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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 14.1.2025
Innanzi al Giudice, dr.ssa Vincenza Bennici, rilevato che l'udienza si è svolta mediante trattazione scritta lette le note depositate dalle parti
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione nell'assenza delle parti, indi deposita la seguente sentenza, costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 180 /2022 degli affari civili contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. Parte_1 P.IVA_1
MESSINA LUIGI GIACOMO)
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
(Avv. FAUCI MARIA ANTONIA) P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 14.1.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio premettendo – di essere stata titolare presso la banca Controparte_1
2 convenuta del conto corrente di corrispondenza n° 1000-8826 e del rapporto anticipi fatture
SBF n. 415609; che nel corso degli anzidetti rapporti, la banca aveva fatto applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, e comunque nulli per mancata indicazione ISC /Taeg, di c.m.s e altre spese non dovute, oltre che di tassi usurari;
che, inoltre, in ordine al rapporto anticipi, mancava fino al 02/04/2015 qualsiasi pattuizione delle condizioni economiche del rapporto;
che il contratto di apertura del c/c ordinario n. 1000-8826 del 22/02/2006 era nullo per mancata sottoscrizione di alcune pagine;
che il contratto di apertura di credito temporanea dell'importo di euro 50.000,00, valida sino al 31/03/2007, il contratto di aumento di apertura di credito valido sino a revoca, da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00, il contratto di aumento di apertura di credito valido sino a revoca, da euro 100.000,00 ad euro 200.000,00, inerenti il c/c ordinario n. 1000-8826, il documento di sintesi n. 1/2008 del 07/08/2008 inerente concessione linee di credito a fronte di presentazione di portafoglio e/o per anticipi su presentazione di documenti, il contratto inerente concessione linea di credito su presentazione portafoglio e/o anticipi su documenti datato 23/05/2011 non riportavano una data leggibile e la firma apposta non era riconducibile al correntista;
che il contratto quadro di affidamento a breve termine del
02/04/2015 inerente il c/c ordinario n. 1000-8826 (importo affidamento euro 200.000,00), il rapporto anticipi fatture SBF n. 415609 (importo affidamento euro 50.000;00), l'atto integrativo del contratto quadro di affidamento inerente il rapporto anticipi fatture SBF n. 415609 (importo affidamento euro 50.000,00) del 18/12/2019, non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca.
Su tali premesse conveniva in giudizio innanzi all'intestata giustizia al Controparte_1 fine di ottenere, previo ricalcolo del saldo dei rapporti succitati alla luce delle nullità riscontrate, la restituzione alla correntista delle somme illegittimamente calcolate a debito.
La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità dell'azione per CP_1 mancato esperimento del tentativo di mediazione e nel merito chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
Istruita la procedura mediante CTU contabile, all'udienza del 22.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa
Così sinteticamente riassunto l'oggetto va innanzitutto rilevato che l'eccezione di improcedibilità è superata dall'esperimento della mediazione obbligatoria nelle more del giudizio.
Quanto al disconoscimento effettuato da parte attrice, va rilevato come l'attore abbia allegato alla citazione i documenti contrattuali relativi ai rapporti oggetto di causa per
3 poi affermare che alcuni dei contratti prodotti non sarebbero conformi agli originali in quanto la sottoscrizione in essi apposta sarebbe apocrifa.
È bene evidenziare come non si tratti di un disconoscimento che rientra nell'alveo dell'art 214 c.p.c. in quanto tale norma si riferisce all'ipotesi in cui il disconoscimento è effettuato dalla parte contro cui il documento è prodotto, mentre nel caso in esame si tratta di documenti prodotti dalla stessa parte che li ha disconosciuti.
Ora, la banca nella comparsa di costituzione ha allegato la documentazione contrattuale relativa ai rapporti oggetto di causa e con riferimento ad essi l'attore non ha, nella prima difesa utile, effettuato alcun disconoscimento, con la conseguenza che detti contratti devono ritenersi riconosciuti e quindi utilizzabili ai fini della decisione.
Con riferimento ad alcuni dei documenti contrattuali (contratto quadro di affidamento a breve termine del 02/04/2015 inerente sia il c/c ordinario n. 1000 -8826 (importo affidamento euro 200.000,00), rapporto anticipi fatture SBF n. 415609 (importo affidamento euro 50.000;00), atto integrativo contratto quadro di affidamento inerente il rapporto anticipi fatture SBF n. 415609 (importo affidamento euro 50.000,00) del
18/12/2019) l'attore ha eccepito che non sarebbero stati sottoscritti né dallo stesso né dalla banca.
L'eccezione è infondata in quanto dall'esame dei predetti contratti risulta che è stata apposta sia la sottoscrizione del correntista che della banca.
Assume inoltre l'attore che il contratto di apertura del c/c ordinario n. 1000-8826 del
22/02/2006, sarebbe nullo per mancata sottoscrizione di alcune pagine.
L'eccezione è infondata in quanto la mancata sottoscrizione di alcune pagine non incrina la certezza della provenienza della documentazione. Il fatto che alcune pagine non rechino la firma non inficia la validità del documento avendo il correntista apposto la propria sottoscrizione nell'ultima pagina del documento contrattuale, in tal modo accettando tutte le condizioni previste nel contratto ivi comprese quelle contenute nelle pagine precedenti a quelle in cui la firma è stata apposta, essendo quindi possibile riferire la provenienza di tutto il documento al sottoscrittore.
In ordine alla contestazione relativa alla mancata indicazione ISC, in linea generale, deve rilevarsi, in conformità all'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di merito, che l'omessa specificazione nel contatto dell'indicatore sintetico di costo o del taeg non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale" ( Tribunale
4 Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957; Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n.523; Tribunale
Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183).
In primo luogo, poichè l'ISC è un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione (l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce invece esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni") (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).
Non è esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi. Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità dell'evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B. (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233). Inoltre, va rilevato come nell'ordinamento vigente non si rinviene una previsione di invalidità per la fattispecie qui evocata.
Va ora esaminata la censura relativa all'applicazione di interessi non pattuiti.
La doglianza è infondata avendo il ctu ha riscontrato che, con riferimento al rapporto di corrispondenza e al rapporto anticipi su fatture e alle successive variazioni i tassi sono stati oggetto di pattuizione.
Quanto alla contestazione relativa alla natura usuraria del contratto si premette che il saggio oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari viene determinato avuto riguardo, così come previsto dall'art. 2 co. 1 e 6 della L. n° 108/1996, all'elenco dei tassi medi (tegm) praticati dagli intermediari finanziari sugli specifici rapporti oggetto di rilevazione.
Ai fini del calcolo del teg, ossia del tasso effettivo globale applicato dall'istituto, necessario per valutare il rispetto del tasso soglia come sopra specificato, il ctu ha utilizzato la formula banca Italia 2006 (INT + ECCEDENZA CMS X 365 /
DEBITORI)) + SPESE TEG / ACCORDATO). Sulla base di tale criterio ha accertato che, con riferimento al contratto del 20.03.2008 con fido Euro 200.000 [fino al
02.04.2015] il TEG entro fido risulta pari al 8,43% ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato, pari al 14,76%.; con riferimento al contratto del 02.04.2015, con fido di Euro 200.000 [fino al 31.03.2017] il TEG entro fido risulta pari al 14,49% ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato pari al 16,45%; con riferimento a contratto del 18.12.2019, con fido di Euro 200.000,00 il TEG entro fido risulta pari al 12,67% ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato pari al 14,51%.
5 Alla luce di tali accertamenti si può quindi affermare che il contratto non è affetto da usura originaria.
Tuttavia il ctu ha rilevato il superamento del tasso soglia in alcuni periodi (IV trim.
2013, I trim. 2014, II trim. 2014, II° trim. 2014, IV trim. 2014, I trim. 2015, I I trim. 2017, I trim. 2020, II trim. 2020, III trim. 2020) e nel determinare il saldo, dopo aver chiarito che tale superamento era frutto della variazione dei tassi da parte della banca e non di un abbassamento del tasso soglia, ha eliminato l'applicazione degli interessi come prescritto nel quesito peritale.
In merito poi alla dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici in relazione al rapporto per cui è causa si osserva – con le precisazioni che seguono – l'infondatezza della contestazione.
Nella specie la capitalizzazione trimestrale degli interessi è infatti legittima, siccome contrattualmente prevista dalle parti e conforme alle condizioni stabilite secondo il combinato disposto dell'art. 120 d.lgs. n.385/1993 e della delibera C.I.C.R.
9.2.2000. Invero, l'art. 120 del TU
Bancario, nella sua formulazione antecedente alla novella introdotta con L. 27 dicembre 2013 n.
147, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve dunque ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.
Ciò almeno sino alla all'entrata in vigore dell'art. 629 comma 1 L. 27 dicembre 2013 n. 147 che ha novellato l'art. 120, il quale ora prevede:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a)nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b)gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Al di là del rimando a una successiva delibera del CICR, per i soli criteri di calcolo, la portata dispositiva della norma si racchiude in quanto articolato alle lettere a) e b), trattandosi di paletti invalicabili nella disciplina tecnica da adottarsi in via secondaria.
Il legislatore ha indicato come necessario che gli interessi sia a titolo di debito che di credito siano conteggiati con la medesima periodicità. Facendo quindi riferimento ad una mera operazione contabile e quindi con le possibili conseguenze che ne discendono sia sotto il profilo della esigibilità (art. 1852 cc) e di una compensazione fra interessi attivi e passivi. Mentre, alla
6 lettera b) i legislatore ha, invece, voluto chiarire i limiti del conteggio indicato al punto precedente, precisando che gli interessi così conteggiati, e quindi annotati in conto, se in tal modo vengono capitalizzati, ossia come si è detto sono suscettibili di essere pagati nei limiti sopra indicati, in ogni caso non possono produrre ulteriori interessi, che viceversa, vanno conteggiati solo sul capitale.
In sostanza la norma circoscrive la portata della capitalizzazione degli interessi periodicamente conteggiati, escludendo che tale operazione contabile possa consentire alcun prodotto anatocistico.
Come inoltre chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di merito cui si intende aderire in questa sede (cfr. Tribunale di Milano del 25 marzo 2015 n. 3558 e del 3 aprile 2015 n. 3562) il tenore letterale dell'aggiunta posta al punto b) <>, ancorché il CICR non abbia (ancora) stabilito “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere dal sistema bancario”. Per cui – secondo l'indirizzo pretorio succitato – è a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina (i.e., 1° gennaio 2014) che gli interessi non possono essere più capitalizzati e produrre, a propria volta, interessi (potendo gli stessi essere calcolati solamente sulla sorte capitale del credito).
Avendo la banca operato la capitalizzazione composta per il tratto di rapporto successivo al 1 gennaio 2014, si impone quindi il riconteggio con esclusione dell'anatocismo applicato in tale periodo.
Va inoltre precisato che , per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, il ctu ha verificato che la si è adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. CP_1
4 e 5) e che il cliente ha espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, ha quindi ha rettamente applicato il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato.
Quanto alle contestazioni relativa alla illegittima applicazione commissioni e spese non legittimamente pattuite il ctu ha accertato che la commissione di messa a disposizione fondi e la commissione di istruttoria veloce sono stata contrattualizzate solo nel contratto quadro di affidamento del 02.04.2015, sebbene negli estratti conto si rilevi l'addebito periodico della commissione di messa a disposizione a partire dal IV trimestre 2009 e della commissione di istruttoria veloce dal 31.12.2012.
Pertanto il ctu ha espunto dal conteggio tali voci fino al 31.03.2015.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta con riferimento alle rimesse solutorie.
7 Come statuito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 24418/2010, se le operazioni solutorie
(quelle cioè concretizzatesi in versamenti effettuati dal correntista per ripianare sconfinamenti effettuati extrafido o in assenza di fido), che ben possono essere ritenute veri e propri pagamenti, sono ripetibili pur in presenza di conti ancora aperti, lo stesso non può dirsi per le operazioni non solutorie (che si hanno quando i versamenti, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere); queste ultime, non essendo qualificabili come pagamenti, non sono, sino alla chiusura definitiva del conto (con definizione dei reciproci rapporti di dare e avere ), ripetibili ex art. 2033cc.
Nel caso in esame, il ctu ha accertato che “Sono stati quindi rilevati 166 giorni, anteriori alla data della naturale prescrizione decennale del 19.01.2012 (data notifica dell'atto di citazione), in cui sono stati contabilizzati movimenti assimilabili a rimesse solutorie.
Il ctu quindi, nel ricalcolare il saldo ha espunto dal conteggio tali pagamenti anteriori al decennio.
Ciò è stato compiuto in conformità a quanto previsto nel quesito peritale, prendendo cioè come riferimento il saldo risultante dalle ann0tazioni originarie della banca e non - come chiesto da parte attrice in seno alle controdeduzioni alla ctu- dal saldo rettificato.
Ciò in quanto, come è logico, non si può discutere di pagamento di competenze non dovute se non avendo come riferimento il saldo che è frutto dell'applicazione di tali indebiti.
Quanto alla contestazione secondo cui il ctu non avrebbe accertato le variazioni contrattuali effettuate dalla banca in spregio all'art 118 Tub va rilevato che l'attrice non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine alle tipologia di modifiche effettuate dalla banca e al tempo in cui sarebbero intervenute, con la conseguenza che la doglianza è da ritenersi del tutto generica.
Venendo alla rideterminazione del saldo del rapporto oggetto di causa ritiene il
Tribunale debba farsi riferimento ai risultati cui è pervenuto il ctu, il quale ha accertato che il saldo del corrente di corrispondenza n. 1000-8826 alla data del 31.7.2021
è pari a euro 117.767,15 a credito per il correntista a fronte del saldo banca pari a euro
3.631,48 a credito.
Pertanto la banca deve essere condannata a pagare all'attore la somma di euro
117.767,15, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in un valore ricompreso tra il minimo e il medio di quelli edittali avuto riguardo al grado di complessità delle questioni trattate.
I costi della espletata CTU devono essere posti a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede;
accerta che il saldo del corrente di corrispondenza n° 1000-8826, alla data del
31.7.2021, è pari a euro 117.767,15 a credito per il correntista a fronte del saldo banca pari a euro 3.631,48, a credito;
condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 117.767,15, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 9.286,00 di cui euro 8.500,00 per onorario e euro 786,00 per spese oltre accessori di legge pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.
Agrigento, 14.1.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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