Decreto cautelare 29 luglio 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza breve 14 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 29/07/2022, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 00885/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Tramacere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili - Ufficio Motorizzazione Civile di Lecce, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
PREVIA CONCESSIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE EX ARTT. 56 O 55 C.P.A.,
del diniego espresso con nota prot. -OMISSIS- dell’11-13 Maggio 2022 dal Direttore della Motorizzazione Civile di Lecce al rilascio del titolo abilitativo alla guida (patente di categoria B) richiesto da -OMISSIS-, “stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, CdS”, notificato in data 13 Maggio 2022, e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte (presso la sede reale) il 12 Luglio 2022 e depositato in data 27 Luglio 2022;
Vista l’ulteriore istanza di rilascio di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. depositata dalla parte ricorrente in data 28 Luglio 2022;
Considerato che non si ritengono sussistenti i presupposti di legge, contemplati dall’art. 56 c.p.a., per la concessione della tutela cautelare provvisoria presidenziale invocata dalla parte ricorrente, in quanto il ricorso appare - allo stato - inammissibile perché non notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato e per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 14 Settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 29 Luglio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.