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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 246/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
05/08/1953, con l'Avv. NORIS VALERIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
29/07/1951, con l'Avv. NORIS VALERIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] “Voglia il Tribunale Ill.mo, 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alessandria il 31.10.1976 tra i sigg.ri e Parte_1
1 con l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di Controparte_1 provvedere alle annotazioni previste dalla Legge;
2.disporre l'obbligo per il sig. di CP_1 corrispondere alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 850,00 Pt_1
(ottocentocinquanta/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
3.dare atto che le parti dichiarano di aver in tal modo definito ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
4.dare atto che le spese della presente procedura saranno sostenute per intero dal marito”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 febbraio 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 31 ottobre 1976, in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio
[...]
, in data 6 aprile 1977, maggiorenne, indipendente ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria, in data 22 gennaio 2019, nella procedura R.G.N. 2806/2018.
Le parti rappresentavano che successivamente era intervenuta sentenza di modifica delle condizioni di separazione, emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 2 marzo 2021, nella procedura R.G.N. 2437/2020, nella quale le parti concordemente avevano richiesto la diminuzione dell'importo del contributo al mantenimento corrisposto a favore della moglie dall'ammontare di €
1.200,00 a quello di € 850,00. La SI.ra , infatti, che all'epoca della separazione era priva Pt_1
di qualsivoglia reddito, nell'anno 2020 aveva iniziato a percepire una pensione con un rateo mensile di circa € 720,00. I ricorrenti esponevano che, essendo decorsi i termini previsti dalla legge senza che fosse intervenuta riconciliazione o ricostituzione della comunione materiale e/o spirituale ed essendo perdurato senza interruzioni lo status di separazione, erano addivenuti alla determinazione di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo raggiunto un accordo sui reciproci rapporti economici e patrimoniali. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 22 gennaio 2019, nella procedura R.G.N. 2806/2018, successivamente era
2 intervenuta sentenza di modifica delle condizioni di separazione, emessa dal Tribunale di
Alessandria in data 2 marzo 2021, nella procedura R.G.N. 2437/2020, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 10 febbraio 2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
), i quali hanno contratto matrimonio ad Alessandria, in data 31 ottobre C.F._2
1976 (Anno 1976 Parte II Serie A N. 357);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 assegno divorzile, la somma mensile di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
dà atto che le parti dichiarano di aver in tal modo definito ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 246/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
05/08/1953, con l'Avv. NORIS VALERIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
29/07/1951, con l'Avv. NORIS VALERIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] “Voglia il Tribunale Ill.mo, 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alessandria il 31.10.1976 tra i sigg.ri e Parte_1
1 con l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di Controparte_1 provvedere alle annotazioni previste dalla Legge;
2.disporre l'obbligo per il sig. di CP_1 corrispondere alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 850,00 Pt_1
(ottocentocinquanta/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
3.dare atto che le parti dichiarano di aver in tal modo definito ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
4.dare atto che le spese della presente procedura saranno sostenute per intero dal marito”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 febbraio 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 31 ottobre 1976, in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio
[...]
, in data 6 aprile 1977, maggiorenne, indipendente ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria, in data 22 gennaio 2019, nella procedura R.G.N. 2806/2018.
Le parti rappresentavano che successivamente era intervenuta sentenza di modifica delle condizioni di separazione, emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 2 marzo 2021, nella procedura R.G.N. 2437/2020, nella quale le parti concordemente avevano richiesto la diminuzione dell'importo del contributo al mantenimento corrisposto a favore della moglie dall'ammontare di €
1.200,00 a quello di € 850,00. La SI.ra , infatti, che all'epoca della separazione era priva Pt_1
di qualsivoglia reddito, nell'anno 2020 aveva iniziato a percepire una pensione con un rateo mensile di circa € 720,00. I ricorrenti esponevano che, essendo decorsi i termini previsti dalla legge senza che fosse intervenuta riconciliazione o ricostituzione della comunione materiale e/o spirituale ed essendo perdurato senza interruzioni lo status di separazione, erano addivenuti alla determinazione di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo raggiunto un accordo sui reciproci rapporti economici e patrimoniali. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 22 gennaio 2019, nella procedura R.G.N. 2806/2018, successivamente era
2 intervenuta sentenza di modifica delle condizioni di separazione, emessa dal Tribunale di
Alessandria in data 2 marzo 2021, nella procedura R.G.N. 2437/2020, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 10 febbraio 2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
), i quali hanno contratto matrimonio ad Alessandria, in data 31 ottobre C.F._2
1976 (Anno 1976 Parte II Serie A N. 357);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 assegno divorzile, la somma mensile di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
dà atto che le parti dichiarano di aver in tal modo definito ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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