Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Il giorno 16 aprile 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 2403/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Stefania Tomasello per parte attrice e l'avv.
Giuseppe Giallombardo in sostituzine dell'avv. Giovanni Giallombardo.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Tomasello insiste altresì nell'istanza di rimessione in termini di giugno scorso e che quindi si tenga conto ai fini del decidere anche della docuemntazione alla stessa allegata.
L'avv. Giallombardo si opone in quanto inammissibile ed infondata.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Tomasello
giusta procura in atti Email_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giallombardo
giusta procura in atti Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata, nell'ambito del presente giudizio, dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore condanna la CP_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento
[...]
in suo favore della complessiva somma di € 14.609,09 oltre interessi ed oltre spese dalla domanda in sede giudiziale e sino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda di pagamento proposta in questa sede dalla in persona del legale rappresentate pro tempore; Controparte_1
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Terza Sezione Civile
3) Condanna in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice , che liquida in complessivi € 3.138,75, di cui € 260,75 per esborsi ed €
2.878,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con comparsa di riassunzione depositata il 18 febbraio 2021, la ha chiesto la condanna della Parte_1
al risarcimento del danno patrimoniale – quantificati nella Controparte_1
somma di € 25.000,00 scaturenti da vizi della cosa venduta.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n.
64/15 ) .
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti
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ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tanto premesso, va rilevata l'ammissibilità – su un piano astratto – della domanda risarcitoria di parte attrice, dovendosi evidenziare che, in tema di nei contratti con prestazioni sinallagmatiche, l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (cfr. Cass. civ. n. 6886/2014 e n.
23820/2010).
Ciò posto, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Invero, ai sensi dell'art. 1490 c.c., "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa". E, inoltre, ai sensi dell'art. 1494
c.c., "in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa". E, a tale ultimo proposito, è da richiamarsi la sentenza della Corte di
Cassazione-Sez. II Civile, N. 3042 del 16/02/2015, secondo cui, in caso di compravendita, grava sul venditore, chiamato dal compratore al
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risarcimento dei danni, l'onere di fornire la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi della cosa venduta.
Il venditore finale, anche produttore, dunque risponde del vizio della cosa venduta laddove non dimostri di non averlo occultato intenzionalmente.
Nel caso che ci occupa, nessuna traccia di tale prova liberatoria è stata fornita. Inoltre, dalla lettera d) dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, che richiama anche il I comma dell'art. 115 e la lettera d) del I comma dell'art. 103 che definiscono il “produttore", scaturisce la ratio della disciplina in esame secondo la quale, al fine della protezione del consumatore, è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo.
In altre parole, la responsabilità è stata estesa anche al fornitore allo scopo di offrire una sempre maggiore garanzia di protezione dell'utente, permettendogli una più facile individuazione del soggetto contro il quale proporre l'azione di risarcimento (art. 116-I comma del D.Lgs. 306/2005).
Altresì, è pacifico nel nostro ordinamento che - in base al cd. "codice del consumo" (D.Lgs. 206/2005, recante anche modifiche al codice civile ed entrato in vigore il 23/10/2005) - allorquando la riparazione non possa garantire di apportare le modifiche necessarie e sufficienti a rendere un bene conforme a quello che il consumatore intendeva acquistare, o a ripristinarne la conformità originaria, all'acquirente spetta la sostituzione del bene, consistente - chiaramente - nel rimpiazzo del bene difettoso con un altro bene conforme al contratto ed immune da qualsivoglia vizio, difetto o difformità.
La predetta tutela invocata nel giudizio in esame resta ancorata ad un principio inviolabile: è obbligo del venditore trasferire un prodotto
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assolutamente immune da vizi e conforme alle aspettative dell'acquirente, in base a quanto disposto dagli artt. 1490 e 1519-bis e ss. c.c..
Nel caso di specie alcuna attività è stata posta in essere da venditore in merito alla eliminazione dei difetti del prodotto venduto.
Ciò comporta dunque l'accoglimento della domanda formulata da parte attrice secondo le modalità sopra specificatamente indicate.
Quanto alla misura del risarcimento dei danni tuttavia, la domanda non può trovare pieno accoglimento non essendo supportata da idoneo riscontro probatorio in ordine all'entità degli pregiudizi (asseritamente) sofferti dall'attrice in conseguenza del comportamento posto in essere dalla controparte nel corso del rapporto contrattuale.
Al riguardo va evidenziato che “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass. civ. n. 21140/2007). E ancora, “è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del contra ius e del non iure, non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni in re ipsa” (Cass. civ. n. 22890/2012).
Ritiene pertanto questo giudicante che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti possa riconoscersi alla un risarcimento Pt_1
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pari all'importo di € 14.609,09 come è dato evincere dalla relazione tecnica a firma del Prof. Ing. per le spese ed i costi che la stessa ha Persona_1
dovuto sostenere per rimediare alla non corretta esecuzione delle opere.
Nessuna somma può essere invece riconosciuta alla per le Controparte_1
forniture effettuate posta che viene altresì considerata quale risracimento a parte attrice.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., parte va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1
da parte della Parte_1
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 54/2014, e successive rettifiche ed integrazioni.
Palermo, 16 aprile 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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