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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/06/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 684/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 684/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Verdecchia in virtù di procura in calce al ricorso congiunto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Avezzano (AQ) alla Via Nazario Sauro n. 106
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi pubblicato da questo Tribunale in data 26.11.2024, ad oggi passato in giudicato, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate: CONDIZIONI
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa adibita a dimora coniugale sita nel comune di Avezzano in via Montello n. 33 di proprietà del Sig. rimarrà di sua proprietà e nel relativo possesso di quest'ultimo con rientro Parte_1 nell'immobile dal 30.04.2025;
3) la casa sita nel comune di Avezzano in via Corradini n. 39 di esclusiva proprietà della Sig.ra
[...]
rimarrà nel possesso di quest'ultima unitamente alle figlie che intendono dimorare nella Parte_2 stessa;
4) la GL dimorerà presso l'abitazione materna in Avezzano (AQ) in via Corradini Persona_1
n. 39 dove stabilirà la sua residenza;
5) il contribuirà economicamente, nei confronti della GL in misura Parte_1 Per_1 di euro trecentoventicinque/00 (€ 325,00) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e specialistiche non altrimenti mutuabili, sportive ed universitarie che dovranno essere comunicate via mail o con messaggistica ordinaria o WhatsApp. Detta somma sarà rivalutabile secondo gli indici
ISTAT e ciò con decorrenza 01.01.2026;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente ai rispettivi trattamenti di fine rapporto corrisposti o da corrispondere dai rispettivi datori di lavoro;
7) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili in comune e dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
8) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
Le parti hanno altresì chiesto di
DICHIARARE
“1) i ricorrenti legalmente separati alle condizioni sopra riportate e decorso il termine necessario per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_1 Parte_2 previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale ai sensi dell'art.
473 bis n° 49 cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti e in data 03.10.2024 Parte_1 Parte_2
hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato in Avezzano (AQ) il giorno 28.05.1994, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Dalla predetta unione nascevano due figlie, (c.f. Persona_2 C.F._3 nata ad Avezzano (AQ) il [...] ad [...] maggiorenne ed autosufficiente e Per_1
(c.f. ) nata ad Avezzano (AQ) il [...] ad [...]
[...] C.F._4
studentessa universitaria.
All'udienza del 11 giugno 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. mediante il deposito di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso per il divorzio chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale pubblicato da questo Tribunale in data 25.11.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse delle figlie.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
E , celebrato in Avezzano (AQ) il 28.05.1994 con atto
[...] Parte_2
numero 25, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1994.
CONFERMA le condizioni di cui alla separazione e nello specifico OMOLOGA le condizioni relative:
-al collocamento della GL non indipendente:
“4) la GL dimorerà presso l'abitazione materna in Avezzano (AQ) in via Corradini Persona_1
n. 39 dove stabilirà la sua residenza;
”
-al mantenimento in favore della GL non indipendente:
“5) il contribuirà economicamente, nei confronti della GL , in misura di Parte_1 Per_1 euro trecentoventicinque/00 (€ 325,00) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e specialistiche non altrimenti mutuabili, sportive ed universitarie che dovranno essere comunicate via mail o con messaggistica ordinaria o WhatsApp. Detta somma sarà rivalutabile secondo gli indici
ISTAT e ciò con decorrenza 01.01.2026;”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 684/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Verdecchia in virtù di procura in calce al ricorso congiunto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Avezzano (AQ) alla Via Nazario Sauro n. 106
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi pubblicato da questo Tribunale in data 26.11.2024, ad oggi passato in giudicato, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate: CONDIZIONI
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa adibita a dimora coniugale sita nel comune di Avezzano in via Montello n. 33 di proprietà del Sig. rimarrà di sua proprietà e nel relativo possesso di quest'ultimo con rientro Parte_1 nell'immobile dal 30.04.2025;
3) la casa sita nel comune di Avezzano in via Corradini n. 39 di esclusiva proprietà della Sig.ra
[...]
rimarrà nel possesso di quest'ultima unitamente alle figlie che intendono dimorare nella Parte_2 stessa;
4) la GL dimorerà presso l'abitazione materna in Avezzano (AQ) in via Corradini Persona_1
n. 39 dove stabilirà la sua residenza;
5) il contribuirà economicamente, nei confronti della GL in misura Parte_1 Per_1 di euro trecentoventicinque/00 (€ 325,00) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e specialistiche non altrimenti mutuabili, sportive ed universitarie che dovranno essere comunicate via mail o con messaggistica ordinaria o WhatsApp. Detta somma sarà rivalutabile secondo gli indici
ISTAT e ciò con decorrenza 01.01.2026;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente ai rispettivi trattamenti di fine rapporto corrisposti o da corrispondere dai rispettivi datori di lavoro;
7) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili in comune e dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
8) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
Le parti hanno altresì chiesto di
DICHIARARE
“1) i ricorrenti legalmente separati alle condizioni sopra riportate e decorso il termine necessario per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_1 Parte_2 previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale ai sensi dell'art.
473 bis n° 49 cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti e in data 03.10.2024 Parte_1 Parte_2
hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato in Avezzano (AQ) il giorno 28.05.1994, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Dalla predetta unione nascevano due figlie, (c.f. Persona_2 C.F._3 nata ad Avezzano (AQ) il [...] ad [...] maggiorenne ed autosufficiente e Per_1
(c.f. ) nata ad Avezzano (AQ) il [...] ad [...]
[...] C.F._4
studentessa universitaria.
All'udienza del 11 giugno 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. mediante il deposito di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso per il divorzio chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale pubblicato da questo Tribunale in data 25.11.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse delle figlie.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
E , celebrato in Avezzano (AQ) il 28.05.1994 con atto
[...] Parte_2
numero 25, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1994.
CONFERMA le condizioni di cui alla separazione e nello specifico OMOLOGA le condizioni relative:
-al collocamento della GL non indipendente:
“4) la GL dimorerà presso l'abitazione materna in Avezzano (AQ) in via Corradini Persona_1
n. 39 dove stabilirà la sua residenza;
”
-al mantenimento in favore della GL non indipendente:
“5) il contribuirà economicamente, nei confronti della GL , in misura di Parte_1 Per_1 euro trecentoventicinque/00 (€ 325,00) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e specialistiche non altrimenti mutuabili, sportive ed universitarie che dovranno essere comunicate via mail o con messaggistica ordinaria o WhatsApp. Detta somma sarà rivalutabile secondo gli indici
ISTAT e ciò con decorrenza 01.01.2026;”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo