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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.5.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dagli Avv.ti Vincenzo Tinto e Giusi Sfragano, per l'attore – i quali hanno concluso insistendo in tutto quanto dedotto ed eccepito “nei propri scritti difensivi e, da ultimo, nelle memorie conclusive tempestivamente depositate” – dall'Avv. Armando Longo, per la convenuta – il quale ha concluso riportandosi alle difese contenute nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa, e dagli Avv.ti Giuseppe Ferraro e Carmelo Matafù, per il terzo chiamato – i quali hanno concluso insistendo in tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi – visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 357/2020 R.G.
avente per oggetto: lesioni personali.
VERTENTE TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Tinto e Giusi Sfragano, giusta procura in atti.
ATTORE
contro (P.IVA. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, , Piazza delle Donne Lavoratrici n. CP_2
2, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Longo, giusta procura in atti.
CONVENUTA
(cod. fisc.: , Controparte_3 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Messina, Viale San Martino n. 146 (Is.
123), presso lo studio dell'Avv. Carmelo Matafù, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Ferraro e Carmelo Matafù, giusta procura in atti.
TERZO INTERVENIENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118
disp. att. c.p.c.
L'attore meglio generalizzato in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, ha trascinato in giudizio la
– quale compagnia assicuratrice del motore CP_1
marino (c.d. gommone) condotto e di proprietà di
[...]
– al fine di ottenere – a fronte della denuncia di CP_3
sinistro presentata dal alla detta impresa in data 7 CP_3
luglio 2018 – il risarcimento dei danni patrimoniali e personali subiti a causa di un sinistro verificatosi in data 5.7.2018 al largo dell'Isola di Salina (ME).
pag. 2/14 A sostegno della domanda, in particolare, l'attore ha dedotto che: a) mentre era a bordo, in qualità di terzo trasportato, del motore marino
(c.d. gommone) modello “Mercruiser Marine” avente matricola n. 2A577121, condotto e di proprietà di Controparte_3
rovinava a terra a causa di uno “sbalzamento in aria dalla sua seduta” – con conseguente ricaduta all'interno del fondo rigido, da cui ne scaturiva una frattura della vertebra L2” –
determinata da una improvvisa “manovra” compiuta dal conducente del veicolo marino;
b) a seguito del sinistro veniva soccorso dal Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria 118 dell'Isola di Salina ove i sanitari riscontravano un “trauma
contusivo distorsivo da contraccolpo alla colonna vertebrale tratto LS” e consigliavano il “compimento di un controllo radiografico in ospedale”; c) veniva, dapprima, ricoverato presso il Presidio Ospedaliero “Gravina e Santo Pietro” di
Caltagirone con diagnosi “frattura amielica L2” e con prognosi di “40 gg. lavorativi – 40 gg. Clinici salvo complicazioni” e, poi, trasferito presso l
[...]
(c.d. Controparte_4 CP_5 [...]
ove veniva sottoposto ad Controparte_6
intervento chirurgico in data 11.7.2018 consistente in “artrodesi
lombare con barre e viti peduncolari Th12-L3, cementificazione
pag. 3/14 L2, impianto di cellule staminali autologhe”; d) il CTP dott.
– riconoscendo il nesso di causalità tra i postumi Persona_1
subiti e il fatto lesivo de quo – quantificava il danno biologico permanente nella misura complessiva del 25% nonché un danno alla capacità lavorativa specifica pari al 20%; e) l'attore,
con PEC e raccomandata a.r. del 22.5.2019, invitava CP_1
e a stipulare una convenzione
[...] Controparte_3
di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 (rifiutata dalla compagnia da ultimo con pec del 12.6.2019); f) il CTP dott.
– nominato dalla impresa assicurativa a seguito della Per_2
richiesta di negoziazione assistita formulata dall'attore –
riconosceva, previo accertamento del nesso eziologico tra le lesioni subite dall'attore e l'evento de quo, una “invalidità
temporanea biologica al 100% per giorni 11 – al 75% per giorni 37 – al 50% per giorni 25 – al 25% per giorni 59” ed una
“invalidità permanente biologica al 22% con personalizzazione pari a 15”, con spese mediche di € 1.355,10.
Sicché l'attore ha concluso chiedendo: “a) dichiarare che il sinistro verificatosi a largo dell'Isola di Salina il 05.07.2018 sul
motore marino condotto e in proprietà di Controparte_3
assicurato con giusta polizza n. Controparte_7
M12468228 e in cui il era trasportato si è Parte_1
verificato in assenza di caso fortuito;
b) di conseguenza,
pag. 4/14 dichiarare che l'attore ha diritto all'integrale Parte_1
risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e, in via
più ampia, extracontrattuale per tutte le conseguenze dannose
subite, comprese le spese vive documentate, derivanti dal
sinistro predetto per come saranno quantificate in sede di
giudizio, in via diretta dalla compagnia di assicurazione CP_1
, con vittoria delle spese di giudizio.
[...]
Con comparsa di risposta del 14.9.2020 si è costituita la CP_1
– quale compagnia assicurativa del motore marino
[...]
(cd. gommone) – deducendo, previa integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., la infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendo, in via subordinata, di
“statuire sia in ordine all' “an debeatur” che in ordine al
“quantum debeatur”, sulla base delle risultanze istruttorie e
delle prove che, analiticamente, parte attrice è tenuta a fornire
nel rispetto degli artt. 2054 e 1227 c.c., anche in relazione alla condotta mantenuta dal trasportato durante la navigazione”,
con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie difese ha rilevato in particolare: a) il contenuto – contrastante con la dinamica narrata dall'attore nel proprio scritto difensivo – delle dichiarazioni rese dal danneggiato e dal (i.e. conducente il veicolo) in sede CP_3
stragiudiziale (i.e. denuncia cautelativa e negoziazione assistita)
pag. 5/14 idonee a confermare la natura “accidentale e fortuita” della caduta;
b) la qualificazione di “mare quasi calmo” certificata dall'Ufficio di Meteorologia dell'Aeronautica Militare inidonea a “mutare” “i termini della vicenda ben potendo l'onda in
questione essere stata generata dal passaggio di altre imbarcazioni di dimensioni importanti”.
Con comparsa di risposta dell'8.2.2021 si è costituito
– quale terzo chiamato ex art. 102 c.p.c. Controparte_3
con ordinanza dell'8.7.2021– deducendo la infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e chiedendo, in via subordinata, “nell'ipotesi in cui emerga responsabilità civile
per risarcimento danni a carico del sig. Controparte_3
questi chiede sin d'ora di essere garantito e, quindi, tenuto
indenne da ogni somma che possa essere condannato a pagare
per qualsivoglia titolo o ragione dalla Controparte_8
con conseguente condanna di quest'ultima società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso
e, quindi, pagamento delle relative somme”, con vittoria delle spese di giudizio.
Assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa – reiette le istanze istruttorie – viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰
pag. 6/14 Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione – l'attore ha inteso agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e personali subiti a causa di un sinistro verificatosi in data
5.7.2018 al largo dell'Isola di Salina (ME) mentre si trovava a bordo di un gommone di proprietà e condotto da altri.
L'azione si inquadra, dunque, nel solco della responsabilità
diretta ex art. 144, co. I, D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
Ass.ni private) a mente del quale “il danneggiato per sinistro
causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i
quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il
risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di
assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
In tal caso, trattandosi di sinistro in cui è coinvolto un unico veicolo, al trasportato che si assume danneggiato compete esclusivamente l'azione prevista dall'art. 144 Cod. Ass.ni da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
In diritto, è appena il caso di precisare come l'art. 144 D.Lgs.
209/2005 – che consente, come detto, al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del veicolo chiamando in causa anche il responsabile civile – soggiace, in pag. 7/14 punto di riparto dell'onere probatorio, a quanto previsto dall'art. 141 cod. ass. private, il quale, sulla base della “mera
allegazione e prova del danno e del nesso causale, a
prescindere dall'accertamento della responsabilità dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una
tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale puo'
essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già
con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo
coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 10
gennaio 2024, n. 1044).
Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle
Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che “la nozione di "caso fortuito",
prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del
terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione”.
Ebbene, ai fini dell'integrazione di un siffatto “caso fortuito” –
escludente, quindi, la responsabilità dell'assicuratore del vettore
ex artt. 144 e 141 cod. ass. priv. – occorre che l'impresa assicurativa fornisca la prova dell'esistenza di un “evento eccezionale” - estraneo alla circolazione - in grado, come tale,
di impattare sul nesso causale.
pag. 8/14 Tale assunto presuppone, logicamente, a monte, che sia assolto l'onere probatorio pur sempre incombente sull'attore danneggiato.
Anche al cospetto di un regime di agevolazione probatoria,
espressione di favor normativo per chi si trova danneggiato in qualità di terzo trasportato - e, dunque, astrattamente, subisce gli effetti di un evento non a sé imputabile – è sempre necessario fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria costruita come responsabilità oggettiva dell'assicuratore della responsabilità civile del natante in sinistro che può anche non coinvolgere più natanti ( o veicoli in caso di circolazione stradale).
Il fatto costitutivo primario è, al riguardo, sempre costituito dalla prova dell'evento lesivo considerato come accadimento avente i connotati di un evento sinistroso foriero di danni
(lesioni alla salute) per il terzo trasportato.
La dinamica del fatto, quindi, diventa nucleo centrale del fatto costitutivo dell'azione.
Nella specie, alla luce del compendio assertivo e probatorio versato in atti, riguardato sotto la lente dei superiori principi, la domanda risarcitoria è inidonea ad attingere ad esiti di accoglibilità.
pag. 9/14 Dagli atti di causa, in particolare, non emerge evidenza di assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere probatorio secondo i dettami degli artt. 144 e 141 cod. ass. private.
Dagli atti e documenti acquisiti, si profila, anzitutto, l'evidenza della contraddizione – come, peraltro, dedotto dalla compagnia convenuta nel proprio responso introduttivo – tra quanto dichiarato, nell'immediatezza dei fatti, dal – n.q. di CP_3
conducente e proprietario il veicolo de quo – e dal – Pt_1
n.q. di terzo trasportato – e quanto narrato da quest'ultimo in citazione.
In particolare, dalla denuncia cautelativa presentata dal CP_3
risulta dichiarato – in linea con la dinamica già riferita nell'immediatezza dei fatti alla Delegazione di Spiaggia di
Salina (all. n. 2 “denuncia evento straordinario alla
Delegazione di Spiaggia Salina” fasc. convenuta) – come durante la navigazione il gommone avesse “preso un'onda” e che “nell'impatto con l'onda” uno dei passeggeri fosse “caduto sulla schiena” accusando dolore tanto da richiedere l'intervento dei sanitari del 118 (all. n. 1 “denuncia cautelativa
[...]
” - fasc. convenuta). CP_3
Dall'accertamento compiuto dai sanitari - relativo all'esistenza,
in capo al di un “trauma contusivo distorsivo Pt_1
contraccolpo colonna vertebrale” (all. “scheda intervento del
pag. 10/14 118” fasc. convenuta) – si evince il riferimento, contenuto nel referto, della imputazione del trauma – secondo, peraltro,
quanto dichiarato dal danneggiato stesso (e, poi, dallo stesso confermato in sede di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014)
– ad un “evento naturale “ del tutto estraneo alla circolazione
(rectius “a suo dire mentre superavano un'onda anomala a bordo del motoscafo”: cfr. all. “scheda intervento del 118” fasc.
convenuta).
Dalle dichiarazioni rese dallo stesso risulta, come Pt_1
detto, narrato di avere “riportato la frattura della vertebra L2 a
seguito di caduta accidentale durante il tragitto Porto Rosa-
Salina” (all. “intervista ” fasc. convenuta). Parte_1
Del pari è a dirsi quanto alle dichiarazioni dallo stesso riferite al medico fiduciario della dalle quali consta CP_1
riferimento a un sobbalzo improvviso, mentre il conducente del natante “affrontava le onde” (cfr. all. “relazione medico legale
Dr.A.Chisari” fasc. convenuta).
Dichiarazioni, queste – specie quella contra sé firmata dal
[...]
- tuttavia, non corrispondente alle allegazioni riportate Pt_1
nello scritto introduttivo dalle quali, invece, si legge che
“durante la navigazione …una manovra compiuta dal
conducente del motore marino provocava lo sbalzamento in aria … dalla sua seduta”.
pag. 11/14 Ebbene, il contenuto contrastante di tali dichiarazioni – rese,
come detto, nell'immediatezza dei fatti e, poi, contraddette in sede giudiziale dall'attore (i.e. rispettivamente “caduta accidentale” e “manovra” imprudente del conducente causa del danno subito) – conducono, in uno alle circostanze relative allo stato del mare - qualificato dall'Ufficio di Meteorologia dell'Aeronautica Militare come “quasi calmo” (all. n. 39 – fasc.
attore) - a ritenere configurabile l'esistenza - anche ai sensi dell'art. 2729 c.c. - di un “caso fortuito” – escludente la responsabilità dell'assicurazione del vettore ex artt. 144 e 141
cod. ass. priv. – da indentificarsi, secondo l'insegnamento della
S.C. sul punto, “con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione”, risultando, invece, irrilevante la condotta “colposa” del conducente “posto che la finalità della
norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito
dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (Cass. civ. Sez.
III, 10 gennaio 2024, n. 1044).
In condizioni di navigazione con mare calmo, l'avvento improvviso di onda anomala - cui si riferisce lo stesso attore –
ben può impattare quale caso fortuito contemplato quale fattore escludente della responsabilità risarcitoria a carico pag. 12/14 dell'assicuratore nell'ipotesi di cui all'art. 144 Codice delle
Ass.ni.
Ne segue, quindi, per il coacervo di argomentazioni stese, il rigetto della domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1
confronti di e di n.q. di CP_1 Controparte_3
conducente e proprietario del motore marino (c.d. gommone),
per il sinistro occorso al in data 5.7.2018. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione ritenuto applicabile (valore indeterminabile – complessità bassa) di cui al D.M. 147/2022 attesa la esiguità delle questioni trattate. La
liquidazione tiene conto anche della fase istruttoria/trattazione,
stante il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. di parte attrice e di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 357/2020 R.G., così provvede:
RIGETTA le domande proposte da nei Parte_1
confronti di e di n.q. di CP_1 Controparte_3
conducente e proprietario del motore marino (c.d. gommone),
per il sinistro verificatosi in data 5.7.2018 per le causali di cui in motivazione;
pag. 13/14 CONDANNA al rimborso delle spese in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 3.809,00 CP_1
per compensi professionali, di cui € 851,00 per la fase di studio,
€ 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
CONDANNA al rimborso delle spese in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € Controparte_3
3.809,00 per compensi professionali, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge
Barcellona P.G. 31.5.2025
La Giudice
Elisa Di Giovanni
pag. 14/14