Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5032 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 17667/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PO
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17667/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 21/05/2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189
c.p.c., causa vertente
TRA
c.f.: elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BONINFANTE RAFFAELE, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
in virtù di procura in atti
- Opponente
E
, c.f.: in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_1 P.IVA_1
virtù di procura in atti, dall'Avv. LUONGO MARIA FILOMENA, c.f.: C.F._3
- Opposta
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08 agosto 2023, il signor ha inteso Parte_1
proporre opposizione avverso l'ingiunzione fiscale prot. n. 12231/3 del 13.7.20123 ex art. 2 R.D. 639/1910 (all. 1), notificata al ricorrente il 31 luglio 2023 e con cui la CP_1
ha ingiunto all'opponente di pagare entro giorni trenta la somma di euro
[...]
59.335,62, oltre agli interessi maturati e maturandi e alle spese di notifica, a titolo di trattamenti economici indebitamente erogati da febbraio 2009 a giugno 2015.
La P.A. opposta ha premesso che il , dipendente presso la Giunta Regionale, Pt_1
era stato comandato presso il Consiglio Regionale della Campania per il periodo di cui sopra, nel corso del quale aveva ricevuto emolumenti ai sensi dell'art. 2 L.R.20/2002 e della L.R. n. 25/2003 evidenziando che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
146/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 L.R. 20/2002 e dell'art. 1,
c.1, L.R. 25/2003, per cui ha sostenuto che il avesse ricevuto un indebito Pt_1
arricchimento nella misura della somma sopra detta, per il periodo escluso dalla prescrizione, e cioè dal febbraio 2011 al giugno 2015.
Il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di opposizione:
a) insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, anche alla luce delle incertezze ricostruttive palesatesi nelle diverse richieste formulate nel tempo ed in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova;
b) insussistenza di un diritto alla restituzione delle somme alla luce di quanto previsto dall'art.2126 c.c. ed in ragione del fatto che il ricorrente, nel corso dei periodi di comando, aveva svolto attività extra-lavorative e anche in giorni festivi e in orari
- 2 - notturni;
ha sostenuto la irretroattività della sentenza della Corte Costituzionale e la preclusione correlata alla presenza di rapporti esauriti;
c) irripetibilità dei compensi ricevuti ai sensi dell'art.58 1° comma L.R. n.10 del
2001, avendo svolto la funzione di Responsabile presso la Segreteria particolare del
Presidente della IV Commissione speciale del Consiglio della Tale Controparte_1
norma non sarebbe stata intaccata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
146/2019.
Si è costituita la contestando la fondatezza dei motivi fatti valere Controparte_1
da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In assenza di istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi del novellato art.189 c.p.c..
***
Va preliminarmente evidenziato che, dalla lettura dell'ingiunzione fiscale opposta, emerge in maniera inequivoca che i periodi presi in considerazioni ai fini del calcolo della pretesa restitutoria vanno dal febbraio 2011 al giugno 2025, avendo la CP_1
rinunziato ad azionare le pretese eventualmente maturate nei precedenti periodi in ragione della maturazione del termine di prescrizione.
Va parimenti sottolineato che parte opponente non ha inteso sollevare eccezione di prescrizione in relazione ai crediti azionati con l'ingiunzione fiscale, sicchè il tema non può essere ulteriormente indagato.
In ordine alle discrasie presenti nella corrispondenza che ha preceduto la notifica dell'opposta ingiunzione fiscale, è sufficiente fare rinvio alle difese svolte dalla CP_1
in comparsa di costituzione e risposta (cfr. pagg. 7 e ss.), che ha
[...]
puntualmente ricostruito le ragioni di tale disallineamento nonché chiaramente individuato i periodi oggetto della pretesa restitutoria e dei relativi importi (cfr. allegato
6 della produzione dell'opposta) distinti per singola mensilità; ha parimenti
- 3 - puntualmente richiamato tutti i provvedimenti adottati in ordine al comando del ricorrente presso il Consiglio regionale ed i ruoli concretamente rivestiti.
Tale ricostruzione, sia avuto riguardo ai ruoli rivestiti che agli importi percepiti (quali risultanti dall'allegata tabella) non è stato oggetto di specifica e dettagliata contestazione da parte dell'opponente.
Particolarmente rilevanti appaiono i seguenti documenti prodotti dalla : CP_1
- deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 25/06/2010, con la quale si chiede alla Giunta regionale di adottare, per sopperire alle esigenze funzionali delle strutture di cui agli artt. 9 e 14 della L.R. 15/89 e s.m.i., i provvedimenti necessari ai nulla osta di alcuni dipendenti, tra i quali il sig. Con la medesima delibera si Parte_1
prende atto della nomina del sig. a responsabile della Segreteria del Presidente Pt_1
della IV Commissione Speciale a far data dalla presa di servizio presso il Consiglio
(Allegato 12);
- nota indirizzata al Settore Personale del Consiglio regionale Gen. CP_2
2010.0013260/A del 05/07/2010- con la quale il sig. comunica la presa di servizio Pt_1
in data 02/07/2010 presso la Segreteria del Presidente della IV Commissione e la contestuale assunzione del ruolo di responsabile della stessa (Allegato 13).
Tale documentazione diviene rilevante al fine di valutare l'eccezione sollevata dall'opponente secondo cui egli avrebbe percepito esclusivamente ai sensi dell'art.58 1° comma L.R. n.10 del 2001.
Sul punto vanno integralmente condivise le argomentazioni della esplicitate CP_1
alle pagine 9 e ss. della comparsa, ove assume che “in base alle risultanze in atti, il sig.
ha ricoperto il ruolo di responsabile di segreteria particolare di Presidente di Pt_1
Commissione consiliare nei periodi compresi il 02/07/2010 (cfr. Allegati 12 e 13) al
27/04/2013 (cfr. Allegati 15 e 16); si evidenzia infatti, come già accennato sopra, la qualità di semplice componente della segreteria particolare del Presidente della
- 4 - Commissione d'Inchiesta Anticamorra che emerge dalla nota di comunicazione di presa di servizio datata 28/05/2013- sottoscritta dall'effettivo responsabile della detta segreteria particolare, avv. . Il sig. è rimasto assegnato presso la Testimone_1 Pt_1
sopramenzionata segreteria particolare fino al rientro presso la propria Amministrazione di appartenenza nel settembre 2014, come si può dedurre dalla menzionata nota Prot.
Gen. 2014.0016640/P, indirizzata, per conoscenza, al Presidente della Commissione
d'Inchiesta Anticamorra (Allegato 17). Nel corso dell'ultimo periodo di distacco del sig.
presso il Consiglio regionale (dall'aprile al giugno 2015) questi ha prestato servizio, Pt_1
sempre in qualità di componente, presso la segreteria particolare del Presidente dell'VIII
Commissione consiliare, la cui responsabile risultava essere all'epoca la sig. , Persona_1
sottoscrittrice della comunicazione di presa di servizio dell'opponente, si veda a tal proposito la nota Prot. SETPERS 2015. 0001774/A del 24/04/2015 (Allegato 23)”.
Il tema della irripetibilità degli emolumenti percepiti ai sensi dell'art.58 1° comma
L.R. n.10 del 2001 va, quindi, delimitato al periodo che va dal luglio 2010 all'aprile
2013.
Orbene questo Giudice, pur prendendo atto dell'esistenza di pronunzia di segno contrario rese dalla Corte di Appello Lavoro di PO (cfr. sentenze depositate e richiamate con il deposito operato in data 18 aprile 2025), ritiene di dare continuità ai principi già affermati in precedenti pronunzie.
L'opposta fonda la ripetibilità di tali emolumenti, oltrechè sulle CP_1
argomentazioni adottate dalla Corte di Appello Lavoro PO nelle richiamate sentenze, sulla circostanza sulla circostanza che anche le elargizioni corrisposte ai coordinatori responsabili -delle segreterie dei gruppi consiliari, dei Presidenti di Commissioni, e/o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della sono state prelevate CP_1
tutti dal medesimo fondo, denominato “fondo legge 20”, dichiarato illegittimo dalla
Consulta.
- 5 - Secondo la Regione, la caducazione del secondo comma del citato art. 58 (come sostituito dall'articolo 2 comma 2°, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20) di fatto, travolge anche il primo comma, costituente la base giuridica per le erogazioni degli emolumenti ivi previsti.
Ad ogni buon conto gli argomenti difensivi possono così sintetizzarsi:
a) anche le somme erogate al ricorrente (quale Coordinatore della Segreteria
Particolare del Presidente della IV Commissione Speciale) sono state erogate attingendole dal “fondo legge 20”, fondo, a dire della Regione, dichiarato incostituzionale con la richiamata pronunzia;
b) la caducazione del secondo comma del citato art. 58 (come sostituito dall'articolo 2 2° comma, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20) di fatto travolge anche il primo comma, costituente la base giuridica per le erogazioni degli emolumenti ivi previsti;
c) anche l'indennità erogata al ricorrente è una indennità prevista da legge regionale e non prevista da alcuna disposizione della contrattazione collettiva nazionale, né, in ogni caso, da alcuna disposizione di legge nazionale ed, in quanto tale, ripetibile.
Una volta delineati i termini della questione, occorre passare in rassegna la normativa posta a fondamento delle attribuzioni patrimoniali erogate in favore dell'opponente ed oggetto della richiesta di restituzione.
Viene in rilievo, in prima battuta, l'art.58 1° comma L.R. n.10 del 2001 ("Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001"), nella formulazione vigente alla data delle contestate erogazioni, secondo cui “
1. L'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, è attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 14, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari. La predetta
- 6 - indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 13 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1 ottobre 2007”.
Questa norma ha prodotto, pertanto, l'effetto di attribuire, tra l'altro, ai
Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 14 (in cui può annoverarsi il ricorrente;
tale articolo istituisce, infatti, le
Segreterie particolari per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta, al
Presidente del Consiglio Regionale, ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai
Presidenti delle Commissioni, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)
l'indennità “di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma”.
Orbene l'art.16 della L.R. 4 luglio 1991 n.11, intitolato “Segreterie particolari”, prevede espressamente quanto segue: “per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente della Giunta, al Vice Presidente ed agli Assessori, sono istituite apposite segreterie particolari….”.
La predetta norma istituisce, pertanto, strutture organizzative, denominate segreterie particolari, destinate a svolgere una diretta attività di supporto al Presidente ed al Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania nonché agli assessori della medesima Giunta.
Il secondo comma della norma individua i criteri di scelta dei “Responsabili” di dette segreterie, prevedendo che “I responsabili delle segreterie sono scelti tra il personale dipendente della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale”.
L'ultima comma, infine, prevede che “Ai responsabili delle segreterie è attribuita una indennità, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, pari a quella prevista per i responsabili dei servizi”.
Emerge in maniera univoca, pertanto, che la predetta indennità viene espressamente correlata allo svolgimento di un incarico di natura sostanzialmente
- 7 - direttiva o dirigenziale, di coordinamento e direzione della struttura amministrativa
(Responsabile di segreteria particolare).
La ratio è facilmente evincibile dalla circostanza che a detta funzione potrebbe essere destinato anche qualche lavoratore che non goda di un trattamento retributivo correlato alle nuove mansioni assolte, di natura direttiva o dirigenziale ovvero che, accettando il nuovo incarico, perda quello precedentemente goduto in ragione delle analoghe mansioni svolte.
In breve la norma mira a ristabilire un equilibrio tra mansioni concretamente svolte
e retribuzione, attribuendo un'indennità espressamente correlata alla complessità delle prime.
L'art.58 1° comma L.R. n.10 del 2001, nella formulazione sopra individuata, ha, quindi, la sola funzione di estendere la predetta indennità anche ai soggetti
("Coordinatori responsabili delle Segreterie Particolari delle Commissioni costituite presso il Consiglio Regionale”), chiamati a svolgere funzioni sostanzialmente analoghe a quelle assegnate ai Responsabili delle Segreterie particolari a supporto degli organi della giunta regionale (Presidente, Vice Presidente ed Assessori); anche in tal caso la ratio dell'attribuzione patrimoniale è perfettamente coerente con quella sopra individuata, ovvero ristabilire un equilibrio tra mansioni concretamente svolte e retribuzione, attribuendo un'indennità espressamente correlata alla complessità delle prime.
All'esito di tali considerazioni va affermata la non condivisibilità delle difese svolte dalla e non già solo in ragione del dato formale, rappresentato Controparte_1
dall'omesso coinvolgimento della norma in oggetto nella declaratoria di incostituzionalità.
Invero nella sentenza della Corte Costituzionale n.146 del 2019 si colgono i rilievi mossi dal giudice contabile alla normativa prefigurata come illegittima;
si legge che “In relazione al giudizio di parificazione dei rendiconti regionali 2015 e 2016, anche il
- 8 - Procuratore regionale della Corte dei conti aveva espresso forti perplessità sulla competenza del legislatore regionale a dettare una simile disciplina. Slegata da ogni riferimento concreto a parametri oggettivamente verificabili di attività e di risultato, essa avrebbe finito per configurarsi come un'irragionevole forma di aumento retributivo per tutti i dipendenti assegnati alle strutture politiche del Consiglio regionale”; si legge, inoltre, che “la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la sostiene che il finanziamento dei suddetti fondi – che trova la fonte CP_1
principale nelle disposizioni legislative regionali citate – sia tale da causare un inutile dispendio di risorse attraverso una loro distribuzione «a pioggia»… Il finanziamento ivi previsto, infatti, si porrebbe in contrasto con il principio – contenuto nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui rinvia la legge statale – secondo cui il parametro principale da assumere per la ripartizione degli incentivi non deve essere quello della semplice presenza in servizio, apprezzabile in termini di quantità, ma il valore aggiunto connesso al lavoro svolto o la presenza di un elemento di innovazione rispetto agli standard ordinari. In tal modo, le norme regionali in esame (di cui gli accordi sindacali sottoscritti in sede decentrata rappresentano una mera applicazione), nel violare la competenza esclusiva dello Stato nella specifica materia del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, determinerebbero la lesione dei «beni-valori» della contabilità pubblica. Secondo la Sezione regionale di controllo, infatti, l'istituzione e l'assegnazione di fondi aggiuntivi da parte della in tale materia, costituiti e alimentati fuori CP_1
dalle fonti normative costituzionalmente prescritte (legge statale, che demanda ai contratti collettivi nazionali di comparto), avrebbe riflessi negativi sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito, di cui lo Stato è garante
e custode in rapporto agli impegni internazionali assunti ex artt. 81 e 97, primo comma,
Cost.”.
- 9 - Interessante è un passaggio motivazionale della sentenza della Corte Costituzionale, ove si legge che “le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il
Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del
Consiglio stesso”.
Tale passaggio rende evidente la totale estraneità della norma attributiva delle elargizioni in favore dell'opponente rispetto alle censure in oggetto.
Si è già detto di come essa non attribuisca “elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso”, ma costituisca, piuttosto, espressione della necessità di riallineare la retribuzione corrisposta alle nuove mansioni, di natura sostanzialmente direttiva e/o dirigenziale, svolte in ragione dell'incarico conferito, a nulla rilevando che lo stesso sia stato conferito a soggetto
“comandato”.
Peraltro la norma ha funzione di correttamente prevenire eventuali rivendicazioni di natura retributiva da parte dei titolari di tale incarico in ragione dello svolgimento di mansioni aventi di fatto natura direttiva e/o dirigenziale, laddove la retribuzione complessiva non fosse stata parametrata alle stesse.
Conclusivamente le difese non paiono condivisibili per le seguenti ragioni:
a) l'art. 58 1° comma della L.R. n.10 del 2001 non è stato in alcun modo coinvolto nella declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n.146 del 2019; neppure sussistono i prefigurati profili di illegittimità costituzionale (che, in ogni caso, imporrebbero una nuova pronunzia della Corte Costituzionale) proprio per la ontologica
- 10 - diversità della natura dell'attribuzione patrimoniale di cui alla predetta norma rispetto ai rilievi che hanno condotto alla censura delle norme di cui all'art. 58 2° e 4° comma
L.R. n.10 del 2001;
b) la circostanza che tali attribuzioni siano state erogate attingendo ai fondi denominati fondi “Legge 20” e “Legge 25” appare, in primo luogo, non provata e specificamente contestata dall'opponente; in secondo luogo la circostanza appare, in ogni caso, non decisiva in difetto di un intervento caducatorio avente ad oggetto la norma attributiva del trattamento retributivo concretamente erogato;
c) l'affermazione secondo cui “la caducazione del secondo comma del citato art. 58 (come sostituito dall'articolo 2 2, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20) di fatto travolge anche il primo comma, costituente la base giuridica per le erogazioni degli emolumenti ivi previsti”, appare apodittica, immotivata e contrastante con quanto sopra evidenziato;
d) lo stesso parere del 30.12.2019, emesso dalla Consulta di Garanzia Statutaria della (richiamato dall'attore alle pagine 6 e 7 dell'atto di citazione) dà Controparte_1
piena conferma delle conclusioni appena rassegnate.
Conclusivamente, l'opposizione proposta da va accolta, con caducazione Parte_1
dell'ingiunzione fiscale prot. n. 12231/3 del 13.7.20123 ex art. 2 R.D. 639/1910 (all. 1), notificata al ricorrente il 31 luglio 2023, avuto riguardo alle somme richieste in restituzione per i periodi che vanno dal febbraio 2011 all'aprile 2013.
In merito agli ulteriori periodi, va condiviso l'assunto della secondo cui CP_1
l'opponente non ha svolto funzioni di coordinatore responsabile, bensì di semplice componente delle segreterie particolari, sicchè le relative somme non appaiono riconducibili all'art.58 1° comma L.R. n.10 del 2001 bensì alle norme attinte dalla declaratoria di incostituzionalità.
- 11 - In merito all'infondatezza delle residue doglianze mosse dal ricorrente, avuto riguardo a tale residuo credito, è sufficiente fare rinvio alla consolidata giurisprudenza di questa Sezione e di questo Giudice, sicchè è sufficiente fare rinvio alle sentenze rese in fattispecie analoghe (cfr. per tutte sentenza Tribunale di PO, X sezione Civile Giudice dottor. Amura n.5866/2024 rep. 6812/24) nonché alla consolidata giurisprudenza puntualmente richiamata dalla con le note del 18 aprile 2025. Controparte_1
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, annulla l'ingiunzione fiscale prot. n. 12231/3 del 13.7.20123 ex art. 2 R.D.
639/1910 (all. 1), notificata al ricorrente il 31 luglio 2023; conseguentemente ridetermina il credito restitutorio spettante alla in misura pari Controparte_1
all'importo richiesto per il periodo dal maggio 2013 al giugno 2015, quale emergente dal conteggio allegato dalla in sede di costituzione in Controparte_1
giudizio (cfr. allegato 6 della produzione di parte opposta “Nuovo Prospetto
); condanna, pertanto, il ricorrente al pagamento del Controparte_3
predetto importo in favore della oltre interessi al tasso legale Controparte_1
dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale e sino al soddisfo;
➢ compensa le spese di lite.
Così deciso in PO, il 21/05/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 12 -
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1)
2)
Così deciso in PO, il 28/02/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
a norma dell'art. presupposti, essendo prima facie evidente il cd. fumus boni juris riguardante la fondatezza del ricorso proposto, nonché il periculum in mora, in quanto la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento esporrebbe il ricorrente al rischio di vedersi sottoposto ingiustamente a un'azione esecutiva per una somma importante, a cui non potrebbe fare altrimenti fronte;
2) nel merito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione personale delle parti, annullare, dichiarandola priva di ogni efficacia giuridica,
l'ingiunzione di pagamento in questione, perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'incauta e temeraria P.A. opposta al
Firmato Da: BO AF Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Controparte_4
CodiceFiscale_4
- 13 - circostanze:
a) se è vero che dipendente della Giunta Regionale della Parte_1
Campania, dal febbraio 2011 e fino al maggio 2013 ha svolto la funzione di capo della Segreteria particolare del Presidente della IV Commissione
Speciale del Consiglio Regionale e in continuità dal maggio 2013 e fino al giugno 2014 nella Segreteria particolare del Presidente della Commissione
Speciale del Consiglio Regionale in materia di anticorruzione e trasparenza;
b) se è vero che nel corso del detto incarico ha svolto compiti di rappresentanza e coordinamento dell'agenda del Presidente, raccordando le molteplici attività del predetto, con il Consiglio e la Giunta Regionale;
c) se è vero che le sue competenze riguardavano la tenuta dell'agenda del
Presidente;
d) se è vero che si occupava dell'organizzazione di incontri sulla realizzazione di politiche attive del programma del Presidente;
e) se è vero che il si occupava del coordinamento e della gestione Pt_1
delle risorse umane della segreteria;
f) se è vero che assisteva il Presidente in occasione di incontri istituzionali e assemblee pubbliche in giro per la , che si protraevano per l'intera CP_1
giornata a volte fino a notte inoltrata;
g) se è vero che offriva assistenza e ausilio al Presidente sia nei giorni lavorativi che festivi, sia in sede che in incontri fuori sede, con conseguenti turni di lavoro lunghi anche dodici ore giornaliere;
h) se è vero che coadiuvava il Presidente della Commissione anche in incontri con colleghi di altre Regioni, per coordinare politiche interregionali.
Indica a testi 1) il Dott. , via dell'Unità d'Italia n. 52, Tes_2
Sant'Arsenio (SA); 2) il dott. , Palazzo di Città, Piazza Testimone_3
- 14 - della Repubblica n. 1, Baronissi (SA); 3) , via San Controparte_5
Sebastiano, Sant'Arsenio (SA); 4) , via della Collegiata Controparte_6
n. 45, UR (SA).
Firmato Da: BO AF Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Controparte_4
CodiceFiscale_4
9
Produce mediante deposito in Cancelleria:
1) la copia dell'ordinanza ingiunzione opposta, ricevuta il 31.7.2023 tramite servizio postale;
2) la racc. a.r. da Consiglio Regionale a , per conoscenza a scrivente Pt_1
con pec del 29.4.2021;
3) la copia della delibera n. 14 del 25.6.2010 del Consiglio Regionale della
Campania – Ufficio di Presidenza.
Ci si riserva ogni altra richiesta, anche all'esito delle difese che controparte andrà a svolgere.
Con riserva di ogni altro mezzo istruttorio e di ogni altro diritto in generale.
Il valore della vertenza è indeterminato.
Auletta, 8 agosto 2023
Avv. AF BO
Firmato
La domanda è ???
ha chiesto Pt_1 Pt_1
P.Q.M.
- 15 - Il Tribunale di PO, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, con atto di citazione notificato il *ntf*, così provvede: Controparte_1
1)
2)
Così deciso in PO, il 21/05/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 16 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore del sottoscritto avvocato antistatario”;
3) in via istruttoria si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti