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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 755/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Casella Angela del Foro di Pt_1
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Casella Angela del Foro di Pt_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Romagnano Sesia (NO) il 06/06/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 1998. Dall'unione è nato il figlio oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 16/04/2009 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Romagnano Sesia (NO) il 06/06/1998, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 1998 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento del figlio in quanto Per_1 maggiorenne, ma poiché il medesimo non è ancora economicamente autosufficiente ed ha residenza anagrafica presso la madre, con la quale vive stabilmente, disporre che il IG. versi alla IG.ra un contributo al mantenimento per il figlio di Euro Pt_1 Pt_2 Per_1
500,00 mensili, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per
Legge, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ludico sportive e straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra avvocati e magistrati presso il
Tribunale di Vercelli;
2. la casa coniugale, con tutti gli arredi, sarà assegnata alla IG.ra ; Pt_2
3. l'assegno unico per il figlio sarà integralmente percepito dalla IG.ra , Per_1 Pt_2 mentre le spese saranno detratte da ciascun genitore nella misura del 50% salvo che il relativo onere sia sostenuto integralmente da un solo genitore, il quale avrà in tal caso il diritto di usufruire al 100% della detrazione;
4. si dà atto che a regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, quale condizione essenziale ed indispensabile per dirimere la crisi coniugale e giungere al divorzio in via consensuale, il IG. si obbliga a cedere in favore del figlio la Parte_1 Per_1 propria quota (50%) di nuda proprietà della casa ex coniugale con contestuale costituzione di usufrutto a vita in favore della IG.ra , casa coniugale sita in Varallo via Brigate Pt_2
Garibaldi n.60, acquistata a nome del IG. con atto rogato in data 28 luglio 2000, Pt_1 dal Dott. Notaio in Borgosesia Rep. N. 74485, Racc. N. 12417. Persona_2
pagina 2 di 4 L'immobile al momento dell'acquisto con il citato atto notarile era così descritto e identificato: porzioni del fabbricato rappresentato in mappa terreni col numero 104 del foglio 88, costituite da alloggio al piano terreno a sua volta composto da cucina, soggiorno, due camere, corridoio, bagno, con soprastante sottotetto;
cui sono accessori: cantina e piccolo ripostiglio al piano sotterraneo, vano scala dal piano sotterraneo al piano terreno, androne relativo con sovrastante sottotetto, un vano adibito a deposito-ripostiglio al piano terreno con soprastante sottotetto ed altro analogo nel sotterraneo;
e pertinenziali: aree urbane e piccolo appezzamento di terreno;
il tutto risulta così censito:
a) - al N.C.E.U. del Comune di Varallo alla partita : P.IVA_1
-foglio 526, mappale 27 sub.26, via Brigate Garibaldi n.60, piani terreno e sotterraneo primo, zona prima, categoria A/4, classe seconda, vani 6, R.C.L. 540.000;
-foglio 526, mappale 27 sub.5, via Brigate Garibaldi n.60, piani terreno e sotterraneo primo, zona prima, categoria C/2, classe seconda, metri quadrati 171, R.C.L. 359.100;
-foglio 526, mappale 27 sub.37, via Brigate Garibaldi 60, piano terreno, area urbana di metri quadrati 104;
-foglio 526, mappale 27 sub.40, via Brigate Garibaldi 60, piano terreno, area urbana di metri quadrati 20;
b) - nel catasto terreni del Comune di Varallo, alla partita 5399:
-foglio 88, mappale 108, prato arborato di prima classe di are 1 centiare 70, R.D. lire 1.530,
R.A. lire 935;
-foglio 88, mappale 463, seminativo erborato di prima classe di are 1 centiare 15, R.D. lire
1.265, R.A. lire 690.
Detta cessione, che dovrà essere perfezionata con separato atto notarile entro 90 giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene espressamente concordata nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di divorzio, senza alcuna corresponsione di denaro, al fine di evitare un contenzioso tra le parti e quale condizione essenziale dell'accordo. In relazione a detta cessione, per le ragioni di cui sopra, le parti usufruiranno dell'esenzione da ogni tassa o imposta ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale 154/1999.
Sino alla autosufficienza economica le tasse e le imposte relative alla quota di nuda proprietà dell'immobile intestata al figlio saranno sostenute dalla IG.ra . I Per_1 Pt_2 costi del rogito notarile per la cessione della nuda proprietà al figlio e la Per_1 costituzione dell'usufrutto in favore della IG.ra saranno sostenuti dai ricorrenti nella Pt_2 misura del 50% ciascuno;
5. si dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver in tal modo regolato ogni rapporto economico tra loro pendente;
6. si dà atto che i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 755/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Casella Angela del Foro di Pt_1
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Casella Angela del Foro di Pt_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Romagnano Sesia (NO) il 06/06/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 1998. Dall'unione è nato il figlio oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 16/04/2009 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Romagnano Sesia (NO) il 06/06/1998, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 1998 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento del figlio in quanto Per_1 maggiorenne, ma poiché il medesimo non è ancora economicamente autosufficiente ed ha residenza anagrafica presso la madre, con la quale vive stabilmente, disporre che il IG. versi alla IG.ra un contributo al mantenimento per il figlio di Euro Pt_1 Pt_2 Per_1
500,00 mensili, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per
Legge, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ludico sportive e straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra avvocati e magistrati presso il
Tribunale di Vercelli;
2. la casa coniugale, con tutti gli arredi, sarà assegnata alla IG.ra ; Pt_2
3. l'assegno unico per il figlio sarà integralmente percepito dalla IG.ra , Per_1 Pt_2 mentre le spese saranno detratte da ciascun genitore nella misura del 50% salvo che il relativo onere sia sostenuto integralmente da un solo genitore, il quale avrà in tal caso il diritto di usufruire al 100% della detrazione;
4. si dà atto che a regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, quale condizione essenziale ed indispensabile per dirimere la crisi coniugale e giungere al divorzio in via consensuale, il IG. si obbliga a cedere in favore del figlio la Parte_1 Per_1 propria quota (50%) di nuda proprietà della casa ex coniugale con contestuale costituzione di usufrutto a vita in favore della IG.ra , casa coniugale sita in Varallo via Brigate Pt_2
Garibaldi n.60, acquistata a nome del IG. con atto rogato in data 28 luglio 2000, Pt_1 dal Dott. Notaio in Borgosesia Rep. N. 74485, Racc. N. 12417. Persona_2
pagina 2 di 4 L'immobile al momento dell'acquisto con il citato atto notarile era così descritto e identificato: porzioni del fabbricato rappresentato in mappa terreni col numero 104 del foglio 88, costituite da alloggio al piano terreno a sua volta composto da cucina, soggiorno, due camere, corridoio, bagno, con soprastante sottotetto;
cui sono accessori: cantina e piccolo ripostiglio al piano sotterraneo, vano scala dal piano sotterraneo al piano terreno, androne relativo con sovrastante sottotetto, un vano adibito a deposito-ripostiglio al piano terreno con soprastante sottotetto ed altro analogo nel sotterraneo;
e pertinenziali: aree urbane e piccolo appezzamento di terreno;
il tutto risulta così censito:
a) - al N.C.E.U. del Comune di Varallo alla partita : P.IVA_1
-foglio 526, mappale 27 sub.26, via Brigate Garibaldi n.60, piani terreno e sotterraneo primo, zona prima, categoria A/4, classe seconda, vani 6, R.C.L. 540.000;
-foglio 526, mappale 27 sub.5, via Brigate Garibaldi n.60, piani terreno e sotterraneo primo, zona prima, categoria C/2, classe seconda, metri quadrati 171, R.C.L. 359.100;
-foglio 526, mappale 27 sub.37, via Brigate Garibaldi 60, piano terreno, area urbana di metri quadrati 104;
-foglio 526, mappale 27 sub.40, via Brigate Garibaldi 60, piano terreno, area urbana di metri quadrati 20;
b) - nel catasto terreni del Comune di Varallo, alla partita 5399:
-foglio 88, mappale 108, prato arborato di prima classe di are 1 centiare 70, R.D. lire 1.530,
R.A. lire 935;
-foglio 88, mappale 463, seminativo erborato di prima classe di are 1 centiare 15, R.D. lire
1.265, R.A. lire 690.
Detta cessione, che dovrà essere perfezionata con separato atto notarile entro 90 giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene espressamente concordata nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di divorzio, senza alcuna corresponsione di denaro, al fine di evitare un contenzioso tra le parti e quale condizione essenziale dell'accordo. In relazione a detta cessione, per le ragioni di cui sopra, le parti usufruiranno dell'esenzione da ogni tassa o imposta ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale 154/1999.
Sino alla autosufficienza economica le tasse e le imposte relative alla quota di nuda proprietà dell'immobile intestata al figlio saranno sostenute dalla IG.ra . I Per_1 Pt_2 costi del rogito notarile per la cessione della nuda proprietà al figlio e la Per_1 costituzione dell'usufrutto in favore della IG.ra saranno sostenuti dai ricorrenti nella Pt_2 misura del 50% ciascuno;
5. si dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver in tal modo regolato ogni rapporto economico tra loro pendente;
6. si dà atto che i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4