Decreto presidenziale 28 giugno 2025
Sentenza breve 12 agosto 2025
Decreto cautelare 28 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza breve 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 12/08/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caggiano, PEC avvvincenzocaggiano@lagalmail.it, e Enrico Baffa, PEC avvenricobaffa@pec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Giordano, PEC giordano.paolo@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Via Cavour n. 48;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente marito e figlio di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Fortunato, PEC avvmarcellofortunato@perc.ordineforense.salerno.it, Dario Gioia, PEC gioia.dario@certavvocatilag.it, e Paolo Galante, PEC galante.paolo@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-della nota del 29.5.2025 (non notificata alla sig.ra -OMISSIS-), con la quale il Segretario comunale di -OMISSIS-, dopo aver richiamato l’atto del Responsabile dell’Area Tecnica del -OMISSIS- del 15.2.2024, di inottemperanza all’Ordinanza di -OMISSIS-, le Sentenze TAR Basilicata n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, confermate dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato rispettivamente con le Sentenze n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, e la nota di trascrizione di acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato dei beni immobili, indicati nella predetta Ordinanza di -OMISSIS-, e dell’area circostante di 5.012 mq., pari a 10 volte l’area di sedime di tali immobili, aventi la superficie totale di 501,20 mq., ha invitato e diffidato i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- “al rilascio” dei suddetti immobili “entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del presente atto”, specificando che avrebbero dovuto essere consegnati “liberi da qualsiasi bene mobile, automezzo, attrezzatura, suppellettile, mezzo meccanico e quant’altro”, con l’espressa avvertenza che alle ore 11,00 del 23.6.2025 “sarà dato corso all’esecuzione forzata, con l’assistenza della Forza Pubblica, richiesta al Prefetto di Potenza, finalizzata allo sgombero esecutivo in via amministrativa degli immobili, con l’allontanamento forzato degli occupanti abusivi”, per “procedere a delimitare i nuovi confini di proprietà” ed apporre i sigilli, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 349 c.p.;
-dei predetti atto del Responsabile dell’Area Tecnica del -OMISSIS- del 15.2.2024 ed Ordinanza di -OMISSIS-, non notificati alla sig.ra -OMISSIS-;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e dei sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con Ordinanza n. -OMISSIS-il Responsabile dell’Area Tecnica del -OMISSIS- ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001 ha:
A) ingiunto alla -OMISSIS- ed ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- la demolizione, entro 90 giorni, del deposito artigianale, attesochè, oltre a violare l’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, era stato realizzato in totale difformità dalla concessione edilizia del 20.12.2002 e dalla successiva variante, rilasciata con il permesso di costruire del 18.2.2004, in quanto costruito “completamente fuori terra per tutti e 4 i lati” con una volumetria di 2.904,21 mc., anziché quella autorizzata di 1.452,10 mc., come accertato in “tutti i sopralluoghi effettuati in loco a cura dell’Area Tecnica-Servizio di Vigilanza dal 23.4.2019, data di scadenza dell’autorizzazione regionale per la coltivazione della cava, in poi e come tra l’altro facilmente riscontrabile nell’allegata documentazione fotografica del 6.7.2022”;
B) con l’espressa avvertenza che, “in caso di inottemperanza, al 91° giorno i beni in questione e l’area di sedime sulla quale gli stessi insistono, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune”.
Con Sentenza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha statuito la legittimità della predetta Ordinanza di -OMISSIS-, con riferimento al suddetto abuso edilizio, specificando che:
1) i ricorrenti avevano commesso l’abuso edilizio di non aver interrato completamente la parte nord e parzialmente le parti ovest ed est del deposito artigianale, come prescritto dal permesso di costruire del 18.2.2004, di variante alla concessione edilizia del 20.12.2002;
2) tale abuso edilizio non poteva essere sanato con un successivo interramento, non eseguito per oltre 18 anni, in quanto il mancato interramento ha determinato un notevole aumento, di quasi il doppio rispetto a quella autorizzata, della volumetria del deposito artigianale, che costituisce una variazione essenziale, sanzionata dall’art. 31, comma 2, DPR n. 380/2001 con la demolizione, in quanto l’art. 32 dello stesso DPR n. 380/2001 (che ha recepito il previgente art. 8 L. n. 47/1998) prevede che le Regioni individuare i casi di variazioni essenziali al progetto edilizio approvato, attinenti, tra l’altro, l’aumento consistente della cubatura e della superficie di solaio (ma anche: il mutamento delle destinazioni d’uso, implicanti la variazione degli standards ex DM 2.4.1968; modifiche sostanziali dei parametri edilizi e della localizzazione dell’edificio; mutamento delle caratteristiche dell’intervento; violazione delle norme sostanziali in materia di edilizia antisismica), e la Regione Basilicata, in attuazione dell’art. 8 L. n. 47/1998, con l’art. 3, comma 1, lett. d), L.R. n. 28/1991 ha stabilito che per gli edifici, aventi una volumetria da 1.001 a 5.000 mc., come il deposito artigianale di cui è causa, costituisce variazione essenziale l’aumento della cubatura, che “comporti anche aumento delle superfici utili di solaio” (come nella specie, in quanto all’interno del deposito artigianale era stato creato un piano intermedio di 75 mq. calpestabili), del 6% rispetto a quella autorizzata con il progetto approvato: nella specie, la volumetria autorizzata di 1.452,10 mc. è stata ampliata abusivamente fino a 2.904,21 mc.;
3) non poteva tenersi conto dell’art. 33, comma 1, DPR n. 380/2001, in quanto tale norma disciplina gli interventi di recupero delle ristrutturazioni edilizie ex art. 3, comma 1, lett. d), stesso DPR n. 380/2001 degli edifici esistenti (cioè già ultimati ed in precedenza dichiarati agibili, anche se successivamente crollati);
5) il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento, sia perché le persone, che hanno realizzato abusivamente un intervento edilizio, sono consapevoli di aver commesso un’illegittimità, sia perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand’anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, trattandosi di un illecito permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale, per cui non è richiesta al riguardo alcuna particolare motivazione, come se fosse un provvedimento di autotutela, che tenga conto del contrapposto interesse privato (sul punto cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 9 del 17.10.2017).
Tale Sentenza TAR Basilicata n. -OMISSIS- è stata confermata dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. -OMISSIS-, con la puntualizzazione che la demolizione riguarda anche le opere interne e che il fabbricato è interamente abusivo per difformità essenziale dai titoli edilizi rilasciati.
Successivamente, il Responsabile dell’Area Tecnica del -OMISSIS-:
-prima, con atto del 4.4.2025, dopo aver richiamato il precedente atto del 15.2.2024, di inottemperanza all’Ordinanza di -OMISSIS-, le Sentenze TAR Basilicata n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, confermate dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato rispettivamente con le Sentenze n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, e la nota di trascrizione di acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato dei beni immobili, indicati nella predetta Ordinanza di -OMISSIS-, e dell’area circostante di 5.012 mq., pari a 10 volte l’area di sedime di tali immobili, aventi la superficie totale di 501,20 mq., ha invitato e diffidato i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- “al rilascio” dei suddetti immobili “entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del presente atto”, specificando che avrebbero dovuto essere consegnati “liberi da qualsiasi bene mobile, automezzo, attrezzatura, suppellettile, mezzo meccanico e quant’altro”, con l’espressa avvertenza che “al presente invito non farà più seguito alcun sollecito e che, in caso di ulteriore inottemperanza, sarà interessata la competente Autorità Giudiziaria, al fine di adottare i provvedimenti previsti in materia dalla legislazione vigente”;
-poi, con atto del 15.5.2025 ha respinto l’istanza di autotutela del predetto atto del 4.4.2025, presentata dai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- il 15.4.2024, per l’insussistenza del dedotto conflitto di interessi, in quanto il richiamato procedimento penale non aveva alcuna attinenza con l’acquisizione al patrimonio comunale dei citati beni immobili.
Pertanto, con nota del 29.5.2025 il Segretario comunale di -OMISSIS-, dopo aver richiamato l’atto del Responsabile dell’Area Tecnica del -OMISSIS- del 15.2.2024, di inottemperanza all’Ordinanza di -OMISSIS-, le Sentenze TAR Basilicata n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, confermate dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato rispettivamente con le Sentenze n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, e la nota di trascrizione di acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato dei beni immobili, indicati nella predetta Ordinanza di -OMISSIS-, e dell’area circostante di 5.012 mq., pari a 10 volte l’area di sedime di tali immobili, aventi la superficie totale di 501,20 mq., ha invitato e diffidato i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- “al rilascio” dei suddetti immobili “entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del presente atto”, specificando che avrebbero dovuto essere consegnati “liberi da qualsiasi bene mobile, automezzo, attrezzatura, suppellettile, mezzo meccanico e quant’altro”, con l’espressa avvertenza che alle ore 11,00 del 23.6.2025 “sarà dato corso all’esecuzione forzata, con l’assistenza della Forza Pubblica, richiesta al Prefetto di Potenza, finalizzata allo sgombero esecutivo in via amministrativa degli immobili, con l’allontanamento forzato degli occupanti abusivi”, per “procedere a delimitare i nuovi confini di proprietà” ed apporre i sigilli, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 349 c.p..
La sig.ra -OMISSIS-, moglie del sig. -OMISSIS-, con il presente ricorso, notificato il 27.6.2025 e depositato nella stessa giornata del 27.6.2025, ha impugnato il predetto atto del Segretario comunale del 29.5.2025, unitamente ai presupposti atto del Responsabile dell’Area Tecnica del -OMISSIS- del 15.2.2024 ed Ordinanza di -OMISSIS-, evidenziando che tutti e tre i predetti atti impugnati non le erano stati notificati sebbene fosse comproprietaria dei beni, deducendo l’errata applicazione dell’art. 31, commi 2, 3 e 4, DPR n. 380/2001: ha dedotto, infatti, di essere la moglie del sig. -OMISSIS-, comproprietaria di tutti gli immobili di cui è causa, in virtù del fondo patrimoniale ex artt. 167 e ss. c.c., costituito con suo marito mediante l’atto notarile del 3.4.2009, registrato il 7.4.2009 e trascritto l’8.4.2009; ha dedotto, pertanto, che il termine di 90 giorni, per ottemperare all’Ordinanza di demolizione, non era iniziato a decorrere.
Si è costituito in giudizio il -OMISSIS-, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ed ha sostenuto la sua infondatezza, evidenziando:
1) da un lato che, essendo convivente di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, in quanto rispettivamente moglie di -OMISSIS- e madre di -OMISSIS-, doveva ritenersi che fosse a conoscenza dell’Ordinanza di -OMISSIS- e degli abusi edilizi ivi indicati;
2) dall’altro lato che dalle visure catastali non risultava comproprietaria dei beni immobili in questione.
Si sono costituiti in giudizio anche i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, i quali hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 23.7.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va precisato che la controversia in esame rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 133, lett. f), cod. proc. amm., relativa alle controversie aventi ad oggetto gli atti ed i provvedimenti in materia di urbanistica ed edilizia”, in quanto, nella specie, l’oggetto di questo giudizio riguarda l’applicazione dei poteri amministrativi, disciplinati dall’art. 31 DPR n. 380/2001, con particolare riferimento all’acquisizione dei beni immobili di cui è causa al patrimonio disponibile comunale, e dall’art. 823, comma 2, c.c..
Ne consegue che l’eccezione di difetto di giurisdizione va respinta.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Infatti, va rilevato che ai sensi dell’art. 168, comma 1, c.c. “la proprietà dei beni, costituenti il fondo patrimoniale, spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione” del fondo patrimoniale, eccezione, nella specie, insussistente.
Va, altresì, richiamato l’art. 31, comma 2, DPR n. 380/2001, nella parte in cui prevede che l’Ordinanza di demolizione deve essere notificata, oltre che al responsabile degli abusi edilizi, anche ai proprietari del bene immobile, oggetto degli abusi edilizi; trattandosi di una sanzione amministrativa di carattere reale, conserva la sua efficacia su tutte le persone, titolari di diritti reali o personali di godimento.
Inoltre, va richiamato il condivisibile e pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Sentenza TAR Basilicata n. 402 del 21.4.2016, confermata dalla VI^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7338 del 22.8.2022, che richiama le Sentenze TAR Napoli Sez. III n. 2195 del 17.4.2015, TAR Latina n. 138 del 17.2.2014, TAR Lecce Sez. III n. 184 del 20.1.2014 e TAR Piemonte Sez. I n. 1102 del 24.10.2013; cfr. pure le più recenti Sentenze C.d.S. Sez. VI n. 2898 del 22.3.2023, C.d.S. Sez. II n. 253 del 9.1.2023, C.d.S. Sez. II n. 88 del 4.1.2021, n. 7008 del 3.11.2020 e n. 5082 del 18.8.2020, Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia n. 537 del 13.6.2019, TAR Salerno Sez. II n. 1095 del 20.5.2024, TAR Napoli Sez. II n. 1821 del 19.3.2024, TAR Catania Sez. I n. 695 del 26.2.2024, TAR Catania Sez. IV n. 2562 del 25.8.2023, TAR Napoli Sez. III nn. 1825 e 1826 del 24.3.2023, TAR Palermo Sez. II n. 2760 del 6.10.2022, TAR Catania Sez. I n. 1442 del 30.5.2022, TAR Napoli Sez. VIII n. 2214 dell’1.4.2022, TAR Napoli Sez. II n. 1771 del 16.3.2022, TAR Napoli Sez. III n. 1222 del 23.2.2022, TAR Catania Sez. II n. 1119 dell’8.4.2021, TAR Milano Sez. II n. 2614 del 28.12.2020, TAR Napoli Sez. VIII nn. 5358 e 5359 del 14.11.2019, TAR Lazio Sez. II quater n. 9554 del 25.9.2018 e TAR Lazio Sez. II quater n. 3299 del 23.3.2018), ai sensi del quale, poiché non può essere disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, senza aver dato la possibilità di demolire gli abusi edilizi entro il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001 (che, in caso di omessa demolizione delle opere abusive, prevede espressamente l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, oltre che delle aree di sedime degli abusi edilizi, anche delle aree circostanti fino ad un massimo di “dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”), “la notifica dell’ordine di demolizione al proprietario, oltreché all’autore dell’abuso edilizio, è il presupposto necessario per il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, in quanto questo secondo atto costituisce una sanzione per l’inottemperanza alla demolizione, che non può essere pronunciata nei confronti di chi non sia stato destinatario dell’ordine di demolizione: ne consegue che la mancata notifica al comproprietario dell’ordine di demolizione non inficia la legittimità dello stesso, ma preclude l’emanazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001”, tenuto conto che l’effetto ablatorio deve essere necessariamente riferito all’intero immobile, non essendo possibile una spoliazione solo parziale e/o pro-quota di un bene immobile indiviso.
Non risultano ostativi all’accoglimento del ricorso entrambi i rilievi, evidenziati dal -OMISSIS-.
Infatti, per quanto riguarda la convivenza della ricorrente con i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, ai quali è stata notificata l’Ordinanza di -OMISSIS-, essendo rispettivamente moglie di -OMISSIS- e madre di -OMISSIS-, va evidenziato che:
1) il Comune non ha fornito, in relazione alla ricorrente, la prova della piena conoscenza di tale Ordinanza di demolizione; inoltre, tale amministrazione avrebbe dovuto notificare anche alla sig.ra -OMISSIS-una copia del citato provvedimento demolitorio, in quanto, come sopra già detto, sussiste la legittimazione di ciascuno dei proprietari ad essere destinatario e/o a ricevere la notificazione dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, come l’Ordinanza di demolizione, attesochè l’efficacia di tale provvedimento e le relative conseguenze prima della demolizione e poi dell’acquisizione gratuita ed automatica al patrimonio comunale incidono su tutti i comproprietari; in ogni caso, pur tenendo conto dei certificati di residenza storici del 4.7.2025 e del 7.7.2025, depositati dal Comune, la contestata Ordinanza di -OMISSIS- non è stata notificata, ai sensi dell’art. 139, comma c.p.c., ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, neanche nella qualità di conviventi della ricorrente;
2) sebbene la ricorrente non risulta dalle visure catastali comproprietaria dei beni immobili in questione, nel margine destro della prima pagina dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ex artt. 167 e ss. c.c. del 3.4.2009, depositato in giudizio, è attestato che tale atto è stato, oltre che registrato il 7.4.2009, anche trascritto l’8.4.2009; inoltre, come è noto, le visure catastali non provano il diritto di proprietà, in quanto l’acquisto dei diretti reali viene dimostrato con la trascrizione dei relativi atti nei pubblici registri immobiliari (sul punto cfr. ex multis C.d.S. Sez. II Sent. n. 2326 dell’8.4.2020).
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto del Segretario comunale del 29.5.2025 e del presupposto atto del Responsabile dell’Area Tecnica del -OMISSIS- del 15.2.2024, ferma restando la legittimità dell’Ordinanza di -OMISSIS-, avverso la quale non sono state prospettate censure; deve dunque ritenersi che, nella fattispecie in esame, nei confronti della ricorrente, non si è verificata l’acquisizione automatica al patrimonio comunale ex art. 31, commi 3 e 4, DPR n. 380/2001, non essendole stato consentito di evitarla mediante la demolizione dei suddetti abusi edilizi, indicati nella citata Ordinanza di -OMISSIS-, con la puntualizzazione che la ricorrente deve eseguire tale demolizione entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. il -OMISSIS- va condannato al pagamento le spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti dei sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei limiti indicati in motivazione.
Condanna il -OMISSIS- al pagamento, in favore della ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata; spese compensate nei confronti dei sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Ritenuto che, tenuto conto del procedimento penale per il reato ex art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti) a carico del Responsabile dell’Area Tecnica del -OMISSIS-, sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento delle parole “-OMISSIS-” e di qualsiasi altra informazione idonea ad identificare il predetto Comune, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.