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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO –
n.950/2024RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 950 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Vernola, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
Appellante
E
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura di Stato
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 , premessa Parte_1 la propria qualità di docente di religione cattolica a decorrere dall'anno scolastico
2007/2008, in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Foggia in funzione del Controparte_1 giudice del Lavoro, al fine di 1) Accertare l'illegittimità dell'apposizione del termine all'attuale contratto di lavoro a tempo determinato, ed a quelli stipulati dall'anno 2007 ad oggi, e dichiarare conseguentemente la nullità parziale degli stessi, e per l'effetto disporre la trasformazione e/o conversione del primo contratto a tempo determinato stipulato con il , nell'anno 2007, così come i successivi, in un Controparte_1 contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/01 ed ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del medesimo d.l.gs con definitiva immissione in ruolo del ricorrente, oltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in questi anni in forza dei contratti a tempo determinato e quanto avrebbe dovuto percepire in base all'anzianità di servizio maturata, nonché la ricostruzione della carriera con il riconoscimento gli scatti biennali, anche ai fini contributivi;
2) In via subordinata condannare l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente di una indennità pari a n.18 mensilità di retribuzione globale percepita parametrata all'ultima busta paga, oltre il risarcimento dei danni non patrimoniali (morale, esistenziale e alla carriera) quantificati in €.20.000,00 o nella maggior o minor somma che sarà determinata in via equitativa dal Tribunale adito, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
3) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente in quanto titolare di un contratto a tempo determinato del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), con conseguente riconoscimento del bonus annuale della “Carta del Docente” di €.500,00 dall'anno
2016 ad oggi, per complessivi otto anni e per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del pro-tempore, all'accredito Controparte_1 CP_2 dell'importo di €.4.000,00. 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del deducente difensore dichiaratosi anticipatario.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva:
- di essere in possesso del diploma di laurea in “Magistero in Scienze Religiose”
e del decreto di idoneità all'insegnamento della religione cattolica, riconosciuto quale titolo di abilitazione, come stabilito dal parere del Consiglio di Stato del 4 marzo 1958;
- di essere titolare di contratti a tempo determinato stipulati, senza soluzione di continuità, con il – per il tramite delle diverse istituzioni Controparte_1 scolastiche presso cui ha prestato servizio per l'insegnamento della religione cattolica –
a decorrere dall'anno 2007 e fino ad oggi, come comprovato dagli attestati di servizio e dalle autocertificazioni prodotti in atti, rilevando in particolare, che nell'anno scolastico in corso, risulta in servizio per un totale di 24,5 ore settimanali presso l'I.C. “Virgilio
Salandra” di Troia (FG).
- di essere ancora, dopo sedici anni dall'inizio del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, e in particolare nell'ultimo Istituto per otto consecutivi, un lavoratore “precario” della scuola a tutti gli effetti;
- di aver ottenuto, in data 4 aprile 2019, e successivamente, a parziale rettifica, in data 22 settembre 2022, il decreto di ricostruzione della carriera previsto per i docenti di religione titolari di un posto orario di insegnamento con trattamento cattedra e almeno un quadriennio di servizio, ai sensi dell'art. 2, comma 8 e seguenti, del d.P.R. n.
209/1987, con conseguente trattamento economico equiparato a quello degli insegnanti di ruolo;
pag. 2/11 - di aver svolto nel corso del rapporto le medesime mansioni dei docenti di ruolo, senza tuttavia beneficiare di una retribuzione commisurata all'anzianità di servizio ed alla professionalità acquisita, né del beneficio previsto dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche).
Aggiungeva che la mancata stabilizzazione e definitiva immissione in ruolo precludeva ogni possibilità di progressione di carriera, con inevitabili ripercussioni anche ai fini previdenziali, non potendo, tra l'altro, maturare i requisiti di anzianità utili per la partecipazione ai concorsi per dirigente scolastico.
Evidenziava che l'assenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determinava altresì difficoltà nell'accesso al credito bancario e finanziario, non potendo la ricorrente esibire una busta paga da dipendente a tempo indeterminato.
Rilevava, pertanto, l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ovvero l'abuso da parte del del ricorso al contratto a termine, Controparte_1 utilizzato quale strumento per eludere la stabilizzazione del rapporto di lavoro e fronteggiare la carenza di organico.
Denunciava la violazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Assumeva, in relazione al profilo del danno economico, che il neppure CP_1 le aveva riconosciuto, in quanto titolare di un contratto a tempo determinato, il bonus annuale della “carta del docente” di euro 500,00 dall'anno 2016 ad oggi, per complessivi sette anni sul punto richiamando, a sostegno della pretesa di vedersi riconoscere detto bonus, giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole, sulla questione, ai docenti precari.
Con memoria depositata in data 15 marzo 2024 si costituiva in giudizio il
, il quale, pur non contestando la prospettazione Controparte_1 attorea relativa all'illegittima reiterazione dei contratti a termine, eccepiva l'inammissibilità della domanda di ricostruzione della carriera, in considerazione dei decreti già adottati in tal senso nei confronti della parte ricorrente, la prescrizione quinquennale relativamente al beneficio della cosiddetta “Carta Docente”, chiedendo, infine, la compensazione delle spese di lite.
2.Con sentenza n. 2138/2024 resa in data 8 luglio 2024 il Tribunale del lavoro di
Foggia a) accoglieva per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condannava il al pagamento, in favore di , di una Controparte_1 Parte_1 somma corrispondente a n. 7 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del pag. 3/11 danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato;
b) dichiarava il diritto di parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta Docente” limitatamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; c) condannava, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (quattro annualità pari ad euro 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
d) rigettava ogni altra domanda e) condannava, infine, la parte resistente alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, nel pervenire a tale decisione, rilevava quanto segue:
-in merito alle domande spiegate dalla ricorrente sul presupposto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine (ed aventi ad oggetto l'immissione in ruolo ed il risarcimento del danno) richiamando le argomentazioni espresse nella pronuncia della
Cassazione civile sez. lav., 14/07/2022, n. 22265 - secondo cui, in tema di contratto a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina dell'art. 36 del d.lgs
165 del 2001 esclude, in caso di violazione di norme imperative in materia, la conversione in contratto a tempo indeterminato, riconoscendo invece che in capo al lavoratore residua soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti (Cass
15.6.2010 n 14350) - escludeva il diritto alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, stante l'espresso divieto di cui all'art. 36 della legge n.
165 del 2000, divieto ribadito, quanto allo specifico settore della scuola, dall'art. 1 d.l.
25.09.2009 n. 134, e rigettava la domanda attorea volta ad ottenere la trasformazione dei contratti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- accoglieva invece la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, rilevando che la stipulazione di contratti a tempo determinato poteva considerarsi legittima solo nel primo triennio;
invero, a decorrere dal periodo successivo, la reiterazione dei rapporti a termine – per le ragioni sopra esposte – integrava un utilizzo abusivo dello strumento contrattuale, configurando così una fattispecie generatrice di danno;
- escluso il diritto alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, residuava il rimedio risarcitorio, da intendersi quale sanzione adeguata in ambito comunitario sulla scorta dei principi di diritto enunciati da Cass. Sez. Un. n.
5072/2016;
- applicando, pertanto, i parametri di cui all'art. 32, comma 5, della legge n.
183/2010, tenuto conto della qualità di pubblica amministrazione della parte datoriale e della anzianità di servizio della docente, condividendo il criterio enucleato da Trib.
pag. 4/11 Trani-Sez. Lav., sentenza n. 1472/2022 del 25.10.2022 e del servizio prestato negli anni scolastici dalla ricorrente 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, stimava congruo liquidare in favore della parte ricorrente un importo corrispondente a n. 7 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto oltre maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, (Cass. Sez. Lav., 4.1.2022, n. 38);
- rigettava altresì la domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dal primo contratto a tempo determinato rilevando che il
[...]
, costituendosi in giudizio, aveva dedotto che la parte Controparte_1 ricorrente aveva già richiesto e ottenuto la ricostruzione della carriera, comprensiva del servizio prestato quale docente di religione cattolica a partire dal primo rapporto di lavoro a termine (si vedano, in tal senso, i decreti depositati in atti dal ), CP_1 mentre la parte ricorrente non aveva preso posizione, omettendo qualsiasi specifica contestazione, nemmeno con riferimento alle progressioni economico-stipendiali riconosciute (cfr., a tal fine, i decreti di ricostruzione n. 359 del 4 aprile 2019 e n. 622 del 21 settembre 2022, prodotti dalla stessa parte ricorrente, sub 7-a e 7-b);
- rigettava la domanda volta a ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento della retribuzione prevista dal C.C.N.L. per il personale di ruolo, in quanto priva di idonee allegazioni circa l'esistenza di una effettiva differenza, in danno della parte ricorrente, tra il trattamento retributivo percepito durante i rapporti a termine e quello che sarebbe spettato in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- in merito alla domanda finalizzata a conseguire il beneficio della c.d. “Carta
Docente”, il giudice di prime cure richiamando i principi espressi con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, dalla Suprema Corte di Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., considerato che era documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, dichiarava il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico rivendicato, limitatamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (in coerenza con i limiti contenutistici della domanda, così come precisata nelle note di trattazione scritta depositate in data 31.5.2024), con conseguente condanna del all'attribuzione CP_1 in favore della ricorrente della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (quattro annualità pari ad euro 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Avverso tale sentenza, la docente ha proposto appello limitatamente alla misura del risarcimento per l' illegittima reiterazione dei contratti a termine alla stregua pag. 5/11 dei motivi che di seguito si espongono e si valutano, chiedendo in parziale riforma della gravata sentenza “confermare l'accoglimento della la domanda di risarcimento danni per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato condannando il
[...]
al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura pari a Controparte_1 diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del deducente difensore dichiaratosi anticipatario per entrambi i gradi di giudizio”..
Il ha resistito depositando memoria chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 5 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4.Con un unico articolato motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata rilevando il difetto di motivazione e violazione di legge art. 36 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
In particolare, contesta la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure, accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato, ha accolto solo in parte la domanda risarcitoria derivante dall'abuso reiterato dei contratti a termine, stimando a titolo di risarcimento un importo corrispondente a n. 7 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto a fronte di ben 16 anni di precariato maturati al momento della proposizione del ricorso di primo grado, all'attualità divenuti 18.
Ribadisce che, come già sostenuto in primo grado, attesa la reiterazione dei contratti subita dall'appellante già da così tanti anni, doveva ritenersi congruo e proporzionato un indennizzo parametrato su 18 mensilità anzicchè solo su 7 mensilità.
Assume che dal precariato erano derivate una serie di conseguenze negative sulla sua carriera professionale, in quanto per esempio la mancanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, privandola della progressione di carriera, non le aveva consentito di partecipare al concorso per Dirigenti Scolastici, di cui l'ultimo era stato bandito dal con Avviso/bando del 29.12.2023. Ulteriori effetti negativi si CP_1 manifestavano anche nella vita quotidiana atteso che la mancanza di una busta paga con un contratto a tempo indeterminato gli precludeva la possibilità di fornire adeguate garanzie per accedere al credito bancario e/o finanziario e/o di chiedere un mutuo. A ciò doveva aggiungersi lo stress psicologico e la preoccupazione ogni anno quando allo scadere del precedente contratto annuale, doveva attendere la stipula del nuovo contratto con la conferma o meno della stessa sede lavorativa.
pag. 6/11 Evidenzia, da ultimo, come in ordine all'entità dell'indennizzo richiesto di recente l'art.12 del decreto legge n.131 del 16 settembre 2024, che ha introdotto disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano, modificando il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ha stabilito un indennizzo da 4 a 24 mesi per i lavoratori della Pubblica Amministrazione che avevano subito l'abuso dei contratti a termine, la cui quantificazione veniva rimessa al giudice.
5. L'appello può essere accolto solo in parte, nei termini di seguito esposti.
6. Giova premettere che il gravame proposto investe il solo capo risarcitorio della decisione relativa all'illegittima protrazione dei contratti a termine mentre tutte le altre statuizioni adottate e gli accertamenti compiuti dal primo giudice non hanno formato oggetto di impugnazione da alcuna delle parti, sicché sono coperti dal giudicato interno.
7. I criteri di liquidazione del danno da precarizzazione adoperati dal Giudice di prime cure dettagliatamente delineati a pag. 15 della sentenza impugnata sono stati applicati nei termini che seguono “Applicando, pertanto, i parametri di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 e tenuto conto, in particolare, della qualità di pubblica amministrazione della parte datoriale e della anzianità di servizio di ciascuna docente, si ritiene – in linea con il condivisibile criterio enucleato da Trib. Trani-Sez.
Lav., sentenza n. 1472/2022 del 25.10.2022 (Giudice est., dott. Eugenio Carmine
Labella) – che per l'espletamento di attività lavorativa a fronte di assunzioni a tempo determinato fino a 5 annualità, debbano essere riconosciute 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con aumento di 1 mensilità in ragione dell'espletamento di attività lavorativa precaria fino a 2 annualità aggiuntive (e, dunque, fino a 5 annualità,
3 mensilità; fino a 7 annualità, 4 mensilità; fino a 9 annualità, 5 mensilità; fino ad 11 annualità, 6 mensilità; fino a 13 annualità, 7 mensilità; fino a 15 annualità, 8 mensilità; fino a 17 annualità, 9 mensilità; fino a 19 annualità, 10 mensilità; fino a 21 annualità,
11 mensilità; a partire da 22 annualità, 12 mensilità). Di modo che, tenuto conto del servizio prestato negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012,
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, si stima congruo liquidare in favore della parte ricorrente un importo corrispondente a n. 7 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto”.
Il criterio, di natura equitativa, adottato in sentenza con il quale il Tribunale ha risolto una specifica questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, non è stato espressamente censurato nell'atto di appello atteso che l'appellante si è limitata a lamentare la inadeguatezza della misura liquidata a fronte dei
16 anni di precariato al momento della proposizione del ricorso senza tuttavia neppure pag. 7/11 esplicitare un criterio alternativo che conduca alla misura richiesta fin dal primo grado di 18 mensilità a fronte degli anni di precariato (16 al momento della domanda e della relativa richiesta).
Neppure parte appellante ha adeguatamente contrastato la decisione relativa al diniego del “maggior danno” ritenuto dal primo giudice non provato: nessuna motivata critica ha, infatti, avanzato a confutazione delle valutazioni espresse dal primo giudice essendosi limitata a reiterare esempi di danni non supportati da idonea dimostrazione.
Così la docente ha lamentato l'impossibilità di accedere a mutui bancari senza minimamente dimostrare di aver tentato di farvi ricorso, ha addotto il timore annuale di possibili cambi di sede smentiti però dalla sua storia lavorativa, ha lamentato, ma del tutto genericamente, danni alla carriera assumendo, ad esempio, la mancata partecipazione a concorsi per la dirigenza scolastica. A tale ultimo riguardo, tuttavia, mette conto osservare che anche il profilo della perdita di "chance" è suscettibile di liquidazione equitativa solo quando il dipendente alleghi l'esistenza del pregiudizio e fornisca, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale. (Cass. n.7110/2023).
In altri termini, incombe sul lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di "chance", l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l'inadempimento datoriale e l'evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione (Cass. 4014/2016) laddove, invece, nel caso in esame nulla di tutto ciò è stato né addotto né tantomeno dimostrato.
8. Ciò premesso e fermo restando il criterio di liquidazione equitativa adottato dal Tribunale che la Corte ritiene di condividere, reputandolo chiaro e lineare nelle modalità di calcolo adottate oltre che ancorato ad una oggettiva valutazione dell'anzianità di servizio del precario secondo “range” predeterminati, l'appello può tuttavia trovare accoglimento considerando che i complessivi anni di precariato della ricorrente al momento della domanda ammontano a 16 tenendo conto anche di quegli anni, successivi al triennio “tollerabile”, in cui il contratto per alcune annualità (tre in totale) non era stato rinnovato laddove, invece, il primo giudice, nella liquidazione adottata nella impugnata sentenza, ha tenuto conto dei soli 13 anni di effettive supplenze annuali espletate.
Tale più ampia valutazione equitativa, a parere della Corte, meglio si attaglia, in concreto, al caso in esame tenuto conto dell'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “..al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a
pag. 8/11 termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.
In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
Con tutta probabilità si tratta di ipotesi numericamente marginali, ma sicuramente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla, quando prevede la conferma a condizione che
«permangano le condizioni (v. disponibilità del posto, n.d.r.) ed i requisiti (v. idoneità all'insegnamento, n.d.r.) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge».
L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale.
Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
Si tratta di ragionamento per certi versi analogo a quello che fu svolto da questa
S.C. per l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale e già allora si rilevò la coerenza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (art. 5, comma 4-bis, del d. lgs. 368/2001, introdotto dalla legge 247 del 2007 e da ultimo art. 19 comma 2 d.lgs. 81 del 2015), per affermare che «la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d.lgs. n.
165/01, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso……» e che : “…chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d.
pag. 9/11 eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali” (così, Cass. 19044/2022; Cass.22265/2022).
9. Dunque, in conclusione, l'appello proposto dalla può trovare parziale Pt_1 accoglimento nel senso che, pur tenendo fermo il criterio di liquidazione equitativa adottato dal Tribunale, gli anni di precariato dell'appellante rientrano nel range “fino a
17” (dal 2007 al 2023) con la conseguenza che le mensilità dovute alla medesima a titolo risarcitorio ammontano a nove e non a sette come statuito dal primo giudice.
L'amministrazione scolastica va dunque condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma corrispondente a nove mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, cui vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, dalla data della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo.
10. Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e delle marginali modifiche apportate alla statuizione del primo Giudice, si reputa congruo confermare la statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, secondo soccombenza, vanno poste a carico dell'amministrazione scolastica, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche
(sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa (in ragione della sola porzione devoluta alla cognizione di questa Corte), della sua non elevata complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso in data 30 ottobre 2024 da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale lavoro di Trani n.2138/2024 in data 8 luglio 2024 nei confronti del
[...]
, così provvede: Controparte_1 accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'amministrazione scolastica al pagamento in favore di della somma corrispondente a nove mensilità dell'ultima retribuzione di Parte_1 fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, dalla data della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo;
conferma nel resto la sentenza impugnata, anche in ordine alle spese di lite;
condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 1000,00 oltre rimborso forfetario per spese pag. 10/11 generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, il 5 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 11/11
- SEZIONE LAVORO –
n.950/2024RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 950 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Vernola, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
Appellante
E
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura di Stato
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 , premessa Parte_1 la propria qualità di docente di religione cattolica a decorrere dall'anno scolastico
2007/2008, in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Foggia in funzione del Controparte_1 giudice del Lavoro, al fine di 1) Accertare l'illegittimità dell'apposizione del termine all'attuale contratto di lavoro a tempo determinato, ed a quelli stipulati dall'anno 2007 ad oggi, e dichiarare conseguentemente la nullità parziale degli stessi, e per l'effetto disporre la trasformazione e/o conversione del primo contratto a tempo determinato stipulato con il , nell'anno 2007, così come i successivi, in un Controparte_1 contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/01 ed ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del medesimo d.l.gs con definitiva immissione in ruolo del ricorrente, oltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in questi anni in forza dei contratti a tempo determinato e quanto avrebbe dovuto percepire in base all'anzianità di servizio maturata, nonché la ricostruzione della carriera con il riconoscimento gli scatti biennali, anche ai fini contributivi;
2) In via subordinata condannare l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente di una indennità pari a n.18 mensilità di retribuzione globale percepita parametrata all'ultima busta paga, oltre il risarcimento dei danni non patrimoniali (morale, esistenziale e alla carriera) quantificati in €.20.000,00 o nella maggior o minor somma che sarà determinata in via equitativa dal Tribunale adito, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
3) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente in quanto titolare di un contratto a tempo determinato del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), con conseguente riconoscimento del bonus annuale della “Carta del Docente” di €.500,00 dall'anno
2016 ad oggi, per complessivi otto anni e per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del pro-tempore, all'accredito Controparte_1 CP_2 dell'importo di €.4.000,00. 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del deducente difensore dichiaratosi anticipatario.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva:
- di essere in possesso del diploma di laurea in “Magistero in Scienze Religiose”
e del decreto di idoneità all'insegnamento della religione cattolica, riconosciuto quale titolo di abilitazione, come stabilito dal parere del Consiglio di Stato del 4 marzo 1958;
- di essere titolare di contratti a tempo determinato stipulati, senza soluzione di continuità, con il – per il tramite delle diverse istituzioni Controparte_1 scolastiche presso cui ha prestato servizio per l'insegnamento della religione cattolica –
a decorrere dall'anno 2007 e fino ad oggi, come comprovato dagli attestati di servizio e dalle autocertificazioni prodotti in atti, rilevando in particolare, che nell'anno scolastico in corso, risulta in servizio per un totale di 24,5 ore settimanali presso l'I.C. “Virgilio
Salandra” di Troia (FG).
- di essere ancora, dopo sedici anni dall'inizio del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, e in particolare nell'ultimo Istituto per otto consecutivi, un lavoratore “precario” della scuola a tutti gli effetti;
- di aver ottenuto, in data 4 aprile 2019, e successivamente, a parziale rettifica, in data 22 settembre 2022, il decreto di ricostruzione della carriera previsto per i docenti di religione titolari di un posto orario di insegnamento con trattamento cattedra e almeno un quadriennio di servizio, ai sensi dell'art. 2, comma 8 e seguenti, del d.P.R. n.
209/1987, con conseguente trattamento economico equiparato a quello degli insegnanti di ruolo;
pag. 2/11 - di aver svolto nel corso del rapporto le medesime mansioni dei docenti di ruolo, senza tuttavia beneficiare di una retribuzione commisurata all'anzianità di servizio ed alla professionalità acquisita, né del beneficio previsto dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche).
Aggiungeva che la mancata stabilizzazione e definitiva immissione in ruolo precludeva ogni possibilità di progressione di carriera, con inevitabili ripercussioni anche ai fini previdenziali, non potendo, tra l'altro, maturare i requisiti di anzianità utili per la partecipazione ai concorsi per dirigente scolastico.
Evidenziava che l'assenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determinava altresì difficoltà nell'accesso al credito bancario e finanziario, non potendo la ricorrente esibire una busta paga da dipendente a tempo indeterminato.
Rilevava, pertanto, l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ovvero l'abuso da parte del del ricorso al contratto a termine, Controparte_1 utilizzato quale strumento per eludere la stabilizzazione del rapporto di lavoro e fronteggiare la carenza di organico.
Denunciava la violazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Assumeva, in relazione al profilo del danno economico, che il neppure CP_1 le aveva riconosciuto, in quanto titolare di un contratto a tempo determinato, il bonus annuale della “carta del docente” di euro 500,00 dall'anno 2016 ad oggi, per complessivi sette anni sul punto richiamando, a sostegno della pretesa di vedersi riconoscere detto bonus, giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole, sulla questione, ai docenti precari.
Con memoria depositata in data 15 marzo 2024 si costituiva in giudizio il
, il quale, pur non contestando la prospettazione Controparte_1 attorea relativa all'illegittima reiterazione dei contratti a termine, eccepiva l'inammissibilità della domanda di ricostruzione della carriera, in considerazione dei decreti già adottati in tal senso nei confronti della parte ricorrente, la prescrizione quinquennale relativamente al beneficio della cosiddetta “Carta Docente”, chiedendo, infine, la compensazione delle spese di lite.
2.Con sentenza n. 2138/2024 resa in data 8 luglio 2024 il Tribunale del lavoro di
Foggia a) accoglieva per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condannava il al pagamento, in favore di , di una Controparte_1 Parte_1 somma corrispondente a n. 7 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del pag. 3/11 danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato;
b) dichiarava il diritto di parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta Docente” limitatamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; c) condannava, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta
Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (quattro annualità pari ad euro 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
d) rigettava ogni altra domanda e) condannava, infine, la parte resistente alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, nel pervenire a tale decisione, rilevava quanto segue:
-in merito alle domande spiegate dalla ricorrente sul presupposto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine (ed aventi ad oggetto l'immissione in ruolo ed il risarcimento del danno) richiamando le argomentazioni espresse nella pronuncia della
Cassazione civile sez. lav., 14/07/2022, n. 22265 - secondo cui, in tema di contratto a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina dell'art. 36 del d.lgs
165 del 2001 esclude, in caso di violazione di norme imperative in materia, la conversione in contratto a tempo indeterminato, riconoscendo invece che in capo al lavoratore residua soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti (Cass
15.6.2010 n 14350) - escludeva il diritto alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, stante l'espresso divieto di cui all'art. 36 della legge n.
165 del 2000, divieto ribadito, quanto allo specifico settore della scuola, dall'art. 1 d.l.
25.09.2009 n. 134, e rigettava la domanda attorea volta ad ottenere la trasformazione dei contratti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- accoglieva invece la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, rilevando che la stipulazione di contratti a tempo determinato poteva considerarsi legittima solo nel primo triennio;
invero, a decorrere dal periodo successivo, la reiterazione dei rapporti a termine – per le ragioni sopra esposte – integrava un utilizzo abusivo dello strumento contrattuale, configurando così una fattispecie generatrice di danno;
- escluso il diritto alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, residuava il rimedio risarcitorio, da intendersi quale sanzione adeguata in ambito comunitario sulla scorta dei principi di diritto enunciati da Cass. Sez. Un. n.
5072/2016;
- applicando, pertanto, i parametri di cui all'art. 32, comma 5, della legge n.
183/2010, tenuto conto della qualità di pubblica amministrazione della parte datoriale e della anzianità di servizio della docente, condividendo il criterio enucleato da Trib.
pag. 4/11 Trani-Sez. Lav., sentenza n. 1472/2022 del 25.10.2022 e del servizio prestato negli anni scolastici dalla ricorrente 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, stimava congruo liquidare in favore della parte ricorrente un importo corrispondente a n. 7 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto oltre maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, (Cass. Sez. Lav., 4.1.2022, n. 38);
- rigettava altresì la domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dal primo contratto a tempo determinato rilevando che il
[...]
, costituendosi in giudizio, aveva dedotto che la parte Controparte_1 ricorrente aveva già richiesto e ottenuto la ricostruzione della carriera, comprensiva del servizio prestato quale docente di religione cattolica a partire dal primo rapporto di lavoro a termine (si vedano, in tal senso, i decreti depositati in atti dal ), CP_1 mentre la parte ricorrente non aveva preso posizione, omettendo qualsiasi specifica contestazione, nemmeno con riferimento alle progressioni economico-stipendiali riconosciute (cfr., a tal fine, i decreti di ricostruzione n. 359 del 4 aprile 2019 e n. 622 del 21 settembre 2022, prodotti dalla stessa parte ricorrente, sub 7-a e 7-b);
- rigettava la domanda volta a ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento della retribuzione prevista dal C.C.N.L. per il personale di ruolo, in quanto priva di idonee allegazioni circa l'esistenza di una effettiva differenza, in danno della parte ricorrente, tra il trattamento retributivo percepito durante i rapporti a termine e quello che sarebbe spettato in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- in merito alla domanda finalizzata a conseguire il beneficio della c.d. “Carta
Docente”, il giudice di prime cure richiamando i principi espressi con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, dalla Suprema Corte di Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., considerato che era documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, dichiarava il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico rivendicato, limitatamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (in coerenza con i limiti contenutistici della domanda, così come precisata nelle note di trattazione scritta depositate in data 31.5.2024), con conseguente condanna del all'attribuzione CP_1 in favore della ricorrente della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (quattro annualità pari ad euro 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Avverso tale sentenza, la docente ha proposto appello limitatamente alla misura del risarcimento per l' illegittima reiterazione dei contratti a termine alla stregua pag. 5/11 dei motivi che di seguito si espongono e si valutano, chiedendo in parziale riforma della gravata sentenza “confermare l'accoglimento della la domanda di risarcimento danni per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato condannando il
[...]
al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura pari a Controparte_1 diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del deducente difensore dichiaratosi anticipatario per entrambi i gradi di giudizio”..
Il ha resistito depositando memoria chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 5 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4.Con un unico articolato motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata rilevando il difetto di motivazione e violazione di legge art. 36 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
In particolare, contesta la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure, accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato, ha accolto solo in parte la domanda risarcitoria derivante dall'abuso reiterato dei contratti a termine, stimando a titolo di risarcimento un importo corrispondente a n. 7 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto a fronte di ben 16 anni di precariato maturati al momento della proposizione del ricorso di primo grado, all'attualità divenuti 18.
Ribadisce che, come già sostenuto in primo grado, attesa la reiterazione dei contratti subita dall'appellante già da così tanti anni, doveva ritenersi congruo e proporzionato un indennizzo parametrato su 18 mensilità anzicchè solo su 7 mensilità.
Assume che dal precariato erano derivate una serie di conseguenze negative sulla sua carriera professionale, in quanto per esempio la mancanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, privandola della progressione di carriera, non le aveva consentito di partecipare al concorso per Dirigenti Scolastici, di cui l'ultimo era stato bandito dal con Avviso/bando del 29.12.2023. Ulteriori effetti negativi si CP_1 manifestavano anche nella vita quotidiana atteso che la mancanza di una busta paga con un contratto a tempo indeterminato gli precludeva la possibilità di fornire adeguate garanzie per accedere al credito bancario e/o finanziario e/o di chiedere un mutuo. A ciò doveva aggiungersi lo stress psicologico e la preoccupazione ogni anno quando allo scadere del precedente contratto annuale, doveva attendere la stipula del nuovo contratto con la conferma o meno della stessa sede lavorativa.
pag. 6/11 Evidenzia, da ultimo, come in ordine all'entità dell'indennizzo richiesto di recente l'art.12 del decreto legge n.131 del 16 settembre 2024, che ha introdotto disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano, modificando il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ha stabilito un indennizzo da 4 a 24 mesi per i lavoratori della Pubblica Amministrazione che avevano subito l'abuso dei contratti a termine, la cui quantificazione veniva rimessa al giudice.
5. L'appello può essere accolto solo in parte, nei termini di seguito esposti.
6. Giova premettere che il gravame proposto investe il solo capo risarcitorio della decisione relativa all'illegittima protrazione dei contratti a termine mentre tutte le altre statuizioni adottate e gli accertamenti compiuti dal primo giudice non hanno formato oggetto di impugnazione da alcuna delle parti, sicché sono coperti dal giudicato interno.
7. I criteri di liquidazione del danno da precarizzazione adoperati dal Giudice di prime cure dettagliatamente delineati a pag. 15 della sentenza impugnata sono stati applicati nei termini che seguono “Applicando, pertanto, i parametri di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 e tenuto conto, in particolare, della qualità di pubblica amministrazione della parte datoriale e della anzianità di servizio di ciascuna docente, si ritiene – in linea con il condivisibile criterio enucleato da Trib. Trani-Sez.
Lav., sentenza n. 1472/2022 del 25.10.2022 (Giudice est., dott. Eugenio Carmine
Labella) – che per l'espletamento di attività lavorativa a fronte di assunzioni a tempo determinato fino a 5 annualità, debbano essere riconosciute 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con aumento di 1 mensilità in ragione dell'espletamento di attività lavorativa precaria fino a 2 annualità aggiuntive (e, dunque, fino a 5 annualità,
3 mensilità; fino a 7 annualità, 4 mensilità; fino a 9 annualità, 5 mensilità; fino ad 11 annualità, 6 mensilità; fino a 13 annualità, 7 mensilità; fino a 15 annualità, 8 mensilità; fino a 17 annualità, 9 mensilità; fino a 19 annualità, 10 mensilità; fino a 21 annualità,
11 mensilità; a partire da 22 annualità, 12 mensilità). Di modo che, tenuto conto del servizio prestato negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012,
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, si stima congruo liquidare in favore della parte ricorrente un importo corrispondente a n. 7 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto”.
Il criterio, di natura equitativa, adottato in sentenza con il quale il Tribunale ha risolto una specifica questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, non è stato espressamente censurato nell'atto di appello atteso che l'appellante si è limitata a lamentare la inadeguatezza della misura liquidata a fronte dei
16 anni di precariato al momento della proposizione del ricorso senza tuttavia neppure pag. 7/11 esplicitare un criterio alternativo che conduca alla misura richiesta fin dal primo grado di 18 mensilità a fronte degli anni di precariato (16 al momento della domanda e della relativa richiesta).
Neppure parte appellante ha adeguatamente contrastato la decisione relativa al diniego del “maggior danno” ritenuto dal primo giudice non provato: nessuna motivata critica ha, infatti, avanzato a confutazione delle valutazioni espresse dal primo giudice essendosi limitata a reiterare esempi di danni non supportati da idonea dimostrazione.
Così la docente ha lamentato l'impossibilità di accedere a mutui bancari senza minimamente dimostrare di aver tentato di farvi ricorso, ha addotto il timore annuale di possibili cambi di sede smentiti però dalla sua storia lavorativa, ha lamentato, ma del tutto genericamente, danni alla carriera assumendo, ad esempio, la mancata partecipazione a concorsi per la dirigenza scolastica. A tale ultimo riguardo, tuttavia, mette conto osservare che anche il profilo della perdita di "chance" è suscettibile di liquidazione equitativa solo quando il dipendente alleghi l'esistenza del pregiudizio e fornisca, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale. (Cass. n.7110/2023).
In altri termini, incombe sul lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di "chance", l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l'inadempimento datoriale e l'evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione (Cass. 4014/2016) laddove, invece, nel caso in esame nulla di tutto ciò è stato né addotto né tantomeno dimostrato.
8. Ciò premesso e fermo restando il criterio di liquidazione equitativa adottato dal Tribunale che la Corte ritiene di condividere, reputandolo chiaro e lineare nelle modalità di calcolo adottate oltre che ancorato ad una oggettiva valutazione dell'anzianità di servizio del precario secondo “range” predeterminati, l'appello può tuttavia trovare accoglimento considerando che i complessivi anni di precariato della ricorrente al momento della domanda ammontano a 16 tenendo conto anche di quegli anni, successivi al triennio “tollerabile”, in cui il contratto per alcune annualità (tre in totale) non era stato rinnovato laddove, invece, il primo giudice, nella liquidazione adottata nella impugnata sentenza, ha tenuto conto dei soli 13 anni di effettive supplenze annuali espletate.
Tale più ampia valutazione equitativa, a parere della Corte, meglio si attaglia, in concreto, al caso in esame tenuto conto dell'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “..al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a
pag. 8/11 termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.
In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
Con tutta probabilità si tratta di ipotesi numericamente marginali, ma sicuramente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla, quando prevede la conferma a condizione che
«permangano le condizioni (v. disponibilità del posto, n.d.r.) ed i requisiti (v. idoneità all'insegnamento, n.d.r.) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge».
L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale.
Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
Si tratta di ragionamento per certi versi analogo a quello che fu svolto da questa
S.C. per l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale e già allora si rilevò la coerenza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (art. 5, comma 4-bis, del d. lgs. 368/2001, introdotto dalla legge 247 del 2007 e da ultimo art. 19 comma 2 d.lgs. 81 del 2015), per affermare che «la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d.lgs. n.
165/01, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso……» e che : “…chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d.
pag. 9/11 eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali” (così, Cass. 19044/2022; Cass.22265/2022).
9. Dunque, in conclusione, l'appello proposto dalla può trovare parziale Pt_1 accoglimento nel senso che, pur tenendo fermo il criterio di liquidazione equitativa adottato dal Tribunale, gli anni di precariato dell'appellante rientrano nel range “fino a
17” (dal 2007 al 2023) con la conseguenza che le mensilità dovute alla medesima a titolo risarcitorio ammontano a nove e non a sette come statuito dal primo giudice.
L'amministrazione scolastica va dunque condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma corrispondente a nove mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, cui vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, dalla data della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo.
10. Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e delle marginali modifiche apportate alla statuizione del primo Giudice, si reputa congruo confermare la statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, secondo soccombenza, vanno poste a carico dell'amministrazione scolastica, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche
(sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa (in ragione della sola porzione devoluta alla cognizione di questa Corte), della sua non elevata complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso in data 30 ottobre 2024 da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale lavoro di Trani n.2138/2024 in data 8 luglio 2024 nei confronti del
[...]
, così provvede: Controparte_1 accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'amministrazione scolastica al pagamento in favore di della somma corrispondente a nove mensilità dell'ultima retribuzione di Parte_1 fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, dalla data della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo;
conferma nel resto la sentenza impugnata, anche in ordine alle spese di lite;
condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 1000,00 oltre rimborso forfetario per spese pag. 10/11 generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, il 5 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
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