Articolo 843 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 864Articolo 866
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 843. Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari di truppa 1. Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialita' ((o qualificazioni)) , le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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