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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di conIGlio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili) iscritto al n. 2244/2024 R.G promosso da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Paola RoIGnoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza San Giovanni n. 4, Siena
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Emiliano Bartolozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via A. Garbasso 36/B, Arezzo
PARTE RICORRENTE
1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
AFFIDAMENTO, MANTENIMENTO DEI FIGLI, PERMANENZA CON I GENITORI E
CASA FAMILIARE
- i figli minori ed verranno affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 regime di affidamento condiviso, con previsione di soggiorno presso i genitori a settimane alterne;
- la ex casa familiare sita in Rapolano Terme (SI), Podere Campiglia n. 1, di cui risulta unico proprietario il IG. , rimarrà in via Parte_1 esclusiva ad esso ed ivi continuerà a vivere assumendosi altresì l'onere di corrispondere tutti i costi delle utenze e spese condominiali, nonché tasse connesse al possesso esclusivo;
- a tal proposito la IG.ra ha già reperito nuova abitazione Controparte_1 ove si è già trasferita, sita in Rapolano Terme (SI), Podere Fontepietra, avendo già prelevato i propri effetti personali e le suppellettili di sua proprietà;
- il mantenimento dei figli spetta in parti uguali, nella misura del 50%, in capo a ciascun genitore, sia per le spese ordinarie che per le spese straordinarie.
Le spese straordinarie consistono, a mero titolo esemplificativo, in: -spese scolastiche, quali tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di prima dotazione con materiale di media qualità, trasporto, gite scolastiche;
-spese sanitarie relative a cure, trattamenti o visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche, nonché a medicinali e presidi sanitari prescritti dal medico curante o speciali cui ci si è rivolti per prescrizione del medico curante, spese queste da rimborsare a semplice richiesta e su documentazione, senza quindi necessità di essere preventivamente concordate tra i genitori;
-ogni altra spesa di carattere medico non ricompresa tra quelle obbligatorie, sportive e ludico-ricreative, tali spese
2 sono da intendersi quali previamente concordate tra i genitori e rimborsate previa esibizione di relativa documentazione. Per quanto non espressamente elencato, le parti fanno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Siena.
CONDIZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
- Per quanto riguarda la casa familiare, sita in Rapolano Terme (SI) Podere
Campiglia n. 1, di proprietà del SI. , già si è detto sopra. Per quanto Pt_1 riguarda inoltre la proprietà dell'immobile sito in Rapolano Terme (SI), di proprietà della SI.ra , (identificato al Catasto Fabbricati del CP_1
Comune di Rapolano Terme – SI -, al foglio 55, part. 1229 sub. 26 e sub.
55 tra loro graffati, cat. A/3, classe unica e foglio 55, part. 1229 sub. 10, cat. C/6 classe 3) i coniugi dichiarano e danno atto che detto immobile è stato acquistato anche grazie a prestiti infruttiferi del coniuge e pertanto, la
SI.ra di dichiara debitrice della somma di euro 120.000,00# nei CP_1 confronti del marito. In relazione a ciò, e quale condizione essenziale e quale adempimento degli accordi assunti in sede di risoluzione dei complessivi rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi sullo stesso immobile, così come sopra meglio individuato, verrà riconosciuta dalla SI.ra , che CP_1 si obbliga in tal senso, ipoteca volontaria di primo grado a favore del SI.
per il suddetto importo, improduttivo di interessi. Pt_1
La concessione di ipoteca di primo grado avverrà entro un mese dal passaggio in giudicato dalla sentenza di separazione, a cura e spese dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, presso Notaio di fiducia del SI. . La Pt_1 violazione del suddetto impegno alla scadenza pattuita darà facoltà al SI.
di agire per il recupero della somma e degli interessi successivi alla Pt_1 scadenza. In ogni caso, il SI. , fermo il diritto a rinnovare l'ipoteca Pt_1 nei termini di legge e gli eventuali obblighi gravanti sulla SI.ra in CP_1 tal senso (con conseguente applicazione della relativa sanzione già prevista), si impegna formalmente a NON chiedere il pagamento delle somme per cui viene iscritta ipoteca per i prossimi 20 anni e, per lo stesso
3 termine, di NON chiedere l'espropriazione dell'immobile suddetto, salve le ipotesi di cessione del bene a terzi e di distruzione, anche parziale e per qualsiasi motivo, dello stesso;
- i coniugi danno atto che reciprocamente NON dovranno corrispondersi nessuna somma a titolo di assegno di mantenimento l'uno in favore dell'altra e viceversa, così come nulla avranno da pretendere l'uno nei confronti dell'altra per nessun titolo e/o ragione ulteriore, salvo quanto pattuito in tale accordo;
- la IG.ra è proprietaria di due cavalli. Il costo per il loro CP_1 mantenimento presso il maneggio sito in Sinalunga, Via del Poggio n. 316 è di circa euro 450,00 mensili per ogni animale. A tal proposito le parti concordano quanto segue: il IG. si impegna al mantenimento del Pt_1 cavallo , cavalcato dal figlio , compreso il costo per le lezioni Per_3 Per_1 ed accessori vari come le spese veterinarie e il maniscalco;
la IG.ra CP_1 invece si impegna al mantenimento dell'altro cavallo, e si impegna al pagamento delle lezioni di equitazione e accessori vari a favore della figlia
. Qualora il cavallo dovesse essere venduto, il relativo Per_2 Per_3 ricavato dovrà essere investito a favore dei figli, tramite libretto pupillare o altra forma analoga.
- le parti, di comune accordo, manterranno la proprietà delle proprie autovetture;
- il van portacavalli, di proprietà della IG.ra rimane nella sua CP_1 disponibilità e a suo carico rimarranno anche i costi.
SPECIFICHE SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI
1) L'affidamento condiviso dei figli seguirà la regola dell'alternanza di settimane presso ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi impegnandosi gli stessi a rispettare quanto stabilito. Nel periodo di luglio- agosto, in occasione delle vacanze estive, i figli trascorreranno un periodo di almeno quindici giorni, anche non consecutivi, presso ciascun genitore.
4 La divisione del periodo verrà concordata tra i genitori, compatibilmente con le ferie di ognuno entro il mese di maggio di ciascun anno. Inoltre, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli ulteriori quindici giorni anche non consecutivi durante l'anno, concordandoli con congruo preavviso con l'altro genitore. I genitori concorderanno altresì di anno in anno che i compleanni dei figli vengano festeggiati tutti e quattro insieme (o a casa o in un luogo pubblico scelto dai genitori) oppure separatamente ciascuno con i figli, dando tuttavia, in quest'ultimo caso, la possibilità ad ognuno di festeggiarlo rispettivamente o a pranzo o a cena.
2) In occasione delle vacanze natalizie ciascun genitore starà alternativamente con i figli dal 23 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio. In ogni caso, il giorno del 25 dicembre seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti.
3) Ciascun genitore, in occasione delle vacanze pasquali, starà con i figli per un periodo di tre giorni consecutivi, che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua (ad es. un anno il Venerdì Santo, il Sabato e Domenica di
Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, Martedì e Mercoledì).
4) In ogni caso i genitori, per tutti i periodi di permanenza dei figli garantiranno la presa in carico dei figli non solo economica, ma anche educativa ed affettiva, compreso il pernottamento, fatte salve urgenze e/o necessità da comunicare sempre e tempestivamente all'altro genitore.
Schema riepilogativo dell'affidamento a settimane alterne dei figli:
5 - I coniugi si impegnano a comunicarsi gli eventuali mutamenti di residenze.
- Irrevocabilmente, si prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti dei figli e/o Carte di Identità valevoli per l'espatrio, obbligandosi dunque a riprodurre dette dichiarazioni e a sottoscriverle nel caso in cui detta attività venga richiesta dalle Autorità competenti. Resta inteso che i viaggi all'estero con i figli saranno decisi di comune accordo tra i genitori.
- Spese compensate con sottoscrizione dei legali per rinuncia alla solidarietà professionale”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(25.09.2011) ed (16.09.2016) e che le condizioni inerenti agli Per_1 Per_2
6 stessi appaiono rispondenti al loro interesse morale e materiale non essendo, pertanto, necessario procedere alla loro audizione;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Gambassi Terme per l'anno 2013 al n. 10, parte II seria
A; osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
07/09/1971 a Salerno (SA) e , nata il [...] a [...]
Firenze (FI), che si sono uniti in matrimonio in data 05/07/2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gambassi Terme dell'anno
2013 al n. 10, parte II serie A, alle condizioni di cui al ricorso;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Gambassi Terme in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 10/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
7 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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