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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3057/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2024
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. , ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Brundu presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via Manno 55, giusta procura in calce al ricorso
E Parte_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f. CP_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Vannini ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Sassari, via Manno n. 13, giusta procura in calce al ricorso nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni: come da ricorso congiunto del 25.9.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 25.9.2024, contenente l'indicazione delle condizioni economiche e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 Hanno dedotto di aver contratto matrimonio con rito concordatario l'1.08.1993 in Osilo (SS), trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Osilo atto 00003 parte II Serie A Ufficio 1 Anno1993, dalla cui unione sono nati , nato a [...] l'[...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
15.03.2003. Hanno dedotto che l'intestato Tribunale, con decreto di data 13.11.2012, ha omologato la separazione tra i coniugi alle condizioni che prevedevano l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione della figlia presso la madre, assegnataria della casa coniugale e collocazione del Per_2
figlio presso il padre, ad eccezione delle ore notturne in cui era collocato presso la madre;
veniva Per_1 previsto l'esercizio del diritto di visita e il mantenimento diretto di ciascun genitore nel periodo di permanenza dei figli al proprio domicilio, con destinazione ai figli di eventuali assegni familiari percepiti e con la partecipazione di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie.
Hanno dedotto che il figlio ha, quasi da subito, deciso di abitare con la madre e la sorella e che, Per_1 quindi, ha iniziato a versare sulla Postepay del figlio la somma di €. 500,00 al mese CP_1
(anche se in diverse tranches).
Hanno dedotto che, su ricorso di , con provvedimento del 14.12.2017, l'intestato Parte_1
Tribunale poneva a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il CP_1 versamento di €. 750,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. A seguito di reclamo da parte di
, la Corte d'Appello di Sassari, con decreto del 13.04.2018, riduceva l'assegno di CP_1
mantenimento ad €. 680,00 mensili.
Hanno dedotto che, da tale provvedimento, le condizioni sono parzialmente mutate, poiché Persona_1
è diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente, mentre la figlia frequenta il Per_2
secondo anno di Università a Forlì: pertanto gli ex coniugi hanno concordato che CP_1
contribuisca al mantenimento della figlia versando sul conto corrente a lei intestato la somma di Per_2
€. 600,00 mensili.
All'udienza del 19.11.2024, sostituita da note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni congiunte. Con decreto del
03.01.2025 il Giudice chiedeva chiarimenti circa la partecipazione di alle spese CP_1 straordinarie. Con note del 24.02.25, il difensore del specificava che “l'importo concordato per CP_1 il mantenimento della figlia , ed a carico del sig. , è di €. 600,00 mensili da Per_2 CP_1
corrispondere direttamente alla stessa, e che è da intendersi omnicomprensiva, ivi comprese le spese ordinarie e/o straordinarie”. In tal modo, per “le spese straordinarie che la figlia dovrà Per_2
affrontare, il 50% delle stesse sarà a carico della , avendole il sig. Parte_1 CP_1 già corrisposte perché incluse nell'assegno di mantenimento in quanto somma, come detto,
[...] omnicomprensiva”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 03.03.25 il Giudice tratteneva la causa per riferirla al Collegio.
***
Tanto premesso, le parti hanno chiesto che l'intestato Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) disporre che la figlia continui a vivere con la madre e il padre contribuisca al suo Per_2 mantenimento versando direttamente alla medesima la somma mensile di €. 600,00, da intendersi omnicomprensiva, ivi comprese le spese ordinarie e/o straordinarie, come per esempio tasse universitarie, spese mediche e quant'altro ad essa occorrente, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, mediante accredito entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla medesima e/o
Postepay Evolution di cui verranno forniti i codici per il conseguente accrditamento;
2) spese compensate”.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse di e, ravvisato che le clausole Per_2
relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita, anche per quanto concerne i rapporti economici che sono compiutamente regolamentati con modalità che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'1.08.1993 in Osilo (SS), trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Osilo atto 00003 parte II Serie A Ufficio 1
Anno 1993, tra e , alle condizioni congiunte sopra CP_1 Parte_1
riportate, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osilo per l'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 26.03.25.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2024
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. , ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Brundu presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via Manno 55, giusta procura in calce al ricorso
E Parte_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f. CP_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Vannini ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Sassari, via Manno n. 13, giusta procura in calce al ricorso nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni: come da ricorso congiunto del 25.9.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 25.9.2024, contenente l'indicazione delle condizioni economiche e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 Hanno dedotto di aver contratto matrimonio con rito concordatario l'1.08.1993 in Osilo (SS), trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Osilo atto 00003 parte II Serie A Ufficio 1 Anno1993, dalla cui unione sono nati , nato a [...] l'[...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
15.03.2003. Hanno dedotto che l'intestato Tribunale, con decreto di data 13.11.2012, ha omologato la separazione tra i coniugi alle condizioni che prevedevano l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione della figlia presso la madre, assegnataria della casa coniugale e collocazione del Per_2
figlio presso il padre, ad eccezione delle ore notturne in cui era collocato presso la madre;
veniva Per_1 previsto l'esercizio del diritto di visita e il mantenimento diretto di ciascun genitore nel periodo di permanenza dei figli al proprio domicilio, con destinazione ai figli di eventuali assegni familiari percepiti e con la partecipazione di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie.
Hanno dedotto che il figlio ha, quasi da subito, deciso di abitare con la madre e la sorella e che, Per_1 quindi, ha iniziato a versare sulla Postepay del figlio la somma di €. 500,00 al mese CP_1
(anche se in diverse tranches).
Hanno dedotto che, su ricorso di , con provvedimento del 14.12.2017, l'intestato Parte_1
Tribunale poneva a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il CP_1 versamento di €. 750,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. A seguito di reclamo da parte di
, la Corte d'Appello di Sassari, con decreto del 13.04.2018, riduceva l'assegno di CP_1
mantenimento ad €. 680,00 mensili.
Hanno dedotto che, da tale provvedimento, le condizioni sono parzialmente mutate, poiché Persona_1
è diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente, mentre la figlia frequenta il Per_2
secondo anno di Università a Forlì: pertanto gli ex coniugi hanno concordato che CP_1
contribuisca al mantenimento della figlia versando sul conto corrente a lei intestato la somma di Per_2
€. 600,00 mensili.
All'udienza del 19.11.2024, sostituita da note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni congiunte. Con decreto del
03.01.2025 il Giudice chiedeva chiarimenti circa la partecipazione di alle spese CP_1 straordinarie. Con note del 24.02.25, il difensore del specificava che “l'importo concordato per CP_1 il mantenimento della figlia , ed a carico del sig. , è di €. 600,00 mensili da Per_2 CP_1
corrispondere direttamente alla stessa, e che è da intendersi omnicomprensiva, ivi comprese le spese ordinarie e/o straordinarie”. In tal modo, per “le spese straordinarie che la figlia dovrà Per_2
affrontare, il 50% delle stesse sarà a carico della , avendole il sig. Parte_1 CP_1 già corrisposte perché incluse nell'assegno di mantenimento in quanto somma, come detto,
[...] omnicomprensiva”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 03.03.25 il Giudice tratteneva la causa per riferirla al Collegio.
***
Tanto premesso, le parti hanno chiesto che l'intestato Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) disporre che la figlia continui a vivere con la madre e il padre contribuisca al suo Per_2 mantenimento versando direttamente alla medesima la somma mensile di €. 600,00, da intendersi omnicomprensiva, ivi comprese le spese ordinarie e/o straordinarie, come per esempio tasse universitarie, spese mediche e quant'altro ad essa occorrente, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, mediante accredito entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla medesima e/o
Postepay Evolution di cui verranno forniti i codici per il conseguente accrditamento;
2) spese compensate”.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse di e, ravvisato che le clausole Per_2
relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita, anche per quanto concerne i rapporti economici che sono compiutamente regolamentati con modalità che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'1.08.1993 in Osilo (SS), trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Osilo atto 00003 parte II Serie A Ufficio 1
Anno 1993, tra e , alle condizioni congiunte sopra CP_1 Parte_1
riportate, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osilo per l'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 26.03.25.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Ilaria Bradamante
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