Sentenza 7 luglio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 07/07/2009, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01753/2009 REG.SEN.
N. 01417/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2008, proposto da EM s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Iorio, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6;
contro
Comune di Lucera, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. 24148 del 24 giugno 2008, a firma del Dirigente del IV Settore del Comune di Lucera, con il quale è stato disposto il rigetto della denuncia di inizio attività presentata in data 27 maggio 2008 dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto eolico composto da un unico aerogeneratore, di potenza nominale di 900 KW, sul terreno agricolo da essa locato nel Comune di Lucera, in catasto al foglio 144, part. n. 302 (contrada S. Nunzia).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2009 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Iorio per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La EM s.r.l. impugna il provvedimento prot. 24148 del 24 giugno 2008, con il quale il Comune di Lucera ha disposto il rigetto della denuncia di inizio attività presentata in data 27 maggio 2008 per la realizzazione di un impianto eolico composto da un unico aerogeneratore, di potenza nominale di 900 KW, sul terreno agricolo da essa locato e contraddistinto in catasto al foglio 144, part. n. 302 (contrada S. Nunzia).
Avverso il diniego deduce motivi così rubricati:
I. violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; violazione dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387; violazione dell’art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione, illogicità, contraddittorietà;
II. violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; violazione della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11; violazione del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16; violazione della deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2007 n. 35; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta;
III. violazione dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387; violazione dell’art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta;
IV. violazione dell’art. 41 della Costituzione e della Direttiva 2001/77/CE; violazione dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387; violazione dell’art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1; violazione del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16; violazione della deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2007 n. 35;
V. violazione dell’art. 41 della Costituzione e della Direttiva 2001/77/CE; violazione dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387; violazione dell’art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; violazione dell’art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1.
2. Con ordinanza n. 652 del 12 novembre 2008, questa Sezione ha concesso la sospensiva cautelare.
Alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 2008, rimasto contumace il Comune di Lucera, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. E’ impugnato il provvedimento prot. 24148 del 24 giugno 2008, con il quale il Comune di Lucera ha disposto il rigetto della denuncia di inizio attività presentata dalla ricorrente EM s.r.l. in data 27 maggio 2008, per la realizzazione di un impianto eolico composto da un unico aerogeneratore, di potenza nominale di 900 KW, sul terreno agricolo da essa locato e contraddistinto in catasto al foglio 144, part. n. 302 (contrada S. Nunzia).
La motivazione del diniego può essere così sintetizzata, secondo l’ordine di enunciazione:
- la collocazione dell’aerogeneratore nel sito prescelto interferisce e si sovrappone con il progetto di parco eolico presentato in data 17 novembre 2006 dalla Sistemi Energetici s.r.l., sul quale la Regione Puglia non ha ultimato l’istruttoria;
- non risulta allegata la documentazione richiesta per l’eventuale valutazione di incidenza e di impatto ambientale;
- non risulta l’ottenimento del punto di connessione alla rete di distribuzione gestita da TERNA s.p.a.;
- non è documentato l’ottenimento dei pareri degli enti (non meglio definiti) coinvolti nel procedimento;
- manca il convenzionamento (non meglio definito);
- la documentazione tecnica è carente, quanto alla relazione geologica e geotecnica, all’inquadramento urbanistico ed aree protette, al lay-out dell’impianto, fotoinserimenti ed analisi percettiva, al titolo di proprietà e contratto di locazione del terreno;
- fino alla definitiva approvazione del P.R.I.E., devono essere denegate tutte le istanze di realizzazione di impianti eolici, allo scopo di consentire la tutela del paesaggio agricolo e delle colture di pregio;
- ogni assenso alla realizzazione di insediamenti produttivi comporta la cessione gratuita di aree al Comune ovvero il versamento di contributi aggiuntivi, a titolo di compensazione per l’alterazione del territorio.
Con i motivi riassunti in narrativa, la società ricorrente contesta distintamente pressoché tutti i capi della motivazione del provvedimento, denunciandone l’illegittimità sotto molteplici profili.
2. Tanto premesso in fatto, il Collegio deve rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al controinteressato necessario.
Si è infatti visto che la premessa dell’atto impugnato contiene, quale prima motivazione del rigetto, l’affermazione che il progetto della società ricorrente interferirebbe con quello giacente in fase di istruttoria dinanzi agli uffici regionali, presentato in data 17 novembre 2006 dalla Sistemi Energetici s.r.l., progetto che il Comune ritiene debba essere prioritariamente esaminato alla luce della normativa transitoria dettata dall’art. 14 del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16.
La Sistemi Energetici s.r.l. aveva pertanto interesse al mantenimento della situazione vantaggiosa determinata dal provvedimento impugnato, dal quale era peraltro esplicitamente contemplata, così rientrando in pieno nella nozione di controinteressato necessario, sia sotto il profilo formale che sotto il profilo sostanziale, (cfr. tra molte, Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2006 n. 3198; Id., sez. VI, 30 maggio 2008 n. 2592). Essa doveva, pertanto, essere ritualmente evocata in giudizio a pena d’inammissibilità, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
La mancata notificazione dell’atto introduttivo del giudizio alla società controinteressata determina dunque l’inammissibilità del ricorso.
Non vi è luogo per la condanna alle spese processuali, attesa la mancata costituzione del Comune di Lucera.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO