TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2784/2024
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine concesso ex 127 ter cpc)
Il Giudice dott .ssa Assunt a C anonaco visto il propri o provvedim ent o con il qual e è st at a disposta l a sostituzi one dell'udi enza medi ant e l o scambi o e il deposi to t el em ati co di not e scritt e nel t ermine perentorio del
11.02.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; vist e l e not e deposi tat e da part e ri corrent e i n dat a 10.02.2025 e da part e resistet e i n dat a
11.02.2025; visto l'art.281 s exi es, ult. comma c.p.c., pronunci a l a seguente sent enza, cont enent e il dispositivo e l a concisa es posi zi one dell e ragioni i n fatto e in diritt o dell a deci sione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2784 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
Parte_1
, in persona del l.r.p.t.
[...] domiciliato in Ruggero di Lauria n. 28 presso lo studio dell'Avv. Stefania Di Bartolomeo, che la Pt_1
rappresenta e difende giusta procura in depositato nel fascicolo telematico
- attrice-opponente
E
CP_1
pagina 1 di 7 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Marieni e Massimiliano Panetta che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti convenuto-opposto
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 29.11.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma n. 18308/2023 (R.G. n. 51517/2023), notificato in data 01.12.2023 in materia di inadempimento di contratto di transazione.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a , l' CP_1 Parte_1
di ha proposto opposizione avverso il decreto n. 51517/2023,
[...] Pt_1 Pt_1
emesso dal Tribunale il 29.11.2023, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore del ricorrente in monitorio sig. “
1. della somma di € 270.000,00; 2. interessi come da domanda;
3. CP_1 spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 3000,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, iva e cpa, oltre alle successive occorrende”.
Ricostruendo la vicenda sottesa all'emissione del decreto opposto, l'attrice opponente ha esposto che il decreto impugnato traeva origine dal mancato adempimento degli obblighi di cui all'accordo transattivo sottoscritto in data 16 ottobre 2017 tra l' e il sig. quale cessionario dei Pt_1 CP_1 crediti delle società a responsabilità limitata , e Tecnoappalti;
l'opponente ha Pt_2 CP_2
chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite, in quanto illegittimo, nullo, infondato e ingiustamente lesivo dei propri diritti ed interessi;
eccepiva preliminarmente: il difetto di notifica per omessa attestazione di conformità del ricorso e del decreto notificati agli atti depositati nel fascicolo informatico;
l'omessa procedura di mediazione;
pur non contestando i fatti posti a base dell'impugnato decreto, assumeva l'inesistenza del diritto di credito per intervenuta transazione, con conseguente facoltà del creditore di agire esclusivamente per la risoluzione del contratto, previa pronuncia giudiziale dichiarativa della cessata materia del contendere, con riviviscenza dell'originario titolo.
Si è costituito ritualmente in giudizio il sig. il quale ha dedotto che: la somma oggetto di CP_1
ingiunzione era stata chiesta e ottenuta dal convenuto proprio in ragione di quanto stabilito con il predetto accordo transattivo, nel quale era prevista la corresponsione della complessiva somma di €
540.000,00 da versarsi attraverso 60 rate mensili, ciascuna di importo pari ad € 9000,00, a decorrere dal
31.10.2017 sino al 15.09.2023; sin dal gennaio 2019, l' della provincia di pur sollecitato Pt_1 Pt_1 dall'opposto, accumulava ritardo nei pagamenti fino ad interromperli completamente a far data da pagina 2 di 7 giugno 2022; pertanto, restavano insolute 30 rate per l'importo totale di € 270.000,00, oltre interessi convenzionali da calcolarsi sulla base degli artt. 143 e 144 del DPR 207/2010 da ogni singola scadenza fino al soddisfo. Ha precisato che l'accordo transattivo in sé e il relativo inadempimento rappresentavano il fatto costitutivo del diritto azionato volto alla esecuzione del contratto, non avendo avanzato alcuna domanda di risoluzione dell'accordo, né di decadenza dal beneficio dei termini in esso concessi;
che, pertanto, persistendo la materia del contendere, l'opponente ha agito per ottenere il tardivo adempimento degli obblighi sanciti nell'atto pattizio, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, con condanna dell' Pt_1
ex art. 96 c.p.c.
Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza di prima comparizione e trattazione del 04.12.2024, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., il Tribunale con provvedimento del 9.12.2024 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
la causa è stata istruita in via documentale e la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Deve premettersi che l'opponente non ha contestato di avere omesso i pagamenti degli importi indicati nel ricorso monitorio e oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, ritiene il Tribunale infondati i motivi di opposizione in ordine alla inesistenza della notifica del ricorso e del decreto, alla omessa mediazione e alla insussistenza del credito per intervenuta transazione.
Non può reputarsi infatti inesistente la notificazione dell'atto, pacificamente avvenuta a mezzo pec, ma priva di attestazione di conformità.
Deve rilevarsi, a tale proposito, che ogni profilo di invalidità della notifica in questione non potrebbe che ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo essenziale dell'atto (in ordine all'applicabilità di tale sanatoria, nel caso di irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica che ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, Cass. Sez. Un. n. 7665 del18/04/2016).
In particolare, deve rilevarsi che l'atto in forma di documento informatico quale il pdf nativo digitale – quando anche privo dell'apposizione della firma- è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. da cui proviene– Cass. Sez. U - Sentenza n. 6477 del 12/03/2024.
Si osserva, inoltre, che in tema di notificazione con modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 bis della l. n.
53 del 1994, la mancata indicazione del nome del relativo file all'interno dell'attestazione di conformità della copia informatica dell'atto processuale notificato, richiesta dall'art. 19 ter, comma 1,
pagina 3 di 7 delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, costituisce una mera irregolarità non riconducibile alle nullità contemplate nell'art. 11 della l. n. 53 cit. che, peraltro, ove pure ritenuta ricorrente, sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 14818 del 07/06/2018). Nella specie va esclusa, quindi, la denunciata illegittimità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che la stessa non è inesistente, ma affetta tutt'al più da nullità, pertanto, sanabile per il raggiungimento dello scopo, a fronte della costituzione della parte.
Risulta superata, altresì, l'eccezione di improcedibilità dell'azione per il mancato espletamento del tentativo di mediazione, avendo l'opposto dato prova di aver adempiuto a tale onere procedurale
(istanza di mediazione del 29.1.2024, cfr. doc.7) dopo la proposizione della domanda monitoria, così come previsto per legge (all.7 della comparsa di costituzione, verbale negativo dell'8.4.2024).
Prima di entrare nel merito della lite, giova rammentare, in punto di diritto, che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto (v. Cass. n.
6528/2000).
E dunque, poiché il giudizio di opposizione non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (v. Cass.
n. 13085/2008), è il creditore (che è attore sostanziale) ad avere, in primo luogo, l'onere di provare l'esistenza della propria pretesa e compete, poi, all'opponente (convenuto in senso sostanziale) dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Per tale ragione, le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (v. anche Cass. n.
6421/2003).
Quanto all'onere della prova gravante sul creditore, valgono, poi, le regole generali, secondo cui nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453
c.c.), grava sull'attore (in questo caso, sull'opponente attore in senso sostanziale) esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo da cui trae origine la sua pretesa e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento, gravando poi sul debitore convenuto l'onere di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a pagina 4 di 7 paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n. 15659/2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n. 3373/2010;
Cass. n. 9351/2007; Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001).
Venendo al caso di specie, il sig. (attore in senso sostanziale) ha chiesto in sede monitoria il CP_1
pagamento di una somma pari ad euro 270.000,00, quale somma residuale rispetto a quella maggiore di € 540.000,00, oggetto di atto di transazione sottoscritto in data 16 ottobre 2017 tra il ricorrente - quale cessionario dei crediti vantati dalle società a responsabilità limitata , e Pt_2 CP_2
Tecnoappalti- e l' le parti, a fronte di reciproche rinunce, con il Parte_1
predetto accordo convenivano di risolvere bonariamente il contezioso e di estinguere i giudizi tra essi allora pendenti, determinando che la corresponsione della predetta somma di € 540.000,00 sarebbe avvenuta attraverso 60 rate mensili, ciascuna di importo pari ad € 9000,00, a decorrere dal 31.10.2017 sino al 15.09.2023. Ha poi chiesto il pagamento degli interessi calcolati ai sensi degli artt.143 e 144 del
D.P.R. n.207/2010 convenzionalmente previsti nel contratto, dalle singole scadenze al saldo per ciascuna rata.
A fondamento della domanda monitoria, l'opposto ha prodotto l'accordo transattivo (nell'ambito del quale era prevista la dilazione del pagamento del debito della somma di € 540.000,00, così come sopra specificato), ha fornito la prova del parziale adempimento da parte della debitrice, a fronte dell'avvenuto pagamento di sole 30 rate, nonché la prova dei ripetuti solleciti per il ritardo.
Ebbene, applicando i principi di diritto sopra enucleati, producendo la documentazione sopra indicata e allegando l'inadempimento da parte dell' all'obbligo di versare la totalità Parte_1 delle rate nei termini stabiliti, l'opposto ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante al fine di comprovare i fatti costitutivi da cui trae origine il credito pari ad euro 270.000,00 (per n. 30 rate scadute e non pagate) e il diritto agli interessi moratori convenzionalmente determinati, entrambi riconosciuti dal decreto ingiuntivo oggi opposto.
L non ha contestato il mancato pagamento delle somme ingiunte, ma ha eccepito, quale fatto Pt_1 impeditivo dell'altrui pretesa, l'inesistenza del credito per intervenuta transazione, ritenendo sussistente la sola possibilità per il creditore di agire esclusivamente per la risoluzione del contratto, previa declaratoria giudiziale della risoluzione di diritto.
pagina 5 di 7 Ebbene, un assunto simile è infondato: l'inadempimento in cui è incorsa parte opponente attiene evidentemente ai costanti e ripetuti ritardi nei pagamenti concordati (sino alla loro totale omissione a
Per
data da giugno 2022), ciascuno di essi costituente specifico inadempimento idoneo a fondare la facoltà per il sig. di ritenere risolto l'accordo con conseguente riviviscenza dell'intero CP_1
credito e del correlativo diritto di agire in giudizio nei confronti della controparte o di richiedere l'adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della transazione, detratti gli importi già incassati. Le parti, difatti, al punto 4) delle condizioni del predetto accordo convenivano che “in caso di parziale o mancato adempimento anche solo di due rate consecutive, il sig. previa CP_1
comunicazione scritta di diffida ad adempiere da inviare a mezzo posta certificata della
[...]
, con termine di 15 giorni per l'adempimento delle rate insolute, avrà facoltà di Parte_1
ritenere risolto il presente accordo, e quindi di agire sulla base dei titoli giudiziali sopra emarginati per il credito in essi indicato, comprensivo delle spese di lite, ovvero, con facoltà alternativa, in capo al sig. di agire sulla base del presente accordo per il credito dovuto nella sua CP_1
integralità, detratto quanto nelle more percepito che verrà trattenuto a titolo di acconto, con convenzionale attribuzione, dalla data di diffida ad adempiere di interessi moratori da calcolarsi sulla base degli artt. 143 e 144 del D.P.R. 207/2010 su quanto ancora dovuto”. Alla luce della predetta clausola negoziale, il sig. decideva di agire al fine di ottenere il pagamento delle rate scadute e CP_1
non pagate, oltre interessi convenzionalmente pattuiti.
Sulla scorta di quanto finora detto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) e in ragione dell'attività svolta (esclusa la fase istruttoria non espletata e tenuto conto della minima attività svolta nella fase decisionale). Sono liquidabili anche le spese documentate per la procedura di mediazione (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte opposta).
Non si ravvisano, invece, i presupposti per la condanna per lite temeraria sollecitata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese dell'odierno giudizio di opposizione che liquida nella misura di euro 6.023,00 per compensi, oltre al rimborso dell'importo pagina 6 di 7 versato per contributo unificato (euro 607,00), spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di mediazione pari ad euro 273,28.
Roma 28.02.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 7 di 7
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine concesso ex 127 ter cpc)
Il Giudice dott .ssa Assunt a C anonaco visto il propri o provvedim ent o con il qual e è st at a disposta l a sostituzi one dell'udi enza medi ant e l o scambi o e il deposi to t el em ati co di not e scritt e nel t ermine perentorio del
11.02.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; vist e l e not e deposi tat e da part e ri corrent e i n dat a 10.02.2025 e da part e resistet e i n dat a
11.02.2025; visto l'art.281 s exi es, ult. comma c.p.c., pronunci a l a seguente sent enza, cont enent e il dispositivo e l a concisa es posi zi one dell e ragioni i n fatto e in diritt o dell a deci sione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2784 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
Parte_1
, in persona del l.r.p.t.
[...] domiciliato in Ruggero di Lauria n. 28 presso lo studio dell'Avv. Stefania Di Bartolomeo, che la Pt_1
rappresenta e difende giusta procura in depositato nel fascicolo telematico
- attrice-opponente
E
CP_1
pagina 1 di 7 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Marieni e Massimiliano Panetta che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti convenuto-opposto
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 29.11.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma n. 18308/2023 (R.G. n. 51517/2023), notificato in data 01.12.2023 in materia di inadempimento di contratto di transazione.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a , l' CP_1 Parte_1
di ha proposto opposizione avverso il decreto n. 51517/2023,
[...] Pt_1 Pt_1
emesso dal Tribunale il 29.11.2023, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore del ricorrente in monitorio sig. “
1. della somma di € 270.000,00; 2. interessi come da domanda;
3. CP_1 spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 3000,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, iva e cpa, oltre alle successive occorrende”.
Ricostruendo la vicenda sottesa all'emissione del decreto opposto, l'attrice opponente ha esposto che il decreto impugnato traeva origine dal mancato adempimento degli obblighi di cui all'accordo transattivo sottoscritto in data 16 ottobre 2017 tra l' e il sig. quale cessionario dei Pt_1 CP_1 crediti delle società a responsabilità limitata , e Tecnoappalti;
l'opponente ha Pt_2 CP_2
chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite, in quanto illegittimo, nullo, infondato e ingiustamente lesivo dei propri diritti ed interessi;
eccepiva preliminarmente: il difetto di notifica per omessa attestazione di conformità del ricorso e del decreto notificati agli atti depositati nel fascicolo informatico;
l'omessa procedura di mediazione;
pur non contestando i fatti posti a base dell'impugnato decreto, assumeva l'inesistenza del diritto di credito per intervenuta transazione, con conseguente facoltà del creditore di agire esclusivamente per la risoluzione del contratto, previa pronuncia giudiziale dichiarativa della cessata materia del contendere, con riviviscenza dell'originario titolo.
Si è costituito ritualmente in giudizio il sig. il quale ha dedotto che: la somma oggetto di CP_1
ingiunzione era stata chiesta e ottenuta dal convenuto proprio in ragione di quanto stabilito con il predetto accordo transattivo, nel quale era prevista la corresponsione della complessiva somma di €
540.000,00 da versarsi attraverso 60 rate mensili, ciascuna di importo pari ad € 9000,00, a decorrere dal
31.10.2017 sino al 15.09.2023; sin dal gennaio 2019, l' della provincia di pur sollecitato Pt_1 Pt_1 dall'opposto, accumulava ritardo nei pagamenti fino ad interromperli completamente a far data da pagina 2 di 7 giugno 2022; pertanto, restavano insolute 30 rate per l'importo totale di € 270.000,00, oltre interessi convenzionali da calcolarsi sulla base degli artt. 143 e 144 del DPR 207/2010 da ogni singola scadenza fino al soddisfo. Ha precisato che l'accordo transattivo in sé e il relativo inadempimento rappresentavano il fatto costitutivo del diritto azionato volto alla esecuzione del contratto, non avendo avanzato alcuna domanda di risoluzione dell'accordo, né di decadenza dal beneficio dei termini in esso concessi;
che, pertanto, persistendo la materia del contendere, l'opponente ha agito per ottenere il tardivo adempimento degli obblighi sanciti nell'atto pattizio, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, con condanna dell' Pt_1
ex art. 96 c.p.c.
Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza di prima comparizione e trattazione del 04.12.2024, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., il Tribunale con provvedimento del 9.12.2024 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
la causa è stata istruita in via documentale e la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Deve premettersi che l'opponente non ha contestato di avere omesso i pagamenti degli importi indicati nel ricorso monitorio e oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, ritiene il Tribunale infondati i motivi di opposizione in ordine alla inesistenza della notifica del ricorso e del decreto, alla omessa mediazione e alla insussistenza del credito per intervenuta transazione.
Non può reputarsi infatti inesistente la notificazione dell'atto, pacificamente avvenuta a mezzo pec, ma priva di attestazione di conformità.
Deve rilevarsi, a tale proposito, che ogni profilo di invalidità della notifica in questione non potrebbe che ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo essenziale dell'atto (in ordine all'applicabilità di tale sanatoria, nel caso di irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica che ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, Cass. Sez. Un. n. 7665 del18/04/2016).
In particolare, deve rilevarsi che l'atto in forma di documento informatico quale il pdf nativo digitale – quando anche privo dell'apposizione della firma- è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. da cui proviene– Cass. Sez. U - Sentenza n. 6477 del 12/03/2024.
Si osserva, inoltre, che in tema di notificazione con modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 bis della l. n.
53 del 1994, la mancata indicazione del nome del relativo file all'interno dell'attestazione di conformità della copia informatica dell'atto processuale notificato, richiesta dall'art. 19 ter, comma 1,
pagina 3 di 7 delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, costituisce una mera irregolarità non riconducibile alle nullità contemplate nell'art. 11 della l. n. 53 cit. che, peraltro, ove pure ritenuta ricorrente, sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 14818 del 07/06/2018). Nella specie va esclusa, quindi, la denunciata illegittimità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che la stessa non è inesistente, ma affetta tutt'al più da nullità, pertanto, sanabile per il raggiungimento dello scopo, a fronte della costituzione della parte.
Risulta superata, altresì, l'eccezione di improcedibilità dell'azione per il mancato espletamento del tentativo di mediazione, avendo l'opposto dato prova di aver adempiuto a tale onere procedurale
(istanza di mediazione del 29.1.2024, cfr. doc.7) dopo la proposizione della domanda monitoria, così come previsto per legge (all.7 della comparsa di costituzione, verbale negativo dell'8.4.2024).
Prima di entrare nel merito della lite, giova rammentare, in punto di diritto, che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto (v. Cass. n.
6528/2000).
E dunque, poiché il giudizio di opposizione non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (v. Cass.
n. 13085/2008), è il creditore (che è attore sostanziale) ad avere, in primo luogo, l'onere di provare l'esistenza della propria pretesa e compete, poi, all'opponente (convenuto in senso sostanziale) dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Per tale ragione, le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (v. anche Cass. n.
6421/2003).
Quanto all'onere della prova gravante sul creditore, valgono, poi, le regole generali, secondo cui nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453
c.c.), grava sull'attore (in questo caso, sull'opponente attore in senso sostanziale) esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo da cui trae origine la sua pretesa e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento, gravando poi sul debitore convenuto l'onere di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a pagina 4 di 7 paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n. 15659/2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n. 3373/2010;
Cass. n. 9351/2007; Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001).
Venendo al caso di specie, il sig. (attore in senso sostanziale) ha chiesto in sede monitoria il CP_1
pagamento di una somma pari ad euro 270.000,00, quale somma residuale rispetto a quella maggiore di € 540.000,00, oggetto di atto di transazione sottoscritto in data 16 ottobre 2017 tra il ricorrente - quale cessionario dei crediti vantati dalle società a responsabilità limitata , e Pt_2 CP_2
Tecnoappalti- e l' le parti, a fronte di reciproche rinunce, con il Parte_1
predetto accordo convenivano di risolvere bonariamente il contezioso e di estinguere i giudizi tra essi allora pendenti, determinando che la corresponsione della predetta somma di € 540.000,00 sarebbe avvenuta attraverso 60 rate mensili, ciascuna di importo pari ad € 9000,00, a decorrere dal 31.10.2017 sino al 15.09.2023. Ha poi chiesto il pagamento degli interessi calcolati ai sensi degli artt.143 e 144 del
D.P.R. n.207/2010 convenzionalmente previsti nel contratto, dalle singole scadenze al saldo per ciascuna rata.
A fondamento della domanda monitoria, l'opposto ha prodotto l'accordo transattivo (nell'ambito del quale era prevista la dilazione del pagamento del debito della somma di € 540.000,00, così come sopra specificato), ha fornito la prova del parziale adempimento da parte della debitrice, a fronte dell'avvenuto pagamento di sole 30 rate, nonché la prova dei ripetuti solleciti per il ritardo.
Ebbene, applicando i principi di diritto sopra enucleati, producendo la documentazione sopra indicata e allegando l'inadempimento da parte dell' all'obbligo di versare la totalità Parte_1 delle rate nei termini stabiliti, l'opposto ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante al fine di comprovare i fatti costitutivi da cui trae origine il credito pari ad euro 270.000,00 (per n. 30 rate scadute e non pagate) e il diritto agli interessi moratori convenzionalmente determinati, entrambi riconosciuti dal decreto ingiuntivo oggi opposto.
L non ha contestato il mancato pagamento delle somme ingiunte, ma ha eccepito, quale fatto Pt_1 impeditivo dell'altrui pretesa, l'inesistenza del credito per intervenuta transazione, ritenendo sussistente la sola possibilità per il creditore di agire esclusivamente per la risoluzione del contratto, previa declaratoria giudiziale della risoluzione di diritto.
pagina 5 di 7 Ebbene, un assunto simile è infondato: l'inadempimento in cui è incorsa parte opponente attiene evidentemente ai costanti e ripetuti ritardi nei pagamenti concordati (sino alla loro totale omissione a
Per
data da giugno 2022), ciascuno di essi costituente specifico inadempimento idoneo a fondare la facoltà per il sig. di ritenere risolto l'accordo con conseguente riviviscenza dell'intero CP_1
credito e del correlativo diritto di agire in giudizio nei confronti della controparte o di richiedere l'adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della transazione, detratti gli importi già incassati. Le parti, difatti, al punto 4) delle condizioni del predetto accordo convenivano che “in caso di parziale o mancato adempimento anche solo di due rate consecutive, il sig. previa CP_1
comunicazione scritta di diffida ad adempiere da inviare a mezzo posta certificata della
[...]
, con termine di 15 giorni per l'adempimento delle rate insolute, avrà facoltà di Parte_1
ritenere risolto il presente accordo, e quindi di agire sulla base dei titoli giudiziali sopra emarginati per il credito in essi indicato, comprensivo delle spese di lite, ovvero, con facoltà alternativa, in capo al sig. di agire sulla base del presente accordo per il credito dovuto nella sua CP_1
integralità, detratto quanto nelle more percepito che verrà trattenuto a titolo di acconto, con convenzionale attribuzione, dalla data di diffida ad adempiere di interessi moratori da calcolarsi sulla base degli artt. 143 e 144 del D.P.R. 207/2010 su quanto ancora dovuto”. Alla luce della predetta clausola negoziale, il sig. decideva di agire al fine di ottenere il pagamento delle rate scadute e CP_1
non pagate, oltre interessi convenzionalmente pattuiti.
Sulla scorta di quanto finora detto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) e in ragione dell'attività svolta (esclusa la fase istruttoria non espletata e tenuto conto della minima attività svolta nella fase decisionale). Sono liquidabili anche le spese documentate per la procedura di mediazione (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte opposta).
Non si ravvisano, invece, i presupposti per la condanna per lite temeraria sollecitata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese dell'odierno giudizio di opposizione che liquida nella misura di euro 6.023,00 per compensi, oltre al rimborso dell'importo pagina 6 di 7 versato per contributo unificato (euro 607,00), spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di mediazione pari ad euro 273,28.
Roma 28.02.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 7 di 7