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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/07/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 386/2024, assunta in decisione all'udienza del 16.01.2025, promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
PA (CN) Frazione Bovina n. 11, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Manganaro
(C.F. – pec: e CodiceFiscale_2 Email_1
Michele Bombara (C.F. – pec: CodiceFiscale_3 [...]
elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Email_2
Torino, Corso Matteotti n. 31, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale TE P.IVA_1
rappresentante sig. , con sede in VA (CN) via Villarello n. 23/A, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Pettiti (C.F. – pec: CodiceFiscale_4
rdineavvocatitorino.it) elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_3
medesimo in Torino, via Principe Tommaso n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con riproposizione di domanda ex art. 346 c.p.c.
APPELLATA
1 E CONTRO
(C.F. in persona del suo procuratore speciale, dott. Controparte_2 P.IVA_2
, con sede legale in IA EN (TV) Via Marocchesa n. 14, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vineis (C.F. – pec CodiceFiscale_5 Em_4 Email_5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in
[...]
Saluzzo, Via S. Pellico n. 16, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso e di rito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, in riforma della sentenza
n. 150 del 20.02.2024 del Tribunale di Cuneo, sez. civ., Dott. Ruggero Berardi - emessa in data 20.02.2024 - nell'ambito del procedimento R.G. 850/2020 notificata in pari data, così giudicare
NEL MERITO in accoglimento del presente gravame, e in riforma della sentenza di primo grado,
- accertare e dichiarare la responsabilità della delle infiltrazioni TE
occorse nel laboratorio e dei conseguenti danni arrecati al laboratorio del sig. e al Pt_1
macchinario Cucipiega/fascicolatrice n. 44100 per i fatti e motivi tutti esplicati CP_4
in atti;
- e, per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannare la al risarcimento TE
di tutti i danni patiti nella misura di € 17.550,00 oltre iva, come da preventivo prodotto sub. doc. C07, oltre interessi e rivalutazione;
- In subordine, dichiararsi tenuta e condannare la al risarcimento TE
di tutti i danni patiti al macchinario nella misura di € 11.504,00, come quantificati dalla stessa compagnia assicurativa del danneggiante, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in via di ulteriore subordine nella misura di € 4.000,00, come indicato dal CTU quale “valore residuo” per l'inutilizzabilità del macchinario, oltre interessi e rivalutazione;
ovvero in via di ulteriore
2 subordine, nella misura minima di € 676,00 oltre iva, come da riconoscimento del danno della stessa con comunicazione del 06.08.2015, ovvero ancora in quella ritenuta di CP_1
giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- In ogni caso dichiararsi tenuta e condannare la al risarcimento TE
dei costi sostenuti di € 4.831,20 per aver dovuto commissionare il lavoro a terzi a causa dell'inutilizzabilità del macchinario, nonché dell'importo giornaliero di € 70,00 dalla data di sinistro sino al ripristino del macchinario, ovvero con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione.
IN VIA SUBORDINATA
- laddove le precedenti domande non trovassero accoglimento, riformare la sentenza di primo grado in punto spese legali, compensandole integralmente ovvero escludendo la condanna dell'appellante dalla rifusione delle spese della terza chiamata per le ragioni di cui in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA
- nel denegato caso in cui la Corte ritenesse di dare rilievo alla presenza della canalina di scolo quale possibile causa dell'infiltrazione, disporsi la rinnovazione della CTU sul punto al fine di descrivere l'esatta sua collocazione rispetto al laboratorio dell'appellante ed escludere qualsiasi collegamento eziologico con le infiltrazioni lamentate.
IN OGNI CASO
- con vittoria di compensi e spese di entrambi i giudizi, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, oltre C.p.a., I.v.a.;
per parte appellata, TE
in via principale, respingere l'appello e confermare integralmente l'impugnata sentenza, con il favore delle spese del grado;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'interposto appello, dichiarare – già – tenuta Controparte_2 Controparte_5
a manlevare la per tenerla indenne da ogni TE
pretesa risarcitoria e da ogni spesa, condannando la stessa a rifonderle Controparte_2
quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'appellante ovvero a versare direttamente a
3 favore di esso ogni e ciascuna somma che dovesse essergli riconosciuta, salva la Pt_1
franchigia;
per parte appellata, Controparte_2
Voglia l'ecc.ma Corte d'appello, confermare l'impugnata sentenza;
in ogni caso dichiarare prescritto il diritto assicurativo azionato dall'assicurata; in subordine respingere comunque la manleva dispiegata dell'assicurata in quanto riferita a danno di valore inferiore alla franchigia contrattuale di € 1.500,00.
Con vittoria delle spese del grado, oltre quelle di CTU per € 2.651,79.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2020, , titolare dello Studio Parte_1
Grafico 94, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Cuneo, la TE
al fine di sentirne accertare e dichiarare la responsabilità per i danni
[...]
provocati dalle infiltrazioni verificatesi nel proprio laboratorio di tipografia e ottenere il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo € 26.364,20=, oltre ad € 70,00= al giorno, dalla data del sinistro a quella di ripristino di macchinario ivi collocato, quale mancata rendita giornaliera dell'attrezzatura.
A sostegno della domanda risarcitoria il esponeva che, a seguito di lavori di Pt_1
ristrutturazione eseguiti nella proprietà confinante dalla Impresa Minazzo S.a.s. nei mesi da marzo a giugno 2015, si erano verificate ingenti infiltrazioni d'acqua nell'immobile utilizzato
CP_ dalla , che avevano provocato danni ai muri, al pavimento, al controsoffitto in cartongesso nonché alla linea cucipiega/fascicolatrice n. 44100. CP_4
Solo nell'estate 2017 la aveva provveduto al ripristino del controsoffitto, ma, CP_1
nonostante le reiterate richieste avanzate dal , nessun risarcimento era intervenuto, Pt_1
invece, per il macchinario n. 44100. Pertanto, il si era determinato ad CP_4 Pt_1
agire giudizialmente per il riconoscimento dei danni relativi.
Si costituiva in giudizio la eccependo in rito l'inosservanza del TE
termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c. e, nel merito, contestando la fondatezza delle
4 domande avversarie, sia sull'an che sul quantum.
La società convenuta formulava anche istanza per l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice, autorizzata dal Giudice Controparte_7
di prime cure.
Con comparsa del 19.01.2021 si costituiva in giudizio Controparte_7
eccependo la prescrizione ex art. 2952 c.c. e, nel merito, contestando la quantificazione dei danni richiesti dal . Pt_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. le parti provvedevano al deposito delle relative memorie;
con ordinanza resa in data 07.09.2021 il Giudice ammetteva le prove orali richieste e, a seguire, disponeva CTU volta a verificare l'entità dei danni subiti dal macchinario e la riconducibilità degli stessi alle infiltrazioni verificatesi nel laboratorio.
All'esito della CTU, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18.10.2023, ove tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 150/2024, pubblicata il 20.02.2024, il Tribunale di Cuneo rigettava integralmente la domanda risarcitoria del , che condannava al pagamento delle spese Pt_1
di lite in favore della convenuta, nonché a Controparte_8
favore della terza chiamata, Controparte_7
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, ritenendo non raggiunta una prova sufficiente della sussistenza del nesso causale tra i lavori effettuati dalla società convenuta nell'immobile contiguo e il danneggiamento del macchinario, atteso che, come osservato nella CTU, soltanto le infiltrazioni verificatesi nel 2015 apparivano direttamente riconducibili all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, mentre il fenomeno corrosivo subito dal macchinario e i bagnamenti erano riconducibili a plurimi eventi occorsi in anni diversi (2015, 2017 e 2019) di cui solo quanto avvenuto nel 2015 era da riferirsi alla Impresa
Minazzo, essendo i successivi eventi avvenuti a “cantiere chiuso” ed ascrivibili al canale di scolo limitrofo all'immobile.
A questo si aggiungeva, secondo le risultanze della CTU, una persistente e prolungata carenza di interventi manutentivi sul bene e la scarsa aerazione del laboratorio, posizionato in un seminterrato, privo di impianto di aerazione meccanica, elementi che avevano contribuito a comprometterne lo stato.
5 Anche la prova del quantum del danno, secondo il Giudice di prime cure, appariva insufficiente, avendo l'attrice prodotto a sostegno della domanda solo un preventivo di riparazione del macchinario, valutato nell'agosto 2017, ma con prezzi attualizzati alla data del 28.08.2019.
Il Tribunale riteneva non provato neppure il danno emergente, costituito dagli esborsi sostenuti per commissionare a terzi le “lavorazioni urgenti”, rilevando che dalle sole fatture prodotte non emergeva la prova che detti pagamenti fossero stati sostenuti in conseguenza della indisponibilità del macchinario determinata dalle infiltrazioni causate dalla . CP_1
Stesse considerazioni venivano argomentate in ordine al lucro cessante, costituito dal mancato ricavo giornaliero che il aveva quantificato €. 70,00. Pt_1
Ritenendo errata la decisione del Tribunale di Cuneo, il promuoveva appello avanti Pt_1
questa Corte, con atto di citazione notificato in data 21.03.2024.
Nel primo motivo di gravame, l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che il non avesse assolto l'onere della prova, non valutando, o Pt_2
valutando in modo insufficiente, le dichiarazioni rese e gli impegni assunti dalla
[...]
(prima con l'impegno del 6.8.2015, e, successivamente, con la denuncia di CP_1
sinistro del 14.9.2017 alla nonché non valorizzando il Controparte_7
comportamento tenuto dall'Impresa, che aveva provveduto al ripristino delle parti murarie del laboratorio.
Il lamentava che il Tribunale non avesse valorizzato i riconoscimenti resi dalla parte Pt_1
danneggiante; in particolare, la comunicazione del 06.08.2015 (doc. 6) dove la
[...]
si impegnava al ristoro dei danni indicati dall'appellante con la lettera del TE
24.07.2015 (doc. 5) quantificati per il macchinario in €. 676,00.
La , inoltre, secondo la prospettazione dell'appellante, aveva riconosciuto CP_1
l'aggravamento dei danni occorso nell'aprile 2017, in seguito alla rottura del nylon posto a protezione del laboratorio, circostanza ammessa espressamente nella denuncia formulata dall'impresa all'assicurazione del 14.09.2017.
La responsabilità dell'Impresa era stata riconosciuta, secondo l'appellante, anche per facta concludentia, allorquando, terminati i lavori di ristrutturazione, nel 2017 essa aveva
6 provveduto a riparare i danni alla struttura e al controsoffitto del laboratorio, come da lettera d'impegno del 06.08.2015.
Quale secondo motivo di gravame, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse valutato le prove orali in modo erroneo.
Secondo l'appellante, il Giudice non aveva dato rilievo al contenuto confessorio delle dichiarazioni rese, in primo luogo, dal legale rappresentante dell'impresa, , CP_1
che, in sede di interpello e riferendosi alla protezione apposta sul laboratorio per evitare il ripetersi delle infiltrazioni, aveva affermato: “E' stato bucato nel 2017 e abbiamo provveduto
a fare la denuncia all'assicurazione. Perché con il lavoro abbiamo toccato il nylon”; in più, secondo l'appellante, si sarebbe dovuta considerare anche la dichiarazione effettuata dal al perito della Compagnia assicurativa, avente il seguente testo: “L'Assicurato CP_1
conferma la dinamica indicata nella denuncia di sinistro;
Riferisce di aver personalmente verificato, su richiesta del Danneggiato, l'infiltrazione di acqua presso i locali dello Studio
Grafico 94” (pag. 4, doc. D02).
Quale terzo motivo di gravame, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse valutato erroneamente l'esito della CTU, avendo il Consulente, nella stessa, confermato la responsabilità dell'impresa, sia in ordine alle infiltrazioni che ai danni al macchinario.
L'appellante impugnava anche il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure non aveva ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria.
Argomentava il che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere e, quindi, condannare Pt_1
l'Impresa al risarcimento del danno arrecato al macchinario almeno per l'importo di €
676,00=, avendo, sia il CTU, che la riconosciuto la responsabilità di TE
quest'ultima nel danneggiamento del bene.
Inoltre l'importo di €. 676,00=, era riferito alla stima effettuata per la manutenzione, con riserva di una più precisa quantificazione all'esito della verifica delle componenti danneggiate, tant'è che, al termine dell'accertamento effettuato dalla Controparte_9
il danno arrecato al macchinario era stato quantificato in €. 17.550,00= oltre IVA (doc.
[...]
C07).
7 Il preventivo prodotto, secondo l'appellante, riportava un elenco analitico e preciso dei ricambi necessari per sostituire le parti danneggiate e arrugginite e aveva trovato conferma nelle prove testimoniali assunte.
Sempre quali ulteriori elementi non valutati dal Giudice di prime cure, l'appellante richiamava la circostanza che la Compagnia assicuratrice aveva quantificato i danni in €.
11.504,00= e, in ultimo, il CTU aveva attribuito al macchinario danneggiato un valore residuo di €. 3/4.000,00=.
Il adduceva, inoltre, di aver documentato anche i costi del lavoro affidato in esterno Pt_1
alla per complessivi € 4.831,20 (doc. C08) costi che, sosteneva, non avrebbe CP_10
avuto se il macchinario fosse stato funzionante. Pertanto, riteneva che tali costi dovessero rientrare nel danno emergente, costituendo impoverimento del patrimonio.
Con l'ultimo motivo di appello, censurava il capo della sentenza in cui erano Parte_1
state liquidate le spese di lite.
Tali essendo i motivi di gravame, si costituiva in data 12.06.2024, con comparsa di costituzione e risposta, la che contestava la TE
fondatezza delle deduzioni e argomentazioni avversarie, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario, riproponendo, ex art. 346 c.p.c. la domanda di garanzia e manleva già formulata nei confronti della (divenuta Controparte_7
che il Tribunale non aveva esaminato, ritenendola assorbita nel rigetto Controparte_2
della domanda principale.
A tale proposito la evidenziava che la Compagnia Assicurativa aveva TE
eccepito la prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. sul presupposto che la denuncia della società del 14.09.2017 fosse riferita all'episodio lamentato dal con le lettere CP_1 Pt_1
del 26.03.2015 e del 24.07.2015.
Ad avviso dell'appellata, alla luce della istruttoria esperita in primo grado, l'eccezione era priva di fondamento, essendo emerso in causa che gli episodi di sinistro erano almeno tre: quello accaduto del marzo 2015, quello occorso nell'aprile 2017 e quello dell'ottobre 2019; pertanto, la denuncia effettuata all'assicurazione nel mese di settembre 2017 non aveva comportato il maturare della prescrizione, e, comunque, le richieste avanzate
8 stragiudizialmente dal erano rimaste prive di una esatta quantificazione sino alla Pt_1
notifica dell'atto di citazione di I grado.
Nel merito la contestava la fondatezza dei motivi di gravame TE
dedotti dal , negando di aver riconosciuto in alcun modo la propria responsabilità, Pt_1
essendosi limitata a dichiarare di volersi fare carico della sostituzione dei pannelli bagnati e del costo della pulizia del macchinario, chiedendo oltretutto, per verifica, di essere presente al momento del sopralluogo, ma senza null'altro riconoscere.
Anche l'esito delle prove orali, in particolare delle testimonianze, secondo l'appellata non era stato favorevole all'attore. Nessuno dei testi era stato in grado di collocare CP_1
con precisione nel tempo le infiltrazioni ed era emerso che il laboratorio era tenuto in uno stato di costante umidità per anni, anche dopo la fine dei lavori di ristrutturazione.
Le risultanze della CTU, secondo l'interpretazione del Tribunale, apparivano condivisibili, avendo evidenziato il Perito che i fenomeni di infiltrazione erano eventi distinti e scollegati tra loro;
solo il primo (datato 2015) era avvenuto durante le lavorazioni della . A ciò CP_1
doveva aggiungersi il rilievo che la mancanza di tempestivi interventi sul macchinario e la costante presenza di umidità nel laboratorio avevano concorso in modo determinante all'aggravarsi del fenomeno corrosivo.
All'epoca della prima infiltrazione il danno, collegato alla necessità di procedere alla pulizia del macchinario, era stato quantificato in €. 676,00=, somma di cui la aveva CP_1
dichiarato di essere disponibile a farsi carico.
Non erano emerse prove, invece, che già al 2015 il macchinario fosse inutilizzabile a causa delle infiltrazioni, non potendo rilevare il preventivo acquisito a quattro anni di distanza.
L'assenza di manutenzione determinava, secondo l'appellata, la sussistenza del concorso del creditore ex art. 1227 c.c. non potendo la essere chiamata a rispondere dei danni CP_1
che il avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza. Pt_1
Sul quantum, la contestava la debenza di qualsiasi altra somma ad TE
eccezione del danno per la pulizia del macchinario di €. 676,00=, oltre IVA, che la società si era già dichiarata disponibile a risarcire.
In data 10.07.2024 si costituiva anche la quale successore della Controparte_2 [...]
ribadendo l'eccepita prescrizione, contestando la fondatezza della domanda CP_7
9 risarcitoria e chiedendo confermarsi integralmente il contenuto della sentenza di primo grado.
All'udienza del 11.07.2024, fissata quale prima udienza di comparizione, il Consigliere
Istruttore, rilevato che sia l'appellante che la non avevano avuto TE
modo di esaminare la costituzione della Compagnia Assicurativa, avvenuta solo il giorno prima, differiva la trattazione della causa, sempre in sede di prima udienza, al 10.10.2024.
In tale data, preso atto delle note scritte dalle parti, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza del 16.01.2025 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
Infine, all'udienza del 16.01.2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti e la sentenza appellata, valutate le rispettive argomentazioni, le deduzioni ed eccezioni, esaminato il materiale probatorio, osserva quanto segue.
L'azione risarcitoria è stata proposta nei confronti della quale TE
impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione effettuati nell'immobile adiacente al laboratorio dell'appellante.
Gli eventi di infiltrazione oggetto di causa si sono verificati nel marzo 2015.
Dalla documentazione prodotta emerge che il contestava i danni da infiltrazione nel Pt_1
luglio 2015 (racc. del 24.07.2015, doc. C.05) con missiva a cui rispondeva la
[...]
in data 06.08.2015 (doc. C.06) ricognitiva dell'evento dannoso. CP_1
In tale ambito i danni arrecati al macchinario (per pulizia della macchina) venivano quantificati in €. 676,00=, con riserva, da parte del , di successiva quantificazione dei Pt_1
costi di eventuali ricambi.
I ripristini dell'immobile venivano effettuati dalla , pacificamente, a chiusura del CP_1
cantiere, mentre nulla veniva corrisposto per il macchinario dell'attrice; nell'aprile 2017 si verificava un ulteriore allagamento dal quale scaturiva la denuncia di sinistro all'Assicurazione chiamata in causa, effettuata da parte della in data 14.09.2017. CP_1
Tale evento, tuttavia, al pari di quello successivo del 2019, non è oggetto della domanda risarcitoria, che è fondata esclusivamente sull'infiltrazione verificatasi nel 2015.
10 Alla luce della corrispondenza intercorsa tra il e la (lettere del Pt_1 TE
25.07.2015 e del 06.08.2015) è opinione di questa Corte che l'evento del marzo 2015 debba ritenersi provato, sia per il riconoscimento univoco contenuto nella lettera del 06.08.2015, a firma della convenuta ora appellata, sia per l'esito della prova testimoniale resa dal teste, verbale del 04.11.2021) sia, infine, per le risultanze della CTU (vedasi pag. Testimone_1
9 che conferma l'infiltrazione del 2015 in correlazione con il cantiere della ). CP_1
L'evento del 2017, così come quello del 2019, come si è già detto, non sono oggetto della domanda e, quindi, non rilevano ai fini del giudizio.
I motivi di gravame di cui: sub 1) Errata valutazione del corredo documentale e dei riconoscimenti espressi dalla convenuta; sub 2) Errata valutazione delle prove orali; sub 3) Errata valutazione della CTU, secondo questa Corte appaiono meritevoli di accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
Per quanto riguarda il riconoscimento dell'evento del 2015 quale causa dei danni lamentati dalla , esso trova il primo e principale supporto documentale nella Parte_3
lettera di contestazione del 24.07.2015 (doc. C5 parte appellante) e nella risposta della del 06.08.2015 (doc. C6). TE
Si deve evidenziare che nella lettera di contestazione di del luglio 2015 veniva Parte_1
espressamente menzionata la possibilità di costi aggiuntivi per ricambi, da conteggiarsi al momento della riparazione, necessità di cui la prendeva atto, pur TE
chiedendo di essere avvisata al momento dell'attività manutentiva.
Alla lettera del del 24.07.2015 prodotta in causa, tuttavia, non era allegato alcun Pt_1
preventivo, circostanza confermata indirettamente anche in sede di CTU, ove veniva richiamato solo il preventivo emesso dalla a seguito del sopralluogo TE1
del 2017, aggiornato con i prezzi all'agosto 2019, in €. 17.550,00= oltre IVA.
Sempre dalla documentazione allegata, nello specifico dalla denuncia di sinistro datata
14.09.2017 della (doc. D1) e dalla relazione tecnica dell'Assicurazione TE
(doc. D2) si evince che in data 20.04.2017 si verificava, nei locali del , una ulteriore Pt_1
11 infiltrazione;
l'accesso della per la verifica dei ricambi occorrenti sul TE1
macchinario era stato effettuato in data 18.04.2017 (doc. C7) prima, quindi, CP_4
dell'accadimento di tale ulteriore evento.
L'anteriorità dell'accesso della rispetto all'infiltrazione del 20.04.2017, TE1
circostanza non oggetto di contestazione, induce questa Corte a ritenere che i ripristini valutati nel preventivo siano quelli occorsi all'esito dell'evento del 2015 (e oggetto di causa) con la conseguenza che l'importo conteggiato nel preventivo, già rivalutato alla data del
2019, deve ritenersi pertinente per individuare i danni subiti dal macchinario, a causa dell'infiltrazione accaduta nel 2015.
Alla luce della CTU esperita che ha riscontrato importanti lacune manutentive a carico dell'appellante nella tenuta del macchinario, deve poi accogliersi l'eccezione tempestivamente sollevata dalla in ordine alla rilevanza del TE
comportamento del , quale concorso di colpa nell'aggravamento dei danni riportati Pt_1
dal macchinario.
Ne consegue che la domanda risarcitoria sull'an può essere ritenuta fondata solo parzialmente, dovendosi valorizzare, al contempo, il concorso del nella Pt_1
compromissione del macchinario.
Ne conseguono, sul quantum, le seguenti valutazioni.
L'intervento di manutenzione per il quale era stato preventivato l'importo di €. 676,00= oltre
IVA, non è stato effettuato (circostanza confermata anche in sede di CTU).
L'importo e la relativa attività deve ritenersi assorbita nel preventivo di riparazione, con prezzi aggiornati al 28.08.2019, che attestava il costo globale di ripristino del macchinario in
€. 17.550,00 oltre IVA.
Alla luce degli elementi riscontrati (assenza di un intervento di manutenzione tempestiva, condizioni intrinseche del locale, assenza di protezioni sul macchinario) la Corte ritiene di dover valorizzare il concorso del creditore nella causazione del danno in una percentuale del
30% dell'importo quantificato nel preventivo prodotto sub C7 (30% di €. 17.550,00 = €.
5.265,00) riconoscendo, quindi, a favore del , il diritto al risarcimento del danno per Pt_1
il 70% di detto importo, pari a €. 12.285,00= oltre IVA.
12
Alla luce delle considerazioni suesposte, deve riesaminarsi anche la domanda ex art. 346
c.p.c. riproposta in sede di appello dalla nei TE
confronti della Parte_4
L'eccezione di prescrizione del diritto assicurativo formulata dalla Compagnia di
Assicurazioni, sulla base della documentazione agli atti si appalesa assorbente, in quanto fondata.
Tra la verificazione del fatto dannoso (luglio 2015) e la denuncia di sinistro all'Agenzia, datata
14.09.2017 (riferita ad evento occorso in data 20.04.2017) non risulta compiuto alcun atto interruttivo e, dunque, nessun diritto può essere riconosciuto a tale titolo in capo all'Impresa assicurata.
L'accoglimento del gravame, con conseguente parziale riforma della sentenza, comporta anche la modifica della regolazione delle spese di causa;
in ragione dei principi ordinari che regolano la soccombenza, questa Corte pone a carico della parte soccombente,
[...]
sia per quanto attiene il rapporto con l'appellante, TE
, sia per quanto attiene il rapporto processuale con la terza chiamata, Parte_1 [...]
i compensi per entrambi i gradi di giudizio, che determina in ambedue i casi sulla CP_2
base dei valori medi dello scaglione di valore dell'importo riconosciuto a titolo di danno.
Il prospetto riassuntivo illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese:
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 5.201,00= ed euro 26.000,00=:
fase di studio della controversia 919,00
fase introduttiva del giudizio 777,00
fase istruttoria 1.680,00
fase decisionale 1.701,00
TOTALE 5.077,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 5.201,00= ed euro 26.000,00=: fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00
13 fase decisionale 1.911,00
TOTALE 3.966,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta, in accoglimento del gravame proposto da e in riforma Parte_1
della sentenza n. 150/2024 del Tribunale di Cuneo, pubblicata il 20.02.2024, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente la domanda risarcitoria dell'appellante, condannando la
[...]
al pagamento, a favore dell'appellante, TE Pt_1
dell'importo di €. 12.285,00=, oltre interessi legali e rivalutazione dal 28.08.2019
[...]
al saldo;
2) condanna la al pagamento a favore di TE
, nonché di delle spese legali del primo grado di Parte_1 Controparte_2
giudizio che liquida per ciascuna parte in €. 5.077,00= oltre, sull'importo dovuto, al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna la al pagamento a favore di TE
, nonché di delle spese legali del presente grado di Parte_1 Controparte_2
giudizio che liquida per ciascuna parte nell'importo di € 3.966,00= oltre, sull'importo dovuto, al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 giugno 2025 in videoconferenza, mediante applicativo Teams.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 386/2024, assunta in decisione all'udienza del 16.01.2025, promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
PA (CN) Frazione Bovina n. 11, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Manganaro
(C.F. – pec: e CodiceFiscale_2 Email_1
Michele Bombara (C.F. – pec: CodiceFiscale_3 [...]
elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Email_2
Torino, Corso Matteotti n. 31, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale TE P.IVA_1
rappresentante sig. , con sede in VA (CN) via Villarello n. 23/A, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Pettiti (C.F. – pec: CodiceFiscale_4
rdineavvocatitorino.it) elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_3
medesimo in Torino, via Principe Tommaso n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con riproposizione di domanda ex art. 346 c.p.c.
APPELLATA
1 E CONTRO
(C.F. in persona del suo procuratore speciale, dott. Controparte_2 P.IVA_2
, con sede legale in IA EN (TV) Via Marocchesa n. 14, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vineis (C.F. – pec CodiceFiscale_5 Em_4 Email_5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in
[...]
Saluzzo, Via S. Pellico n. 16, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso e di rito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, in riforma della sentenza
n. 150 del 20.02.2024 del Tribunale di Cuneo, sez. civ., Dott. Ruggero Berardi - emessa in data 20.02.2024 - nell'ambito del procedimento R.G. 850/2020 notificata in pari data, così giudicare
NEL MERITO in accoglimento del presente gravame, e in riforma della sentenza di primo grado,
- accertare e dichiarare la responsabilità della delle infiltrazioni TE
occorse nel laboratorio e dei conseguenti danni arrecati al laboratorio del sig. e al Pt_1
macchinario Cucipiega/fascicolatrice n. 44100 per i fatti e motivi tutti esplicati CP_4
in atti;
- e, per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannare la al risarcimento TE
di tutti i danni patiti nella misura di € 17.550,00 oltre iva, come da preventivo prodotto sub. doc. C07, oltre interessi e rivalutazione;
- In subordine, dichiararsi tenuta e condannare la al risarcimento TE
di tutti i danni patiti al macchinario nella misura di € 11.504,00, come quantificati dalla stessa compagnia assicurativa del danneggiante, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in via di ulteriore subordine nella misura di € 4.000,00, come indicato dal CTU quale “valore residuo” per l'inutilizzabilità del macchinario, oltre interessi e rivalutazione;
ovvero in via di ulteriore
2 subordine, nella misura minima di € 676,00 oltre iva, come da riconoscimento del danno della stessa con comunicazione del 06.08.2015, ovvero ancora in quella ritenuta di CP_1
giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- In ogni caso dichiararsi tenuta e condannare la al risarcimento TE
dei costi sostenuti di € 4.831,20 per aver dovuto commissionare il lavoro a terzi a causa dell'inutilizzabilità del macchinario, nonché dell'importo giornaliero di € 70,00 dalla data di sinistro sino al ripristino del macchinario, ovvero con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione.
IN VIA SUBORDINATA
- laddove le precedenti domande non trovassero accoglimento, riformare la sentenza di primo grado in punto spese legali, compensandole integralmente ovvero escludendo la condanna dell'appellante dalla rifusione delle spese della terza chiamata per le ragioni di cui in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA
- nel denegato caso in cui la Corte ritenesse di dare rilievo alla presenza della canalina di scolo quale possibile causa dell'infiltrazione, disporsi la rinnovazione della CTU sul punto al fine di descrivere l'esatta sua collocazione rispetto al laboratorio dell'appellante ed escludere qualsiasi collegamento eziologico con le infiltrazioni lamentate.
IN OGNI CASO
- con vittoria di compensi e spese di entrambi i giudizi, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, oltre C.p.a., I.v.a.;
per parte appellata, TE
in via principale, respingere l'appello e confermare integralmente l'impugnata sentenza, con il favore delle spese del grado;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'interposto appello, dichiarare – già – tenuta Controparte_2 Controparte_5
a manlevare la per tenerla indenne da ogni TE
pretesa risarcitoria e da ogni spesa, condannando la stessa a rifonderle Controparte_2
quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'appellante ovvero a versare direttamente a
3 favore di esso ogni e ciascuna somma che dovesse essergli riconosciuta, salva la Pt_1
franchigia;
per parte appellata, Controparte_2
Voglia l'ecc.ma Corte d'appello, confermare l'impugnata sentenza;
in ogni caso dichiarare prescritto il diritto assicurativo azionato dall'assicurata; in subordine respingere comunque la manleva dispiegata dell'assicurata in quanto riferita a danno di valore inferiore alla franchigia contrattuale di € 1.500,00.
Con vittoria delle spese del grado, oltre quelle di CTU per € 2.651,79.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2020, , titolare dello Studio Parte_1
Grafico 94, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Cuneo, la TE
al fine di sentirne accertare e dichiarare la responsabilità per i danni
[...]
provocati dalle infiltrazioni verificatesi nel proprio laboratorio di tipografia e ottenere il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo € 26.364,20=, oltre ad € 70,00= al giorno, dalla data del sinistro a quella di ripristino di macchinario ivi collocato, quale mancata rendita giornaliera dell'attrezzatura.
A sostegno della domanda risarcitoria il esponeva che, a seguito di lavori di Pt_1
ristrutturazione eseguiti nella proprietà confinante dalla Impresa Minazzo S.a.s. nei mesi da marzo a giugno 2015, si erano verificate ingenti infiltrazioni d'acqua nell'immobile utilizzato
CP_ dalla , che avevano provocato danni ai muri, al pavimento, al controsoffitto in cartongesso nonché alla linea cucipiega/fascicolatrice n. 44100. CP_4
Solo nell'estate 2017 la aveva provveduto al ripristino del controsoffitto, ma, CP_1
nonostante le reiterate richieste avanzate dal , nessun risarcimento era intervenuto, Pt_1
invece, per il macchinario n. 44100. Pertanto, il si era determinato ad CP_4 Pt_1
agire giudizialmente per il riconoscimento dei danni relativi.
Si costituiva in giudizio la eccependo in rito l'inosservanza del TE
termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c. e, nel merito, contestando la fondatezza delle
4 domande avversarie, sia sull'an che sul quantum.
La società convenuta formulava anche istanza per l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice, autorizzata dal Giudice Controparte_7
di prime cure.
Con comparsa del 19.01.2021 si costituiva in giudizio Controparte_7
eccependo la prescrizione ex art. 2952 c.c. e, nel merito, contestando la quantificazione dei danni richiesti dal . Pt_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. le parti provvedevano al deposito delle relative memorie;
con ordinanza resa in data 07.09.2021 il Giudice ammetteva le prove orali richieste e, a seguire, disponeva CTU volta a verificare l'entità dei danni subiti dal macchinario e la riconducibilità degli stessi alle infiltrazioni verificatesi nel laboratorio.
All'esito della CTU, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18.10.2023, ove tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 150/2024, pubblicata il 20.02.2024, il Tribunale di Cuneo rigettava integralmente la domanda risarcitoria del , che condannava al pagamento delle spese Pt_1
di lite in favore della convenuta, nonché a Controparte_8
favore della terza chiamata, Controparte_7
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, ritenendo non raggiunta una prova sufficiente della sussistenza del nesso causale tra i lavori effettuati dalla società convenuta nell'immobile contiguo e il danneggiamento del macchinario, atteso che, come osservato nella CTU, soltanto le infiltrazioni verificatesi nel 2015 apparivano direttamente riconducibili all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, mentre il fenomeno corrosivo subito dal macchinario e i bagnamenti erano riconducibili a plurimi eventi occorsi in anni diversi (2015, 2017 e 2019) di cui solo quanto avvenuto nel 2015 era da riferirsi alla Impresa
Minazzo, essendo i successivi eventi avvenuti a “cantiere chiuso” ed ascrivibili al canale di scolo limitrofo all'immobile.
A questo si aggiungeva, secondo le risultanze della CTU, una persistente e prolungata carenza di interventi manutentivi sul bene e la scarsa aerazione del laboratorio, posizionato in un seminterrato, privo di impianto di aerazione meccanica, elementi che avevano contribuito a comprometterne lo stato.
5 Anche la prova del quantum del danno, secondo il Giudice di prime cure, appariva insufficiente, avendo l'attrice prodotto a sostegno della domanda solo un preventivo di riparazione del macchinario, valutato nell'agosto 2017, ma con prezzi attualizzati alla data del 28.08.2019.
Il Tribunale riteneva non provato neppure il danno emergente, costituito dagli esborsi sostenuti per commissionare a terzi le “lavorazioni urgenti”, rilevando che dalle sole fatture prodotte non emergeva la prova che detti pagamenti fossero stati sostenuti in conseguenza della indisponibilità del macchinario determinata dalle infiltrazioni causate dalla . CP_1
Stesse considerazioni venivano argomentate in ordine al lucro cessante, costituito dal mancato ricavo giornaliero che il aveva quantificato €. 70,00. Pt_1
Ritenendo errata la decisione del Tribunale di Cuneo, il promuoveva appello avanti Pt_1
questa Corte, con atto di citazione notificato in data 21.03.2024.
Nel primo motivo di gravame, l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che il non avesse assolto l'onere della prova, non valutando, o Pt_2
valutando in modo insufficiente, le dichiarazioni rese e gli impegni assunti dalla
[...]
(prima con l'impegno del 6.8.2015, e, successivamente, con la denuncia di CP_1
sinistro del 14.9.2017 alla nonché non valorizzando il Controparte_7
comportamento tenuto dall'Impresa, che aveva provveduto al ripristino delle parti murarie del laboratorio.
Il lamentava che il Tribunale non avesse valorizzato i riconoscimenti resi dalla parte Pt_1
danneggiante; in particolare, la comunicazione del 06.08.2015 (doc. 6) dove la
[...]
si impegnava al ristoro dei danni indicati dall'appellante con la lettera del TE
24.07.2015 (doc. 5) quantificati per il macchinario in €. 676,00.
La , inoltre, secondo la prospettazione dell'appellante, aveva riconosciuto CP_1
l'aggravamento dei danni occorso nell'aprile 2017, in seguito alla rottura del nylon posto a protezione del laboratorio, circostanza ammessa espressamente nella denuncia formulata dall'impresa all'assicurazione del 14.09.2017.
La responsabilità dell'Impresa era stata riconosciuta, secondo l'appellante, anche per facta concludentia, allorquando, terminati i lavori di ristrutturazione, nel 2017 essa aveva
6 provveduto a riparare i danni alla struttura e al controsoffitto del laboratorio, come da lettera d'impegno del 06.08.2015.
Quale secondo motivo di gravame, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse valutato le prove orali in modo erroneo.
Secondo l'appellante, il Giudice non aveva dato rilievo al contenuto confessorio delle dichiarazioni rese, in primo luogo, dal legale rappresentante dell'impresa, , CP_1
che, in sede di interpello e riferendosi alla protezione apposta sul laboratorio per evitare il ripetersi delle infiltrazioni, aveva affermato: “E' stato bucato nel 2017 e abbiamo provveduto
a fare la denuncia all'assicurazione. Perché con il lavoro abbiamo toccato il nylon”; in più, secondo l'appellante, si sarebbe dovuta considerare anche la dichiarazione effettuata dal al perito della Compagnia assicurativa, avente il seguente testo: “L'Assicurato CP_1
conferma la dinamica indicata nella denuncia di sinistro;
Riferisce di aver personalmente verificato, su richiesta del Danneggiato, l'infiltrazione di acqua presso i locali dello Studio
Grafico 94” (pag. 4, doc. D02).
Quale terzo motivo di gravame, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse valutato erroneamente l'esito della CTU, avendo il Consulente, nella stessa, confermato la responsabilità dell'impresa, sia in ordine alle infiltrazioni che ai danni al macchinario.
L'appellante impugnava anche il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure non aveva ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria.
Argomentava il che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere e, quindi, condannare Pt_1
l'Impresa al risarcimento del danno arrecato al macchinario almeno per l'importo di €
676,00=, avendo, sia il CTU, che la riconosciuto la responsabilità di TE
quest'ultima nel danneggiamento del bene.
Inoltre l'importo di €. 676,00=, era riferito alla stima effettuata per la manutenzione, con riserva di una più precisa quantificazione all'esito della verifica delle componenti danneggiate, tant'è che, al termine dell'accertamento effettuato dalla Controparte_9
il danno arrecato al macchinario era stato quantificato in €. 17.550,00= oltre IVA (doc.
[...]
C07).
7 Il preventivo prodotto, secondo l'appellante, riportava un elenco analitico e preciso dei ricambi necessari per sostituire le parti danneggiate e arrugginite e aveva trovato conferma nelle prove testimoniali assunte.
Sempre quali ulteriori elementi non valutati dal Giudice di prime cure, l'appellante richiamava la circostanza che la Compagnia assicuratrice aveva quantificato i danni in €.
11.504,00= e, in ultimo, il CTU aveva attribuito al macchinario danneggiato un valore residuo di €. 3/4.000,00=.
Il adduceva, inoltre, di aver documentato anche i costi del lavoro affidato in esterno Pt_1
alla per complessivi € 4.831,20 (doc. C08) costi che, sosteneva, non avrebbe CP_10
avuto se il macchinario fosse stato funzionante. Pertanto, riteneva che tali costi dovessero rientrare nel danno emergente, costituendo impoverimento del patrimonio.
Con l'ultimo motivo di appello, censurava il capo della sentenza in cui erano Parte_1
state liquidate le spese di lite.
Tali essendo i motivi di gravame, si costituiva in data 12.06.2024, con comparsa di costituzione e risposta, la che contestava la TE
fondatezza delle deduzioni e argomentazioni avversarie, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario, riproponendo, ex art. 346 c.p.c. la domanda di garanzia e manleva già formulata nei confronti della (divenuta Controparte_7
che il Tribunale non aveva esaminato, ritenendola assorbita nel rigetto Controparte_2
della domanda principale.
A tale proposito la evidenziava che la Compagnia Assicurativa aveva TE
eccepito la prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. sul presupposto che la denuncia della società del 14.09.2017 fosse riferita all'episodio lamentato dal con le lettere CP_1 Pt_1
del 26.03.2015 e del 24.07.2015.
Ad avviso dell'appellata, alla luce della istruttoria esperita in primo grado, l'eccezione era priva di fondamento, essendo emerso in causa che gli episodi di sinistro erano almeno tre: quello accaduto del marzo 2015, quello occorso nell'aprile 2017 e quello dell'ottobre 2019; pertanto, la denuncia effettuata all'assicurazione nel mese di settembre 2017 non aveva comportato il maturare della prescrizione, e, comunque, le richieste avanzate
8 stragiudizialmente dal erano rimaste prive di una esatta quantificazione sino alla Pt_1
notifica dell'atto di citazione di I grado.
Nel merito la contestava la fondatezza dei motivi di gravame TE
dedotti dal , negando di aver riconosciuto in alcun modo la propria responsabilità, Pt_1
essendosi limitata a dichiarare di volersi fare carico della sostituzione dei pannelli bagnati e del costo della pulizia del macchinario, chiedendo oltretutto, per verifica, di essere presente al momento del sopralluogo, ma senza null'altro riconoscere.
Anche l'esito delle prove orali, in particolare delle testimonianze, secondo l'appellata non era stato favorevole all'attore. Nessuno dei testi era stato in grado di collocare CP_1
con precisione nel tempo le infiltrazioni ed era emerso che il laboratorio era tenuto in uno stato di costante umidità per anni, anche dopo la fine dei lavori di ristrutturazione.
Le risultanze della CTU, secondo l'interpretazione del Tribunale, apparivano condivisibili, avendo evidenziato il Perito che i fenomeni di infiltrazione erano eventi distinti e scollegati tra loro;
solo il primo (datato 2015) era avvenuto durante le lavorazioni della . A ciò CP_1
doveva aggiungersi il rilievo che la mancanza di tempestivi interventi sul macchinario e la costante presenza di umidità nel laboratorio avevano concorso in modo determinante all'aggravarsi del fenomeno corrosivo.
All'epoca della prima infiltrazione il danno, collegato alla necessità di procedere alla pulizia del macchinario, era stato quantificato in €. 676,00=, somma di cui la aveva CP_1
dichiarato di essere disponibile a farsi carico.
Non erano emerse prove, invece, che già al 2015 il macchinario fosse inutilizzabile a causa delle infiltrazioni, non potendo rilevare il preventivo acquisito a quattro anni di distanza.
L'assenza di manutenzione determinava, secondo l'appellata, la sussistenza del concorso del creditore ex art. 1227 c.c. non potendo la essere chiamata a rispondere dei danni CP_1
che il avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza. Pt_1
Sul quantum, la contestava la debenza di qualsiasi altra somma ad TE
eccezione del danno per la pulizia del macchinario di €. 676,00=, oltre IVA, che la società si era già dichiarata disponibile a risarcire.
In data 10.07.2024 si costituiva anche la quale successore della Controparte_2 [...]
ribadendo l'eccepita prescrizione, contestando la fondatezza della domanda CP_7
9 risarcitoria e chiedendo confermarsi integralmente il contenuto della sentenza di primo grado.
All'udienza del 11.07.2024, fissata quale prima udienza di comparizione, il Consigliere
Istruttore, rilevato che sia l'appellante che la non avevano avuto TE
modo di esaminare la costituzione della Compagnia Assicurativa, avvenuta solo il giorno prima, differiva la trattazione della causa, sempre in sede di prima udienza, al 10.10.2024.
In tale data, preso atto delle note scritte dalle parti, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza del 16.01.2025 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
Infine, all'udienza del 16.01.2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti e la sentenza appellata, valutate le rispettive argomentazioni, le deduzioni ed eccezioni, esaminato il materiale probatorio, osserva quanto segue.
L'azione risarcitoria è stata proposta nei confronti della quale TE
impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione effettuati nell'immobile adiacente al laboratorio dell'appellante.
Gli eventi di infiltrazione oggetto di causa si sono verificati nel marzo 2015.
Dalla documentazione prodotta emerge che il contestava i danni da infiltrazione nel Pt_1
luglio 2015 (racc. del 24.07.2015, doc. C.05) con missiva a cui rispondeva la
[...]
in data 06.08.2015 (doc. C.06) ricognitiva dell'evento dannoso. CP_1
In tale ambito i danni arrecati al macchinario (per pulizia della macchina) venivano quantificati in €. 676,00=, con riserva, da parte del , di successiva quantificazione dei Pt_1
costi di eventuali ricambi.
I ripristini dell'immobile venivano effettuati dalla , pacificamente, a chiusura del CP_1
cantiere, mentre nulla veniva corrisposto per il macchinario dell'attrice; nell'aprile 2017 si verificava un ulteriore allagamento dal quale scaturiva la denuncia di sinistro all'Assicurazione chiamata in causa, effettuata da parte della in data 14.09.2017. CP_1
Tale evento, tuttavia, al pari di quello successivo del 2019, non è oggetto della domanda risarcitoria, che è fondata esclusivamente sull'infiltrazione verificatasi nel 2015.
10 Alla luce della corrispondenza intercorsa tra il e la (lettere del Pt_1 TE
25.07.2015 e del 06.08.2015) è opinione di questa Corte che l'evento del marzo 2015 debba ritenersi provato, sia per il riconoscimento univoco contenuto nella lettera del 06.08.2015, a firma della convenuta ora appellata, sia per l'esito della prova testimoniale resa dal teste, verbale del 04.11.2021) sia, infine, per le risultanze della CTU (vedasi pag. Testimone_1
9 che conferma l'infiltrazione del 2015 in correlazione con il cantiere della ). CP_1
L'evento del 2017, così come quello del 2019, come si è già detto, non sono oggetto della domanda e, quindi, non rilevano ai fini del giudizio.
I motivi di gravame di cui: sub 1) Errata valutazione del corredo documentale e dei riconoscimenti espressi dalla convenuta; sub 2) Errata valutazione delle prove orali; sub 3) Errata valutazione della CTU, secondo questa Corte appaiono meritevoli di accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
Per quanto riguarda il riconoscimento dell'evento del 2015 quale causa dei danni lamentati dalla , esso trova il primo e principale supporto documentale nella Parte_3
lettera di contestazione del 24.07.2015 (doc. C5 parte appellante) e nella risposta della del 06.08.2015 (doc. C6). TE
Si deve evidenziare che nella lettera di contestazione di del luglio 2015 veniva Parte_1
espressamente menzionata la possibilità di costi aggiuntivi per ricambi, da conteggiarsi al momento della riparazione, necessità di cui la prendeva atto, pur TE
chiedendo di essere avvisata al momento dell'attività manutentiva.
Alla lettera del del 24.07.2015 prodotta in causa, tuttavia, non era allegato alcun Pt_1
preventivo, circostanza confermata indirettamente anche in sede di CTU, ove veniva richiamato solo il preventivo emesso dalla a seguito del sopralluogo TE1
del 2017, aggiornato con i prezzi all'agosto 2019, in €. 17.550,00= oltre IVA.
Sempre dalla documentazione allegata, nello specifico dalla denuncia di sinistro datata
14.09.2017 della (doc. D1) e dalla relazione tecnica dell'Assicurazione TE
(doc. D2) si evince che in data 20.04.2017 si verificava, nei locali del , una ulteriore Pt_1
11 infiltrazione;
l'accesso della per la verifica dei ricambi occorrenti sul TE1
macchinario era stato effettuato in data 18.04.2017 (doc. C7) prima, quindi, CP_4
dell'accadimento di tale ulteriore evento.
L'anteriorità dell'accesso della rispetto all'infiltrazione del 20.04.2017, TE1
circostanza non oggetto di contestazione, induce questa Corte a ritenere che i ripristini valutati nel preventivo siano quelli occorsi all'esito dell'evento del 2015 (e oggetto di causa) con la conseguenza che l'importo conteggiato nel preventivo, già rivalutato alla data del
2019, deve ritenersi pertinente per individuare i danni subiti dal macchinario, a causa dell'infiltrazione accaduta nel 2015.
Alla luce della CTU esperita che ha riscontrato importanti lacune manutentive a carico dell'appellante nella tenuta del macchinario, deve poi accogliersi l'eccezione tempestivamente sollevata dalla in ordine alla rilevanza del TE
comportamento del , quale concorso di colpa nell'aggravamento dei danni riportati Pt_1
dal macchinario.
Ne consegue che la domanda risarcitoria sull'an può essere ritenuta fondata solo parzialmente, dovendosi valorizzare, al contempo, il concorso del nella Pt_1
compromissione del macchinario.
Ne conseguono, sul quantum, le seguenti valutazioni.
L'intervento di manutenzione per il quale era stato preventivato l'importo di €. 676,00= oltre
IVA, non è stato effettuato (circostanza confermata anche in sede di CTU).
L'importo e la relativa attività deve ritenersi assorbita nel preventivo di riparazione, con prezzi aggiornati al 28.08.2019, che attestava il costo globale di ripristino del macchinario in
€. 17.550,00 oltre IVA.
Alla luce degli elementi riscontrati (assenza di un intervento di manutenzione tempestiva, condizioni intrinseche del locale, assenza di protezioni sul macchinario) la Corte ritiene di dover valorizzare il concorso del creditore nella causazione del danno in una percentuale del
30% dell'importo quantificato nel preventivo prodotto sub C7 (30% di €. 17.550,00 = €.
5.265,00) riconoscendo, quindi, a favore del , il diritto al risarcimento del danno per Pt_1
il 70% di detto importo, pari a €. 12.285,00= oltre IVA.
12
Alla luce delle considerazioni suesposte, deve riesaminarsi anche la domanda ex art. 346
c.p.c. riproposta in sede di appello dalla nei TE
confronti della Parte_4
L'eccezione di prescrizione del diritto assicurativo formulata dalla Compagnia di
Assicurazioni, sulla base della documentazione agli atti si appalesa assorbente, in quanto fondata.
Tra la verificazione del fatto dannoso (luglio 2015) e la denuncia di sinistro all'Agenzia, datata
14.09.2017 (riferita ad evento occorso in data 20.04.2017) non risulta compiuto alcun atto interruttivo e, dunque, nessun diritto può essere riconosciuto a tale titolo in capo all'Impresa assicurata.
L'accoglimento del gravame, con conseguente parziale riforma della sentenza, comporta anche la modifica della regolazione delle spese di causa;
in ragione dei principi ordinari che regolano la soccombenza, questa Corte pone a carico della parte soccombente,
[...]
sia per quanto attiene il rapporto con l'appellante, TE
, sia per quanto attiene il rapporto processuale con la terza chiamata, Parte_1 [...]
i compensi per entrambi i gradi di giudizio, che determina in ambedue i casi sulla CP_2
base dei valori medi dello scaglione di valore dell'importo riconosciuto a titolo di danno.
Il prospetto riassuntivo illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese:
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 5.201,00= ed euro 26.000,00=:
fase di studio della controversia 919,00
fase introduttiva del giudizio 777,00
fase istruttoria 1.680,00
fase decisionale 1.701,00
TOTALE 5.077,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 5.201,00= ed euro 26.000,00=: fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00
13 fase decisionale 1.911,00
TOTALE 3.966,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta, in accoglimento del gravame proposto da e in riforma Parte_1
della sentenza n. 150/2024 del Tribunale di Cuneo, pubblicata il 20.02.2024, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente la domanda risarcitoria dell'appellante, condannando la
[...]
al pagamento, a favore dell'appellante, TE Pt_1
dell'importo di €. 12.285,00=, oltre interessi legali e rivalutazione dal 28.08.2019
[...]
al saldo;
2) condanna la al pagamento a favore di TE
, nonché di delle spese legali del primo grado di Parte_1 Controparte_2
giudizio che liquida per ciascuna parte in €. 5.077,00= oltre, sull'importo dovuto, al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna la al pagamento a favore di TE
, nonché di delle spese legali del presente grado di Parte_1 Controparte_2
giudizio che liquida per ciascuna parte nell'importo di € 3.966,00= oltre, sull'importo dovuto, al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 giugno 2025 in videoconferenza, mediante applicativo Teams.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO
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