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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7444/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 24/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. PRAGLIOLA SARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. COLLODET FABIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/07/2008 da Pt_1
e , trascritto al n. 8, Parte 1, Serie -, Anno 2008 del
[...] Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di IS di AL alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita al piano terra dell'immobile di IS di AL (TV),
Piazza Roma n. 12, int.1, di proprietà dei signori e , viene Pt_2 CP_1
assegnata, con tutti gli arredi e i corredi, alla signora affinché Parte_1
Per_ Per_ continui a viverci unitamente alle figlie minori e . Le spese ordinarie di manutenzione dell'immobile e quelle relative alle utenze (acqua, gas, telefono,
rifiuti ecc), verranno sostenute dalla signora e dal comproprietario, Parte_3
2 signor . CP_1
Precisano i ricorrenti, tra loro, che l'accesso del signor Parte_2
all'appartamento assegnato alla signora , quale collocataria delle Parte_1
figlie minori, avverrà solo ed esclusivamente su consenso di quest'ultima.
2) Si dà atto che il Signor manterrà la proprietà e il possesso del piano primo Pt_2
dell'immobile di IS di AL (TV), Piazza Roma n. 12, a cui potrà accedere e di cui potrà disporre a sua discrezione e senza preavvertire il comproprietario e/o la signora . Parte_1
3) Si dà atto che i coniugi danno atto di non avere alcuna pretesa reciproca in punto di mantenimento.
Per_ Per_ 4) Le figlie minori e vengono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi. In caso in cui uno dei genitori volesse trasferire altrove la propria residenza dovrà darne notizia all'altro con congruo preavviso.
5) Ciascun genitore si farà carico di seguire le figlie nelle attività scolastiche ed extrascolastiche nei tempi di permanenza delle stesse presso ciascuno.
Per_ Per_ Attualmente le attività settimanali delle figlie e sono le seguenti:
- entrambe le figlie, dal lunedì al sabato, frequentano la scuola parentale, Flow NFE,
3 in IO Veneto, via Fenderl, con il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore
12.30/13.00;
Per_
- pratica il tai chi, mentre il martedì pomeriggio, dalle 14.00 alle 15.30 pratica il nuoto presso le piscine comunali di IO Veneto (TV);
Per_
- frequenta la logopedista Dott.ssa presso l'ambulatorio sito in Persona_3
Vidor (TV) due volte la settimana in giorni da concordarsi di volta in volta;
- Il pediatra che attualmente segue le minori è la Dott.ssa , con Persona_4
studio in Pieve di Soligo (TV);
6) Il Sig. potrà vedere e tenere con sè le figlie: Pt_2
- il I° e il III° fine settimana del mese dalle 18.30 del venerdì sera quando le preleverà dalla casa materna sino alle ore 21.00 della domenica sera quando le riaccompagnerà presso l'abitazione della madre avendo cura di aspettare che la
Sig.ra rientri dal lavoro;
Pt_1
- il II° fine settimana del mese dalle 18.30 del venerdì sera quando le preleverà
dalla casa materna sino alle ore 21.00 del sabato sera quando le riaccompagnerà
presso l'abitazione delle madre avendo cura di aspettare che la Sig.ra rientri Pt_1
dal lavoro.
I ricorrenti danno atto che è fatta salva la loro disponibilità di venirsi incontro in caso di rispettive necessità anche lavorative avvisando l'altro genitore del cambio con un preavviso di almeno 24 ore.
I ricorrenti si impegnano, altresì, a trovare di comune accordo una persona di riferimento che possa stare con le figlie per il tempo di eventuale assenza dell'altro genitore il cui costo sarà ugualmente ripartito tra i genitori.
7) Le figlie minori trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. Tale periodo sarà concordato preventivamente
4 entro il giorno 15 di giugno di ciascun anno. I giorni di vacanza previsti per le festività natalizie verranno alternati, anno per anno, secondo due periodi distinti:
dal 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro genitore. Le vacanze pasquali verranno così
organizzate: metà del periodo (compreso il giorno di Pasqua) con un genitore e metà (compreso il giorno di Pasquetta) con l'altro, ad anni alterni. I ponti e le altre festività non espressamente menzionate verranno alternati tra ciascuno dei due genitori.
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso nel Parte_2 Parte_1
mantenimento delle figlie minori, la somma di Euro 400,00= mensili (Euro 200,00=
per ciascuna figlia), da versarsi mediante bonifico bancario alle note coordinate bancarie entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Si dà atto che l'Assegno Unico Universale per le figlie minori verrà
percepito dalla madre, quale genitore collocatario, nella misura del 100%. Il padre si impegna a coordinarsi con la madre e a consegnare tempestivamente alla stessa, di volta in volta, la documentazione che dovesse risultare necessaria e che essa dovesse richiedergli. Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è
richiesta la previa concertazione:
Eventuali detrazioni e deduzioni fiscali per le figlie a carico saranno beneficiate dal genitore che ha sostenuto la relativa spesa.
Le spese per l'iscrizione alla scuola parentale, Flow NFE, in IO Veneto, delle figlie, pari ad Euro 230,00=, mensili per ciascuna figlia, considerato il concorso al
50% a carico del nonno, signor , verranno sostenute, per la residua CP_1
parte, tra i genitori nella misura di Euro 115,00= ciascuno.
Inoltre, i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle seguenti
5 spese straordinarie (stabilite come da Protocollo in uso presso questo tribunale,
cui ci si richiama integralmente):
a. Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa
concertazione:
scolastiche: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola (anche universitarie) presso istituti pubblici;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori (ad oggi tali spese ammontano a complessivi € 230,00); libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto;
gite scolastiche di un giorno;
mediche: spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
sportive: spese relative ad un'unica attività sportiva nel caso sia consigliata per la salute psicofisica della prole qualora l'esborso non superi il tetto massimo mensile di € 50,00;
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole (anche universitarie) private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola che superino un giorno;
prescuola e doposcuola;
6 Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività
artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino,
moto);
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite
SSN; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche,
termali (et similia).
9) Per tutte queste spese straordinarie per cui è richiesto il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza,
entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
10) Si dà atto che i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio per entrambe le figlie.
11) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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