Ordinanza 16 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/10/2018, n. 25849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25849 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2018 |
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 8088-2013 proposto da: OL ON C.F. [...], NI NA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DEI QUATTRO VENTI
166, presso lo studio dell'avvocato GASPARE SALERNO, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I,N,P:, - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRFVTDEMZA SQ(::
IALK
2018 C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
- controricorrentíe- avverso la sentenza n. 7027/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/10/2012 R.G.N. 3446/2004. Rilevato che si controverte del recupero, da parte dell'Inps, di somme erogate in eccedenza dall'1.5.1984 al 30.6.1988 agli ex dipendenti del disciolto INAM, collocati in quiescenza, in conseguenza del cumulo, rivelatosi illegittimo, di quote di contingenza (art. 21 I. n. 730/83) e dell'indennità integrativa speciale (i.i.s. ex lege n. 364/75), rispettivamente corrisposte, le prime, sul trattamento base della pensione e, le seconde, sulla pensione integrativa, nonostante che tali ex dipendenti del disciolto INAM (al quale era subentrato l'Inps) non avessero beneficiato, al pari degli ex dipendenti dell'Inps, del predetto cumulo, essendosi vista congelare sin dall'1/7/1981 la i.i.s. sulla pensione integrativa;
il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dei predetti ex dipendenti Inam, riconoscendo loro il computo degli aumenti del costo della vita sulla pensione AGO e della i.i.s. congelata al 30/6/1981; la Corte d'appello di Roma (sentenza dell'1.10.2012), investita dall'impugnazione dei predetti ex dipendenti in merito all'esatta quantificazione delle loro spettanze, rigettava il gravame dopo aver rilevato, in sintesi, quanto segue: gli appellanti si erano !imitati a chiedere la riconvocazione del C.T.U. contabile per una nuova perizia sulla base di criteri diversi da quelli prospettati in prime cure, i motivi d'appello erano generici, le conclusioni apparivano indeterminate ed in parte nuove e in primo grado non erano stati contestati il procedimento contabile e le risultanze peritali;
per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso NO PO (vedova Stigliano) e AN BE (vedova Bonfatti) con due motivi, cui ha resistito l'Inps con controricorso;
le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; Considerato che 1. col primo motivo, dedotto per illegittimità, vizio del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c., error in procedendo e vizio di ultra o extrapetizione, le ricorrenti lamentano che la Corte distrettuale non ha ben identificato oggetto del giudizio, mostrando di non conoscere bene i fatti di causa, per cui non era vero che avevano genericamente chiesto il ricalcolo della indennità integrativa speciale (i.i.s.); inoltre, l'accertamento delle somme era stato eseguito in modo deduttivo e cioè attraverso i documenti redatti dallo stesso Inps per somme precedentemente mai erogate, così come le modalità di computo del C.T.U., fatte proprie dal collegio, non erano del tutto operative ed avrebbero dovuto essere svolte diversamente, per cui si era avuto alla fine un errore di conteggio;
2. il motivo è inammissibile in quanto sotto l'apparenza della denunzia del vizio del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. viene proposta, in realtà, una rivisitazione pura e semplice del merito istruttorio, che non è consentita nel giudizio di legittimità, attraverso la contestazione del metodo di calcolo seguito dal perito d'ufficio, le cui conclusioni sono state già condivise dalla Corte d'appello, ed attraverso la semplice contrapposizione di una valutazione di parte rispetto a quella operata dalla Corte di merito in ordine alla rilevata genericità della richiesta di ricalcolo della i.i.s.; tra l'altro le suddette censure si rivelano inconferenti rispetto al decisum che è incentrato anche sull'autonoma ratio decidendi, rappresentata dalla rilevata novità di parte delle conclusioni, statuizione, questa, non fatta oggetto di specifica censura;
3. col secondo motivo, formulato per mancata pronuncia, difetto di motivazione e violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., le ricorrenti rilevano che il mancato esame da parte della Corte si è verificato non su eccezioni pregiudiziali di rito, ma su questioni di merito, anche perché la richiesta di decisione in appello secondo quesiti diversi rappresentava un vero e proprio motivo d'impugnazione;
4. anche tale motivo è inammissibile in quanto, in spregio al principio di autosufficienza che governa il giudizio di legittimità, non sono illustrate le ragioni di doglianza che sono, invece, espresse in forma apodittica, in maniera tale da non lasciar comprendere in quale modo si sarebbero 15QL,2 concretizzati i lamentai vizi di mancata pronuncia e di difetto di motivazione;
in particolare, per quel che concerne il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., occorre ricordare che con la sentenza n. 8053 del 7/4/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte, si è precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
quindi, nel sistema l'intervento di modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5 comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nei contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;
ma è evidente che nella specie la valutazione del materiale istruttorio eseguita dalla Corte di merito non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice d'appello espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno del suo convincimento sulla decisione adottata;
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese di lite seguono la soccombenza delle ricorrenti e vanno liquidate come da dispositivo;
ricorrono i presupposti per la condanna delle ricorrenti al pagamento del contributo unificato di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese nella misura di C 2900,00, di cui 2700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.Così deciso in Roma il 24 maggio 2018 Il Presi