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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.438/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DE FALCO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FORMISANO EMMANUEL
INAIL (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CECCARINI VITTORIO e dell'avv. P.IVA_2
SCALMANINI PAOLA
PARTE RESISTENTE
Oggi 08/04/2025 ad ore 11.30 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. DE FALCO GIUSEPPE per parte resistente l'avv. FORMISANO EMMANUEL Controparte_2
per parte resistente Inail l'avv. Ceccarini Vittorio
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE in via principale: annullare l'avviso di intimazione, il ruolo e la cartella di pagamento in esso contenuta;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari”
PARTE RESISTENTE Controparte_2 affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia così provvedere: nel merito, per i motivi sopra esposti, rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra nei confronti di Parte_1 [...]
, e tutte le domande ivi formulate, stante la correttezza del proprio Controparte_3 operato, ovvero stante la validità dell'intimazione di pagamento impugnata n. 06320239002121590000. Condannare, in ogni caso, il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
PARTE RESISTENTE INAIL rigetto della domanda perché infondata, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 438/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DE FALCO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv.FORMISANO EMMANUEL
INAIL (c.f. con il patrocinio dell'avv. CECCARINI VITTORIO e dell'avv. P.IVA_2
SCALMANINI PAOLA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06320239002121590 Parte_1 mediante la quale l' ha chiesto anche il pagamento di un Controparte_4 credito dell'Inail per la somma di 11.669,00 euro.
2. Parte ricorrente ha, tra l'altro, eccepito la prescrizione del credito.
È documentato che la cartella anzidetta è stata notificata la prima volta il 31/1/2013.
La successiva notifica è avvenuta il 3 agosto del 2023.
Le resistenti hanno allegato che il termine di prescrizione era stato sospeso dapprima in forza degli interventi normativi conseguenti al terremoto che ha colpito il centro Italia ad agosto del 2016 e poi all'epidemia da Covid – 19.
Circa la prima sospensione si osserva che con Decreto 1° settembre 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato previsto nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Si deve, evidenziare, che all'epoca della notifica dell'atto di intimazione la ricorrente era residente a [...]che non era ricompreso nel menzionato elenco.
L'art. 48 comma 10 bis del Decreto - Legge n. 189 del 2016 ha previsto che “La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di prescrizione promossa dal ricorrente, le parti resistenti non hanno documentato che fosse residente nei comuni di cui Parte_1 all'allegato 2 alla data indicata.
Peraltro, la ricorrente con la memoria conclusiva ha allegato il proprio certificato di residenza dal quale si evince che la stessa era residente a [...]dal 10/10/2014.
Pertanto, la prescrizione del credito Inail può dirsi che sia decorsa alla data del 31 gennaio 2018.
3. Alla soccombenza delle parti resistenti segue la loro condanna in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito previdenziale. Si ritiene che sussistano i presupposti per applicare l'art. 4 comma 4 del Dm citato in base al quale “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione respinta o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione n. 06320239002121590 notificata dall' in data 3 agosto 2023. Controparte_2
- condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 43 per anticipazioni ed in euro 2.608,90 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DE FALCO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FORMISANO EMMANUEL
INAIL (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CECCARINI VITTORIO e dell'avv. P.IVA_2
SCALMANINI PAOLA
PARTE RESISTENTE
Oggi 08/04/2025 ad ore 11.30 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. DE FALCO GIUSEPPE per parte resistente l'avv. FORMISANO EMMANUEL Controparte_2
per parte resistente Inail l'avv. Ceccarini Vittorio
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE in via principale: annullare l'avviso di intimazione, il ruolo e la cartella di pagamento in esso contenuta;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari”
PARTE RESISTENTE Controparte_2 affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia così provvedere: nel merito, per i motivi sopra esposti, rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra nei confronti di Parte_1 [...]
, e tutte le domande ivi formulate, stante la correttezza del proprio Controparte_3 operato, ovvero stante la validità dell'intimazione di pagamento impugnata n. 06320239002121590000. Condannare, in ogni caso, il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
PARTE RESISTENTE INAIL rigetto della domanda perché infondata, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 438/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DE FALCO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv.FORMISANO EMMANUEL
INAIL (c.f. con il patrocinio dell'avv. CECCARINI VITTORIO e dell'avv. P.IVA_2
SCALMANINI PAOLA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06320239002121590 Parte_1 mediante la quale l' ha chiesto anche il pagamento di un Controparte_4 credito dell'Inail per la somma di 11.669,00 euro.
2. Parte ricorrente ha, tra l'altro, eccepito la prescrizione del credito.
È documentato che la cartella anzidetta è stata notificata la prima volta il 31/1/2013.
La successiva notifica è avvenuta il 3 agosto del 2023.
Le resistenti hanno allegato che il termine di prescrizione era stato sospeso dapprima in forza degli interventi normativi conseguenti al terremoto che ha colpito il centro Italia ad agosto del 2016 e poi all'epidemia da Covid – 19.
Circa la prima sospensione si osserva che con Decreto 1° settembre 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato previsto nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Si deve, evidenziare, che all'epoca della notifica dell'atto di intimazione la ricorrente era residente a [...]che non era ricompreso nel menzionato elenco.
L'art. 48 comma 10 bis del Decreto - Legge n. 189 del 2016 ha previsto che “La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di prescrizione promossa dal ricorrente, le parti resistenti non hanno documentato che fosse residente nei comuni di cui Parte_1 all'allegato 2 alla data indicata.
Peraltro, la ricorrente con la memoria conclusiva ha allegato il proprio certificato di residenza dal quale si evince che la stessa era residente a [...]dal 10/10/2014.
Pertanto, la prescrizione del credito Inail può dirsi che sia decorsa alla data del 31 gennaio 2018.
3. Alla soccombenza delle parti resistenti segue la loro condanna in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito previdenziale. Si ritiene che sussistano i presupposti per applicare l'art. 4 comma 4 del Dm citato in base al quale “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione respinta o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione n. 06320239002121590 notificata dall' in data 3 agosto 2023. Controparte_2
- condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 43 per anticipazioni ed in euro 2.608,90 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina