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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13441/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Piazza Savoia n. 4 presso lo studio dell'avv. MIANO
MIRELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in CASELETTE il 17/07/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASELETTE (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nato il [...]. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 02/03/2013.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASELETTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza principale presso la madre.
DA' ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Torino, Via Val della Torre n. 183, rimane alla signora che la abiterà unitamente ai figli. Parte_1
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo accordi tra i genitori, tenendo prioritariamente conto degli interessi dei minori. In difetto di accordo il padre avrà facoltà di prenderli e tenerli con sé:
- ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 21,30 sino alla domenica alle ore 22;
- il martedì ed il giovedì dalle ore 15 sino alle ore 22 quando verranno riaccompagnati presso la residenza della madre;
- durante le festività Natalizie dal 25 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni e la sera del 24 dicembre con il genitore che terrà i figli nel periodo dal 30 al 6 gennaio;
- ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre o con la madre il giorno di Pasqua ed il giorno di pasquetta;
- durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi, ovvero secondo i diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno per le vacanze estive, ed almeno trenta giorni prima del periodo di vacanza negli altri casi;
- in ogni caso i genitori dovranno informarsi vicendevolmente sul luogo in cui le vacanze verranno trascorse e sulla sistemazione dei minori e sui recapiti telefonici utili per raggiungere in ogni momento i minori.
DISPONE che il padre si impegna a provvedere al mantenimento dei figli sino a quando non saranno economicamente indipendenti, versando alla madre, a titolo di contributo al mantenimento, un assegno pari ad € 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente sulla base del 100% dell'indice ISTAT a far data dall'anno successivo alla sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
DA' ATTO che le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto personale e di quello dei figli minori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/03/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13441/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Piazza Savoia n. 4 presso lo studio dell'avv. MIANO
MIRELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in CASELETTE il 17/07/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASELETTE (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nato il [...]. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 02/03/2013.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASELETTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza principale presso la madre.
DA' ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Torino, Via Val della Torre n. 183, rimane alla signora che la abiterà unitamente ai figli. Parte_1
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo accordi tra i genitori, tenendo prioritariamente conto degli interessi dei minori. In difetto di accordo il padre avrà facoltà di prenderli e tenerli con sé:
- ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 21,30 sino alla domenica alle ore 22;
- il martedì ed il giovedì dalle ore 15 sino alle ore 22 quando verranno riaccompagnati presso la residenza della madre;
- durante le festività Natalizie dal 25 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni e la sera del 24 dicembre con il genitore che terrà i figli nel periodo dal 30 al 6 gennaio;
- ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre o con la madre il giorno di Pasqua ed il giorno di pasquetta;
- durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi, ovvero secondo i diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno per le vacanze estive, ed almeno trenta giorni prima del periodo di vacanza negli altri casi;
- in ogni caso i genitori dovranno informarsi vicendevolmente sul luogo in cui le vacanze verranno trascorse e sulla sistemazione dei minori e sui recapiti telefonici utili per raggiungere in ogni momento i minori.
DISPONE che il padre si impegna a provvedere al mantenimento dei figli sino a quando non saranno economicamente indipendenti, versando alla madre, a titolo di contributo al mantenimento, un assegno pari ad € 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente sulla base del 100% dell'indice ISTAT a far data dall'anno successivo alla sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
DA' ATTO che le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto personale e di quello dei figli minori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/03/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.