Sentenza 23 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2003, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
ссCC Aula A ESENTE DA BOLLI E DIRITREPUBBLICA ITALIANA SOGGETTA A REGISTRAZIONE OGGETTO: Equa riparazione - Du rata eccessiva del grado del processo MATERIA EQUA RIPARAZIONE NOME DEL POPOLO ITALIANO in corso. LA CORTA SHPREMA DI CASSAZIO 00989 /03 NE TRINA CIVITE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11291/02 Presidente Dott. Mario DELLI PRISCOLI 13973/02. Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO 2117 Cron. Cons. Relatore Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep.312 Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 12.11.02. Consigliere Dott. Mario ADAMO ha pronunciato la seguente: LIRE 1500 SE N T ENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: GI NE GA IO, elettivamente do- miciliata in Roma, Via Ofanto, n. 18, presso l'avv. Marco Attanasio, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del mini stro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Ge- . N nerale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente ricorrente incidentale 2045 1 2002 avverso il decreto della Corte d'Appello di Trento n. 135 pubblicato il 14 novembre 2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Marco ATTANASIO e Antonio PA- LATIELLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, rigetto del primo motivo e assorbimento del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 10 agosto 2001 AN Ol- ga AN IN conveniva in giudizio dinanzi al la Corte d'Appello di Trento il Ministero della Giu stizia per ottenere l'equa riparazione dei danni ma teriali e morali per la non ragionevole durata di un processo pendente dinanzi al Tribunale di Pado- va. Esponeva la ricorrente che con atto di citazio ne notificato il 16 marzo 1994 aveva convenuto in giudizio il dott. Carlo Alberto Pallaoro per il ri- sarcimento dei danni subiti in conseguenza di un in tervento di chirurgia estetica;
che dopo diciotto u 2 3. dienze istruttorie la causa era stata rimessa per la decisione all'udienza collegiale del 9 novembre 1999; che la causa era stata assegnata alla sezione stralcio ed era rimasta in stato di quiescenza non avendo sortito alcun esito l'istanza con la quale a veva chiesto la designazione di un giudice per la decisione. Con decreto del 23 ottobre 14 novembre 2001 la corte d'appello accoglieva la domanda e liquida- va in favore della ricorrente la somma di £.
1.500.000 a titolo di riparazione per il danno mo- rale astenendosi dal pronunciarsi sul danno materia le, ritenuto non quantificabile per essere il pro- cesso tuttora in corso. Osservava la corte che da informazioni assunte era rimasto accertato che il giudice onorario aggiunto aveva fissato il tentati- vo di conciliazione per il 1° ottobre 2002 e che ciò era sufficiente a ritenere che le attese della attrice avessero superato il limite di durata del tempo ragionevole. Contro la sentenza ricorre per cassazione con un unico motivo AN LG AN IN. Resiste il Ministero della Giustizia con con- troricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi. 1 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta preliminarmente la riunione dei ri corsi proposti contro il medesimo decreto. Ragioni di ordine logico impongono di esamina- re innanzi tutto il ricorso incidentale, rivolgendo si il ricorso principale unicamente contro la dispo sta compensazione delle spese giudiziali. Con il primo motivo l'Amministrazione denuncia la falsa applicazione dell'art. della legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che il decreto impugna- to si fonderebbe su una errata interpretazione del- la norma la quale andrebbe intesa nel senso che la parte potrebbe proporre la domanda di equa ripara- zione senza attendere la pronuncia definitiva pas- sata in giudicato, ma dovrebbe pur sempre attendere l'esaurimento di un grado del processo, sulla cui durata andrebbe commisurato il denunziato ritardo, poiché diversamente opinando si consentirebbe alla parte di introdurre un ulteriore motivo di ritardo a causa della probabile astensione del giudice tito lare del processo e, inoltre le si offrirebbe la possibilità di promuovere più domande successive di e qua riparazione nella pendenza del medesimo proces- so contribuendo così all'incremento del ritardo nel la sua definizione. La censura non ha fondamento poiché i rilievi del ricorrente incidentale si infrangono contro il chiaro dettato della norma in esame che non consen- te alcuna distinzione di momenti diversi durante la pendenza del processo. E, del resto le censure dell'Amministrazione appaiono suggestive ma non resistono all'obbiezione che la non ragionevole durata del processo viene as sunta dalla legge come dato obbiettivo che prescin- de dalla sua imputabilità al singolo giudicante, non potendo escludersi il diritto all'equa ripara- zione neppure nel caso in cui la durata eccessiva del processo dipenda dalla complessità della proce- dura approntata dal legislatore o dalle carenze or- ganizzative dell'ufficio, privo di personale e di mezzi adeguati rispetto al numero di processi di cui è investito. Va inoltre considerato che tra i parametri di riferimento fissati dalla legge per l'accertamento del la violazione del termine di ragionevole durata del processo è indicato innanzi tutto il comporta- mento delle parti, il che consente al giudice di de trarre dal computo del termine di durata del proces so il ritardo imputabile a maliziose iniziative del 5 la parte volte a protrarre artificiosamente il tem- po della sua definizione nella prospettiva di un'e qua riparazione ulteriore. Con il secondo motivo il ricorrente incidenta- le denuncia la violazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell'art. 2056 cod. civ. in rela- zione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. e si duole che il decreto impugnato abbia riconosciuto l'esi- stenza di un danno non patrimoniale identificandolo con la stessa durata non ragionevole del processo, non avendo chiesto a carico della istante alcuna prova in ordine all'esistenza di esso. La censura merita accoglimento poiché la corte di merito, dopo aver ritenuto sussistente la non ra gionevole durata del primo grado di giudizio tutto- ra in corso, e dopo aver escluso in pendenza del giudizio la possibilità di quantificare il danno materiale, si è limitata ad affermare che "a favore della ricorrente spetta il danno morale" senza for- nire alcuna giustificazione al riguardo se non quel la implicita che esso, a differenza del danno patri moniale, non si sottrarrebbe a quantificazione equi tativa. Ora è noto che la liquidazione equitativa presuppone l'impossibilità o la grave difficoltà di provare il preciso ammontare del danno, la cui esi- stenza si assume incontestata o provata, ma a tal riguardo il decreto impugnato non contiene alcuna e spressione che possa indurre a ritenere che la sus- sistenza del danno non patrimoniale sia stato pro- vato dalla IN poiché la statuizione contestata si fonda sulla mera apodittica affermazione che spetta all'attrice il ristoro del danno non patri- moniale e prescinde del tutto dall'accertamento del suo essersi verificato. In conclusione, perciò, il mezzo in esame meri ta accoglimento e, conseguentemente, il decreto im- pugnato dev'essere cassato, previo assorbimento del l'esame del ricorso principale, con rinvio della causa ad altro giudice il quale si conformerà al principio di diritto secondo cui la possibilità di 3 provvedere alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale presuppone pur sempre la prova di un pregiudizio, ancorché di ordine non patrimonia- le, derivante dalla non ragionevole durata del pro- cesso. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Trento in diversa composizione, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002. Maine Vllliswedi IL PRESIDENTE Mys Vitrov IL CONSIGLIERE EST. Primes 2 Civile Depositat 23 GEN. 2003 IL CANCELLIERE Luisa Passinetth Min,"Vari ce IL CANCELLIERE COR : CASSAZIONE Si a # zis/delle/Entra 2 Mod apposta a (art. 278 T.U: n°116 del 30/5/2002) CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 n. 4806 il Jersate 129, 11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U: n°115 del 30/5/2002)