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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8705/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8705/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CONVERTINI ANGELO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ) contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: «Divorzio – scioglimento matrimonio»
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note di trattazione scritta del 14/10/2024: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra
e il Sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 Parte_2
procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con residenza presso la stessa, con facoltà per la madre di assumere ogni Per_1 decisione necessaria ed utile nell'interesse del figlio;
c) stabilire a carico del Sig. Controparte_1
un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 350,00 mensili, con la previsione
1 di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, con versamento diretto a carico del datore di lavoro, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
d) le deduzioni fiscali, ovvero l'assegno unico famigliare sarà disposto a favore della madre;
e) qualora il padre manifesti la volontà di stabilire un rapporto con il figlio, che ciò avvenga attraverso l'intervento dei servizi sociali ed attraverso incontri protetti nell'unico interesse ed a protezione della salute psico – fisica del minore. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6/7/2023 parte ricorrente, sig.ra ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con il resistente, sig. , il 21/7/2018, iscritto nei registri Controparte_1
dello Stato civile del Comune di Carpenedolo (BS) (atto n. 11, parte I, anno 2018) e che dalla loro unione è nato il figlio (n. 29/11/2018). Per_1
Con sentenza n. 1471/2022, pubblicata in data 27/5/2022, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “
1. pronuncia ai sensi dell'art. 151 c. 1 cc la separazione personale fra le parti;
2. affida in via esclusiva il minore alla madre anche per quanto attiene le decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c.;
3. dispone che qualora il padre dovesse manifestare in futuro il desiderio di riprendere i contatti con il figlio, gli incontri potranno avvenire solo in modalità protetta secondo i tempi e le modalità individuate dai Servizi
Sociali competenti;
4. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante versamento della somma mensile di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di RE del 14 luglio 2016;
5. spese irripetibili;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza”.
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, deducendo un totale disinteresse del resistente nei confronti del minore e ha concluso chiedendo: i) pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
ii) confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con facoltà per la stessa di assumere ogni decisione necessaria ed Per_1
utile nell'interesse del figlio;
iii) stabilire a carico del resistente un contributo per il mantenimento del figlio di € 350,00 al mese oltre 50% delle spese straordinarie;
iv) assegno unico in favore della ricorrente;
v) disporre incontri padre - figlio in forma protetta qualora il padre manifesti interesse.
All'udienza del 24/1/2024 nessuno è comparso per il resistente ancorché regolarmente intimato.
Parte ricorrente, sentita personalmente, ha ribadito il disinteresse del padre nei confronti del figlio e l'inottemperanza dello stesso al versamento del mantenimento (cfr. verbale udienza 24/1/2024).
2 Il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “- conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1471/2022, del 27/5/2022;
- richiede all'Agenzia delle Entrate di RE (o altro ufficio territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del convenuto, sita a Coccaglio - BS) di trasmettere a questo ufficio, in forma telematica, le ultime tre dichiarazioni dei redditi o C.U. del sig. , nato a [...]
RE, il 29/3/1998, residente in [...], c.f. , C.F._2
entro la data del 4/6/2024; - dispone la prosecuzione degli interventi in essere da parte dei Servizi sociali di HI (BS)”.
In data 29/1/2024 l'Agenzia delle Entrate ha depositato la situazione reddituale del resistente relativa agli ultimi tre anni d'imposta.
In data 5/6/2024 è pervenuta relazione di aggiornamento dei Servizi sociali che hanno rilevato: “da febbraio 2023 a dicembre 2023 (padre) ha partecipato agli incontri in maniera irregolare: CP_1
non si è presentato per 7 volte, non consecutive tra loro. Non si è mai interessato a riorganizzare gli incontri a cui non si è presentato. […] Da dicembre 2023 al 30 marzo 2024 non ha più CP_1
ricercato la possibilità di effettuare gli incontri con il figlio. Il padre del minore si è trasferito in
Svizzera per motivi lavorativi e ha giustificato la sua assenza prolungata spiegando che «è stato un periodo ricco di cambiamenti». non si è mai interessato ad organizzare videochiamate CP_1 protette in sostituzione agli incontri in presenza”.
I Servizi hanno quindi concluso precisando: “Il padre del minore nell'ultimo anno ha partecipato agli incontri di verifica organizzati con il nostro servizio, seppur mantenendo un atteggiamento sfuggente e scarsamente autocritico. Il servizio ha ritenuto comunque opportuno proseguire gli incontri protetti tra e in quanto appare di prioritario interesse per il minore CP_1 Per_1
mantenere un legame affettivo e relazionale con la figura paterna, nonostante il tempo limitato che quest'ultimo dedica al figlio”.
All'udienza dell'11/6/2024 la difesa di parte ricorrente, preso atto dell'esito del monitoraggio dei
Servizi sociali, ha chiesto che venisse fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le conclusioni sono state precisate con note di trattazione scritta del 14/10/2024 e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha quindi rimessa al Collegio.
***
1. Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, in data 3/3/2020, nel procedimento di separazione personale.
3 Le parti vivevano di fatto separate già prima della pronuncia giudiziale;
infatti, il resistente si è reso irreperibile anche nel procedimento di separazione, svoltosi in contumacia dello stesso.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
2. Sull'affidamento del figlio minore
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 24/1/2024 (“ ha iniziato gli incontri Per_1
protetti con il padre a febbraio 2023. Spesso il sig. non si presenta manifestando CP_1 disinteresse […]. Il sig. è irregolare anche nel pagamento del mantenimento, tanto che ho CP_1
dovuto effettuare un pignoramento presso il suo datore di lavoro per il recupero degli arretrati. Non ha mai pagato nemmeno le spese straordinarie. Il bambino è stato sottoposto a tre interventi chirurgici, ma lui non si è mai interessato delle sue condizioni di salute […]”) emerge la perdurante lontananza del padre dalla vita del figlio, con cui ha scarsi contatti e per il quale non versa neppure con costanza il contributo di mantenimento, e l'abitudine del minore alla presenza della sola madre.
Tali allegazioni hanno trovato puntuale conferma nella relazione di aggiornamento dei Servizi sociali che descrivono il resistente come “sfuggente e scarsamente autocritico” nei rapporti con il figlio e disinteressato alla partecipazione e all'organizzazione degli incontri protetti con il minore (“ CP_1 ha partecipato agli incontri in maniera irregolare […]. Da dicembre 2023 al 30 marzo 2024 CP_1 non ha più ricercato la possibilità di effettuare gli incontri con il figlio […]. non si è mai CP_1 interessato ad organizzare videochiamate protette in sostituzione agli incontri in presenza” (cfr. relazione del 5/6/2024).
L'inidoneità genitoriale del convenuto è comprovata dalla condotta processuale di quest'ultimo, che non si è nemmeno costituito in giudizio.
Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie alla condotta del resistente deve essere attribuito il predetto valore.
Alla luce di tali considerazioni, per via dell'incostanza e dell'inaffidabilità dimostrata dal padre che potrebbe arrecare serio pregiudizio al minore, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo cd. rafforzato ex art. 337 quater, comma 3, c.c. di alla madre autorizzata ad adottare Per_1
in via autonoma tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio.
4 Al modulo di affido consegue il collocamento del minore presso la madre dove manterrà la residenza avendo quivi radicato il centro dei suoi affari e interessi.
3. Sugli incontri padre – figlio
Con riguardo al regime delle frequentazioni da parte del genitore non collocatario, alla luce del lungo monitoraggio dei Servizi sociali e del trasferimento del resistente in Svizzera per lavoro (cfr. relazione del 5/6/2024), scelta che ha causato l'interruzione dei già sporadici incontri padre - figlio, si dispone che qualora il sig. dovesse manifestare in futuro il desiderio di riprendere i contatti con la CP_1
prole, gli incontri potranno avvenire in forma protetta secondo i tempi e le modalità individuate dai
Servizi sociali al fine di garantire un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.
Tale intermediazione appare necessaria per consentire al minore di riabituarsi alla presenza del padre e per escludere risvolti pregiudizievoli.
4. Sul contributo al mantenimento del figlio minore
Per quanto concerne il mantenimento del figlio, giova premettere che tale obbligazione deriva dalla semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza nei seguenti termini: “l'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
Ciò posto e venendo al quantum del contributo bisogna considerare diversi fattori: i) , sin dalla Per_1
pronuncia di separazione, è stato collocato presso la ricorrente che fa fronte in via prevalente ai suoi bisogni morali e materiali in assenza di alcun mantenimento diretto da parte del padre, il quale ha sempre avuto scarsi contatti con il figlio;
ii) il giudizio di separazione si è concluso nel 2022, sicché nel mentre le esigenze di sono aumentate con il progredire dell'età. In tale senso milita anche Per_1
la giurisprudenza, affermando che: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023); iii) la ricorrente, percepisce un reddito mensile medio netto di € 1.550,99, calcolato sulla base della documentazione in atti (doc. 9-11) e ha allegato di sostenere tutte le spese relative al minore;
di contro il resistente percepisce un reddito annuo pari ad € 20.791,74 nel 2020; € 15.251,32 nel 2021 e € 26.387,05 nel 2022 (cfr. C.U. prodotte dall'Agenzia delle Entrate in data 29/1/2024) e, stante la contumacia, non risultano oneri a suo carico tali da ridurne la capacità reddituale.
5 Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di incrementare il contributo stabilito in sede di separazione, onerando il resistente, sig. , di corrispondere alla ricorrente, sig.ra a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di € 350,00/mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
Nulla va disposto quanto all'Assegno unico universale per il figlio a carico, spettando esso ex lege
(art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021) per l'intero alla ricorrente.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per una causa di valore indeterminabile
– complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in
Carpenedolo (BS) in data 21/7/2018 (atto n. 11, parte I, anno 2018);
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. conferma l'affidamento esclusivo di (n. 29/11/2018) alla madre con estensione della Per_1 responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per il figlio ex art. 337 quater comma terzo c.c.;
4. conferma il collocamento prevalente di presso la residenza della madre;
Per_1
5. dispone che gli incontri padre – figlio, previa manifestazione di una fattiva volontà del padre di riprendere i rapporti con la prole e tenuto conto della volontà e delle esigenze del minore, si svolgano in forma protetta tramite l'intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti al fine di garantire una graduale reintroduzione delle figura paterna nella vita di
Per_1
6. con decorrenza dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere un contributo pari ad € 350,00/mese a titolo di mantenimento per il figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della ricorrente sig.ra Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
6
7. nulla si dispone sull'Assegno unico universale per il figlio a carico, spettando esso ex lege
(art .6, comma 4, D.Lgs. 230/2021) per intero alla ricorrente;
8. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquida in complessivi € 4.659,00 (i.e. € 1.701,00 fase di studio, € 602,00 fase introduttiva, € 903,00 fase istruttoria / di trattazione, € 1.453,00 fase decisionale).
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di HI (BS) per la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio sul nucleo familiare per la durata massima di anni due.
Così deciso a RE, all'esito della camera di consiglio del 3/4/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8705/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CONVERTINI ANGELO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ) contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: «Divorzio – scioglimento matrimonio»
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note di trattazione scritta del 14/10/2024: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra
e il Sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 Parte_2
procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con residenza presso la stessa, con facoltà per la madre di assumere ogni Per_1 decisione necessaria ed utile nell'interesse del figlio;
c) stabilire a carico del Sig. Controparte_1
un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 350,00 mensili, con la previsione
1 di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, con versamento diretto a carico del datore di lavoro, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
d) le deduzioni fiscali, ovvero l'assegno unico famigliare sarà disposto a favore della madre;
e) qualora il padre manifesti la volontà di stabilire un rapporto con il figlio, che ciò avvenga attraverso l'intervento dei servizi sociali ed attraverso incontri protetti nell'unico interesse ed a protezione della salute psico – fisica del minore. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6/7/2023 parte ricorrente, sig.ra ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con il resistente, sig. , il 21/7/2018, iscritto nei registri Controparte_1
dello Stato civile del Comune di Carpenedolo (BS) (atto n. 11, parte I, anno 2018) e che dalla loro unione è nato il figlio (n. 29/11/2018). Per_1
Con sentenza n. 1471/2022, pubblicata in data 27/5/2022, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “
1. pronuncia ai sensi dell'art. 151 c. 1 cc la separazione personale fra le parti;
2. affida in via esclusiva il minore alla madre anche per quanto attiene le decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c.;
3. dispone che qualora il padre dovesse manifestare in futuro il desiderio di riprendere i contatti con il figlio, gli incontri potranno avvenire solo in modalità protetta secondo i tempi e le modalità individuate dai Servizi
Sociali competenti;
4. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante versamento della somma mensile di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di RE del 14 luglio 2016;
5. spese irripetibili;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza”.
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, deducendo un totale disinteresse del resistente nei confronti del minore e ha concluso chiedendo: i) pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
ii) confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con facoltà per la stessa di assumere ogni decisione necessaria ed Per_1
utile nell'interesse del figlio;
iii) stabilire a carico del resistente un contributo per il mantenimento del figlio di € 350,00 al mese oltre 50% delle spese straordinarie;
iv) assegno unico in favore della ricorrente;
v) disporre incontri padre - figlio in forma protetta qualora il padre manifesti interesse.
All'udienza del 24/1/2024 nessuno è comparso per il resistente ancorché regolarmente intimato.
Parte ricorrente, sentita personalmente, ha ribadito il disinteresse del padre nei confronti del figlio e l'inottemperanza dello stesso al versamento del mantenimento (cfr. verbale udienza 24/1/2024).
2 Il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “- conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1471/2022, del 27/5/2022;
- richiede all'Agenzia delle Entrate di RE (o altro ufficio territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del convenuto, sita a Coccaglio - BS) di trasmettere a questo ufficio, in forma telematica, le ultime tre dichiarazioni dei redditi o C.U. del sig. , nato a [...]
RE, il 29/3/1998, residente in [...], c.f. , C.F._2
entro la data del 4/6/2024; - dispone la prosecuzione degli interventi in essere da parte dei Servizi sociali di HI (BS)”.
In data 29/1/2024 l'Agenzia delle Entrate ha depositato la situazione reddituale del resistente relativa agli ultimi tre anni d'imposta.
In data 5/6/2024 è pervenuta relazione di aggiornamento dei Servizi sociali che hanno rilevato: “da febbraio 2023 a dicembre 2023 (padre) ha partecipato agli incontri in maniera irregolare: CP_1
non si è presentato per 7 volte, non consecutive tra loro. Non si è mai interessato a riorganizzare gli incontri a cui non si è presentato. […] Da dicembre 2023 al 30 marzo 2024 non ha più CP_1
ricercato la possibilità di effettuare gli incontri con il figlio. Il padre del minore si è trasferito in
Svizzera per motivi lavorativi e ha giustificato la sua assenza prolungata spiegando che «è stato un periodo ricco di cambiamenti». non si è mai interessato ad organizzare videochiamate CP_1 protette in sostituzione agli incontri in presenza”.
I Servizi hanno quindi concluso precisando: “Il padre del minore nell'ultimo anno ha partecipato agli incontri di verifica organizzati con il nostro servizio, seppur mantenendo un atteggiamento sfuggente e scarsamente autocritico. Il servizio ha ritenuto comunque opportuno proseguire gli incontri protetti tra e in quanto appare di prioritario interesse per il minore CP_1 Per_1
mantenere un legame affettivo e relazionale con la figura paterna, nonostante il tempo limitato che quest'ultimo dedica al figlio”.
All'udienza dell'11/6/2024 la difesa di parte ricorrente, preso atto dell'esito del monitoraggio dei
Servizi sociali, ha chiesto che venisse fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le conclusioni sono state precisate con note di trattazione scritta del 14/10/2024 e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha quindi rimessa al Collegio.
***
1. Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, in data 3/3/2020, nel procedimento di separazione personale.
3 Le parti vivevano di fatto separate già prima della pronuncia giudiziale;
infatti, il resistente si è reso irreperibile anche nel procedimento di separazione, svoltosi in contumacia dello stesso.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
2. Sull'affidamento del figlio minore
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 24/1/2024 (“ ha iniziato gli incontri Per_1
protetti con il padre a febbraio 2023. Spesso il sig. non si presenta manifestando CP_1 disinteresse […]. Il sig. è irregolare anche nel pagamento del mantenimento, tanto che ho CP_1
dovuto effettuare un pignoramento presso il suo datore di lavoro per il recupero degli arretrati. Non ha mai pagato nemmeno le spese straordinarie. Il bambino è stato sottoposto a tre interventi chirurgici, ma lui non si è mai interessato delle sue condizioni di salute […]”) emerge la perdurante lontananza del padre dalla vita del figlio, con cui ha scarsi contatti e per il quale non versa neppure con costanza il contributo di mantenimento, e l'abitudine del minore alla presenza della sola madre.
Tali allegazioni hanno trovato puntuale conferma nella relazione di aggiornamento dei Servizi sociali che descrivono il resistente come “sfuggente e scarsamente autocritico” nei rapporti con il figlio e disinteressato alla partecipazione e all'organizzazione degli incontri protetti con il minore (“ CP_1 ha partecipato agli incontri in maniera irregolare […]. Da dicembre 2023 al 30 marzo 2024 CP_1 non ha più ricercato la possibilità di effettuare gli incontri con il figlio […]. non si è mai CP_1 interessato ad organizzare videochiamate protette in sostituzione agli incontri in presenza” (cfr. relazione del 5/6/2024).
L'inidoneità genitoriale del convenuto è comprovata dalla condotta processuale di quest'ultimo, che non si è nemmeno costituito in giudizio.
Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie alla condotta del resistente deve essere attribuito il predetto valore.
Alla luce di tali considerazioni, per via dell'incostanza e dell'inaffidabilità dimostrata dal padre che potrebbe arrecare serio pregiudizio al minore, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo cd. rafforzato ex art. 337 quater, comma 3, c.c. di alla madre autorizzata ad adottare Per_1
in via autonoma tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio.
4 Al modulo di affido consegue il collocamento del minore presso la madre dove manterrà la residenza avendo quivi radicato il centro dei suoi affari e interessi.
3. Sugli incontri padre – figlio
Con riguardo al regime delle frequentazioni da parte del genitore non collocatario, alla luce del lungo monitoraggio dei Servizi sociali e del trasferimento del resistente in Svizzera per lavoro (cfr. relazione del 5/6/2024), scelta che ha causato l'interruzione dei già sporadici incontri padre - figlio, si dispone che qualora il sig. dovesse manifestare in futuro il desiderio di riprendere i contatti con la CP_1
prole, gli incontri potranno avvenire in forma protetta secondo i tempi e le modalità individuate dai
Servizi sociali al fine di garantire un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.
Tale intermediazione appare necessaria per consentire al minore di riabituarsi alla presenza del padre e per escludere risvolti pregiudizievoli.
4. Sul contributo al mantenimento del figlio minore
Per quanto concerne il mantenimento del figlio, giova premettere che tale obbligazione deriva dalla semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza nei seguenti termini: “l'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
Ciò posto e venendo al quantum del contributo bisogna considerare diversi fattori: i) , sin dalla Per_1
pronuncia di separazione, è stato collocato presso la ricorrente che fa fronte in via prevalente ai suoi bisogni morali e materiali in assenza di alcun mantenimento diretto da parte del padre, il quale ha sempre avuto scarsi contatti con il figlio;
ii) il giudizio di separazione si è concluso nel 2022, sicché nel mentre le esigenze di sono aumentate con il progredire dell'età. In tale senso milita anche Per_1
la giurisprudenza, affermando che: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023); iii) la ricorrente, percepisce un reddito mensile medio netto di € 1.550,99, calcolato sulla base della documentazione in atti (doc. 9-11) e ha allegato di sostenere tutte le spese relative al minore;
di contro il resistente percepisce un reddito annuo pari ad € 20.791,74 nel 2020; € 15.251,32 nel 2021 e € 26.387,05 nel 2022 (cfr. C.U. prodotte dall'Agenzia delle Entrate in data 29/1/2024) e, stante la contumacia, non risultano oneri a suo carico tali da ridurne la capacità reddituale.
5 Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di incrementare il contributo stabilito in sede di separazione, onerando il resistente, sig. , di corrispondere alla ricorrente, sig.ra a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di € 350,00/mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
Nulla va disposto quanto all'Assegno unico universale per il figlio a carico, spettando esso ex lege
(art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021) per l'intero alla ricorrente.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per una causa di valore indeterminabile
– complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in
Carpenedolo (BS) in data 21/7/2018 (atto n. 11, parte I, anno 2018);
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. conferma l'affidamento esclusivo di (n. 29/11/2018) alla madre con estensione della Per_1 responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per il figlio ex art. 337 quater comma terzo c.c.;
4. conferma il collocamento prevalente di presso la residenza della madre;
Per_1
5. dispone che gli incontri padre – figlio, previa manifestazione di una fattiva volontà del padre di riprendere i rapporti con la prole e tenuto conto della volontà e delle esigenze del minore, si svolgano in forma protetta tramite l'intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti al fine di garantire una graduale reintroduzione delle figura paterna nella vita di
Per_1
6. con decorrenza dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere un contributo pari ad € 350,00/mese a titolo di mantenimento per il figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della ricorrente sig.ra Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
6
7. nulla si dispone sull'Assegno unico universale per il figlio a carico, spettando esso ex lege
(art .6, comma 4, D.Lgs. 230/2021) per intero alla ricorrente;
8. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquida in complessivi € 4.659,00 (i.e. € 1.701,00 fase di studio, € 602,00 fase introduttiva, € 903,00 fase istruttoria / di trattazione, € 1.453,00 fase decisionale).
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di HI (BS) per la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio sul nucleo familiare per la durata massima di anni due.
Così deciso a RE, all'esito della camera di consiglio del 3/4/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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