CA
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15/04/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2490 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
elettivamente domiciliata in Benevento, alla Via Marco da Parte_1
Benevento, 21, presso e nello studio dell'Avv. Carmelina Fucci dalla quale è rappresentata e difesa
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi con CP_1 quest'ultimo elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellato
NONCHÉ
CP_2
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 17.09.2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Benevento n.
342/24 pubblicata in data 29.03.2024 con la quale il Tribunale, in accoglimento della domanda di così statuiva: “condanna e CP_1 CP_2
(quest'ultima limitatamente ai crediti maturati dal ricorrente dal Parte_1
12/11/2014 al 16/04/2018) al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di € 77.822,66 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
2) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 6699,00 oltre spese forfettarie,
I.V.A. e cpa con distrazione”.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione lamentando una erronea valutazione delle prove: in particolare, rimarca che proprio dall'estratto conto prodotto dal lavoratore emergerebbe l'avvenuto pagamento di somme più altre rispetto a quelle conteggiate dal ricorrente come corrisposto, ciò che troverebbe conferma anche negli assegni ricevuti dal , debitamente allegati. Lamenta, CP_1
inoltre, una erronea quantificazione delle spese di lite poste in solido a carico di entrambi i soccombenti in violazione dell'art. 97 c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato che ha concluso per il rigetto del gravame, eccependone preliminarmente l'inammissibilità.
Non si è costituito CP_2
All'esito dell'udienza odierna, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017
e da ultimo sent n. 13535/2018)
Nel merito, l'appello è parzialmente e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Ancora in via preliminare deve rilevarsi che la condanna di al CP_2
pagamento delle differenze retributive rivendicate dal non è stata oggetto CP_1
di censura, cosicché sul punto è caduto il giudicato.
Il giudicato è caduto anche in merito al rigetto dell'eccezione di prescrizione e alla responsabilità della posto che anche con riferimento a tali Parte_1
aspetti della decisione non è stata proposta alcuna doglianza.
Dunque, la censura principale attiene alla valutazione del materiale probatorio documentale con riferimento alla posizione della sola Parte_1
L'appellante, infatti, sottolinea che dall'estratto conto del lavoratore e dagli assegni prodotti dalla , emergerebbe come dovuto un importo inferiore a quello CP_2
stabilito dal giudice.
La doglianza è infondata.
Sul punto occorre innanzitutto rilevare che: - con la memoria di difesa di primo grado la non censurava CP_2
specificamente i conteggi proposti dal , limitandosi a contestare CP_1
genericamente la fondatezza della domanda;
- contrariamente a quanto asserito nell'atto di appello, gli assegni bancari non sono mai stati prodotti in primo grado.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto non contestati i conteggi effettuati dalla parte. Sul punto si rileva che la Suprema Corte è costante nell'affermare che
“nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo”
(così in motivazione Cass. civ. sez. lav. n. 3131/2025).
In altri termini, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione della erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Inoltre, la produzione degli assegni cui si riferisce l'appellante, non essendo mai stata effettuata in primo grado, risulta inammissibile. In ogni caso, ad abundantiam, non si può fare a meno di notare che tali titoli non sono datati e oltre tutto neanche se ne conosce la causale.
In conclusione, la decisione impugnata in parte qua non può che essere confermata.
Fondata è, viceversa la seconda censura in merito alle spese di lite.
L'appellante, in particolare, lamenta che erroneamente il giudice ha posto in solido queste ultime senza diversificare la posizione dei due resistenti.
Ed invero, a mente dell'art. 97 c.p.c. “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”.
Pertanto, considerato che il ricorrente chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della somma complessiva di euro 77.822,66, di cui solo euro 16.193,00 venivano specificamente richiesti nei confronti della le spese di Parte_1
lite vanno ripartite in proporzione.
Al riguardo, va rimarcato che alcuna censura è stata proposta in merito alla quantificazione delle spese come liquidate dal Tribunale, cosicché – essendo il credito vantato nei confronti della odierna appellante pari a circa un quinto della somma totale - va rideterminata la quota delle spese di lite da porre a suo carico limitandola ad 1/5 delle spese totali per un ammontare, come calcolato dalla stessa appellante, di € 1339,80.
Le spese del presente grado sono compensate in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello e dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per la restante parte conferma, rideterminando la ripartizione delle spese di lite del primo grado, condanna al pagamento di 4/5 delle spese del primo grado di giudizio per CP_2
l'ammontare di € 5.359,20, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Pasquale Biondi;
condanna al pagamento Parte_1
di 1/5 delle spese del primo grado di giudizio per l'ammontare di € 1339,80, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Pasquale
Biondi.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro