Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/04/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2204/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2204/2022 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/02/1969 ed elettivamente domiciliato in Sestri Levante, Corso Colombo 1/2, Genova
(GE), presso e nello studio dell'Avv. MARRA GIOVANNI (C.F.
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._2
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
08/07/1971 ed elettivamente domiciliata in Galleria G. Mazzini 3/4, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. PERDOMI LUCA (C.F. , che la C.F._4 rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO a cura della cancelleria
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Comune di ZO tra il SInor e;
b) dichiarare la SInora Parte_1 Controparte_1
decaduta dal diritto al contributo al mantenimento in suo favore vista Controparte_1 l'attività lavorativa dalla stessa iniziata presso il bar IP con sede in Chiavari, Piazza NS dell'Orto con conseguente autonomia economica;
c) revocare il contributo al mantenimento della IA di € 250 mensili oltre spese straordinarie nella misura del 50%. Con vittoria Persona_1 delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto ed il Presidente del Tribunale, nell'ambito delle rispettive competenze, disattesa ogni contraria prospettazione, previi i provvedimenti di rito ed i provvedimenti temporanei ed urgenti adottabili in via presidenziale, per le ragioni di cui in narrativa: - pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 29/4/1995 tra la IG ed il signor , con ogni Controparte_1 Parte_1 conseguente provvedimento ai fini dell'annotazione nei pubblici registri;
- in via principale, disattendendo ogni diversa richiesta del ricorrente, determinare il contributo dovuto dal signor
nei confronti all'ex moglie a titolo di assegno divorzile in una misura non inferiore a Pt_1 mensili Euro 600,00, in considerazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in ordine agli aspetti compensativi e perequativi dell'assegno in oggetto;
importo maggiorato di rivalutazione periodica Istat, e da corrispondere mediante bonifico alla IG
entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, attese le scadenze della locazione CP_1 dell'esponente e l'estremo ritardo dell'obbligato nell'assolvere ai pagamenti dovuti, ovvero della diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia, con salvezza di maggiorazione Istat e modalità del relativo versamento;
- sempre in via principale, determinare, disattendendo ogni diversa richiesta avversaria, il contributo dovuto dal signor per il mantenimento della Pt_1 PE IA , maggiorenne non ancora autosufficiente e convivente con la madre, in una misura non inferiore ad Euro 525,00 mensili, da erogare mediante bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese, per i motivi suesposti, alla IG , con conferma altresì dell'aggravio a carico CP_1 del padre del 100% delle spese straordinarie, ovvero disporne in subordine il riparto in percentuale di 75% (SI. ) e 25% (SI.ra ), con riferimento al Documento di Pt_1 CP_1 orientamento uniforme sulle spese straordinarie del 2016 in uso a codesto Ill.mo Tribunale;
- in ogni caso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto in data 16/03/2022 il SI. ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la SI.ra unitamente Controparte_1 alla revoca del contributo al mantenimento della moglie stabilito in sede di separazione mediante verbale di separazione consensuale del 22/01/2021 (R.G. 7686/2020).
Dagli atti risulta che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in ZO (GE) il 29/04/1995 (Atto n. 10 P.
II S. A Anno 1995) e che dalla loro unione è nata in data [...] a [...]
[...]
, in oggi maggiorenne;
PE1 b) i coniugi si sono separati mediante verbale di separazione consensuale del 22/01/2021 (R.G.
7686/2020) il quale in punto economico ha disposto che il SI. , versasse dapprima, Pt_1 fino al 30/03/2021, € 1.150,00 mensili (di cui € 250,00 per la moglie, € 250,00 per la IA e spese relative all'affitto e al 50% delle utenze) e, successivamente, a decorrere dal 01/04/2021
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 (di pari passo con la sottoscrizione di nuova locazione da parte della SI.ra per CP_1 un canone inferiore a quello precedente sussistente sulla casa familiare e con la prestazione di garanzia personale del ) € 1.050,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie;
Pt_1 c) il ricorrente mediante ricorso introduttivo del 16/03/2022 ha dedotto che:
• a causa di un dissesto economico della propria società, dovuta alla perdita di un mezzo autobus preso in leasing, lo stesso ha dovuto affrontare una procedura fallimentare che ha comportato un notevole esborso di denaro, per evitare la chiusura della propria attività;
• lo stesso convive attualmente con la sua nuova compagna SI.ra in Parte_2
Lavagna come da certificato di residenza e stato di famiglia;
• la SI.ra non ha rispettato una delle condizioni sottoscritte ovvero il dovere CP_1 di comunicare il reperimento di attività lavorativa (lo stesso, appunto, è venuto a sapere che la SI.ra lavora come dipendente presso il bar IP con sede in Chiavari CP_1 Piazza NS dell'Orto percependo un regolare stipendio);
• lo stesso, pur chiedendo in questa sede la revoca del contributo al mantenimento della moglie essendo ormai la stessa economicamente autosufficiente, non intende, invece, PE sottrarsi al dovere di mantenimento della IA , rendendosi pertanto disponibile a versare nei confronti della stessa la somma di € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie fino al completamento del suo percorso di studi;
d) la SI.ra costituendosi in data 20/09/2022, ha evidenziato che le Controparte_1 condizioni in punto economico stabilite in sede di separazione sono state accordate in un momento, ossia la conclusione dell'anno 2020, in cui l'attuale ricorrente aveva ben presente le condizioni economico reddituali delle proprie imprese ed anche l'impatto che su di esse poteva aver eventualmente esercitato il periodo delle restrizioni anti-Covid. Pertanto, in relazione alla situazione economico-patrimoniale del SI. la stessa ha Pt_1 dedotto che:
• il marito a partire dal luglio del 2021 ha cessato in toto di corrisponderle il mantenimento a lei dovuto, limitandosi al versamento di meri € 250,00, versati direttamente alla IA PE
• le società di cui è tuttora titolare il SI. insieme col fratello Pt_1 [...]
con sede a Chiavari ed ulteriore filiale a Sestri Levante, Controparte_2 che corrisponde alla denominata Controparte_3
non solo sono ripartite a pieno regime dopo i primi mesi della pandemia,
[...] ma sono ancor oggi pienamente operative e non hanno subito alcuna variazione societaria;
• quanto alla produzione avversaria dell'istanza di fallimento presentata nel maggio 2021 da un creditore della società di autonoleggio dei signori e , trattasi di Pt_1 CP_3 iniziativa processuale che dopo pochi mesi dalla sua attivazione è stata completamente estinta mediante declaratoria di non luogo a provvedere disposta dal Tribunale di Genova in data 14/10/2021 (la società debitrice ha trovato dopo neanche due mesi la provvista di
€ 15.000,00);
• il SI. oltre a beneficiare degli introiti delle proprie avviate imprese commerciali, Pt_1 sta definendo le pratiche della propria successione nelle proprietà immobiliari paterne;
La convenuta, in relazione alla propria situazione economico-patrimoniale ha poi dedotto che la stessa:
• per poter far fronte alle rate mensili dell'affitto (che ammontano, tra canoni ed oneri accessori, ad € 500,00), ha chiesto alla GI (la SI.ra una somma in Persona_2 prestito di circa € 1.000, ed ulteriori interventi mutualistici in emergenza alla zia materna (la SI.ra ) nonché ad un'amica (la SI.ra ; Persona_3 Parte_3
• a fronte delle notevoli difficoltà economiche di recente è riuscita a trovare un'occupazione part-time precaria, rinnovata di mese in mese, come aiuto-barista presso
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 un bar nel centro di Chiavari denominato “Serendipity”; tuttavia, il trattamento retributivo percepito a seguito di tale attività lavorativa (reddito mensile netto di media pari a circa
€ 600,00 talvolta non superiore ai € 500,00 mensili) non consente alla medesima di sostenere da sola le spese di affitto, delle utenze e quelle del vitto e sostentamento comuni a sé ed alla IA;
Pertanto, nel medesimo atto di costituzione e risposta, a fronte delle sistematiche inadempienze da parte del SI. , la resistente ha specificato di: Pt_1
• aver intrapreso procedura di pignoramento bancario (Trib. Genova R.G.E. 2727/2021 del 09/11/2021) nei confronti dello stesso (rimasto contumace), la quale, tuttavia, non ha consentito di aggredire i rapporti bancari del SI. con recupero degli insoluti;
Pt_1
• aver altresì agito in sede penale nei confronti dello stesso per il reato ex art. 570-bis, c.p., con emissione a suo carico, in data 20/06/2022, di decreto di citazione a giudizio disposto dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Genova in cui si legge che il SI. : Pt_1
“si sottraeva da un lato all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie separata omettendo di versare a mani della Controparte_1
l'importo, pari ad almeno € 800,00 mensili, dovuto a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento del coniuge;
dall'altro violava gli obblighi di natura economica conseguenti alla separazione coniugale in favore della IA maggiorenne PE1
”, disattendo con ciò “il relativo obbligo impostogli con decreto del Tribunale di
[...]
Genova-IV Sezione Civile del 22.01.2021”; e) a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 10/10/2022, mediante ordinanza ex art. 4, co. 8, Legge n. 898/1970 del 17/10/2022 la Dott.ssa Valeria Ardoino ha confermato le condizioni di separazione ad eccezione del contributo (pari ad € 250,00) per il mantenimento della moglie, considerato e ritenuto:
• che “dall'esame della documentazione prodotta si evince che parte ricorrente all'epoca della separazione avesse un reddito complessivo di euro 41.655,00 come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 e che l'anno successivo abbia effettivamente subito una perdita d'esercizio (dall'esame della dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 risultano infatti perdite pari ad euro 15.332,00); dall'esame dell'ultima dichiarazione dei redditi prodotta relativa all'anno 2021 risulta che la sua attività continua ad essere in perdita”;
• che “dall'esame della documentazione prodotta da parte resistente ed in particolare dalle buste paga prodotte, risulta che la stessa percepisca una retribuzione mensile netta di circa euro 700,00”; PE
• “della circostanza che la IA , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, conviva con la madre la quale deve sostenere oneri alloggiativi pari ad euro 500,00 mensili, che il SI. non debba sostenere oneri alloggiativi Pt_1 vivendo nell'abitazione di proprietà della sua attuale compagna, che l'attività del ricorrente risulta attualmente in perdita come da dichiarazioni rese dallo stesso in udienza e da documentazione prodotta e che la SI.ra ora possa contare CP_1 su un reddito da attività lavorativa, si ritiene in questa sede, riservando all'esito dell'istruttoria ogni migliore valutazione sui presupposti dell'assegno divorzile, di dover revocare il contributo al mantenimento della moglie posto a carico del SI.
, confermando nel resto le altre condizioni di separazione;
in proposito si Pt_1 osserva che i coniugi avevano concordato che il SI. a partire dall'aprile Pt_1
2021 avrebbe versato la somma complessiva mensile pari ad euro 1.050,00, dalla quale pertanto va solo detratto quanto egli si era impegnato a versare per il contributo al mantenimento della moglie”; f) mediante memoria integrativa del 23/12/2022 il ricorrente ha reiterato le medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed ha ribadito, alla luce della mutata situazione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 economica dello stesso, di non essere più in grado di assolvere all'impegno di mantenimento PE della moglie, ma soltanto quelli verso la IA da cui non intende sottrarsi;
g) mediante successiva memoria difensiva del 27/01/2023 la convenuta ha altresì reiterato le medesime conclusioni insistendo sulle sistematiche violazioni e sulle inadempienze del marito;
in particolare, la SI.ra ha dedotto che sebbene l'ordinanza del 17/10/2022 CP_1 della Dott.ssa Valeria Ardoino abbia temporaneamente posto a carico del SI. Pt_1 l'obbligo di corrispondere l'importo di € 800,00 (importo che tiene altresì conto di una quota per il mantenimento abitativo della IA oltre che del mantenimento della stessa), quest'ultimo continua a versare in favore della IA il solo importo di € 250,00; h) le parti hanno depositato le memorie ex art.183 co. 6 c.p.c.;
i) in data 29/03/2023 mediante sentenza penale di condanna la Dott.ssa Lucrezia Novaro, in merito ai capi d'imputazione per omesso mantenimento di moglie e IA ex art. 570-bis c.p.p. per i quali era stata esercitata l'azione penale presso il Tribunale di Genova da parte della SI.ra , ha condannato il SI. a pena detentiva, sospesa sotto condizionale, CP_1 Pt_1 nonché alla rifusione, nei confronti della moglie e della IA, costituitesi parti civili, oltre che delle spese di lite, di una somma pari ad Euro 7.000,00 a titolo di provvisionale risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali, suscettibile di ulteriore integrazione in sede di giudizio civile;
j) all'udienza del 25/05/2023 l'Avv. Badano, in sostituzione dell'Avv. Perdomi, ha evidenziato che il SI. non ha provveduto a versare per il mese di maggio quanto dovuto per il Pt_1 mantenimento della IA;
k) in data 02/08/2023, la Dott.ssa Ardoino Valeria, lette le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. depositate dalle parti e le istanze istruttorie ivi contenute, mediante ordinanza ex art. 183, co.
7 c.p.c. ha ordinato alle parti di esibire in giudizio le ultime tre dichiarazioni dei redditi;
l) all'udienza del 23/05/2024 dinanzi al Giudice Istruttore Matteo Gatti:
• l'Avv. Badano, in sostituzione dell'Avv. Perdomi e nell'interesse della SI.ra PE
, ha rappresentato, in particolare, che la IA tuttora non è CP_1 economicamente indipendente, pur avendo iniziato in data 13/04/2024 un lavoro stagionale come cameriera con contratto a chiamata per un mese, poi prorogato fino al settembre 2024, con retribuzione lorda oraria di € 8;
• l'Avv. Marra, nell'interesse del SI. , ha evidenziato che: Pt_1 PE
- alla luce delle sopravvenienze costituite dall'inizio del percorso lavorativo di la stessa è ormai divenuta autosufficiente, e comunque in grado di contribuire alle spese abitative della madre, SI.ra , con cui convive ed ha chiesto, CP_1 pertanto, la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto dal SI. in Pt_1 favore della IA;
- l'immobile sito in Ceglie Messapica che il SI. ha ereditato pro quota dal Pt_1 defunto padre è stato messo in vendita da lui e dagli altri due contitolari (madre e fratello);
- il SI. confida di poter ricavare liquidità dalla vendita del suddetto immobile Pt_1 con cui poter onorare il debito di cui alla sentenza penale;
m) in data 03/07/2024 l'Avv. Perdomi ha depositato copia del contratto di lavoro intermittente a tempo determinato con relativa proroga della IA;
Persona_1 n) all'udienza del 31/10/2024 davanti al Dr. Domenico Pellegrini:
• il SI. ha dichiarato quanto segue: “Ho avuto due istanze di fallimento sulla mia Pt_1 azienda. Mia moglie dal 2021 ha dei contratti a chiamate con inquadramento di sesto livello: ma io so che dalle ore 12 alle ore 20 e 21 è al lavoro e dai contratti risultano tre ore e dichiara di guadagnare solo 600 Euro quando l'aiuto barista prende almeno 1500 Euro. Sono in assoluto disagio economico. L'anno scorso si è licenziata l'impiegata e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 devo anche corrispondere il TFR. Non ho assunto nessuno nell'ultimo anno: l'impiegata è in regola dal 2020”;
• la SI.ra ha dichiarato quanto segue: “Mia IA sta finendo la quinquennale: CP_1 ha per ora la laurea triennale. Ha preso l'indirizzo giornalistico. Ha lavorato d'estate per pagarsi l'apparecchio perché il padre neppure gli ha voluto pagare la visita ginecologica. Ora lavora il sabato/domenica presso il ristorante mentre studia. Io sono tuttora aiuto-barista per tre ore al giorno. C'è il giorno che faccio due ore, il giorno che ne faccio 3 e il giorno che ne faccio 8. Quando faccio 8 ore vengo poi lasciata a casa per compensare. L'aiuto barista non guadagna 1500 Euro. Ho una ragazza accanto e non sono da sola a lavorare come dice mio marito. Questa estate mio marito è andato in ferie tenendo chiusa l'attività commerciale per 15 giorni quando suo fratello che deve lavorare l'ha tenuta chiusa solo 4 giorni”; All'esito della suddetta udienza il Giudice ha invitato le parti a produrre le dichiarazioni del 2024 (redditi del 2023); o) all'esito dell'udienza del 18/12/2024 il Dott. Domenico Pellegrini, dopo aver invitato le parti a discutere la causa, ha riservato quest'ultima al collegio.
Ai fini della decisione va osservato quanto segue.
Il matrimonio è durato 26 anni. Durante il matrimonio la moglie si è occupata della famiglia ed in particolare della IA. E' indubbio che un matrimonio di tale durata abbia inciso sulle prospettive lavorative della moglie. Appare quindi fondata la richiesta della moglie di un assegno divorzile soprattutto sotto il profilo perequativo in quanto, essendosi la stessa dedicata alla famiglia ha permesso al marito di lavorare nella sua impresa ed ha consentito alla IA di fare il suo percorso universitario non ancora completato. In particolare è evidente come l'aver svolto per anni l'attività di casalinga ha determinato una rinuncia all'attività lavorativa e una riduzione della futura possibilità di pensione, ossia una perdita di chances, che fonda una richiesta di assegno sotto il profilo perequativo, e un danno futuro che fonda una richiesta di assegno sotto il profilo compensativo. Il profilo assistenziale è invece superato dall'aver la ricorrente trovato un lavoro con un netto di Euro 700,00 mensili. La ricorrente ha spese per affitto (500 Euro), utenze e mantenimento. Tali spese appaiono soddisfatte con lo stipendio che però viene totalmente assorbito per il mantenimento ordinario. E' quindi evidente la necessità di una integrazione del reddito percepito per mantenere un adeguato tenore di vita.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Il marito lamenta di avere subito delle perdite di esercizio per cui il suo reddito si sarebbe ridotto ed oggi starebbe faticosamente uscendo da un fallimento. Va però osservato che nell'istanza di fallimento, prodotta dallo stesso ricorrente, risulta che il primo tentativo di pignoramento era avvenuto nel 2019 per 15 cambiali e che durante tale pignoramento era stato rinvenuto solo un automezzo di proprietà della società del ricorrente. In altri termini già alla fine del 2019 il ricorrente aveva delle serie difficoltà economiche ed evidentemente delle perdite di esercizio: ma ciò non gli impediva, nell'ambito della separazione consensuale del dicembre 2020, di accettare di versare un contributo per il mantenimento della moglie e della IA (e per il pagamento della locazione dell'immobile in cui vive la moglie) pari ad Euro 1150: in altri termini il ricorrente ha ritenuto sostenibile economicamente nel 2020 un contributo di 1150 Euro alla moglie che da aprile 2021 è sceso a 1050 comprese le spese forfettarie abitative. E' evidente quindi, che pur di fronte ad una situazione debitoria evidente, il sig.
ha ritenuto di poter corrispondere una somma per la moglie che oggi, a Pt_1 fronte di una situazione analoga, sostiene di non poter corrispondere. A tale proposito parte convenuta ha prodotto due visure da cui risulta che l'assetto societario della azienda del sig. non è cambiata e lo stesso ha Pt_1 assunto addirittura un dipendente in più: circostanza che fa ritenere che l'attività economica dello stesso sia comunque in chiara ripresa. La situazione economica appare poi migliorata se si considera che ha beneficiato dell'eredità paterna e a tale proposito non ha mai chiarito quale fosse il valore economico dell'asse ereditario e quali fossero le sue disponibilità di liquidità. Però, a fronte dell'unica istanza di liquidazione giudiziale del 2021 il ricorrente è riuscito a trovare una provvista di 40.000 Euro e quindi liquidare la procedura (cfr. doc. 5) in pochi mesi. Non solo: in sede di discussione è stato anche evidenziato che lo stesso avrebbe raggiunto un accordo transattivo con la dipendente citata nelle dichiarazioni del ricorrente medesimo, con la previsione di pagamento del debito a rate di 1300 Euro al mese, circostanza che Tutto ciò conferma delle disponibilità economiche evidenti, che lo stesso ricorrente sapeva di avere al momento della separazione, e che non sono mutate.
In ordine al proprio tenore di vita, a fronte delle osservazioni della moglie sulle vacanze svolte, il ricorrente ha precisato di avere una nuova compagna di origine moldava, che ha una casa in Moldavia, per cui le vacanze si svolgono nell'immobile della sua nuova compagna con viaggi aerei in Moldavia costano pochissimo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Peraltro tale circostanza, anche se non prova un tenore di vita elevatissimo, evidenzia comunque che il ricorrente ha il supporto di una nuova compagna (per cui la stessa spesa dell'immobile in locazione, pari a 400 Euro mensile, va considerato per metà) e può comunque permettersi una qualità di vita superiore a quella della convenuta che invece ha anche dovuto vendere un bracciale per poter avere della liquidità ed è in credito, verso il ricorrente, di 33.000 Euro per spese straordinarie.
A fronte di tali elementi si ritiene fondata la richiesta di un assegno divorzile di natura perequativa e compensativa da quantificarsi in Euro 400,00 idoneo ad integrare i redditi percepiti dalla ricorrente.
Per quanto attiene l'assegno di mantenimento per la IA va osservato che la stessa non ha ancora concluso il proprio percorso formativo dovendo ancora conseguire la laurea triennale. Il suo inserimento nel mondo del lavoro è parziale e temporaneo in quanto finora ha fatto dei lavori nel weekend ma non ha un lavoro stabile. Va quindi per ora confermato il contributo al mantenimento della stessa previsto in sede di separazione con suddivisione delle spese in prevalenza a carico del padre stante il maggior reddito del medesimo.
Stante il parziale accoglimento delle domande della convenuta si ritiene di compensare per un terzo le spese processuali e condannare il ricorrente al pagamento dei restanti due terzi liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di ZO (GE) il 29/04/1995 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ZO Atto n. 10 P. II S. A Anno 1995) da
, codice fiscale , nato a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE) il 05/02/1969
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 e
, codice fiscale , Controparte_1 C.F._3 nata a [...] il [...]
Dispone che il sig. , (C.F. Parte_1
), versi a decorrere dal maggio 2025 un C.F._1 assegno divorzile per contributo al mantenimento della sig.ra
(C.F. ), che Controparte_1 C.F._3 determina in € 400,00 mensili per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della medesima e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal maggio 2026.
Dispone che il padre, sig. , (C.F. Parte_1
),, versi un assegno per contributo al C.F._1 mantenimento della IA , maggiorenne ma non ancora PE1 economicamente autosufficiente , che determina in € 250,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra (C.F. Controparte_1
), con rivalutazione a decorrere dalla C.F._3 separazione.
Pone a carico dei genitori il pagamento delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole divise al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Dichiara compensate per un terzo le spese processuali. Condanna il ricorrente , (C.F. Parte_1
) al pagamento dei restanti due terzi che C.F._1 liquida in Euro 4500,00 oltre IVA e accessori a favore della sig.ra
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZO (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Così deciso in Genova il giorno 21 marzo 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10