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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, II^ Sezione Civile, in composizione monocratica- GU
Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4171-2021 RG, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Battisti -opponente; Parte_1
e
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Colomba e Controparte_1
Valentina Zanni -opposta; avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 26 febbraio 2025), il giudizio è stato riservato per la decisione con termini abbreviati ex art.190 cpc vigente ratione temporis per il deposito delle memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.534-2021 Parte_1
emesso nei suoi confronti per il pagamento dell'importo di €7.243,77 oltre accessori e spese in favore di Controparte_1
Ha esposto che:
, coniuge della esponente, deceduto il 7 agosto 2017, stipulò con Persona_1
, in data 20 marzo 2004, un contratto di finanziamento per l'importo di CP_2
€12.500,00 da restituire mediante 60 rate mensili da €271,80 ciascuna, con obbligo anche a carico dell'esponente quale garante;
-il contratto sottoscritto prevedeva l'applicazione del tasso d'interesse nominale dell'11%, del TAEG pari all'11,58%, nonché di spese e commissioni bancarie;
-il contratto, per l'ipotesi di ritardo nel pagamento delle rate, prevedeva l'applicazione del tasso di mora del 15,96%;
1 -l'istituto finanziatore ha applicato interessi superiori ai limiti dei tassi-soglia antiusura;
-il preteso credito non può ritenersi provato nel giudizio di opposizione sulla base dell'estratto conto certificato ex art.50 TUB;
-la ricorrente, asserita cessionaria del credito, non ha legittimazione attiva;
-la pubblicazione in GU ex art.58 TUB non è da sola sufficiente ad attestare la titolarità del credito;
-nel corso del tempo, l'esponente non ha mai ricevuto comunicazioni relative alla cessione del credito.
Ha chiesto la declaratoria di carenza di legittimazione attiva e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo.
ha contestato la fondatezza dell'opposizione ed ha dedotto che: Controparte_1
-in data 20 marzo 2004, e hanno chiesto ed Persona_1 Parte_1
ottenuto la concessione del finanziamento da;
CP_2
, in data 29 novembre 2011, ha ceduto in blocco a Monte Crediti srl, CP_2
ex art.58 TUB, diversi crediti derivanti da contratti di finanziamento;
-la cessione è stata pubblicata in GU Parte Seconda n.143 del 13 dicembre 2011;
-successivamente, in data 27 maggio 2016, divenuta CP_3 CP_1
ha acquistato le varie posizioni creditorie, tra cui quella nei confronti dei
[...]
debitori e Per_1 Pt_1
-dopo il decesso del la posizione debitoria per l'importo di €7.243,77 oltre Per_1
accessori si è affissa in capo alla Pt_1
-nel momento della prima cessione, ha elaborato e siglato l'estratto CP_2
conto analitico riepilogante l'intero svolgimento del rapporto contrattuale;
-la prima cessionaria, Monte Crediti srl, ha comunicato la cessione ai debitori;
-le ragioni di credito di Monte Crediti srl sono state acquistate da;
CP_3
, in data 5 maggio 2017, ha dato regolare avviso dell'operazione CP_3
intercorsa ai debitori, come documentato;
2 -il 22 giugno 2017, ha mutato denominazione divenendo CP_3 [...]
; CP_1
-per le cessioni in blocco non è prevista la notifica ex art.1264 c.c. e ciononostante vi
è stata la comunicazione da parte delle cessionarie;
-sussiste, quindi, la legittimazione attiva;
-il credito è provato dalla documentazione prodotta e spetta, invece, alla parte debitrice la prova dell'adempimento;
-l'opponente ha lamentato l'applicazione di tassi usurari operando una sommatoria di interessi corrispettivi e di interessi moratori, da ritenere errata come chiarito da
Cassazione Sezioni Unite n.19597-2020;
-la è tenuta al pagamento quale coobbligata. Pt_1
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
*** ** ***
*** ** ***
Nel processo.
L'opponente, nella prima memoria depositata secondo il disposto dell'art.183 sesto comma cpc, ha svolto difese sulla qualificazione della posizione debitoria e, in ordine alla ipotesi di garanzia fideiussoria, ha formulato eccezione di decadenza ex art.1957
c.c..
L'opposta, nella memoria immediatamente successiva, ha sollevato
contro
-eccezione di inammissibilità, dichiarando che la qualificazione debitoria è quella di
“coobbligata” non garante.
*** ** ***
La legittimazione.
Come noto, la legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio.
Il Giudice deve verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
3 La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
L'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264
c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art.
58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.),
4 sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che “affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019);
"il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre
2020 n.24798);“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal
5 giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez.I 22 marzo 2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024
n.28790; Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Hanno affermato che:
“È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque
6 forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n.
17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che
"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
(…) È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
7 pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco””.
In conclusione:
1) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
2) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B;
3) nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale,
8 neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Nella fattispecie, anche a voler ritenere che abbia allegato dati Controparte_1
documentali sulle cessioni, è doveroso rilevare che:
- in nessun documento è contenuto il riferimento alla posizione debitoria Pt_1
-le comunicazioni di avvenuta cessione contengono l'indicazione del destinatario
Per_1
-solo per la comunicazione di cessione da a è CP_2 Parte_2
prodotta copia dell'avviso di ricevimento, presumibilmente, sottoscritto dal;
Per_1
-per il periodo dal decesso del Quaranta (agosto 2017) al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (febbraio 2021) ed anche per quello precedente al 2017 non vi sono riscontri documentali riguardanti comunicazioni nei confronti della Pt_1
Il merito.
Il contratto di finanziamento del 20 marzo 2004 è stato stipulato da Per_1
[...]
ha sottoscritto il contratto quale “coobbligata” (cfr. doc.n.2) Parte_1
fascicolo opposta).
, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto che “ Controparte_1 Per_1
e hanno chiesto ed ottenuto da la
[...] Parte_1 CP_2
concessione del finanziamento n.0980559”.
E' però documentalmente provato che il finanziamento (credito al consumo) sia stato erogato in favore del indicato nel documento negoziale come Per_1
“intestatario”.
, ricorrente ed attrice in senso sostanziale per la domanda di Controparte_1
pagamento, ha azionato la pretesa nei confronti della indicandola come Pt_1
contraente-destinataria del finanziamento;
nella comparsa costitutiva del giudizio di opposizione ha ribadito tale posizione.
9 L'opponente, nella prima memoria ex art.183 sesto comma cpc (ratione temporis vigente) ha contestato la sua posizione di contraente-beneficiaria del finanziamento;
in ordine alla posizione di “coobbligata” ha dedotto la mancanza di causa e, in subordine, la necessità di qualificazione come fideiussione con connessa eccezione di decadenza ex art.1957 c.c..
L'opposta, affermando che la “qualificazione della è quella di coobbligata”, Pt_1
ha eccepito l'inammissibilità delle avverse eccezioni.
Invero, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia nella comparsa costitutiva del giudizio di opposizione, ha qualificato la come contraente- Controparte_1 Pt_1
beneficiaria del finanziamento;
l'opponente - conoscendo il contenuto del contratto prodotto nel processo come allegato alla memoria di costituzione - solo nella prima memoria ex art.183 sesto comma cpc ha potuto svolgere difese per il profilo di
“coobbligata”, non dedotto dalla controparte a sostegno della domanda di pagamento.
Deve essere ancora rimarcato che l'opposta – attrice in senso sostanziale – non ha correttamente indicato il titolo (causa debendi) della obbligazione pecuniaria della affermando che quest'ultima ha chiesto ed ottenuto il finanziamento insieme Pt_1
al Per_1
Ma così non è.
Dall'esame del documento negoziale (prodotto in copia) si evince chiaramente che la non è stata contraente/beneficiaria del finanziamento, ma solo “coobbligata”. Pt_1
Sul punto, va detto che il nostro ordinamento disciplina la figura del fideiussore, quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui e non prevede specificamente, invece, la figura del “coobbligato”,” del soggetto –cioè - che, pur non essendo parte del contratto principale né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni della parte contrattuale.
Le obbligazioni solidali sono previste e regolate dal libro IV del codice civile (artt.
1292 e ss. c.c.).
La solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume “ex lege” in presenza di pluralità di debitori (art. 1294 c.c.), può trovare fonte direttamente nella legge, in
10 un atto illecito (in caso di concorso di più soggetti nell'illecito extracontrattuale) oppure in apposito titolo contrattuale.
La fonte dell'obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori, ovvero trovare titolo in atto diverso rispetto a quello da cui sorge l'obbligazione principale.
In sostanza, in ambito contrattuale o si è parti o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parti del rapporto contrattuale.
Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto, ovvero di soggetto che, pur non essendo parte e titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui.
In tal caso, non può che richiamarsi il paradigma della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina (artt.1936 e segg. c.c.).
Infatti, in via esegetica, il coobbligato di un contratto di finanziamento che non è contraente e che non riceve l'importo finanziato assume la posizione giuridica di fideiussore con obblighi di pagamento che rafforzano la posizione del creditore.
Quindi, la non avendo rivestito la posizione di contraente nel finanziamento Pt_1
per beni di consumo stipulato il 20 marzo 2004 da e non avendo Persona_1
beneficiato personalmente dell'importo finanziato, deve essere qualificata garante- fideiussore delle obbligazioni assunte dal contraente.
Da qui, l'aggancio alla disciplina codicistica e la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. (eccezione, come detto, che l'opponente non ha potuto formulare nell'atto introduttivo del giudizio a fronte della sua qualificazione ex adverso come contraente alla stessa stregua del Quaranta).
11 Il primo comma della norma dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Nel caso in esame, sono mancati del tutto i riscontri documentali sulle istanze proposte nei confronti del debitore principale, dopo la decadenza dal beneficio del termine avvenuta prima del decesso del sicchè la domanda di pagamento Per_1
insita nel ricorso per decreto ingiuntivo è da ritenere infondata.
Da ultimo, deve dirsi che la tesi difensiva dell'opposta in punto di debitrice coobbligata e non di debitrice garante mostra il suo limite sia considerando quanto esposto sulla posizione obbligatoria di chi non è parte di un contratto, sia tenendo conto del fatto che un obbligo di pagamento in capo ad un “terzo non contraente” sarebbe privo del necessario profilo causale mancando la funzione di corrispettività, potendo configurarsi solo la funzione di garanzia a giustificare l'obbligo di pagamento.
Ogni altra questione resta assorbita.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4171-2021 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.534-2021;
-condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali liquidate nell'importo del contributo unificato e nell'importo di €5.180,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.
Così deciso il 14 aprile 2025
Il Giudice annagrazia lenti
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, II^ Sezione Civile, in composizione monocratica- GU
Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4171-2021 RG, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Battisti -opponente; Parte_1
e
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Colomba e Controparte_1
Valentina Zanni -opposta; avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 26 febbraio 2025), il giudizio è stato riservato per la decisione con termini abbreviati ex art.190 cpc vigente ratione temporis per il deposito delle memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.534-2021 Parte_1
emesso nei suoi confronti per il pagamento dell'importo di €7.243,77 oltre accessori e spese in favore di Controparte_1
Ha esposto che:
, coniuge della esponente, deceduto il 7 agosto 2017, stipulò con Persona_1
, in data 20 marzo 2004, un contratto di finanziamento per l'importo di CP_2
€12.500,00 da restituire mediante 60 rate mensili da €271,80 ciascuna, con obbligo anche a carico dell'esponente quale garante;
-il contratto sottoscritto prevedeva l'applicazione del tasso d'interesse nominale dell'11%, del TAEG pari all'11,58%, nonché di spese e commissioni bancarie;
-il contratto, per l'ipotesi di ritardo nel pagamento delle rate, prevedeva l'applicazione del tasso di mora del 15,96%;
1 -l'istituto finanziatore ha applicato interessi superiori ai limiti dei tassi-soglia antiusura;
-il preteso credito non può ritenersi provato nel giudizio di opposizione sulla base dell'estratto conto certificato ex art.50 TUB;
-la ricorrente, asserita cessionaria del credito, non ha legittimazione attiva;
-la pubblicazione in GU ex art.58 TUB non è da sola sufficiente ad attestare la titolarità del credito;
-nel corso del tempo, l'esponente non ha mai ricevuto comunicazioni relative alla cessione del credito.
Ha chiesto la declaratoria di carenza di legittimazione attiva e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo.
ha contestato la fondatezza dell'opposizione ed ha dedotto che: Controparte_1
-in data 20 marzo 2004, e hanno chiesto ed Persona_1 Parte_1
ottenuto la concessione del finanziamento da;
CP_2
, in data 29 novembre 2011, ha ceduto in blocco a Monte Crediti srl, CP_2
ex art.58 TUB, diversi crediti derivanti da contratti di finanziamento;
-la cessione è stata pubblicata in GU Parte Seconda n.143 del 13 dicembre 2011;
-successivamente, in data 27 maggio 2016, divenuta CP_3 CP_1
ha acquistato le varie posizioni creditorie, tra cui quella nei confronti dei
[...]
debitori e Per_1 Pt_1
-dopo il decesso del la posizione debitoria per l'importo di €7.243,77 oltre Per_1
accessori si è affissa in capo alla Pt_1
-nel momento della prima cessione, ha elaborato e siglato l'estratto CP_2
conto analitico riepilogante l'intero svolgimento del rapporto contrattuale;
-la prima cessionaria, Monte Crediti srl, ha comunicato la cessione ai debitori;
-le ragioni di credito di Monte Crediti srl sono state acquistate da;
CP_3
, in data 5 maggio 2017, ha dato regolare avviso dell'operazione CP_3
intercorsa ai debitori, come documentato;
2 -il 22 giugno 2017, ha mutato denominazione divenendo CP_3 [...]
; CP_1
-per le cessioni in blocco non è prevista la notifica ex art.1264 c.c. e ciononostante vi
è stata la comunicazione da parte delle cessionarie;
-sussiste, quindi, la legittimazione attiva;
-il credito è provato dalla documentazione prodotta e spetta, invece, alla parte debitrice la prova dell'adempimento;
-l'opponente ha lamentato l'applicazione di tassi usurari operando una sommatoria di interessi corrispettivi e di interessi moratori, da ritenere errata come chiarito da
Cassazione Sezioni Unite n.19597-2020;
-la è tenuta al pagamento quale coobbligata. Pt_1
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
*** ** ***
*** ** ***
Nel processo.
L'opponente, nella prima memoria depositata secondo il disposto dell'art.183 sesto comma cpc, ha svolto difese sulla qualificazione della posizione debitoria e, in ordine alla ipotesi di garanzia fideiussoria, ha formulato eccezione di decadenza ex art.1957
c.c..
L'opposta, nella memoria immediatamente successiva, ha sollevato
contro
-eccezione di inammissibilità, dichiarando che la qualificazione debitoria è quella di
“coobbligata” non garante.
*** ** ***
La legittimazione.
Come noto, la legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio.
Il Giudice deve verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
3 La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
L'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264
c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art.
58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.),
4 sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che “affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019);
"il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre
2020 n.24798);“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal
5 giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez.I 22 marzo 2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024
n.28790; Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Hanno affermato che:
“È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque
6 forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n.
17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che
"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
(…) È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
7 pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco””.
In conclusione:
1) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
2) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B;
3) nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale,
8 neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Nella fattispecie, anche a voler ritenere che abbia allegato dati Controparte_1
documentali sulle cessioni, è doveroso rilevare che:
- in nessun documento è contenuto il riferimento alla posizione debitoria Pt_1
-le comunicazioni di avvenuta cessione contengono l'indicazione del destinatario
Per_1
-solo per la comunicazione di cessione da a è CP_2 Parte_2
prodotta copia dell'avviso di ricevimento, presumibilmente, sottoscritto dal;
Per_1
-per il periodo dal decesso del Quaranta (agosto 2017) al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (febbraio 2021) ed anche per quello precedente al 2017 non vi sono riscontri documentali riguardanti comunicazioni nei confronti della Pt_1
Il merito.
Il contratto di finanziamento del 20 marzo 2004 è stato stipulato da Per_1
[...]
ha sottoscritto il contratto quale “coobbligata” (cfr. doc.n.2) Parte_1
fascicolo opposta).
, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto che “ Controparte_1 Per_1
e hanno chiesto ed ottenuto da la
[...] Parte_1 CP_2
concessione del finanziamento n.0980559”.
E' però documentalmente provato che il finanziamento (credito al consumo) sia stato erogato in favore del indicato nel documento negoziale come Per_1
“intestatario”.
, ricorrente ed attrice in senso sostanziale per la domanda di Controparte_1
pagamento, ha azionato la pretesa nei confronti della indicandola come Pt_1
contraente-destinataria del finanziamento;
nella comparsa costitutiva del giudizio di opposizione ha ribadito tale posizione.
9 L'opponente, nella prima memoria ex art.183 sesto comma cpc (ratione temporis vigente) ha contestato la sua posizione di contraente-beneficiaria del finanziamento;
in ordine alla posizione di “coobbligata” ha dedotto la mancanza di causa e, in subordine, la necessità di qualificazione come fideiussione con connessa eccezione di decadenza ex art.1957 c.c..
L'opposta, affermando che la “qualificazione della è quella di coobbligata”, Pt_1
ha eccepito l'inammissibilità delle avverse eccezioni.
Invero, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia nella comparsa costitutiva del giudizio di opposizione, ha qualificato la come contraente- Controparte_1 Pt_1
beneficiaria del finanziamento;
l'opponente - conoscendo il contenuto del contratto prodotto nel processo come allegato alla memoria di costituzione - solo nella prima memoria ex art.183 sesto comma cpc ha potuto svolgere difese per il profilo di
“coobbligata”, non dedotto dalla controparte a sostegno della domanda di pagamento.
Deve essere ancora rimarcato che l'opposta – attrice in senso sostanziale – non ha correttamente indicato il titolo (causa debendi) della obbligazione pecuniaria della affermando che quest'ultima ha chiesto ed ottenuto il finanziamento insieme Pt_1
al Per_1
Ma così non è.
Dall'esame del documento negoziale (prodotto in copia) si evince chiaramente che la non è stata contraente/beneficiaria del finanziamento, ma solo “coobbligata”. Pt_1
Sul punto, va detto che il nostro ordinamento disciplina la figura del fideiussore, quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui e non prevede specificamente, invece, la figura del “coobbligato”,” del soggetto –cioè - che, pur non essendo parte del contratto principale né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni della parte contrattuale.
Le obbligazioni solidali sono previste e regolate dal libro IV del codice civile (artt.
1292 e ss. c.c.).
La solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume “ex lege” in presenza di pluralità di debitori (art. 1294 c.c.), può trovare fonte direttamente nella legge, in
10 un atto illecito (in caso di concorso di più soggetti nell'illecito extracontrattuale) oppure in apposito titolo contrattuale.
La fonte dell'obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori, ovvero trovare titolo in atto diverso rispetto a quello da cui sorge l'obbligazione principale.
In sostanza, in ambito contrattuale o si è parti o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parti del rapporto contrattuale.
Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto, ovvero di soggetto che, pur non essendo parte e titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui.
In tal caso, non può che richiamarsi il paradigma della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina (artt.1936 e segg. c.c.).
Infatti, in via esegetica, il coobbligato di un contratto di finanziamento che non è contraente e che non riceve l'importo finanziato assume la posizione giuridica di fideiussore con obblighi di pagamento che rafforzano la posizione del creditore.
Quindi, la non avendo rivestito la posizione di contraente nel finanziamento Pt_1
per beni di consumo stipulato il 20 marzo 2004 da e non avendo Persona_1
beneficiato personalmente dell'importo finanziato, deve essere qualificata garante- fideiussore delle obbligazioni assunte dal contraente.
Da qui, l'aggancio alla disciplina codicistica e la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. (eccezione, come detto, che l'opponente non ha potuto formulare nell'atto introduttivo del giudizio a fronte della sua qualificazione ex adverso come contraente alla stessa stregua del Quaranta).
11 Il primo comma della norma dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Nel caso in esame, sono mancati del tutto i riscontri documentali sulle istanze proposte nei confronti del debitore principale, dopo la decadenza dal beneficio del termine avvenuta prima del decesso del sicchè la domanda di pagamento Per_1
insita nel ricorso per decreto ingiuntivo è da ritenere infondata.
Da ultimo, deve dirsi che la tesi difensiva dell'opposta in punto di debitrice coobbligata e non di debitrice garante mostra il suo limite sia considerando quanto esposto sulla posizione obbligatoria di chi non è parte di un contratto, sia tenendo conto del fatto che un obbligo di pagamento in capo ad un “terzo non contraente” sarebbe privo del necessario profilo causale mancando la funzione di corrispettività, potendo configurarsi solo la funzione di garanzia a giustificare l'obbligo di pagamento.
Ogni altra questione resta assorbita.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4171-2021 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.534-2021;
-condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali liquidate nell'importo del contributo unificato e nell'importo di €5.180,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.
Così deciso il 14 aprile 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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