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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15 gennaio 2025 – ha pronunciato in data 10 febbraio 2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1704, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con l'avv. FORTE SIMONE,
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. MAZZOTTA GIUSEPPE,
- convenuta -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP con gli avv.ti MORELLI MASSIMILIANO e BOCCIA NERI MASSIMO,
- convenuto -
1 E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/03/2022 la parte ricorrente
[...] ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe e Parte_1
– premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 21/23 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro e della
Previdenza, disattesa e rigettata ogni eventuale tardiva ed inammissibile difesa e deduzione ex adverso affinché voglia emettere nei confronti dell' Controparte_1
CP_ CP_ e in persona dei legali rappresentanti pro tempore i seguenti provvedimenti:
1. in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei ruoli e degli avvisi di addebito mai notificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere mai notificate e comunque prescritte e decadute, nonché per la presenza dell'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della legge
228/2012, l'esecutività dell'atto impugnato;
2. in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720229004145826000, e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i seguenti titoli impugnati in premessa: n.
09720140109964010000, n. 09720160145614411000, n.
39720120018412512000, n. 39720130003308984000, n.
39720130003394005000, n. 39720130026511373000, n.
39720160000434122000, n. 39720160029584968000, n.
39720170000048555000, n. 39720170023211118000, n.
2 39720180017452272000, n. 39720190021446205000 e, conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
3. nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei seguenti titoli: n.
09720140109964010000 presuntivamente notificata in data 25/07/2014 e quindi prescritta in data 25/07/2019; n. 09720160145614411000 presuntivamente notificata in data 26/08/2016 e quindi prescritta in data 26/08/2021; n.
39720120018412512000 presuntivamente notificato in data 28/11/2012 e quindi prescritto in data 28/11/2017; n. 39720130003308984000 presuntivamente notificato in data 04/04/2013 e quindi prescritto in data 04/04/2018; n.
39720130003394005000 presuntivamente notificato in data 04/04/2013 e quindi prescritto in data 04/04/2018; n. 39720130026511373000 presuntivamente notificato in data 03/02/2014 e quindi prescritto in data 03/02/2019; n.
39720160000434122000 presuntivamente notificato in data 05/03/2016 e quindi prescritto in data 05/03/2021; n. 39720160029584968000 presuntivamente notificato in data 03/01/2017 e quindi prescritto in data 03/01/2022; n.
39720170000048555000 presuntivamente notificato in data 26/01/2017 e quindi prescritto in data 26/01/2022, con conseguente cancellazione dei titoli;
4. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei seguenti titoli: n.
09720160145614411000, n. 39720120018412512000, n.
39720130003308984000, n. 39720130026511373000, n.
39720160029584968000, n. 39720180017452272000, n.
39720190021446205000, con conseguente cancellazione dei titoli;
5. accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720229004145826000, per i motivi esposti in narrativa;
6. accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
09720229004145826000, per la mancanza del calcolo degli interessi;
7. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
3 Nel dettaglio, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720229004145826000, ricevuta in data 2.03.2022, e taluni atti impositivi ad essa sottesi (cartelle di pagamento n. 09720140109964010000 e n. 09720160145614411000 e avvisi di addebito n. 39720120018412512000, n.
39720130003308984000, n. 39720130003394005000, n.
39720130026511373000, n. 39720160000434122000, n.
39720160029584968000, n. 39720170000048555000, n.
39720170023211118000, n. 39720180017452272000 e n.
39720190021446205000), presentando i seguenti motivi di ricorso:
(1) omessa o invalida notificazione degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
(2) estinzione, per intervenuta prescrizione quinquennale, dei crediti contributivi previdenziali portati da alcuni degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata (cartelle di pagamento n.
09720140109964010000 e n. 09720160145614411000, avvisi di addebito n.
39720120018412512000, n. 39720130003308984000, n.
39720130003394005000, n. 39720130026511373000, n.
39720160000434122000, n. 39720160029584968000, n.
39720170000048555000);
(3) intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 25, co. 1, del D. Lgs. n. 46/1999, dal potere di riscossione per tardiva iscrizione a ruolo in riferimento a taluni degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata (n.
09720160145614411000, n. 39720120018412512000, n.
39720130003308984000, n. 39720130026511373000, n.
39720160029584968000, n. 39720180017452272000 e n.
39720190021446205000);
(4) inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto eseguita tramite indirizzo PEC non censito negli appositi pubblici registri;
4 (5) nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e/o ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
La parte convenuta si è inoltre costituita in giudizio anche per CP conto di , non evocata in giudizio dalla parte ricorrente. _4
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con l'acquisizione, disposta ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di ulteriore documentazione,
è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di _4
, giacché la presente controversia concerne crediti contributivi di
[...] CP sorti dopo il 31/12/2008, dunque non rientranti nell'ambito di applicazione del combinato disposto dell'art. 13, co. 1, della L. n. 448/1998 e dell'art. 3, co.
42-quinquies, del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla L. n.
248/2005 (disciplinanti la c.d. “cartolarizzazione” dei crediti del cedente CP nei confronti della cessionaria ). _4
* * *
Le eccezioni, sollevate dalla parte ricorrente nelle note depositate in data
21/08/2023 e reiterate nei successivi scritti difensivi della stessa, di difetto di legittimazione processuale della parte convenuta
[...]
per inesistenza o invalidità della procura Controparte_1 rilasciata dal l.r.p.t. e/o dal suo procuratore speciale al difensore costituito nel presente giudizio e di nullità della medesima procura in quanto rilasciata ad
5 avvocato del libero foro sono inammissibili, in quanto non formulate alla prima difesa utile (cioè alla prima udienza, tenutasi in data 21/09/2022) e dunque in quanto tardivamente proposte.
In ogni caso tali eccezioni sono anche infondate nel merito, (a) poiché nel fascicolo telematico della parte convenuta
[...]
è presente la procura alle liti rilasciata dal Controparte_1 procuratore speciale del l.r.p.t. di tale parte convenuta, firmata digitalmente da esso e autenticata con firma digitale dal difensore costituito nel presente giudizio, e (b) poiché la vexata quaestio riguardante la (ritenuta) invalidità della procura di laddove Controparte_1 conferita ad un avvocato del libero foro in assenza dei relativi presupposti è stata definitivamente risolta dal legislatore a mezzo dell'art.
4-novies del D.L.
n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019 (c.d. “Decreto crescita”), recante
“Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'
[...]
(nel quale è stato stabilito che “
1. Il comma 8 dell'articolo 1 del Controparte_5 decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' per la propria rappresentanza e difesa in Controparte_5 giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”): pertanto la predetta procura conferita da Controparte_1
ad un avvocato del libero foro, in ragione della indisponibilità
[...] dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio, deve ritenersi valida ed efficace.
* * *
6 Nel merito, il motivo di ricorso relativo alla asserita inesistenza della notificazione della intimazione di pagamento n. 09720229004145826000, pacificamente ricevuta in data 2/03/2022, è infondato.
La parte ricorrente ha dedotto che la suddetta notificazione, pacificamente ricevuta dalla stessa in data 2/03/2022, sarebbe inesistente in quanto eseguita tramite un indirizzo di PEC
( t”) diverso da quello facente Email_1 capo all'agente della riscossione in base agli appositi pubblici registri (vale a dire l'indirizzo di PEC “ t”). Email_2
Tale difesa non appare condivisibile, poiché – alla luce del tenore letterale dell'intestazione dell'indirizzo PEC concretamente utilizzato dal mittente, da un lato, e del contenuto della missiva concretamente inviata dallo stesso a mezzo PEC alla parte ricorrente, dall'altro – non vi è alcun elemento che possa far dubitare della riferibilità di tale indirizzo e di tale missiva alla odierna parte convenuta Controparte_1
(in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/01/2023, n. 982) e della volontà di questa di procedere alla riscossione coattiva dei crediti indicati nella intimazione di pagamento spedita alla parte ricorrente.
In ogni caso, avendo l'atto notificato dall'indirizzo t” raggiungo il suo scopo (cioè Email_1 lo scopo di notiziare il contribuente circa l'esistenza delle obbligazioni contributive e circa la volontà dell'agente della riscossione di procedere, in mancanza di pagamento spontaneo, alla riscossione coattiva dei crediti contributivi in questione), la eventuale nullità della notificazione sarebbe comunque sanata in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, il quale trova fondamento nell'art. 156 c.p.c.
In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito che
“l'inerzia del [destinatario della notifica a mezzo PEC] in seguito alla constatazione dei problemi di ricezione dell'atto da notificare, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
7 condivisa dal Collegio, conduce a ritenere il perfezionamento della notifica litigiosa. Secondo la sentenza di questa Corte n. 25819 del 2017, si può ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335
c.c.. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. Il principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza di questa
Corte n. 21560 del 2019. Di conseguenza, nel caso di specie, sarebbe stato dovere del
[destinatario della notifica a mezzo PEC] informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente” (Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2020, n. 4624).
Il destinatario della notificazione di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento non può quindi rimanere inerte per il solo fatto che tale notificazione proviene da un indirizzo
PEC non corrispondente a quelle censito nei pubblici registri, se il contenuto dell'atto notificato sia inequivoco e se non sussistono elementi tali da far dubitare della riferibilità della notificazione al soggetto che ha redatto l'atto notificato, poiché tale inerzia è equiparata al perfezionamento della notificazione.
Da quanto sopra deriva il rigetto del motivo di ricorso in esame.
* * *
Il motivo di ricorso riguardante l'asserita omessa o invalida notificazione degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata è, di per sé, inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La parte ricorrente non ha contestato nel merito la sussistenza dei fatti genetici delle obbligazioni contributive alle quali si riferiscono gli atti impositivi sottesi alla intimazione di pagamento impugnata.
8 La giurisprudenza ha chiarito che, in materia di impugnazione di atti impositivi e di vizi formali e/o procedimentali del procedimento di riscossione a mezzo ruolo, “quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria […] la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento […]. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644
c.p.c. e s.s.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno Pt_2 decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)” (Cassazione civile , sez. VI , 07/05/2019 , n. 12025)
e che “l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determinerebbe affatto
l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo e tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'"omessa notifica" non potrebbe mai determinare la
"nullità" dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì
9 esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale;
v. anche Cass. n.
2373/2013 e Cass. Sez. Un. N. 11722/2010). In altre parole: l'omessa notifica sposta il termine di 40 giorni previsto dalla legge per fare opposizione che inizia a decorrere solo dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della cartella. In sintesi, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva
l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009) e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare, come quelli del procedimento di riscossione, il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (Cass. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013) (Tribunale Roma, sez. lav., 20/02/2018, n. 132).
Pertanto, in applicazione di tali principi pretori (riguardanti tanto gli avvisi di addebito quanto le cartelle di pagamento, attesa la comune natura di tali atti impositivi), la eventuale omessa o invalida notificazione degli atti impositivi sottesi alla intimazione di pagamento impugnata non determinerebbe comunque, di per sé sola, l'inesistenza o l'estinzione dei crediti contributivi portati dagli atti in questione né un vizio della correlata procedura di riscossione coattiva idoneo ad inficiare irrimediabilmente lo svolgimento di quest'ultima.
Non avendo la parte ricorrente contestato il merito delle pretese creditorie vantate dalle parti convenute e , per conto delle quali CP CP_3 procede alla riscossione l'odierna parte convenuta
[...]
, la sussistenza dei crediti sottesi all'intimazione Controparte_1 di pagamento impugnata (e, specularmente, l'esistenza dei correlati obblighi contributivi gravanti sulla parte ricorrente) deve ritenersi pacifica.
In tale prospettiva, difetta l'interesse ad agire della parte ricorrente a far valere un vizio della procedura che non condurrebbe comunque, di per sé
10 solo, ad alcun risultato utile per la medesima parte ricorrente, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso in esame.
In ogni caso la valutazione dell'esistenza e della validità delle singole notificazioni dei suddetti atti impositivi conserva rilevanza, quantomeno in linea generale e ipotetica, ai fini dello scrutinio dell'ulteriore motivo di ricorso presentato dalla parte ricorrente, riguardante l'asserita estinzione, per prescrizione sopravvenuta alla nascita dell'obbligazione contributiva, dei crediti contributivi portati dagli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
* * *
I residui motivi di ricorso – ad eccezione di quello riguardante la
(asserita) estinzione, per prescrizione sopravvenuta dopo la notificazione dei singoli atti impositivi e prima della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede, dei crediti contributivi previdenziali portati dagli atti impositivi in questione – sono inammissibili per intervenuta decadenza dall'azione ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999.
In punto di diritto occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi di ricorso – proposti avverso gli atti del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo di crediti contributivi previdenziali e assicurativi – afferenti alla regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, devono essere proposti entro il termine di decadenza di 20 giorni di cui all'art. 617, co. 1-2, c.p.c., decorrenti dalla ricezione dei singoli atti impositivi o esecutivi.
In secondo luogo, è opportuno ricordare che l'art. 24 del D. Lgs. n.
46/1999 (in materia di “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) prevede che "
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive
11 calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli
442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. […]”.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D.
Lgs. cit., che “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti,
l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506).
12 Inoltre, in ragione del rinvio contenuto nel comma 14 dell'art. 30 del
D.L. cit., si applica anche agli avvisi di addebito la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999.
La giurisprudenza ha pure chiarito che l'opposizione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito per motivi sostanziali e/o di merito deve essere proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs.
n. 46/1999, decorrente dalla data di ricezione della notificazione delle singole cartelle o dei singoli avvisi in questione e che tale termine decorre comunque – anche in caso di omessa o irregolare notificazione di tali cartelle di pagamento o avvisi di addebito – dalla data di notificazione del primo atto successivo posto in essere dall'agente della riscossione, vale a dire l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo o il preavviso di ipoteca o l'atto di pignoramento (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n. 7156; nello stesso senso cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n. 24506).
In altri termini, il debitore è tenuto a far valere i motivi di opposizione aventi natura sostanziale e/o afferenti al merito della pretesa creditoria contributiva o assicurativa – come pure i motivi di opposizione aventi natura meramente formale o procedimentale – tramite la c.d. “azione recuperatoria” proposta – nella prima ipotesi entro il termine di cui all'art. 24, co. 5, del D.
Lgs. n. 46/1999 e, nella seconda ipotesi, entro il termine di cui all'art. 617
c.p.c. – avverso il primo atto successivo alla notificazione dell'originario atto impositivo (cartella di pagamento o avviso di addebito): difatti “questa Corte
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti
13 esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01)” (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n.
7156).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
- la cartella di pagamento n. 09720140109964010000 è stata regolarmente notificata alla parte ricorrente dalla parte convenuta
[...]
, a mezzo PEC, in data 25/07/2014 (all. 3 al Controparte_1 fascicolo della parte convenuta ; CP_6
- la cartella di pagamento n. 09720160145614411000 è stata regolarmente notificata alla parte ricorrente dalla parte convenuta
[...]
, a mezzo PEC, in data 26/08/2016 (all. 4 al Controparte_1 fascicolo della parte convenuta ; CP_6
- in data 07/04/2016 l'agente della riscossione ha regolarmente notificato alla parte ricorrente, a mezzo posta, l'atto di pignoramento presso terzi n.
09784201600017431001 (all. 5 al fascicolo di parte convenuta : tuttavia CP_6
l'agente della riscossione non ha dedotto, né provato, a quali crediti tale atto facesse riferimento;
- in data 07/04/2016 l'agente della riscossione ha inoltre regolarmente notificato alla parte ricorrente, a mezzo posta, l'ulteriore atto di pignoramento presso terzi n. 09784201600017432001 (all. 6 al fascicolo di parte convenuta
: tuttavia l'agente della riscossione non ha dedotto, né provato, a quali CP_6 crediti tale atto facesse riferimento;
- in data 28/10/2016 l'agente della riscossione ha regolarmente notificato alla parte ricorrente, a mezzo PEC, l'intimazione di pagamento n.
09720169051285212000, riguardante tra l'altro, per quello che rileva in questa sede, i crediti contributivi previdenziali portati dalla cartella di pagamento n.
09720140109964010000 e dagli avvisi di addebito n. 39720120018412512000,
14 n. 39720130003308984000, n. 39720130003394005000, n.
39720130026511373000 (all. 7 al fascicolo di parte convenuta ; CP_6
- in data 19/09/2017 l'agente della riscossione ha tentato di notificare alla parte ricorrente, a mezzo PEC, l'intimazione di pagamento n.
09720179067486191000, ma tale notificazione non è andata a buon fine, in quanto indirizzata a un indirizzo di PEC non valida (all. 8 al fascicolo di parte convenuta ; CP_6
- in data 11/10/2018 l'agente della riscossione ha regolarmente notificato alla parte ricorrente, a mezzo PEC, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800019196000, riguardante tra l'altro, per quello che rileva in questa sede, i crediti contributivi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 39720160029584968000 (all. 9 al fascicolo di parte convenuta ;; CP_6
- in data 1/04/2019 l'agente della riscossione ha regolarmente notificato alla parte ricorrente, a mezzo PEC, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900003242000, riguardante tra l'altro, per quello che rileva in questa sede, i crediti contributivi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 39720180017452272000 (all. 10 al fascicolo di parte convenuta ; CP_6
- in data 10/10/2019 l'agente della riscossione ha regolarmente notificato alla parte ricorrente, a mezzo PEC, l'intimazione di pagamento n.
09720199080931634000, riguardante tra l'altro, per quello che rileva in questa sede, i crediti contributivi previdenziali portati dall'avviso di addebito n.
39720180017452272000 (all. 11 al fascicolo di parte convenuta ; CP_6
- in data 2/03/2022 l'agente della riscossione ha regolarmente notificato alla parte ricorrente, a mezzo PEC, l'intimazione di pagamento n.
09720229004145826000, impugnata in questa sede dalla parte ricorrente.
I crediti contributivi previdenziali portati dalle suddette cartelle di pagamento (n. 09720140109964010000 e n. 09720160145614411000) e dai menzionati avvisi di addebito (n. 39720120018412512000, n.
39720130003308984000, n. 39720130003394005000, n.
15 39720130026511373000, n. 39720160029584968000, n.
39720180017452272000) sono quindi divenuti irretrattabili, in mancanza di autonoma impugnazione di ciascuno di tali atti impositivi per opera della parte ricorrente, allo spirare del termine di decadenza di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrente dal perfezionamento della notificazione dei singoli atti impositivi in parola o comunque dal perfezionamento della notificazione della successiva intimazione di pagamento
(n. 09720169051285212000 e n. 09720199080931634000) o della successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 09776201800019196000
e n. 09776201900003242000) facente riferimento ad essi.
Da ciò consegue – come già anticipato – l'inammissibilità di tutti i residui motivi di ricorso presentati dalla parte ricorrente in relazione agli atti suddetti e ai crediti contributivi da essi portati, ad eccezione del solo motivo di ricorso riguardante l'asserita esistenza di fatti estintivi o modificativi del rapporto creditorio che si sarebbero verificati dopo la notificazione dei singoli avvisi di addebito menzionati (vale a dire il motivo di ricorso afferente all'estinzione dei crediti contributivi previdenziali portati dagli avvisi di addebito per prescrizione sopravvenuta alla data di notificazione di tali avvisi).
Il motivo di ricorso appena indicato è tuttavia infondato, per le ragioni indicate appresso.
In punto di diritto va ricordato, a tale proposito, che il termine di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha modificato la previgente disciplina contenuta nell'art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato sul punto la previsione di cui all'art. 55, co. 1, del R.D.L. n.
1825/1935) e il momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali coincide, ai sensi dell'art. 55, co. 1, del
R.D.L. n. 1825/1935 e s.m.i., con il giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
16 Il legislatore, in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, tramite l'art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (per un totale di 129 giorni di sospensione) e, tramite l'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i. (in vigore dal 31/12/2020), che
“
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [dunque dal 31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
(per un totale di 182 giorni di sospensione): dall'applicazione congiunta di tali disposizioni eccezionali deriva che il decorso della prescrizione rimane sospeso per un totale di 311 giorni, nei casi in cui la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, dopo il 30.12.2020; nel caso in cui, invece, la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, tra il 1.07.2020 e il
30.12.2020, il decorso della prescrizione rimane sospeso per 129 giorni.
Il decorso della prescrizione dei crediti contributivi previdenziali è interrotto tramite qualsiasi atto costituente esercizio dei diritti in questione e rivolto al debitore (cfr. art. 2943 c.c.), ivi compresa la notificazione delle cartelle di pagamento correlate o dei relativi avvisi di addebito e/o dei successivi atti della procedura di riscossione coattiva.
Nel caso di specie non si è verificata l'estinzione per prescrizione di alcuno dei crediti contributivi portati dagli atti impositivi sopra elencati, in ragione dell'esistenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione compiuti dall'agente della riscossione prima dello spirare del termine quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995, considerando anche la sospensione straordinaria
17 di 311 giorni derivante dal combinato disposto di cui all'art. 37, co. 2, del D.L.
n. 18/2020 e s.m.i., e all'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i..
Difatti:
- la cartella di pagamento n. 09720140109964010000 è stata regolarmente notificata in data 25/07/2014 ed è stata poi oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09720169051285212000, regolarmente notificata in data
28/10/2016, e dell'intimazione di pagamento n. 09720229004145826000, pacificamente notificata in data 2/03/2022 e impugnata in questa sede dalla parte ricorrente;
- la cartella di pagamento n. 09720160145614411000 è stata regolarmente notificata in data 26/08/2016 ed è stata poi oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09720229004145826000, pacificamente notificata in data
2/03/2022 e impugnata in questa sede dalla parte ricorrente;
- gli avvisi di addebito n. 39720120018412512000, n. 39720130003308984000,
n. 39720130003394005000 e n. 39720130026511373000, sono stati oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09720169051285212000, regolarmente notificata in data 28/10/2016, e poi dell'intimazione di pagamento n.
09720229004145826000, pacificamente notificata in data 2/03/2022 e impugnata in questa sede dalla parte ricorrente;
- l'avviso di addebito n. 39720160029584968000 è stato oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800019196000, regolarmente notificata in data 11/10/2018, e poi dell'intimazione di pagamento n. 09720229004145826000, pacificamente notificata in data
2/03/2022 e impugnata in questa sede dalla parte ricorrente;
- l'avviso di addebito n. 39720180017452272000 è stato oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900003242000, regolarmente notificata in data 1/04/2019, della intimazione di pagamento n.
09720199080931634000, regolarmente notificata in data 10/10/2019, e
18 dall'intimazione di pagamento n. 09720229004145826000, pacificamente notificata in data 2/03/2022 e impugnata in questa sede dalla parte ricorrente.
* * *
Per quanto riguarda i restanti avvisi di addebito (n.
39720160000434122000, n. 39720170000048555000, n.
39720170023211118000 e n. 39720190021446205000), dalla documentazione in atti risulta (1) che l'avviso di addebito n. 39720160000434122000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente, a mezzo PEC, in data 5.03.2016
(all. 5 al fascicolo di parte convenuta recante denominazione CP
), (2) che l'avviso di addebito n. CodiceFiscale_1
39720170000048555000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente, a mezzo raccomandata a/r, in data 26.01.2017 (all. 7 al fascicolo di parte convenuta
recante denominazione “650386574964_TIF.tiff” e contenente raccomandata n. CP
65038657469-4, al pari dell'avviso di addebito di cui all'ulteriore file allegato denominato
39720170000048555000), (3) che l'avviso di addebito n.
39720170023211118000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente, a mezzo PEC, in data 14.12.2017: all. 8 al fascicolo di parte convenuta recante CP denominazione eml”) e (4) che l'avviso di addebito n. CodiceFiscale_2
39720190021446205000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente, a mezzo PEC, in data 28.10.2019 (all. 10 al fascicolo di parte convenuta recante CP denominazione eml”). CodiceFiscale_3
Occorre precisare – riguardo alla notificazione del primo avviso di addebito appena menzionato (provata dalla parte convenuta tramite il CP deposito di un file avente estensione “.xml” anziché tramite il deposito dell'intera busta telematica trasmessa a mezzo PEC e avente estensione “.eml”)
– che la giurisprudenza ha chiarito che “l'identità fra il contenuto affermato dal mittente e quello giunto al destinatario si presume, a meno che il destinatario non fornisca la prova di aver ricevuto altro” (Cass. civ., sez. lav., 18/8/2003 n. 12078 Cass. Civ., sez. III^, 9/9/1996 n. 8180): pertanto, non avendo la parte ricorrente neppure
19 dedotto che la notificazione eseguita dalla parte convenuta in data CP
5.03.2016 (all. 5 al fascicolo di parte convenuta recante denominazione CP
“16C0G33041248_consegna.xml”) avesse avuto un contenuto diverso dall'avviso di addebito n. 39720160000434122000, deve ritenersi che tale notificazione contenesse proprio l'avviso di addebito in questione, come dedotto dalla parte convenuta CP
I crediti contributivi previdenziali portati dai suddetti avvisi di addebito
(n. 39720160000434122000, n. 39720170000048555000, n.
39720170023211118000 e n. 39720190021446205000) sono quindi divenuti irretrattabili, in mancanza di autonoma impugnazione di ciascuno di tali atti impositivi per opera della parte ricorrente, allo spirare del termine di decadenza di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrente dal perfezionamento della notificazione dei singoli atti impositivi in parola.
Da ciò consegue l'inammissibilità di tutti i residui motivi di ricorso presentati dalla parte ricorrente in relazione agli atti suddetti e ai crediti contributivi da essi portati, ad eccezione del solo motivo di ricorso – formulato dalla parte ricorrente esclusivamente in relazione agli avvisi di addebito n. 39720160000434122000 e n. 39720170000048555000 – riguardante l'asserita esistenza di fatti estintivi o modificativi del rapporto creditorio che si sarebbero verificati dopo la notificazione dei singoli avvisi di addebito menzionati (vale a dire il motivo di ricorso afferente all'estinzione dei crediti contributivi previdenziali portati dagli avvisi di addebito per prescrizione sopravvenuta alla data di notificazione di tali avvisi).
Il motivo di ricorso appena indicato è tuttavia infondato, per le ragioni indicate appresso.
La parte convenuta ha dedotto che la parte ricorrente ha CP effettuato, tra il 2018 e il 2019, dei pagamenti parziali in riferimento ai crediti
20 contributivi previdenziali portati dai due avvisi di addebito da ultimo indicati
(n. 39720160000434122000 e n. 39720170000048555000).
La parte ricorrente non ha contestato, alla prima difesa utile, la veridicità della suddetta circostanza dedotta dalla parte convenuta pertanto CP
l'esistenza dei pagamenti parziali in questione, eseguiti dalla parte ricorrente fino al 2019, deve ritenersi pacifica tra le parti.
L'art. 2944 c.c. prevede che “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Il pagamento del debito, ancorché parziale, eseguito dal debitore interrompe pertanto il decorso della prescrizione (al pari della presentazione, da parte del debitore, di una istanza di rateizzazione all'agente della riscossione: cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/12/2022, n. 37389; Cassazione civile sez. lav., 26/04/2017, n. 10327; Cassazione civile sez. VI, 02/12/2010,
n. 24555; Cassazione civile sez. VI, 18/06/2018, n. 16098).
Nel caso di specie, i pagamenti parziali pacificamente eseguiti dalla parte ricorrente nel 2018 e nel 2019 con riguardo ai debiti correlati ai crediti contributivi previdenziali portati dai due menzionati avvisi di addebito hanno quindi interrotto il decorso della prescrizione in riferimento ai crediti in parola,
e la prescrizione è iniziata nuovamente a decorrere al momento dell'inadempimento (cioè nel 2019).
Poiché l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede dalla parte ricorrente è stata notificata in data 2/03/2022 – dunque prima dello spirare del termine quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995 (peraltro prolungato ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.,
e dell'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i.) decorrente dal predetto inadempimento avvenuto nel 2019 – non si è verificato alcun effetto estintivo, con riguardo ai suddetti crediti, per opera della prescrizione.
* * *
21 Le eccezioni di mancanza di conformità delle copie fotostatiche prodotte dalle parti convenute e/o rispetto agli originali detenuti dalle stesse e di disconoscimento delle sottoscrizioni in esse risultanti apposte – eccezioni peraltro rilevanti, in concreto, esclusivamente con riguardo alla copia della cartolina postale di notificazione dell'avviso di addebito n.
39720170000048555000 (all. 7 al fascicolo di parte convenuta recante CP denominazione “650386574964_TIF.tiff” e contenente raccomandata n. 65038657469-
4, al pari dell'avviso di addebito di cui all'ulteriore file allegato denominato
39720170000048555000), in ragione della già illustrata inammissibilità del ricorso ex artt. 24, co 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c. con riguardo agli altri atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede – sono inammissibili, per le ragioni indicate appresso.
La giurisprudenza ha chiarito, con specifico riguardo alla notificazione degli avvisi di addebito, che “quella che rileva è […] la previsione del D.Lgs. n. 32-
2005, art. 23, riguardante le "copie analogiche di documenti informatici", secondo cui
(comma 2) le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale "se la loro conformità non è espressamente disconosciuta";
6. d'altra parte, il disconoscimento ai sensi dell'art. 23, comma 2 è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 c.c. (C. 11606-2018) e deve avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale (C. 2117-2011; C. 3122-2015; C. 17526-2016); […] 10. al di là delle necessità di dimostrare anche la tempestività del disconoscimento entro la prima udienza
o nella prima risposta successiva all'acquisizione processuale del documento (C. 9526-
2010), non è infatti sufficiente ad integrare i necessari estremi del disconoscimento la denuncia dell'avvenuto deposito di una "mera copia" o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa, perché il disconoscimento deve riguardare espressamente la conformità della copia all'originale e non altro e non può consistere, come già si è precisato, in altre generiche affermazioni” (Cassazione civile sez. VI, 06/03/2023, n. 6569).
22 Più nel dettaglio, è stato precisato che “Quanto alla questione relativa alla utilizzabilità di copie fotostatiche delle quali la parte disconosca genericamente la conformità all'originale, va precisato che ai sensi dell'art. 2719 c.c. il disconoscimento in grado di privare di efficacia probatoria i documenti prodotti in copia fotostatica rispetto all'originale deve essere una impugnazione specifica dell'autenticità del documento, non una mera contestazione che si risolva in una clausola di stile. Infatti, come costantemente riconosciuto in giurisprudenza, se la parte disconosce solo la conformità della copia fotostatica rispetto all'originale, ciò non impedisce al giudice di accertare tale conformità anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 2155 del 2014; n. 16998 del
2015). Diversa evenienza nell'eventualità in cui la parte abbia disconosciuto il contenuto della scrittura o la sua sottoscrizione ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c, in cui oggetto della contestazione non è la corrispondenza con l'originale, ma la genuinità del documento principale che controparte intende far valere. Non una contestazione di corrispondenza, quindi, ma di autenticità. Ma a tal fine occorre un disconoscimento formale, specifico e non equivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione documentale
(Cass. n. 2733 del 2017), comunque con modalità inequivoche e risultanti da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento (Cass. n. 21842 del 2014; Cass. n.
3314 de! 1999). Tali requisiti di chiarezza e specificità, nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità non sono ritenuti soddisfatti se la parte si limiti a dichiarare di contestare o disconoscere i documenti prodotti in copia, chiedendo l'esibizione in originale, ovvero con la mera deduzione di parte relativa all'asserita inidoneità della copia fotostatica prodotta da controparte, nonché un disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale quando sia genericamente operato prima della produzione in giudizio, in tutti questi casi, infatti, emerge una dichiarazione del tutto generica che si risolve nel ricorso ad una formula rituale e prestabilita (Cass. n. 1705 del 2016; Cass. n. 1609 del 2006; Cass.
n. 5461 del 2006). Come ribadito in giurisprudenza, rimane fermo il principio in forza del quale: "Va rammentato che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo
23 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti ne' il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni" (così Cass. sez. 6 trib.
3.2.2020 n, 2405, ud. 26.9.2019; Cass. n. 16557 del 2019; in senso conforme, Cass. n. 27633 del
2018, Cass. n. 29993 del 2017)” (Corte di Giustizia Tributaria di II grado di
Roma, sez. XVI, 02/02/2023, n. 519; in argomento inoltre cfr. Tribunale
Roma, sez. lav., 20/02/2018, n. 1321).
Nel caso concreto, la parte ricorrente si è limitata a contestare la conformità tra le copie fotostatiche prodotte dalle parti convenute e gli originali dei corrispondenti documenti detenuti dalle stesse esclusivamente in ragione della mancata attestazione espressa di tale conformità, senza tuttavia precisare alcuna determinata e specifica difformità (asseritamente) esistente tra le copie in parola e i relativi originali.
E' massimamente evidente che una siffatta contestazione è meramente generica, suggestiva ed esplorativa, nonché, di riflesso, inammissibile.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni risultante sulle medesime copie fotostatiche (cfr. all. 7 al fascicolo di parte convenuta recante denominazione CP
“650386574964_TIF.tiff” e contenente raccomandata n. 65038657469-4, al pari dell'avviso di addebito di cui all'ulteriore file allegato denominato
39720170000048555000) è anch'esso inammissibile: l'attestazione – effettuata dall'ufficiale postale che procede alla notificazione di un atto impositivo – circa la idoneità di un soggetto a ricevere tale notificazione in proprio o per conto di altri non può essere oggetto di mero disconoscimento, occorrendo la presentazione (e l'accoglimento) di una querela di falso al fine di ottenere la caducazione degli effetti della attestazione in questione e della correlata notificazione.
24 A tale proposito occorre inoltre precisare che la giurisprudenza ha chiarito, con riguardo alla notificazione di atti impositivi effettuata a mezzo posta, che “costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e
l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974)” (Cassazione civile, sez. trib., 28/5/2020, n. 10131) e che “nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.
149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011;,
N. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.), ed, in particolare, per quello che qui
25 interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8)” (cfr. Cass. civ., sez. trib.,
07/12/2016, n. 25095).
Pertanto la notificazione del suddetto avviso di addebito – anche laddove fosse stata eseguita nelle mani di un soggetto diverso dal diretto destinatario – era, in concreto, valida ed efficace, non essendo necessaria, al fine del perfezionamento di essa, la successiva spedizione di alcuna lettera raccomandata volta a comunicare al destinatario l'avvenuta consegna ad altri soggetti in sua vece o l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD).
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L'ultimo motivo di ricorso – afferente alla asserita nullità (parziale) dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata esplicitazione delle modalità di calcolo degli interessi è inammissibile ex art. 617 c.p.c.
Tale motivo di ricorso, per come concretamente formulato, è equiparabile a una doglianza afferente al (ritenuto) difetto di motivazione
26 dell'atto impugnato e, di riflesso, è qualificabile in termini di censura afferente a un ipotetico vizio formale di tale atto.
Un siffatto motivo di ricorso avrebbe dovuto essere proposto, quindi, entro il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha ricevuto in data 2/03/2022
l'intimazione di pagamento impugnata e ha depositato il ricorso giurisdizionale che ha dato luogo al presente giudizio in data 29/03/2022: pertanto la parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di far valere vizi formali e/o procedimentali afferenti all'atto impugnato.
In ogni caso il motivo di ricorso in esame sarebbe inammissibile anche laddove fosse qualificabile come motivo di opposizione nel merito, cioè riguardante vizi sostanziali dell'atto impugnato.
La parte ricorrente si è infatti limitata a lamentare la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo degli interessi e non ha minimamente dedotto l'effettiva erroneità degli interessi concretamente quantificati dagli enti creditori e/o dall'agente della riscossione: pertanto anche il motivo di ricorso in esame risulta meramente generico, esplorativo e suggestivo e, come tale, è inammissibile.
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In conclusione, il ricorso deve essere interamente rigettato e/o dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tali spese sono liquidate nelle misure indicate appresso, in conformità ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i.:
1) euro 12.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta
; Controparte_1
2) euro 10.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta
CP
27 3) euro 8.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta
. CP_3
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Nel caso di specie si ritiene che possa trovare applicazione l'art. 96, co. 3,
c.p.c. in materia di responsabilità aggravata, giacché la condotta processuale tenuta dalla odierna parte ricorrente, per come concretamente posta in essere, appare contrastare con i doveri di cui all'art. 88, co. 1, c.p.c. (cfr. Tribunale
Milano 28 febbraio 2015) in modo gravemente colposo (cfr. Cassazione civile sez. III 16 giugno 2016 n. 12413; Cassazione civile sez. III 30 dicembre 2014
n. 27534; Tribunale Reggio Emilia 18 aprile 2012 n. 712; Tribunale Salerno sez. II 14 luglio 2016 n. 3505; Napoli, sez. VI 01 marzo Controparte_7
2017 n. 1183; inoltre cfr. Tribunale Terni 17 maggio 2010, secondo cui è sufficiente anche la colpa lieve ai fini di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c.).
L'art. 88, co. 1, c.p.c. prevede che “Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”: tale disposizione costituisce una declinazione, in ambito processuale, del più generale principio di buona fede, che, a sua volta, travalica l'ambito strettamente negoziale e informa, più in generale, pressoché tutti i rapporti giuridici intersoggettivi (la giurisprudenza ha chiarito infatti che “Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la
Relazione ministeriale al codice Civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", operando, quindi, come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli
"inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”: cfr. Cassazione civile sez. I 05 novembre 1999 n. 12310; conformi: Cassazione civile sez. III
10 novembre 2010 n. 22819; Cassazione civile sez. III 10 novembre 2010 n.
28 22819; Cassazione civile sez. I 22 gennaio 2009 n. 1618; Cassazione civile sez.
I 06 agosto 2008 n. 21250; Cassazione civile sez. I 27 ottobre 2006 n. 23273; vd. anche Cassazione civile sez. III 19 giugno 2009 n. 14343).
L'art. 96 c.p.c., rubricato “Responsabilità aggravata”, dispone al comma 3, introdotto dalla L. n. 69/2009, che “(3) In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 [cioè quando “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte
e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa], il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Inoltre il comma 4 dell'art. 96 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. n. 140/2022, stabilisce che “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, a proposito del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., che “In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c.
(come modificato dall'art. 45, comma 12, della l. n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario” (Cassazione civile sez. I
08 febbraio 2017 n. 3311; Cassazione civile sez. VI 11 febbraio 2014 n. 3003; in senso analogo cfr. Corte Costituzionale 23 giugno 2016 n. 152), che “In tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno
2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del
29 principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari)” (Cassazione civile sez. VI 30 novembre 2012
n. 21570) e inoltre che “La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca” (Cassazione civile sez. I
13 ottobre 2017 n. 24158; Cassazione civile sez. II 14 aprile 2016 n. 7409).
La giurisprudenza di merito ha precisato inoltre che “Lo strumento configurato dal comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non ha natura risarcitoria, poiché altrimenti costituirebbe irragionevole ripetizione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 della stessa norma, ma rappresenta la generalizzazione del disposto dell'abrogato ultimo comma dell'art.
385 c.p.c., e riveste funzione sia sanzionatoria, per il passato, che deterrente, per il futuro, nei confronti di condotte processuali non sorrette dal minimo grado di diligenza tollerabile, tanto da non consentire che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto di difesa possa prevalere su quello a una ragionevole durata del processo” (Tribunale Pistoia sez. lav.
20 gennaio 2011 n. 22) e che “L'istituto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., che per la sua natura ibrida, sembra avvicinarsi all'istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, in particolare inglese e statunitense, dei punitive (o exemplary) damages (danni punitivi
o esemplari, per i quali in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subito, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con malice, nozione avvicinabile a quella di dolo, o gross negligence, cioè colpa grave), può trovare applicazione, nella pratica giudiziaria, rispettando entrambe le funzioni cui deve assolvere, sia quella sanzionatoria che quella risarcitoria: la prima è assicurata dalla (possibile) officiosità della condanna e dal fatto che può essere pronunciata in assenza di qualsiasi prova di un danno effettivo;
la seconda viene invece perseguita, in sede di liquidazione della somma, agganciando la quantificazione ai criteri utilizzati per indennizzare il pregiudizio (sia pure presunto) subito dalla parte vittoriosa per aver dovuto agire o resistere in giudizio;
una simile modalità di
30 quantificazione, mantenendo come criterio guida quello indennitario, dovrebbe anche consentire di evitare che la condanna si trasformi in un indebito arricchimento della parte vittoriosa;
i criteri sulla base dei quali commisurare la somma potrebbero essere, oltre al grado di gravità della colpa della parte soccombente, anche il valore della causa e la durata del processo e, in alcuni casi, la natura e l'oggetto della causa (valorizzando, ad esempio, i casi in cui il giudizio abbia coinvolto interessi di carattere personale, otre che meramente economico); a livello di operatività pratica la somma potrebbe anche essere individuata mediante un aumento percentuale rispetto a quanto liquidato a titolo di spese” (Tribunale
Piacenza 07 dicembre 2010).
In breve, l'interesse tutelato dall'art. 96, co. 3, c.p.c. è l'interesse collettivo all'amministrazione della giustizia in modo efficiente (in tal senso cfr.
Tribunale Varese sez. I 23 febbraio 2012; Tribunale Milano sez. IV 20 marzo
2014 n. 3900), cioè in modo da massimizzare i risultati ottenibili con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione del sistema giudiziario e di concentrare l'utilizzo di tali risorse sui casi in cui l'intervento pubblico è necessario per risolvere, in tempi ragionevoli, una lite in atto che non potrebbe trovare composizione per altra via.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha presentato una serie di censure riguardanti esclusivamente le modalità di conduzione, asseritamente illegittime e/o erronee, del procedimento di riscossione – senza neppure negare l'originaria esistenza dei propri debiti nei confronti delle parti convenute – ed eccependo altresì (peraltro infondatamente) l'intervenuta prescrizione dei crediti di esse.
Tale comportamento – alla luce dell'esito del giudizio – costituisce con massima evidenza violazione dolosa dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale ex art. 2 Cost., (e, tra questi, del generale dovere di correttezza e buona fede) e del dovere di lealtà e probità in ambito processuale ex art. 88 co. 1 c.p.c.: difatti “In tema di procedimento civile, il confine che separa la domanda infondata, anche manifestamente infondata, dalla domanda temeraria, ai sensi
31 dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., è legato alla natura soggettiva della condotta, certo desumibile anche dall'oggettivo modo di presentarsi delle domande” (Tribunale Bologna sez. II 03 agosto 2017 n. 1762).
Quanto appena illustrato vale altresì per quanto riguarda le difese e le eccezioni temerarie, infondate e meramente defatiganti.
Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che la misura della somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c. da porre a carico della odierna parte ricorrente e in favore di ciascuna delle parti convenute debba essere quantificata in misura pari alle spese di lite precedentemente liquidate in favore delle stesse.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
_4
- dichiara l'inammissibilità del ricorso e/o lo rigetta nel merito;
- respinge ogni altra domanda ed eccezione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, liquidate in (a) euro 12.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, in favore della parte convenuta
, da distrarsi, ove Controparte_1 richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, (b) euro
10.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta
(c) euro 8.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte CP convenuta;
CP_3
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti convenute, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3,
c.p.c., che liquida in (a) euro 12.000,00 in favore della parte convenuta
, (b) euro Controparte_1
10.000,00 in favore della parte convenuta (c) euro 8.000,00 in CP favore della parte convenuta . CP_3
32 Velletri, 10 febbraio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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