecuzione dell'esame, in merito allo studio dell'estremo cefalico testualmente, soltanto la “visualizzazione delle orbite”, al pari delle seconde, che, nel capitolo relativo alla valutazione per l'anatomia della “face” (traduzione: faccia) e quindi nella tabella riassuntiva dei requisiti minimi per la valutazione dell'anatomia della faccia (pag. 121, tab 1), indicano “Both orbits present” (traduzione: entrambe le orbite presenti), senza quindi nulla prescrivere in tema di visualizzazione del contenuto delle orbite (le quali infatti sono denominate “cavità orbitali”, essendo cavità ossee), e quindi del bulbo oculare e del cristallino.
Hanno poi aggiunto che “risulta interessante il confronto con la versione aggiornata del 2022 delle stesse linee guida (n.d.r.: che ovviamente non possono trovare applicazione ratione temporis al caso di specie). Nella nuove linee guida
ISUOG, redatte da molti degli autori della versione precedente, per lo studio dell'anatomia della faccia”, ed in particolare “Nella tabella riassuntiva sui requisiti minimi per la valutazione dell'anatomia della faccia (pag 846, tab 1), sono indicati:
Both orbits and bulbi present” (traduzione: entrambe le orbite e bulbi presenti): pertanto, nelle Linee Guida redatte l'ISUOG nell'anno 2022, compare la specifica indicazione della visualizzazione anche dei bulbi oculari (oltre che delle cavità orbitali), indicazione che, invece, non era presente nella precedente versione delle stesse Linee Guida, ossia quella che trova applicazione al caso di specie, che invece, lo si ribadisce, prescrive la sola visualizzazione delle orbite, confermando quindi in maniera espressa che “la ricerca dei cristallini non era indicata nelle linee guida sull'ecografia morfologica che in verità si limitavano ad indicare la valutazione della
23 presenza delle orbite fetali.” e che “il fatto che le linee guida non lo impongano è ciò che deve definire il criterio di giudizio dei CTU ex-post”.
In relazione invece alla seconda parte del quesito di chiarimento, il
Collegio Peritale ha espressamente osservato che “singoli casi (cosiddetti “case reports”) in cui è riportata la diagnosi prenatale non possono avere alcuna utilità pratica per stabilire la diagnosticabilità di una certa condizione malformativa: il fatto che un'anomalia sia stata riconosciuta qualche volta non implica che sia sempre riconoscibile.”, così sostanzialmente conducendo alla impossibilità pratica di effettuare un giudizio in termini di colpa generica in capo ai sanitari coinvolti nella odierna vicenda sanitaria.
Del resto, in un caso molto simile a quello oggetto del presente giudizio, il Tribunale di Benevento, investito dell'azione risarcitoria avanzata dai genitori di un neonato cui non era stata diagnosticata in sede di ecografia morfologica l'anoftalmia, ha affermato che “Le avverse argomentazioni degli attori e del loro ctp, a cui i ctu hanno dato motivata risposta già in sede di contraddittorio tecnico, relative ad un presunto obbligo di andare oltre la visualizzazione delle orbite oculari del feto, attività correttamente eseguita dai ginecologi, e di individuare il cristallino all'interno del bulbo oculare, non ha fondatezza giuridica, in quanto non prevista dalle linee guida vigenti nel 2014. (…)
Non a caso le linee guida SIEOG dell'anno 2010, per l'analisi dell'estremo cefalico, prevedevano testualmente solo la visualizzazione delle orbite, laddove per altri organi richiedono la misurazione. In pratica le citate linee guida distinguono chiaramente le strutture che vanno solo “ricercate” da quelle che vanno anche “misurate” e quindi indagate più approfonditamente.”, per cui ha emesso sentenza di rigetto di tutte le pretese risarcitorie (cfr. Tribunale di Benevento n. 2504/2021 del 6 dicembre
2021), decisione che, impugnata in via principale dai genitori, è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. Corte di
Appello di Napoli n. 4308/2024 del 28 ottobre 2024 ), che ha oltretutto precisato che “l'ecografia permette solo in rari casi di sospettare una anoftalmia.” e che “le
Linee Guida non prescrivono lo studio routinario del cristallino in ragione della bassa accuratezza diagnostica”.
Coerentemente, infatti, nell'odierno procedimento, il Collegio Peritale si è focalizzato sul concetto di accuratezza diagnostica in alcuni ambiti della medicina prenatale, osservando come “Gli studi condotti con lo scopo di valutare
24 la sensibilità dell'ecografia del II trimestre di gravidanza nell'identificazione delle anomalie fetali hanno fornito risultati variabili ed evidenziato molte problematiche relative alla ridotta numerosità dei campioni, alla metodologia degli studi e alla disomogeneità nella preparazione degli operatori che effettuavano lo screening. E' ovvio che gli studi più attendibili sono risultati quelli in cui sono stati esaminati campioni sufficientemente ampi di gravide non selezionate. La sensibilità riportata varia comunque dal 30% al 60% (…) Questi dati suggeriscono che anche oggi un esame ecografico effettuato correttamente per screening malformativo nel II trimestre di gravidanza, intorno alla 20a settimana di età gestazionale in una paziente
a basso rischio, permette di identificare il 40% o meno delle malformazioni comunemente riscontrate alla nascita. Inoltre, la probabilità di riconoscere una malformazione, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è sempre correlata alla gravità di questa. Molte malformazioni con esiti clinici catastrofici possono presentare reperti ecografici sfumati o addirittura assenti nel secondo e, a volte, anche nel terzo trimestre di gravidanza. (…)
Molti fattori inoltre condizionano la non visualizzazione di un'anomalia: non tutte le parti fetali sono dimostrabili dall'ecografia in ragione della posizione fetale, dell'obesità materna, di cicatrici che limitano l'ecogenicità tessutale, della quantità del liquido amniotico. Malgrado questi risultati non siano soddisfacenti, questa tipologia di screening continua ad essere eseguita”, evidenziando come si tratti di concetti che “vengono a volte sottostimati nei contenziosi medico-legali relativi alle mancate diagnosi delle malformazioni fetali”.
Il Collegio Peritale ha inoltre nuovamente evidenziato che la scansione ventrale è, ovviamente, quella “più informativa, consentendo di apprezzare anche
i cristallini, mentre la scansione laterale può essere meno informativa subentrando variabili come la qualità del macchinario ecografico e la posizione del feto e
l'ecogenicità della paziente. (…) risulta ovvio che la scansione ventrale è quella che si dovrebbe cercare di ottenere in ogni caso ma è altrettanto evidente che questa operazione non risulti sempre possibile per una posizione fetale sfavorevole”.
Orbene, alla specifica osservazione sul punto formulata dalla difesa attorea che ha chiesto al Collegio Peritale di dire “se la visualizzazione del contenuto delle orbite oculari eseguita con approccio ventrale che consenta almeno di visualizzare i cristallini costituisce una indicazione ormai acquisita della buona arte medica e costituisce la concreta applicazione ed estrinsecazione delle più generali e
25 cogenti norme di diligenza, perizia e prudenza che devono connotare l'attività medica anche a prescindere dalle linee guida.”), gli Ausiliari hanno risposto nei termini che di seguito si trascrivono: “Nel manuale metodologico pubblicato dalla SIEOG
a completamento delle più recenti Linee Guida (anno 2024) è espressamente affermato
(e confermato rispetto alle Linee Guida precedenti) che le orbite oculari possono essere visualizzate con approccio ventrale o laterale. L'approccio ventrale consente la visualizzazione dei cristallini;
l'approccio laterale è meno informativo sul contenuto delle orbite (può consentire o non consentire la visualizzazione dei cristallini in funzione della potenza del macchinario, dell'ecogenicità dei tessuti, della maggiore o minore rappresentazione del tessuto adiposo della paziente, dell'interposizione o meno della placenta o di parti fetali). È un fatto evidente che “se tecnicamente possibile” un approccio ventrale sia migliore di un approccio laterale. Il tema è se risulta ammissibile un approccio laterale laddove quello ventrale non sia perseguibile. Le Linee Guida ammettono tale possibilità.”.
Di conseguenza, sulla scorta della relazione tecnica espletata in sede di
A.T.P. e dei successivi chiari ed esaustivi chiarimenti offerti dal Collegio
Peritale, è possibile affermare non soltanto che le Linee Guida vigenti all'epoca della vicenda sanitaria oggetto del presente giudizio (tanto quelle pubblicate da SIEOG, quanto quelle pubblicate da ISUOG) prevedevano non la visualizzazione del bulbo oculare e quindi del cristallino, bensì soltanto la presenza delle orbite (regolarmente eseguita nel caso di specie), ma anche l'ammissibilità, parimenti prevista dalle Linee Guida, di effettuare l'ecografia con approccio laterale nel caso in cui quello ventrale non sia possibile, senza che ciò possa integrare un profilo di colpa, né specifica né generica, a carico dei sanitari, dovendosi, per l'effetto, escludere qualsivoglia inadempimento e, per l'effetto, la sussistenza della colpa quale elemento indefettibile della responsabilità civile.
Di conseguenza, tutte le pretese risarcitorie avanzate in proprio dai genitori del piccolo devono essere rigettate, posto che, difettando Per_1 una condotta colposa a carico dei sanitari in forze presso la ASL, si rivela inutile scrutinare ogni altra questione, che diviene per l'effetto assorbita.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, la estrema delicatezza e particolarità del caso di specie inducono il Tribunale a compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia contraddistinta dal R.G. n. 1287/22022 fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) rigetta tutte le domande risarcitorie formulate dagli attori;
2) dichiara integralmente compensate fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di conIGlio del 16 giugno 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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