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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.2497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/07/1982, residente in [...] int. 14 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv. Alessandro Salvetti
(C.F. e avv. Paolo G. Piras (C.F. , C.F._2 C.F._3 che la rappresentano e la difendono, come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._4
19/10/1982, residente in [...] int. 14, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv. Alessandro Salvetti
(C.F. e avv. Paolo G. Piras (C.F. , C.F._2 C.F._3
che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Cogoleto (GE) il 28/06/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto: la Sig.ra
[...] nella casa familiare, in locazione alla moglie, sita in Genova alla Via San Pt_1
Bartolomeo del Fossato civ. 97 int. 14, mentre il Sig. trasferirà Parte_2 entro la data dell'udienza presidenziale la propria residenza anagrafica anzi, in adempimento di quanto sopra, ha trasferito la propria residenza in Genova (16159-
Ge) alla Via Castelluccio civ. 5;
2) Assegnazione della casa coniugale: la casa familiare sita in Genova alla Via
San Bartolomeo del Fossato civ. 97 int. 14, viene assegnata alla Sig.ra
[...] in quanto collocataria dei figli ed Pt_1 Persona_1 Persona_2
minorenni non autosufficienti;
3) Mantenimento della prole: entrambi i coniugi sono onerati e provvederanno al mantenimento dei figli ed minorenni non Persona_1 Persona_2 autosufficienti, che rimarranno, anche a fini anagrafici, collocati con la madre presso la residenza di quest'ultima nell'abitazione familiare sita in Genova alla Via
San Bartolomeo del Fossato civ. 97 int. 14, nella quale i bimbi risiedono da sempre;
4) per il mantenimento ordinario dei due figli, il Sig. corrisponderà Per_1
all'altro genitore, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei bambini, l'importo mensile di €200,00 cadauno, anticipatamente ed entro il giorno
5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, pagabili mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 000047075671 intestato alla
Sig.ra presso "Bper Banca S.p.a.", Via Antonio Cantore 238- Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 240 - Genova, IBAN IT69 H053 8701 4050 0004 7075 671, BIC
BPMOIT22XXX ovvero presso la residenza della moglie che ne rilascerà ricevuta;
5) per l'assegno unico e universale per i figli a carico (INPS), i coniugi concordano espressamente che questo venga assegnato per intero alla Sig.ra
[...]
quale coniuge collocataria;
Pt_1
6) entrambi i coniugi parteciperanno pro quota al 50% al pagamento delle spese straordinarie dei due bambini (mediche, scolastiche ed educative, extrascolastiche, sportive e ludico/ricreative) documentate ed espressamente concordate, facendo espresso riferimento per la loro identificazione a quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 quater Ord.Giud. della IV Sezione del
Tribunale di Genova del 15/09/2016 che quivi si richiama integralmente quale parte integrante delle presenti condizioni (prod. n. 21: LE TribGe Sez VI
15.09.2016);
7) indipendentemente dal mantenimento dovuto dai genitori, il bimbo Per_2 ha diritto e percepisce un assegno ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.
[...]
104 in esito a diagnosi di disturbo dello spettro autistico (disturbo del neuro- sviluppo e comportamentale) di cui i genitori hanno tenuto conto nella redazione delle presenti clausole, impegnandosi reciprocamente a mantenere una comunicazione costante e collaborativa tra di RO nonchè ad un adeguato e continuativo accudimento e cura nella consapevolezza di questa specificità, in modo da permettere al bambino di avere una certa continuità nella Sua vita quotidiana. I coniugi specificano che il suddetto assegno erogato ai sensi della legge 104/92 viene percepito e gestito dalla madre Sig.ra quale Parte_1 coniuge collocataria.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 8) affido condiviso: entrambi i coniugi si riconoscono reciproca stima come genitori e, quindi, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente, all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dei minori, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
9) per il regime di visita: i coniugi concordano che i minori, pur mantenendo l'attuale collocazione e residenza anagrafica presso la madre, trascorreranno il proprio tempo con i genitori impostando una "routine" stabile e non disorientante, mantenendo anche le relazioni affettive, frequentazioni e visite e rapporti significativi con i parenti/famiglie di origine.
In particolare, il Sig. potrà tenere i figli con sé, oltre che tutte le volte che Per_1 interverrà accordo tra i genitori, in ogni caso:
a) a fine settimana (week end) alterni, inizialmente con pernottamento nella casa familiare e, poi, progressivamente con pernottamento presso di sé, dal venerdì pomeriggio dopo scuola oppure, in alternativa previo accordo, per l'ora di cena fino alla domenica prima di cena oppure, in alternativa previo accordo, dopo cena;
b) inoltre, nei giorni di lunedì e giovedì, da dopo scuola sino all'ora di cena oppure, in alternativa previo accordo, sino a dopo cena, progressivamente con possibilità di pernottamento presso di sé fino al giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola. I giorni in questione potranno essere modificati dai genitori, di comune accordo, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro ed a tal fine i coniugi si comunicheranno i rispettivi orari lavorativi con congruo preavviso;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 c) durante le ferie estive i genitori potranno tenere ciascuno i figli per due settimane intere, anche consecutive. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare preventivamente all'altro coniuge la località delle vacanze estive, se superiori a sette giorni;
si impegnano altresì a far si che le località di villeggiatura siano facilmente raggiungibili dall'altro coniuge;
d) durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con un genitore, secondo il criterio dell'alternanza, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il
Capodanno; per gli altri giorni di vacanza verrà mantenuto lo stesso regime di visita descritto sopra;
e) i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni, mentre per gli altri giorni delle vacanze pasquali verrà mantenuto lo stesso regime di visita sopra descritto;
10) I coniugi si impegnano reciprocamente ad introdurre nella vita dei figli eventuali nuovi partner con le debite ed opportune cautele e quando la nuova relazione abbia raggiunto una adeguata stabilità;
11) sul mantenimento coniugale: ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri e, quindi, ognuno dichiarandosi quivi dotato di "autosufficienza economica";
CONDIZIONI ACCESSORIE
12) oggetti ed effetti personali: il Sig. provvederà a ritirare i Parte_2 propri oggetti ed effetti personali di esclusiva proprietà dalla casa familiare, come del pari la Sig.ra tratterrà gli oggetti ed effetti personali di propria Parte_1 esclusiva proprietà;
13) il contratto di locazione della casa coniugale sita in Genova alla Via San
Bartolomeo del Fossato civ. 97 int. 14, è stato rinnovato, in data 19/02/2025, in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 capo alla sola Sig.ra che se ne assume gli oneri quale unica Parte_1
Conduttrice;
14) Beni mobili registrati: il ha provveduto a volturare (passaggio di Per_1 proprietà) alla Sig.ra l'autovettura marca FIAT, nome PANDA, tg. Parte_1
FL554DD affinchè quest'ultima possa continuare ad utilizzarla in autonomia a beneficio dei figli;
15) i coniugi concordano che le spese legali del presente procedimento sono compensate;
16) Salve le pattuizioni di carattere economico-patrimoniali innanzi stipulate, pertanto, i coniugi dichiarano di non vantare e, comunque, rinunciano ad ogni altra pretesa patrimoniale, avendo già provveduto a regolare gli altri rispettivi rapporti patrimoniali entro l'udienza presidenziale;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 177, Parte II, Serie B, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/07/1982, residente in [...] int. 14 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv. Alessandro Salvetti
(C.F. e avv. Paolo G. Piras (C.F. , C.F._2 C.F._3 che la rappresentano e la difendono, come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._4
19/10/1982, residente in [...] int. 14, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv. Alessandro Salvetti
(C.F. e avv. Paolo G. Piras (C.F. , C.F._2 C.F._3
che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Cogoleto (GE) il 28/06/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto: la Sig.ra
[...] nella casa familiare, in locazione alla moglie, sita in Genova alla Via San Pt_1
Bartolomeo del Fossato civ. 97 int. 14, mentre il Sig. trasferirà Parte_2 entro la data dell'udienza presidenziale la propria residenza anagrafica anzi, in adempimento di quanto sopra, ha trasferito la propria residenza in Genova (16159-
Ge) alla Via Castelluccio civ. 5;
2) Assegnazione della casa coniugale: la casa familiare sita in Genova alla Via
San Bartolomeo del Fossato civ. 97 int. 14, viene assegnata alla Sig.ra
[...] in quanto collocataria dei figli ed Pt_1 Persona_1 Persona_2
minorenni non autosufficienti;
3) Mantenimento della prole: entrambi i coniugi sono onerati e provvederanno al mantenimento dei figli ed minorenni non Persona_1 Persona_2 autosufficienti, che rimarranno, anche a fini anagrafici, collocati con la madre presso la residenza di quest'ultima nell'abitazione familiare sita in Genova alla Via
San Bartolomeo del Fossato civ. 97 int. 14, nella quale i bimbi risiedono da sempre;
4) per il mantenimento ordinario dei due figli, il Sig. corrisponderà Per_1
all'altro genitore, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei bambini, l'importo mensile di €200,00 cadauno, anticipatamente ed entro il giorno
5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, pagabili mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 000047075671 intestato alla
Sig.ra presso "Bper Banca S.p.a.", Via Antonio Cantore 238- Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 240 - Genova, IBAN IT69 H053 8701 4050 0004 7075 671, BIC
BPMOIT22XXX ovvero presso la residenza della moglie che ne rilascerà ricevuta;
5) per l'assegno unico e universale per i figli a carico (INPS), i coniugi concordano espressamente che questo venga assegnato per intero alla Sig.ra
[...]
quale coniuge collocataria;
Pt_1
6) entrambi i coniugi parteciperanno pro quota al 50% al pagamento delle spese straordinarie dei due bambini (mediche, scolastiche ed educative, extrascolastiche, sportive e ludico/ricreative) documentate ed espressamente concordate, facendo espresso riferimento per la loro identificazione a quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 quater Ord.Giud. della IV Sezione del
Tribunale di Genova del 15/09/2016 che quivi si richiama integralmente quale parte integrante delle presenti condizioni (prod. n. 21: LE TribGe Sez VI
15.09.2016);
7) indipendentemente dal mantenimento dovuto dai genitori, il bimbo Per_2 ha diritto e percepisce un assegno ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.
[...]
104 in esito a diagnosi di disturbo dello spettro autistico (disturbo del neuro- sviluppo e comportamentale) di cui i genitori hanno tenuto conto nella redazione delle presenti clausole, impegnandosi reciprocamente a mantenere una comunicazione costante e collaborativa tra di RO nonchè ad un adeguato e continuativo accudimento e cura nella consapevolezza di questa specificità, in modo da permettere al bambino di avere una certa continuità nella Sua vita quotidiana. I coniugi specificano che il suddetto assegno erogato ai sensi della legge 104/92 viene percepito e gestito dalla madre Sig.ra quale Parte_1 coniuge collocataria.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 8) affido condiviso: entrambi i coniugi si riconoscono reciproca stima come genitori e, quindi, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente, all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dei minori, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
9) per il regime di visita: i coniugi concordano che i minori, pur mantenendo l'attuale collocazione e residenza anagrafica presso la madre, trascorreranno il proprio tempo con i genitori impostando una "routine" stabile e non disorientante, mantenendo anche le relazioni affettive, frequentazioni e visite e rapporti significativi con i parenti/famiglie di origine.
In particolare, il Sig. potrà tenere i figli con sé, oltre che tutte le volte che Per_1 interverrà accordo tra i genitori, in ogni caso:
a) a fine settimana (week end) alterni, inizialmente con pernottamento nella casa familiare e, poi, progressivamente con pernottamento presso di sé, dal venerdì pomeriggio dopo scuola oppure, in alternativa previo accordo, per l'ora di cena fino alla domenica prima di cena oppure, in alternativa previo accordo, dopo cena;
b) inoltre, nei giorni di lunedì e giovedì, da dopo scuola sino all'ora di cena oppure, in alternativa previo accordo, sino a dopo cena, progressivamente con possibilità di pernottamento presso di sé fino al giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola. I giorni in questione potranno essere modificati dai genitori, di comune accordo, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro ed a tal fine i coniugi si comunicheranno i rispettivi orari lavorativi con congruo preavviso;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 c) durante le ferie estive i genitori potranno tenere ciascuno i figli per due settimane intere, anche consecutive. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare preventivamente all'altro coniuge la località delle vacanze estive, se superiori a sette giorni;
si impegnano altresì a far si che le località di villeggiatura siano facilmente raggiungibili dall'altro coniuge;
d) durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con un genitore, secondo il criterio dell'alternanza, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il
Capodanno; per gli altri giorni di vacanza verrà mantenuto lo stesso regime di visita descritto sopra;
e) i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni, mentre per gli altri giorni delle vacanze pasquali verrà mantenuto lo stesso regime di visita sopra descritto;
10) I coniugi si impegnano reciprocamente ad introdurre nella vita dei figli eventuali nuovi partner con le debite ed opportune cautele e quando la nuova relazione abbia raggiunto una adeguata stabilità;
11) sul mantenimento coniugale: ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri e, quindi, ognuno dichiarandosi quivi dotato di "autosufficienza economica";
CONDIZIONI ACCESSORIE
12) oggetti ed effetti personali: il Sig. provvederà a ritirare i Parte_2 propri oggetti ed effetti personali di esclusiva proprietà dalla casa familiare, come del pari la Sig.ra tratterrà gli oggetti ed effetti personali di propria Parte_1 esclusiva proprietà;
13) il contratto di locazione della casa coniugale sita in Genova alla Via San
Bartolomeo del Fossato civ. 97 int. 14, è stato rinnovato, in data 19/02/2025, in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 capo alla sola Sig.ra che se ne assume gli oneri quale unica Parte_1
Conduttrice;
14) Beni mobili registrati: il ha provveduto a volturare (passaggio di Per_1 proprietà) alla Sig.ra l'autovettura marca FIAT, nome PANDA, tg. Parte_1
FL554DD affinchè quest'ultima possa continuare ad utilizzarla in autonomia a beneficio dei figli;
15) i coniugi concordano che le spese legali del presente procedimento sono compensate;
16) Salve le pattuizioni di carattere economico-patrimoniali innanzi stipulate, pertanto, i coniugi dichiarano di non vantare e, comunque, rinunciano ad ogni altra pretesa patrimoniale, avendo già provveduto a regolare gli altri rispettivi rapporti patrimoniali entro l'udienza presidenziale;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 177, Parte II, Serie B, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Pagina 8