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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 29/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
in funzione di Giudice di Appello
Sezione Civile nella persona del dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1109/2024 R.G.
promossa da
, cod. fisc. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Quaggio
APPELLANTE contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Alessandro Alfonzo
APPELLATO
conclusioni delle parti
per parte appellante (come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in Pt_2 data 5.3.2025) riformarsi integralmente l'impugnata la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea – Giudice
Dott. Giampiero Caliendo - n. 669/2023 depositata il 18/10/2023, non notificata, a definizione del giudizio rubricato al n. 2242/2023 RG e, per l'effetto, rigettarsi l'opposizione e le domande tutte proposte da perché infondate. CP_1
Con refusione delle spese di lite sia del primo che del presente grado di giudizio da distrarsi nei confronti del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Pag. 1 a 9 per parte appellata (come da note scritte di precisazione delle conclusioni CP_1 depositate in data 7.3.2025) rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. …
Con rifusione di spese ed onorari di causa da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
*
oggetto: opposizione esecutive – qualificazione azione – inammissibilità appello
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 16.1.2023 riceveva la notificazione dell'intimazione di pagamento n. CP_1
043 2022 90058848 88/000 con la quale l' richiedeva il Controparte_2 pagamento dei crediti derivanti, tra gli altri, da:
a) cartella n. 04320140000074162000, asseritamente notificata il 25.03.2014, ente creditore
Assegni senza autor. o provv. per sanzioni amministrative L. Controparte_3
689/81 art. 27 e legge 286/1990 con relative maggiorazioni e interessi di mora anno 2013; totale debito scaduto € 782,22;
b) cartella n. 04320140015252974000, asseritamente notificata il 14.10.2015, ente creditore
Assegni senza autor. o provv. per sanzioni amministrative L. Controparte_3
689/81 art. 27 e legge 286/1990 con relative maggiorazioni e interessi di mora anno 2012; totale debito scaduto € 6.695,91;
c) cartella n. 043201500000052818000, asseritamente notificata il 21.12.2015, ente creditore
Assegni senza autor. o provv. per sanzioni amministrative L. Controparte_3
689/81 art. 27 e legge 286/1990 con relative maggiorazioni e interessi di mora anno 2012; totale debito scaduto € 21.669,15.
Avverso l'intimazione di pagamento proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace CP_1 di Ivrea per i seguenti motivi:
i. estinzione del credito per prescrizione, essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 28 l. 689/1981 tra la data di notificazione delle singole cartelle (notifiche effettuate tra il 2014 e il 2015) e l'unico atto successivo interruttivo della prescrizione (ossia, l'intimazione di pagamento notificatagli in data 16.1.2023);
ii. illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 043 2022 90058848 88/000 notificata il 16.1.2023 in quanto formata dall' in epoca in Controparte_4 cui aveva già da oltre due anni domicilio fiscale in Piemonte in quanto CP_1 residente in [...], con la conseguenza che l'intimazione avrebbe dovuto essere emessa dall' di Torino;
Controparte_2
Pag. 2 a 9 iii. illegittimità delle cartelle per i cui crediti è stata emessa l'intimazione di pagamento in quanto tali cartelle sono state formate dall' CP_2 Controparte_5 mentre l'ente creditore sarebbe la;
Controparte_3 iv. carenza di potere del firmatario dell'intimazione di pagamento per violazione del disposto dell'art. 26bis d.l. 223/2006;
v. nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in punto determinazione degli interessi e delle aliquote riferibili al debito dell'attore.
Nell'atto introduttivo del primo grado, quindi, parte rassegnava le seguenti conclusioni CP_1
(cfr. doc. 2 fascicolo appello): CP_1
«In via principale e nel merito
A) accogliere tutte le domande avanzate dall'attore, nessuna esclusa, dichiarando insussistente il credito vantato dall'Ente creditore, stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alle cartelle esattoriali sottese;
B) accogliere la presente opposizione stante che l'azione esecutiva è stata promossa da soggetto diverso da colui a favore del quale era stato emesso il titolo, laddove il contribuente è residente in [...]. Del pari dichiarare illegittime e conseguentemente annullare le cartelle sottese, anch'esse formate e asseritamente notificate da laddove l'Ente creditore è la Controparte_4 [...]
, Regione nella quale il non ha mai risieduto); Controparte_6 CP_1
C) dichiarare la carenza di motivazione dell'avviso di intimazione, per mancata esplicitazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati dall'Agente di Riscossione, con indicazione della base imponibile, delle aliquote, delle annualità intercorse e dei riferimenti normativi e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'atto per cui è causa.
In via subordinata
Nella denegata ed invero non creduta ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte ricorrente, ridurre la pretesa sanzionatoria.
In ogni caso
Dichiarare non dovuti e/o inapplicabili gli interessi e/o le sanzioni irrogati e/o dichiarare la massima riduzione degli stessi.»
2. Costituitasi in giudizio avanti al Giudice di Pace di Ivrea, l' Controparte_2
chiedeva il rigetto del ricorso ritendendo infondate in diritto tesi dell'attore. In fatto,
[...] allegava che: Pt_2
- le cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta erano state tutte notificate a CP_1
(a tal fine richiamava le produzioni effettuate sub doc. 2 fascicolo appello, cartella “allegati”, file indicati come docc.3-5);
Pag. 3 a 9 - aveva altresì ricevuto altre due intimazioni di pagamento (notificate in data CP_1
10.12.2018 e in data 21.12.2018, a tal fine richiamava le produzioni effettuate sub doc. 2 fascicolo appello, cartella “allegati”, file indicati come docc. 7-8) relative, tra le altre, anche alle cartelle sottese di cui all'intimazione opposta.
Nell'atto introduttivo del primo grado, quindi, parte rassegnava le seguenti conclusioni Pt_2
(cfr. doc. 2 fascicolo appello, file “ATTO_982773”):
«Rigettarsi il ricorso e tutte le domande proposte dal ricorrente perché, per CP_1 tutto quanto sopra esposto, inammissibili e/o infondate.
Con refusione delle spese di lite da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»
3. Il Giudice di Pace di Ivrea decideva la controversia riportando in sentenza le seguenti conclusioni delle parti:
«Per parte opponente: accogliere l'opposizione ed annullare il provvedimento impugnato, in subordine ridurre l'entità del credito azionato, con distrazione delle spese di lite.
Per parte resistente respingere l'opposizione poiché Controparte_2 infondata, con distrazione delle spese di lite»
Il Giudice di Pace di Ivrea, con sentenza n. 669/2023 pubbl. il 18.10.2023, accoglieva l'opposizione di (con conseguente condanna di al pagamento delle spese del CP_1 Pt_2 giudizio) sulla base della seguente motivazione:
«Tra i vari motivi di opposizione parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato poiché emesso da soggetto territorialmente incompetente.
Ciò in quanto al tempo della sua emissione (07.10.22) e notifica (16.01.23) il domicilio fiscale del ricorrente era in Settimo Torinese (TO) e pertanto l'unico soggetto legittimato a tali incombenti era da individuarsi nell'ufficio provinciale i Torino e non, come invece Pt_2 avvenuto, in quello di CP_4
La residenza – domicilio fiscale come descritta dal ricorrente è circostanza non contestata da parte resistente.
Ciò premesso si aderisce all'orientamento giurisprudenziale per il quale ogni atto impositivo (dovendosi ritenere tale anche l'intimazione di pagamento oggetto di causa) deve essere emesso dall'ufficio del concessionario alla riscossione territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente (ex art. 31 c. 2 D.P.R. 600/73, sul punto, tra le altre, Cass. Civ., sez. 6, ord. 33862/22).
Per ciò solo ne deriva l'illegittimità del provvedimento impugnato.
*
Per tali argomentazioni, da ritenersi assorbenti, l'intimazione di pagamento impugnata risulta illegittima e deve essere annullata».
Pag. 4 a 9 4. appellava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Pt_2
I. erroneità della statuizione secondo cui l'unico soggetto legittimato a emettere l'intimazione opposto sarebbe stato (e non in quanto: CP_7 CP_8
− da un lato, dalla disciplina di settore (art. 17 d.lgs. 49/1999; art. 12, comma 1, d.P.R. 602/1973; art. 24 d.P.R. 602/1973) si ricava il principio secondo cui l'ente impositore
(nella specie, ) forma ruoli distinti con riferimento a tutti i Controparte_3 contribuenti che hanno domicilio fiscale (e, dunque, residenza: art. 58, comma 1,
d.P.R. 600/1973) in uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale del concessionario e, dunque, alla provincia. Dopodiché l'ente impositore consegna il ruolo a quel concessionario che è quello che deve curare e ha in carico le attività di riscossione relative a quel credito iscritto a ruolo. Ne consegue che il momento che identifica il riferimento al concessionario provinciale è quello della formazione del ruolo dell'ente impositore che verrà poi consegnato all'agente per la riscossione ai fini della notifica delle cartelle di pagamento. Nel caso di specie, poiché il domicilio fiscale di negli anni 2014-2016 (ossia, gli anni di formazione dei ruoli) si CP_1 trovava in provincia di (comune di Celenza Valforte), correttamente CP_4
l'intimazione di pagamento è stata emessa da CP_8
− dall'altro lato, a seguito dell'istituzione di (art. 1, comma 3, d.l. 193/2016), Pt_2 ossia di un agente unico per la riscossione, dal 1.7.2017 sono venuti meno tutti i limiti territoriali previgenti;
II. erroneità della condanna alle spese di in quanto il ricorso proposto da Pt_2 CP_1 avrebbe dovuto essere rigettato, con conseguente condanna di quest'ultimo alle spese in favore di Pt_2
5. Costituitosi nel giudizio di appello, chiedeva di rigettarsi l'appello e confermarsi CP_1 integralmente la sentenza di primo grado.
6. Con ordinanza del 31.10.2024 veniva fissata udienza di remissione della causa in decisione al
7.5.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza 5.5.2025, il giudice sottoponeva al contraddittorio delle parti le seguenti questioni:
(i) qualificazione della domanda accolta in primo grado (volta all'annullamento dell'intimazione di pagamento in ragione dell'incompetenza territoriale dell'ufficio di Foggia a emettere tale intimazione) come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c.; (ii) individuazione del mezzo di impugnazione da esperire – appello o ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. – avverso la sentenza di primo grado. Con medesimo provvedimento veniva assegnato alle parti termine fino al 27.5.2025 per il deposito di memorie sulle indicate questioni e veniva fissata udienza di discussione orale della causa al 28.5.2025.
Pag. 5 a 9 All'esito della discussione orale della causa all'udienza del 28.5.2025 ex art. 350bis c.p.c. in relazione all'art. 350, comma 3, c.p.c. e art. 281sexies c.p.c., il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, u. c., c.p.c.
*
7. Si premette che l'unica questione di merito sottoposta a questo giudice di appello è la correttezza della decisione del Giudice di Pace di annullare l'intimazione di pagamento opposta per incompetenza territoriale di Infatti, in primo grado non ha proposto CP_8 Pt_2 alcuna domanda riconvenzionale, essendosi limitata a chiedere il rigetto del ricorso e nel presente giudizio di secondo grado l'appellato non ha proposto né appello incidentale né ha CP_1 riproposto i motivi di opposizione all'intimazione di pagamento non esaminati dal Giudice di
Pace.
8. Ciò posto occorre procedere alla qualificazione dell'opposizione proposta in primo grado da con riferimento all'unica doglianza esaminata dal Giudice di Pace (competenza CP_1 territoriale dell' a emettere l'intimazione di pagamento). CP_8
La Corte di legittimità (per tutte, Cass. III, 14 marzo 2024, n. 6844) ha espresso l'orientamento per il quale l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice - con il provvedimento impugnato - all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora il giudice a quo non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all'opposizione proposta, il giudice dell'impugnazione deve a ciò provvedere, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma proprio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa.
Ciò con la precisazione secondo cui «l'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, qualificando la domanda quale opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione ad opera del giudice di primo grado, l'utilizzo, nell'epigrafe della relativa decisione, della locuzione "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." per indicare l'oggetto della controversia)» (Cass. III, 23 aprile
2024, n. 10868, Rv. 670790 - 01).
8.1. In applicazione dei principi sopra riportati, nel caso di specie, è necessario procedere alla qualificazione dell'azione proposta da in primo grado. Come sopra rilevato, infatti: CP_1
Pag. 6 a 9 - la qualificazione data all'azione dalla parte è irrilevante;
- nel caso di specie, il Giudice di Pace non ha effettuato alcuna qualificazione dell'azione (come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado riportata al par. 3) e la semplice indicazione nell'epigrafe della sentenza impugnata (ove è indicato: «Oggetto: opposizione ex art.
615 c.p.c.») è inidonea, alla luce della giurisprudenza richiamata, a costituire qualificazione, anche solo implicita, dell'unica domanda esaminata (a fronte, peraltro, della pluralità di azioni proposte in primo grado dal ricorrente).
9. Fermo restando che nel presente giudizio di appello è preclusa qualsivoglia valutazione circa la competenza per materia o per valore del giudice di primo in assenza di motivo di impugnazione sul punto, si evidenzia che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile che avverso il medesimo atto siano proponibili sia l'opposizione all'esecuzione che l'opposizione agli atti esecutivi e che, tuttavia, le due opposizioni debbano essere decise l'una dal Giudice di Pace e l'altra dal Tribunale: «qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la "vis attractiva" della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c, quando le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore. (Nella specie, a seguito di lettera di preavviso di fermo amministrativo riguardo ad una cartella esattoriale emessa per verbali di contestazione al codice della strada, erano state proposte domande di opposizione agli atti esecutivi, nella competenza del tribunale, e domande di opposizione all'esecuzione, nella competenza per materia del giudice di pace, sebbene con limite di valore, nella specie non superato)» (Cass. VI-3, 6 novembre 2015, n.
22782, Rv. 638101 - 01).
10. Ciò posto, al fine della corretta qualificazione della domanda, se opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi, occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum": nell'opposizione all'esecuzione questi investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (e, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione).
Premesso che l'intimazione di pagamento è assimilabile a un precetto in rinnovazione (Cass. trib., 11 marzo 2021, n. 6833, in motivazione punto 2.7), ritiene questo giudice che l'azione promossa consistente nel lamentare l'incompetenza di a emettere l'intimazione per CP_8 essere competente debba essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi CP_7
(nello stesso senso, Trib. Locri, sent. 589/2024 in causa RG 1031/2022).
Deve, infatti, osservarsi che a decorrere dal 1.7.2017, l'attività di riscossione è assegnata a un ente pubblico economico denominato “ ”, come previsto CP_2 Controparte_2 dall'art. 1 d.l. 193/2016. Con tale disposizione si è avuto il passaggio da un sistema di affidamento per concessione del servizio di riscossione (esternalizzata, fino al d.l. 203/2005, tra una pluralità di enti, operanti in ambiti territoriali limitati e individuati attraverso procedure di
Pag. 7 a 9 evidenza pubblica, cd. concessionari) a un accentramento della funzione di riscossione in capo all' che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito Controparte_2
( , connotato anche dalla flessibilità delle modalità Controparte_9 organizzative che devono rispondere a criteri oggettivi predeterminati e finalizzati ad assicurare il risultato economico [art. 1, comma 13, lett. d), d.l. n. 193 del 2016]. La disposizione richiamata ha, dunque, comportato l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente che, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, può articolarsi in vari uffici territoriali (per una ricostruzione della normativa di riferimento cfr. Cass. trib., 5 settembre 2024, n. 23889). Da ciò consegue che, indipendentemente dall'ufficio che emette l'intimazione di pagamento, il soggetto giuridico compie l'atto propedeutico all'esecuzione è sempre il medesimo: vale a dire, sia che l'intimazione di pagamento sia emessa dell'ufficio di sia che sia emessa
Pt_2 CP_4 dall'ufficio di Torino, il soggetto giuridico che preannuncia l'esecuzione è sempre lo
Pt_2 stesso, ossia non avendo i singoli uffici territoriali di alcuna autonoma
Pt_2 Pt_2 soggettività giuridica (d'altronde, Cass. trib., 5 settembre 2024, n. 23889 fonda l'attuale rilevanza degli uffici di ai fini dell'applicazione delle norme del processo tributario, che nella specie
Pt_2 non interessano).
Da quanto esposto, consegue che dolersi (come nel caso di specie) che l'intimazione di pagamento è stata formata da un ufficio di diverso da quello ritenuto abilitato a formare Pt_2
l'atto non significa lamentare che l'esecuzione è minacciata da parte di un soggetto giuridico che non avrebbe diritto a procedervi, bensì significa lamentare una irregolarità formale dell'atto comunque formato dal soggetto giuridico che ha diritto di procedere a esecuzione.
11. Dalla qualificazione dell'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi (qualificazione svolta non ai fini della valutazione della competenza per valore o per materia di questo giudice o del giudice di primo grado, bensì ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione, come da giurisprudenza di cui al par. 8) consegue l'inammissibilità dell'appello in quanto la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione (art. 618, comma 3, c.p.c. e art. 111 Cost.).
La Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che «il giudice di pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata, non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e per le quali, prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado, attuata con DGS 51/1998, erano competenti per materia, valore e luogo, rispettivamente il Pretore e il Tribunale. Si rivela peraltro inammissibile l'appello proposto dinanzi al Tribunale avverso la sentenza con la quale il giudice di pace ha deciso un'opposizione agli atti esecutivi, non essendo le sentenze rese in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnabili con i mezzi ordinari, ma solo con il ricorso ex art. 111 Costituzione. Ed una tale inammissibilità attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., anche in sede di legittimità» (Cass. III,
21 novembre 2001, n. 14725, Rv. 550466 - 01).
Pag. 8 a 9 Da ultimo, si evidenzia che non è possibile per questo giudice assegnare alle parti termine per riassumere il giudizio avanti alla Corte di cassazione. Infatti, «l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c.) impedisce l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado» (Cass. VI-3, 3 giugno 2020, n. 10419, Rv. 657991 - 01).
12. Le spese del giudizio di appello vengono integralmente compensate tra le parti in quanto: (i) la questione dirimente per la decisione del giudizio è stata oggetto di rilievo d'ufficio; (ii) il giudizio di primo grado si è svolto avanti a giudice incompetente per materia;
(iii) dalla corretta qualificazione dell'azione sarebbe derivata l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata a il 16.1.2023 e il ricorso CP_1
è stato depositato successivamente al termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. (il ricorso introduttivo del primo grado è datato 6.7.2023).
Nei confronti dell' , in virtù dell'art. 22 d.l. 34/2023 che ha Controparte_2 modificato l'art. 12, comma 5, d.l. 16/2012, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. trib., 9 maggio 2025, n. 12350).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 669/2023
(RG 2242/2023) pubblicata il 18.10.2023;
2) compensa integralmente le spese del grado di appello.
Ivrea, 28/05/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
in funzione di Giudice di Appello
Sezione Civile nella persona del dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1109/2024 R.G.
promossa da
, cod. fisc. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Quaggio
APPELLANTE contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Alessandro Alfonzo
APPELLATO
conclusioni delle parti
per parte appellante (come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in Pt_2 data 5.3.2025) riformarsi integralmente l'impugnata la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea – Giudice
Dott. Giampiero Caliendo - n. 669/2023 depositata il 18/10/2023, non notificata, a definizione del giudizio rubricato al n. 2242/2023 RG e, per l'effetto, rigettarsi l'opposizione e le domande tutte proposte da perché infondate. CP_1
Con refusione delle spese di lite sia del primo che del presente grado di giudizio da distrarsi nei confronti del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Pag. 1 a 9 per parte appellata (come da note scritte di precisazione delle conclusioni CP_1 depositate in data 7.3.2025) rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. …
Con rifusione di spese ed onorari di causa da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
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oggetto: opposizione esecutive – qualificazione azione – inammissibilità appello
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 16.1.2023 riceveva la notificazione dell'intimazione di pagamento n. CP_1
043 2022 90058848 88/000 con la quale l' richiedeva il Controparte_2 pagamento dei crediti derivanti, tra gli altri, da:
a) cartella n. 04320140000074162000, asseritamente notificata il 25.03.2014, ente creditore
Assegni senza autor. o provv. per sanzioni amministrative L. Controparte_3
689/81 art. 27 e legge 286/1990 con relative maggiorazioni e interessi di mora anno 2013; totale debito scaduto € 782,22;
b) cartella n. 04320140015252974000, asseritamente notificata il 14.10.2015, ente creditore
Assegni senza autor. o provv. per sanzioni amministrative L. Controparte_3
689/81 art. 27 e legge 286/1990 con relative maggiorazioni e interessi di mora anno 2012; totale debito scaduto € 6.695,91;
c) cartella n. 043201500000052818000, asseritamente notificata il 21.12.2015, ente creditore
Assegni senza autor. o provv. per sanzioni amministrative L. Controparte_3
689/81 art. 27 e legge 286/1990 con relative maggiorazioni e interessi di mora anno 2012; totale debito scaduto € 21.669,15.
Avverso l'intimazione di pagamento proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace CP_1 di Ivrea per i seguenti motivi:
i. estinzione del credito per prescrizione, essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 28 l. 689/1981 tra la data di notificazione delle singole cartelle (notifiche effettuate tra il 2014 e il 2015) e l'unico atto successivo interruttivo della prescrizione (ossia, l'intimazione di pagamento notificatagli in data 16.1.2023);
ii. illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 043 2022 90058848 88/000 notificata il 16.1.2023 in quanto formata dall' in epoca in Controparte_4 cui aveva già da oltre due anni domicilio fiscale in Piemonte in quanto CP_1 residente in [...], con la conseguenza che l'intimazione avrebbe dovuto essere emessa dall' di Torino;
Controparte_2
Pag. 2 a 9 iii. illegittimità delle cartelle per i cui crediti è stata emessa l'intimazione di pagamento in quanto tali cartelle sono state formate dall' CP_2 Controparte_5 mentre l'ente creditore sarebbe la;
Controparte_3 iv. carenza di potere del firmatario dell'intimazione di pagamento per violazione del disposto dell'art. 26bis d.l. 223/2006;
v. nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in punto determinazione degli interessi e delle aliquote riferibili al debito dell'attore.
Nell'atto introduttivo del primo grado, quindi, parte rassegnava le seguenti conclusioni CP_1
(cfr. doc. 2 fascicolo appello): CP_1
«In via principale e nel merito
A) accogliere tutte le domande avanzate dall'attore, nessuna esclusa, dichiarando insussistente il credito vantato dall'Ente creditore, stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alle cartelle esattoriali sottese;
B) accogliere la presente opposizione stante che l'azione esecutiva è stata promossa da soggetto diverso da colui a favore del quale era stato emesso il titolo, laddove il contribuente è residente in [...]. Del pari dichiarare illegittime e conseguentemente annullare le cartelle sottese, anch'esse formate e asseritamente notificate da laddove l'Ente creditore è la Controparte_4 [...]
, Regione nella quale il non ha mai risieduto); Controparte_6 CP_1
C) dichiarare la carenza di motivazione dell'avviso di intimazione, per mancata esplicitazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati dall'Agente di Riscossione, con indicazione della base imponibile, delle aliquote, delle annualità intercorse e dei riferimenti normativi e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'atto per cui è causa.
In via subordinata
Nella denegata ed invero non creduta ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte ricorrente, ridurre la pretesa sanzionatoria.
In ogni caso
Dichiarare non dovuti e/o inapplicabili gli interessi e/o le sanzioni irrogati e/o dichiarare la massima riduzione degli stessi.»
2. Costituitasi in giudizio avanti al Giudice di Pace di Ivrea, l' Controparte_2
chiedeva il rigetto del ricorso ritendendo infondate in diritto tesi dell'attore. In fatto,
[...] allegava che: Pt_2
- le cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta erano state tutte notificate a CP_1
(a tal fine richiamava le produzioni effettuate sub doc. 2 fascicolo appello, cartella “allegati”, file indicati come docc.3-5);
Pag. 3 a 9 - aveva altresì ricevuto altre due intimazioni di pagamento (notificate in data CP_1
10.12.2018 e in data 21.12.2018, a tal fine richiamava le produzioni effettuate sub doc. 2 fascicolo appello, cartella “allegati”, file indicati come docc. 7-8) relative, tra le altre, anche alle cartelle sottese di cui all'intimazione opposta.
Nell'atto introduttivo del primo grado, quindi, parte rassegnava le seguenti conclusioni Pt_2
(cfr. doc. 2 fascicolo appello, file “ATTO_982773”):
«Rigettarsi il ricorso e tutte le domande proposte dal ricorrente perché, per CP_1 tutto quanto sopra esposto, inammissibili e/o infondate.
Con refusione delle spese di lite da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»
3. Il Giudice di Pace di Ivrea decideva la controversia riportando in sentenza le seguenti conclusioni delle parti:
«Per parte opponente: accogliere l'opposizione ed annullare il provvedimento impugnato, in subordine ridurre l'entità del credito azionato, con distrazione delle spese di lite.
Per parte resistente respingere l'opposizione poiché Controparte_2 infondata, con distrazione delle spese di lite»
Il Giudice di Pace di Ivrea, con sentenza n. 669/2023 pubbl. il 18.10.2023, accoglieva l'opposizione di (con conseguente condanna di al pagamento delle spese del CP_1 Pt_2 giudizio) sulla base della seguente motivazione:
«Tra i vari motivi di opposizione parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato poiché emesso da soggetto territorialmente incompetente.
Ciò in quanto al tempo della sua emissione (07.10.22) e notifica (16.01.23) il domicilio fiscale del ricorrente era in Settimo Torinese (TO) e pertanto l'unico soggetto legittimato a tali incombenti era da individuarsi nell'ufficio provinciale i Torino e non, come invece Pt_2 avvenuto, in quello di CP_4
La residenza – domicilio fiscale come descritta dal ricorrente è circostanza non contestata da parte resistente.
Ciò premesso si aderisce all'orientamento giurisprudenziale per il quale ogni atto impositivo (dovendosi ritenere tale anche l'intimazione di pagamento oggetto di causa) deve essere emesso dall'ufficio del concessionario alla riscossione territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente (ex art. 31 c. 2 D.P.R. 600/73, sul punto, tra le altre, Cass. Civ., sez. 6, ord. 33862/22).
Per ciò solo ne deriva l'illegittimità del provvedimento impugnato.
*
Per tali argomentazioni, da ritenersi assorbenti, l'intimazione di pagamento impugnata risulta illegittima e deve essere annullata».
Pag. 4 a 9 4. appellava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Pt_2
I. erroneità della statuizione secondo cui l'unico soggetto legittimato a emettere l'intimazione opposto sarebbe stato (e non in quanto: CP_7 CP_8
− da un lato, dalla disciplina di settore (art. 17 d.lgs. 49/1999; art. 12, comma 1, d.P.R. 602/1973; art. 24 d.P.R. 602/1973) si ricava il principio secondo cui l'ente impositore
(nella specie, ) forma ruoli distinti con riferimento a tutti i Controparte_3 contribuenti che hanno domicilio fiscale (e, dunque, residenza: art. 58, comma 1,
d.P.R. 600/1973) in uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale del concessionario e, dunque, alla provincia. Dopodiché l'ente impositore consegna il ruolo a quel concessionario che è quello che deve curare e ha in carico le attività di riscossione relative a quel credito iscritto a ruolo. Ne consegue che il momento che identifica il riferimento al concessionario provinciale è quello della formazione del ruolo dell'ente impositore che verrà poi consegnato all'agente per la riscossione ai fini della notifica delle cartelle di pagamento. Nel caso di specie, poiché il domicilio fiscale di negli anni 2014-2016 (ossia, gli anni di formazione dei ruoli) si CP_1 trovava in provincia di (comune di Celenza Valforte), correttamente CP_4
l'intimazione di pagamento è stata emessa da CP_8
− dall'altro lato, a seguito dell'istituzione di (art. 1, comma 3, d.l. 193/2016), Pt_2 ossia di un agente unico per la riscossione, dal 1.7.2017 sono venuti meno tutti i limiti territoriali previgenti;
II. erroneità della condanna alle spese di in quanto il ricorso proposto da Pt_2 CP_1 avrebbe dovuto essere rigettato, con conseguente condanna di quest'ultimo alle spese in favore di Pt_2
5. Costituitosi nel giudizio di appello, chiedeva di rigettarsi l'appello e confermarsi CP_1 integralmente la sentenza di primo grado.
6. Con ordinanza del 31.10.2024 veniva fissata udienza di remissione della causa in decisione al
7.5.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza 5.5.2025, il giudice sottoponeva al contraddittorio delle parti le seguenti questioni:
(i) qualificazione della domanda accolta in primo grado (volta all'annullamento dell'intimazione di pagamento in ragione dell'incompetenza territoriale dell'ufficio di Foggia a emettere tale intimazione) come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c.; (ii) individuazione del mezzo di impugnazione da esperire – appello o ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. – avverso la sentenza di primo grado. Con medesimo provvedimento veniva assegnato alle parti termine fino al 27.5.2025 per il deposito di memorie sulle indicate questioni e veniva fissata udienza di discussione orale della causa al 28.5.2025.
Pag. 5 a 9 All'esito della discussione orale della causa all'udienza del 28.5.2025 ex art. 350bis c.p.c. in relazione all'art. 350, comma 3, c.p.c. e art. 281sexies c.p.c., il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, u. c., c.p.c.
*
7. Si premette che l'unica questione di merito sottoposta a questo giudice di appello è la correttezza della decisione del Giudice di Pace di annullare l'intimazione di pagamento opposta per incompetenza territoriale di Infatti, in primo grado non ha proposto CP_8 Pt_2 alcuna domanda riconvenzionale, essendosi limitata a chiedere il rigetto del ricorso e nel presente giudizio di secondo grado l'appellato non ha proposto né appello incidentale né ha CP_1 riproposto i motivi di opposizione all'intimazione di pagamento non esaminati dal Giudice di
Pace.
8. Ciò posto occorre procedere alla qualificazione dell'opposizione proposta in primo grado da con riferimento all'unica doglianza esaminata dal Giudice di Pace (competenza CP_1 territoriale dell' a emettere l'intimazione di pagamento). CP_8
La Corte di legittimità (per tutte, Cass. III, 14 marzo 2024, n. 6844) ha espresso l'orientamento per il quale l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice - con il provvedimento impugnato - all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora il giudice a quo non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all'opposizione proposta, il giudice dell'impugnazione deve a ciò provvedere, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma proprio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa.
Ciò con la precisazione secondo cui «l'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, qualificando la domanda quale opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione ad opera del giudice di primo grado, l'utilizzo, nell'epigrafe della relativa decisione, della locuzione "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." per indicare l'oggetto della controversia)» (Cass. III, 23 aprile
2024, n. 10868, Rv. 670790 - 01).
8.1. In applicazione dei principi sopra riportati, nel caso di specie, è necessario procedere alla qualificazione dell'azione proposta da in primo grado. Come sopra rilevato, infatti: CP_1
Pag. 6 a 9 - la qualificazione data all'azione dalla parte è irrilevante;
- nel caso di specie, il Giudice di Pace non ha effettuato alcuna qualificazione dell'azione (come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado riportata al par. 3) e la semplice indicazione nell'epigrafe della sentenza impugnata (ove è indicato: «Oggetto: opposizione ex art.
615 c.p.c.») è inidonea, alla luce della giurisprudenza richiamata, a costituire qualificazione, anche solo implicita, dell'unica domanda esaminata (a fronte, peraltro, della pluralità di azioni proposte in primo grado dal ricorrente).
9. Fermo restando che nel presente giudizio di appello è preclusa qualsivoglia valutazione circa la competenza per materia o per valore del giudice di primo in assenza di motivo di impugnazione sul punto, si evidenzia che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile che avverso il medesimo atto siano proponibili sia l'opposizione all'esecuzione che l'opposizione agli atti esecutivi e che, tuttavia, le due opposizioni debbano essere decise l'una dal Giudice di Pace e l'altra dal Tribunale: «qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la "vis attractiva" della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c, quando le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore. (Nella specie, a seguito di lettera di preavviso di fermo amministrativo riguardo ad una cartella esattoriale emessa per verbali di contestazione al codice della strada, erano state proposte domande di opposizione agli atti esecutivi, nella competenza del tribunale, e domande di opposizione all'esecuzione, nella competenza per materia del giudice di pace, sebbene con limite di valore, nella specie non superato)» (Cass. VI-3, 6 novembre 2015, n.
22782, Rv. 638101 - 01).
10. Ciò posto, al fine della corretta qualificazione della domanda, se opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi, occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum": nell'opposizione all'esecuzione questi investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (e, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione).
Premesso che l'intimazione di pagamento è assimilabile a un precetto in rinnovazione (Cass. trib., 11 marzo 2021, n. 6833, in motivazione punto 2.7), ritiene questo giudice che l'azione promossa consistente nel lamentare l'incompetenza di a emettere l'intimazione per CP_8 essere competente debba essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi CP_7
(nello stesso senso, Trib. Locri, sent. 589/2024 in causa RG 1031/2022).
Deve, infatti, osservarsi che a decorrere dal 1.7.2017, l'attività di riscossione è assegnata a un ente pubblico economico denominato “ ”, come previsto CP_2 Controparte_2 dall'art. 1 d.l. 193/2016. Con tale disposizione si è avuto il passaggio da un sistema di affidamento per concessione del servizio di riscossione (esternalizzata, fino al d.l. 203/2005, tra una pluralità di enti, operanti in ambiti territoriali limitati e individuati attraverso procedure di
Pag. 7 a 9 evidenza pubblica, cd. concessionari) a un accentramento della funzione di riscossione in capo all' che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito Controparte_2
( , connotato anche dalla flessibilità delle modalità Controparte_9 organizzative che devono rispondere a criteri oggettivi predeterminati e finalizzati ad assicurare il risultato economico [art. 1, comma 13, lett. d), d.l. n. 193 del 2016]. La disposizione richiamata ha, dunque, comportato l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente che, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, può articolarsi in vari uffici territoriali (per una ricostruzione della normativa di riferimento cfr. Cass. trib., 5 settembre 2024, n. 23889). Da ciò consegue che, indipendentemente dall'ufficio che emette l'intimazione di pagamento, il soggetto giuridico compie l'atto propedeutico all'esecuzione è sempre il medesimo: vale a dire, sia che l'intimazione di pagamento sia emessa dell'ufficio di sia che sia emessa
Pt_2 CP_4 dall'ufficio di Torino, il soggetto giuridico che preannuncia l'esecuzione è sempre lo
Pt_2 stesso, ossia non avendo i singoli uffici territoriali di alcuna autonoma
Pt_2 Pt_2 soggettività giuridica (d'altronde, Cass. trib., 5 settembre 2024, n. 23889 fonda l'attuale rilevanza degli uffici di ai fini dell'applicazione delle norme del processo tributario, che nella specie
Pt_2 non interessano).
Da quanto esposto, consegue che dolersi (come nel caso di specie) che l'intimazione di pagamento è stata formata da un ufficio di diverso da quello ritenuto abilitato a formare Pt_2
l'atto non significa lamentare che l'esecuzione è minacciata da parte di un soggetto giuridico che non avrebbe diritto a procedervi, bensì significa lamentare una irregolarità formale dell'atto comunque formato dal soggetto giuridico che ha diritto di procedere a esecuzione.
11. Dalla qualificazione dell'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi (qualificazione svolta non ai fini della valutazione della competenza per valore o per materia di questo giudice o del giudice di primo grado, bensì ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione, come da giurisprudenza di cui al par. 8) consegue l'inammissibilità dell'appello in quanto la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione (art. 618, comma 3, c.p.c. e art. 111 Cost.).
La Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che «il giudice di pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata, non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e per le quali, prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado, attuata con DGS 51/1998, erano competenti per materia, valore e luogo, rispettivamente il Pretore e il Tribunale. Si rivela peraltro inammissibile l'appello proposto dinanzi al Tribunale avverso la sentenza con la quale il giudice di pace ha deciso un'opposizione agli atti esecutivi, non essendo le sentenze rese in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnabili con i mezzi ordinari, ma solo con il ricorso ex art. 111 Costituzione. Ed una tale inammissibilità attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., anche in sede di legittimità» (Cass. III,
21 novembre 2001, n. 14725, Rv. 550466 - 01).
Pag. 8 a 9 Da ultimo, si evidenzia che non è possibile per questo giudice assegnare alle parti termine per riassumere il giudizio avanti alla Corte di cassazione. Infatti, «l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c.) impedisce l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado» (Cass. VI-3, 3 giugno 2020, n. 10419, Rv. 657991 - 01).
12. Le spese del giudizio di appello vengono integralmente compensate tra le parti in quanto: (i) la questione dirimente per la decisione del giudizio è stata oggetto di rilievo d'ufficio; (ii) il giudizio di primo grado si è svolto avanti a giudice incompetente per materia;
(iii) dalla corretta qualificazione dell'azione sarebbe derivata l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata a il 16.1.2023 e il ricorso CP_1
è stato depositato successivamente al termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. (il ricorso introduttivo del primo grado è datato 6.7.2023).
Nei confronti dell' , in virtù dell'art. 22 d.l. 34/2023 che ha Controparte_2 modificato l'art. 12, comma 5, d.l. 16/2012, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. trib., 9 maggio 2025, n. 12350).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 669/2023
(RG 2242/2023) pubblicata il 18.10.2023;
2) compensa integralmente le spese del grado di appello.
Ivrea, 28/05/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
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