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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 6873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6873 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 25577/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Valentina Maderna Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 da 1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...], Arabia Saudita (EE) indirizzo AIRE: Inzago (MI), vicolo Casabella n. 1 con l'avv. Maria Grazia Scoccimarro presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina delle Bahamas Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...], vicolo Casabella n. 1 con l'avv. Cinzia Calabrese presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in New Providence, Nassau (Bahamas), il 3 gennaio 2018 (atto trascritto al Comune di Segrate al n. 46, parte 2, serie C, anno 2018) In separazione dei beni
☒ separati con sentenza n. 696/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti) FATTO I coniugi sopra indicati, con istanza di conversione del rito ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritta e depositata in data 10 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Le parti danno atto di avere adempiuto a quanto previsto al punto 3. delle condizioni della separazione personale, e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal matrimonio, dal loro divorzio, nonché da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
2. Spese legali integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, co. 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a New Providence, Nassau (Bahamas), il 3 gennaio 2018, tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Presidente Rel. Est
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Valentina Maderna Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 da 1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...], Arabia Saudita (EE) indirizzo AIRE: Inzago (MI), vicolo Casabella n. 1 con l'avv. Maria Grazia Scoccimarro presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina delle Bahamas Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...], vicolo Casabella n. 1 con l'avv. Cinzia Calabrese presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in New Providence, Nassau (Bahamas), il 3 gennaio 2018 (atto trascritto al Comune di Segrate al n. 46, parte 2, serie C, anno 2018) In separazione dei beni
☒ separati con sentenza n. 696/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti) FATTO I coniugi sopra indicati, con istanza di conversione del rito ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritta e depositata in data 10 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Le parti danno atto di avere adempiuto a quanto previsto al punto 3. delle condizioni della separazione personale, e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal matrimonio, dal loro divorzio, nonché da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
2. Spese legali integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, co. 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a New Providence, Nassau (Bahamas), il 3 gennaio 2018, tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Presidente Rel. Est
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG