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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8698/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott.ssa Amina SIMONETTI Presidente
Dott.ssa Alima ZANA Giudice
Dott. Nicola FASCILLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8698/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMAROSSI VALERIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, Via Bagutta 13 presso il suddetto difensore ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DEL DISTRETTO DI MILANO, elettivamente domiciliata in Milano, VIA FREGUGLIA, 1 presso la suddetta Avvocatura
CONVENUTE nonché contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
LITISCONSORTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire: nel merito: a) accertare e dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento nr.
AG 76335629809-9 – N. 21769/AC del cronologico stante la mancanza di autografia della stessa in quanto non vergata dal signor;
Parte_1
pagina 1 di 4 b) adottare ogni conseguenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. in esito all'accertamento della falsità; c) condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, da liquidarsi in separato giudizio;
d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; insiste per il loro accoglimento e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione.
Per le parti convenute:
Con le presenti note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza in epigrafe indicata la Scrivente difesa, nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, chiede che la causa venga trattenuta in decisione, confidando nell'accoglimento delle conclusioni già rese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
e allegando che:
[...] Controparte_2
- in data 10 maggio 2022 aveva iscritto ipoteca legale sugli immobili di Controparte_1 proprietà dell'attore;
- il titolo sul quale era fondata l'iscrizione era composto, tra le altre, da due cartelle esattoriali;
- le cartelle erano state emesse sulla base dell'avviso di accertamento nr. R2F020100315 all'apparenza notificato a mani di in data 24 luglio 2009; Parte_1
- l'avviso di ricevimento nr. AG 76335629809-9 – n. 21769/AC del cronologico recava una sottoscrizione falsa in quanto nel medesimo periodo l'attore aveva trasferito il proprio centro di interessi in Brasile ove aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società
Bianchi Industry Brasil Ltd;
- l'attività lavorativa dell'attore gli aveva imposto frequenti viaggi tra Brasile, Messico, Cile e
Argentina, come risultava dalla copia del passaporto di Parte_1
- dall'esame del passaporto emergeva che dal 30 aprile 2009 al 26 agosto 2009 era in Parte_1
Brasile;
- in ogni caso, la semplice comparazione della firma apposta sulla ricevuta e quella apposta sui propri documenti di identità faceva apparire evidente la falsità della sottoscrizione sulla ricevuta del 2009.
Con il presente giudizio parte attorea ha quindi chiesto di accertare e dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento nr. AG 76335629809-9 – N. 21769/AC del cronologico stante la mancanza di autografia della stessa in quanto non vergata dal signor Pt_1
pagina 2 di 4 oltre ad una domanda di condanna in via generica al risarcimento del danno. Pt_1
1).1 Si sono costituite in giudizio le convenute eccependo:
- il difetto di legittimazione passiva di CP_4
- l'infondatezza delle pretese avversarie e la inammissibilità dell'atto di citazione per carenza di interesse ad agire.
1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 2 aprile 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) La querela di falso è fondata e va accolta.
Preliminarmente ritiene il Tribunale come la chiamata in causa da parte dell'attore di
[...]
non appare del tutto sfornita di giustificazioni tenuto conto che dall'incipit della Controparte_5
ricostruzione fattuale in citazione emerge che la genesi che ha portato l'attore a promuovere il presente giudizio è costituito dall'iscrizione di ipoteca legale da parte proprio della citata convenuta.
Pertanto l'attore ha convenuto in giudizio sia l'ente che aveva provveduto alla notificazione delle cartelle sia l'ente che ha provveduto a mettere in esecuzione i citati atti.
Anche l'eccezione di carenza di interesse non appare fondata, tenuto conto che le conseguenze giuridiche dell'eventuale accoglimento della querela di falso dovranno essere attentamente vagliate dall'organo giurisdizionale tributario, e quindi non può questo Tribunale sostituirsi a tali valutazioni.
Nel merito, parte attorea ha documentato come nel periodo di asserita ricezione e sottoscrizione della ricevuta oggetto di querela, si trovava all'estero per motivi di lavoro. Parte_1
Ha prodotto, al fine di provare tale circostanza, copia del passaporto dove, effettivamente, emerge dai visti di ingresso e di uscita che in data 24 luglio 2009 era in Brasile (cfr. doc. 8 att.). Parte_1
Sul punto occorre evidenziare come l'attore abbia prodotto il passaporto nella sua integralità senza omissioni.
Se, quindi, l'attore era in Brasile al momento della ricezione della notifica dell'avviso di accertamento, risulta evidente l'incompatibilità assoluta tra tale circostanza e la asserita sottoscrizione della ricevuta oggetto della querela di falso, dove l'incaricato alla consegna ha specificatamente segnato la dicitura
“Destinatario persona fisica” riferendosi a Parte_1
La sottoscrizione, conseguentemente, non può essere ricondotta all'attore.
Pertanto il Tribunale accerta e dichiara la falsità materiale della sottoscrizione apposta sull'avviso di pagina 3 di 4 ricevimento nr. AG 76335629809-9 – N. 21769/AC del cronologico stante la mancanza di autografia della stessa in quanto non vergata da Parte_1
Nessun altro provvedimento può essere preso dal Tribunale in quanto l'originale è stato distrutto, come ammesso dalla parte convenuta per le disposizioni di legge sui limiti temporali di conservazione dei documenti.
Né può trovare accoglimento la domanda risarcitoria, anche in forma generica, non essendo stato né allegato né provato alcun danno subito.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 545,00 per anticipazioni non imponibili, € 4.237,00 per compensi (causa valore indeterminabile – complessità bassa: € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€
840,00 per la fase istruttoria;
€ 1.701,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara la falsità materiale della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento nr. AG
76335629809-9 – N. 21769/AC del cronologico stante la mancanza di autografia della stessa in quanto non vergata dall'attore Parte_1
2. respinge ogni altra domanda;
3. condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 545,00 per anticipazioni non imponibili, €
4.237,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, 10 aprile 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott.ssa Amina SIMONETTI Presidente
Dott.ssa Alima ZANA Giudice
Dott. Nicola FASCILLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8698/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMAROSSI VALERIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, Via Bagutta 13 presso il suddetto difensore ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DEL DISTRETTO DI MILANO, elettivamente domiciliata in Milano, VIA FREGUGLIA, 1 presso la suddetta Avvocatura
CONVENUTE nonché contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
LITISCONSORTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire: nel merito: a) accertare e dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento nr.
AG 76335629809-9 – N. 21769/AC del cronologico stante la mancanza di autografia della stessa in quanto non vergata dal signor;
Parte_1
pagina 1 di 4 b) adottare ogni conseguenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. in esito all'accertamento della falsità; c) condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, da liquidarsi in separato giudizio;
d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; insiste per il loro accoglimento e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione.
Per le parti convenute:
Con le presenti note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza in epigrafe indicata la Scrivente difesa, nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, chiede che la causa venga trattenuta in decisione, confidando nell'accoglimento delle conclusioni già rese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
e allegando che:
[...] Controparte_2
- in data 10 maggio 2022 aveva iscritto ipoteca legale sugli immobili di Controparte_1 proprietà dell'attore;
- il titolo sul quale era fondata l'iscrizione era composto, tra le altre, da due cartelle esattoriali;
- le cartelle erano state emesse sulla base dell'avviso di accertamento nr. R2F020100315 all'apparenza notificato a mani di in data 24 luglio 2009; Parte_1
- l'avviso di ricevimento nr. AG 76335629809-9 – n. 21769/AC del cronologico recava una sottoscrizione falsa in quanto nel medesimo periodo l'attore aveva trasferito il proprio centro di interessi in Brasile ove aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società
Bianchi Industry Brasil Ltd;
- l'attività lavorativa dell'attore gli aveva imposto frequenti viaggi tra Brasile, Messico, Cile e
Argentina, come risultava dalla copia del passaporto di Parte_1
- dall'esame del passaporto emergeva che dal 30 aprile 2009 al 26 agosto 2009 era in Parte_1
Brasile;
- in ogni caso, la semplice comparazione della firma apposta sulla ricevuta e quella apposta sui propri documenti di identità faceva apparire evidente la falsità della sottoscrizione sulla ricevuta del 2009.
Con il presente giudizio parte attorea ha quindi chiesto di accertare e dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento nr. AG 76335629809-9 – N. 21769/AC del cronologico stante la mancanza di autografia della stessa in quanto non vergata dal signor Pt_1
pagina 2 di 4 oltre ad una domanda di condanna in via generica al risarcimento del danno. Pt_1
1).1 Si sono costituite in giudizio le convenute eccependo:
- il difetto di legittimazione passiva di CP_4
- l'infondatezza delle pretese avversarie e la inammissibilità dell'atto di citazione per carenza di interesse ad agire.
1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 2 aprile 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) La querela di falso è fondata e va accolta.
Preliminarmente ritiene il Tribunale come la chiamata in causa da parte dell'attore di
[...]
non appare del tutto sfornita di giustificazioni tenuto conto che dall'incipit della Controparte_5
ricostruzione fattuale in citazione emerge che la genesi che ha portato l'attore a promuovere il presente giudizio è costituito dall'iscrizione di ipoteca legale da parte proprio della citata convenuta.
Pertanto l'attore ha convenuto in giudizio sia l'ente che aveva provveduto alla notificazione delle cartelle sia l'ente che ha provveduto a mettere in esecuzione i citati atti.
Anche l'eccezione di carenza di interesse non appare fondata, tenuto conto che le conseguenze giuridiche dell'eventuale accoglimento della querela di falso dovranno essere attentamente vagliate dall'organo giurisdizionale tributario, e quindi non può questo Tribunale sostituirsi a tali valutazioni.
Nel merito, parte attorea ha documentato come nel periodo di asserita ricezione e sottoscrizione della ricevuta oggetto di querela, si trovava all'estero per motivi di lavoro. Parte_1
Ha prodotto, al fine di provare tale circostanza, copia del passaporto dove, effettivamente, emerge dai visti di ingresso e di uscita che in data 24 luglio 2009 era in Brasile (cfr. doc. 8 att.). Parte_1
Sul punto occorre evidenziare come l'attore abbia prodotto il passaporto nella sua integralità senza omissioni.
Se, quindi, l'attore era in Brasile al momento della ricezione della notifica dell'avviso di accertamento, risulta evidente l'incompatibilità assoluta tra tale circostanza e la asserita sottoscrizione della ricevuta oggetto della querela di falso, dove l'incaricato alla consegna ha specificatamente segnato la dicitura
“Destinatario persona fisica” riferendosi a Parte_1
La sottoscrizione, conseguentemente, non può essere ricondotta all'attore.
Pertanto il Tribunale accerta e dichiara la falsità materiale della sottoscrizione apposta sull'avviso di pagina 3 di 4 ricevimento nr. AG 76335629809-9 – N. 21769/AC del cronologico stante la mancanza di autografia della stessa in quanto non vergata da Parte_1
Nessun altro provvedimento può essere preso dal Tribunale in quanto l'originale è stato distrutto, come ammesso dalla parte convenuta per le disposizioni di legge sui limiti temporali di conservazione dei documenti.
Né può trovare accoglimento la domanda risarcitoria, anche in forma generica, non essendo stato né allegato né provato alcun danno subito.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 545,00 per anticipazioni non imponibili, € 4.237,00 per compensi (causa valore indeterminabile – complessità bassa: € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€
840,00 per la fase istruttoria;
€ 1.701,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara la falsità materiale della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento nr. AG
76335629809-9 – N. 21769/AC del cronologico stante la mancanza di autografia della stessa in quanto non vergata dall'attore Parte_1
2. respinge ogni altra domanda;
3. condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 545,00 per anticipazioni non imponibili, €
4.237,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, 10 aprile 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
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